61989J0104(01)

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 gennaio 2000. - J.M. Mulder, W.H. Brinkhoff, J.M.M. Muskens, T. Twijnstra e Otto Heinemann contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee. - Prelievo supplementare sul latte - Responsabilità extracontrattuale - Risarcimento e quantificazione del danno. - Cause riunite C-104/89 e C-37/90.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-00203


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Procedura - Deduzione di motivi nuovi in corso di causa - Ricorso per risarcimento danni - Richieste pecuniarie modificate - Sviluppo delle richieste contenute nel ricorso - Ricevibilità

(Regolamento di procedura della Corte, art. 42, n. 2)

2 Procedura - Divieto di presentare nuove domande in corso di causa - Portata - Ricorso per risarcimento danni - Domanda di interessi compensativi a fronte dell'erosione monetaria - Ricevibilità

(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 19; regolamento di procedura della Corte, art. 38)

3 Procedura - Autorità di cosa giudicata - Sentenza in materia di interessi moratori - Portata - Ininfluenza sulla sorte degli interessi compensativi

4 Responsabilità extracontrattuale - Invalidità della normativa che priva taluni produttori di latte di quantitativi di riferimento nell'ambito del regime di prelievo supplementare istituito dai regolamenti nn. 857/84 e 1371/84 - Danno - Risarcimento - Determinazione del lucro cessante - Elementi costitutivi - Modalità di calcolo

[Trattato CE, art. 215, secondo comma (divenuto art. 288, secondo comma, CE); regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 1078/77, 857/84 e 764/89; regolamento (CEE) della Commissione n. 1371/84]

5 Responsabilità extracontrattuale - Invalidità della normativa che priva taluni produttori di latte di quantitativi di riferimento nell'ambito del regime di prelievo supplementare istituito dai regolamenti nn. 857/84 e 1371/84 - Danno - Risarcimento - Principi - Danni realmente subiti - Valutazione - Modalità di calcolo - Potere discrezionale della Corte - Onere della prova

[Trattato CE, art. 215, secondo comma (divenuto art. 288, secondo comma, CE); regolamento del Consiglio n. 857/84; regolamento della Commissione n. 1371/84]

6 Responsabilità extracontrattuale - Invalidità della normativa che priva taluni produttori di latte di quantitativi di riferimento nell'ambito del regime di prelievo supplementare istituito dai regolamenti nn. 857/84 e 1371/84 - Danno - Risarcimento - Periodo di risarcimento

[Trattato CE, art. 215, secondo comma (divenuto art. 288, secondo comma, CE); regolamento del Consiglio n. 857/84; regolamento della Commissione n. 1371/84]

Massima


1 Richieste pecuniarie presentate, nell'ambito di un ricorso per risarcimento danni, dopo la pronuncia della sentenza interlocutoria con la quale la Corte ha condannato la Comunità a risarcire il danno subito dai ricorrenti a seguito degli atti impugnati e dopo il deposito della perizia vertente sulla valutazione del lucro cessante sofferto da ciascuno di essi, modificate per tener conto delle modalità di calcolo del danno definite dalla sentenza interlocutoria e fondate sui dati statistici su cui si è fondato il perito, non possono essere considerate come tardive, dato che rappresentano uno sviluppo ammissibile di quelle contenute nel ricorso, soprattutto alla luce del fatto che la Corte ha determinato per la prima volta gli elementi necessari a quantificare il danno solo nella sentenza interlocutoria, e, inoltre, la composizione esatta del danno e le modalità precise di calcolo degli indennizzi dovuti non erano ancora state oggetto di discussioni. (v. punti 38-39)

2 Risulta dagli artt. 19 dello Statuto della Corte e 38 del regolamento di procedura della stessa, i quali escludono l'aggiunta di nuove domande in corso di causa, che conclusioni complementari relative alla concessione di interessi compensativi sono irricevibili quando vengono presentate per la prima volta in corso di causa e, in particolare, dopo la pronuncia di una sentenza interlocutoria. Tuttavia, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale il risarcimento del danno è diretto, nella misura del possibile, alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato. Di conseguenza, allorché ricorrono gli estremi della responsabilità extracontrattuale, la modifica delle richieste pecuniarie dovuta alla domanda di interessi compensativi per la svalutazione monetaria, domanda presentata dopo la pronuncia della sentenza interlocutoria con cui è stata accertata la responsabilità della Comunità, costituisce un adeguamento necessario delle domande contenute nel ricorso e deve pertanto essere dichiarata ricevibile. (v. punti 47, 50-52)

3 Occorre, nell'ambito di un ricorso per risarcimento danni, distinguere gli interessi moratori dagli interessi compensativi. Una decisione della Corte sugli interessi moratori non può quindi incidere sulla sorte degli interessi compensativi. (v. punto 55)

4 Il lucro cessante subito dai ricorrenti a seguito dell'invalidità del regolamento n. 857/84, che fissa norme generali per l'applicazione del prelievo supplementare sul latte, come integrato dal regolamento n. 1371/84, nella parte in cui tali regolamenti non prevedevano l'assegnazione di un quantitativo di riferimento alla categoria di produttori di cui facevano parte i ricorrenti, è costituito dalla differenza tra, da una parte, i redditi che questi ultimi avrebbero ricavato dalle consegne di latte che avrebbero effettuato se avessero ottenuto, nel periodo compreso tra il 1_ aprile 1984, data di entrata in vigore del regolamento n. 857/84, e il 29 marzo 1989, data di entrata in vigore del regolamento n. 764/89, recante modifica del regolamento n. 857/84, i quantitativi di riferimento cui avevano diritto (redditi ipotetici) e, dall'altra, i redditi realizzati nel corso di tale periodo da essi effettivamente ricavati dalle consegne di latte effettuate nel detto periodo al di fuori di qualunque quantitativo di riferimento, maggiorati dei redditi da essi ricavati, o che essi avrebbero potuto ricavare, nel detto periodo, da eventuali attività sostitutive (redditi alternativi).

Per calcolare i redditi ipotetici, occorre prendere in considerazione i quantitativi di riferimento ipotetici, che devono essere calcolati con riferimento ai quantitativi che sono serviti a determinare il premio di non commercializzazione istituito dal regolamento n. 1078/77, ai quali si deve applicare un tasso di aumento dell'1% e un tasso di riduzione rappresentativo dei tassi di riduzione applicabili ai produttori di cui all'art. 2 del regolamento n. 857/84. D'altro canto, il calcolo dei redditi ipotetici deve essere effettuato con riferimento alla redditività di un'azienda rappresentativa del tipo di quella di ciascuno dei ricorrenti, dovendosi nel contempo tener conto del fatto che nel periodo di avviamento della produzione di latte la redditività risulta diminuita. I redditi alternativi, dal canto loro, comprendono i redditi effettivamente ricavati da attività sostitutive (redditi alternativi reali) e quelli che i ricorrenti avrebbero potuto realizzare se si fossero ragionevolmente impegnati in siffatte attività (redditi alternativi medi). (v. punti 60-62, 92-94)

5 Poiché il risarcimento del danno è diretto, nella misura del possibile, alla ricostituzione del patrimonio di chi ha subito un danno a causa del comportamento illegittimo delle istituzioni comunitarie, il lucro cessante subito dai ricorrenti a seguito dell'invalidità dei regolamenti nn. 857/84 e 1371/84 dev'essere valutato, per quanto possibile, sulla scorta dei dati e delle cifre individuali che rispecchiano la situazione reale di ciascun ricorrente e della sua azienda. I redditi che i ricorrenti avrebbero ricavato dalle consegne di latte se avessero avuto una produzione di latte corrispondente ai quantitativi di riferimento ai quali avevano diritto sono redditi ipotetici che, per loro stessa natura, possono essere determinati solo facendo ricorso a valori statistici medi corrispondenti a un'azienda rappresentativa del tipo di quella di ciascuno dei ricorrenti. Un metodo del genere è valido anche per i redditi alternativi nei limiti in cui essi comprendono i redditi alternativi medi che i ricorrenti avrebbero potuto realizzare se si fossero ragionevolmente impegnati in attività sostitutive.

Tuttavia, dato che i redditi tanto ipotetici quanto alternativi, determinati sulla base di valori statistici, rispecchiano solo la situazione media della categoria delle aziende alla quale appartengono quelle dei ricorrenti, l'uso delle cifre reali, se disponibili, consente una valutazione più precisa della situazione individuale di ciascun ricorrente e non può pertanto essere trascurato. D'altro canto, poiché il lucro cessante è il risultato di un'operazione di stima e valutazione di dati economici complessi, la Corte dispone di una notevole discrezionalità sia per quanto riguarda le cifre e i dati statistici da prendere in considerazione sia, in particolare, per quanto attiene all'utilizzo di questi ultimi per il calcolo e la valutazione del danno.

Infine, data la natura essenzialmente ipotetica della valutazione del lucro cessante, la perizia assume un ruolo preponderante se nessuna delle parti è in grado di provare l'esattezza dei dati o delle cifre che invoca e questi ultimi sono controversi. (v. punti 63-66, 75-79, 84)

6 Il periodo da prendere in considerazione per determinare il danno subito dai ricorrenti a seguito dell'invalidità dei regolamenti nn. 857/84 e 1371/84 è quello compreso tra il 1_ aprile 1984 e il 29 marzo 1989, durante il quale essi avrebbero percepito redditi derivanti dalla consegna di latte se avessero disposto dei quantitativi di riferimento ai quali avevano diritto. Tuttavia, il periodo individuale di risarcimento di ciascun ricorrente inizia alla data in cui è scaduto il suo impegno a non commercializzare e termina il giorno in cui egli ha effettivamente ripreso la sua produzione di latte, senza poter superare il 29 marzo 1989, data oltre la quale il ritardo nella ripresa della produzione di latte non può in nessun caso essere imputato alla Comunità. (v. punti 85-86, 89, 265, 268)

Parti


Nelle cause riunite C-104/89 e C-37/90,

J.M. Mulder,

W.H. Brinkhoff, J.M.M. Muskens,

Tj. Twijnstra,

rappresentati dagli avv.ti H.J. Bronkhorst, del foro dell'Aia, ed E.H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. J. Loesch, 11, rue Goethe,

ricorrenti nella causa C-104/89,

e

Otto Heinemann, rappresentato dall'avv. M. Düsing, del foro di Münster, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Lambert, Dupong e Konsbrück, 14 a, rue des Bains,

ricorrente nella causa C-37/90,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato nella causa C-104/89 dai signori Arthur Brautigam, consigliere giuridico, e G. Houttuin, membro del servizio giuridico, e nella causa C-37/90 dal signor A. Brautigam, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor A. Morbilli, direttore generale della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

e

Commissione delle Comunità europee, rappresentata

- nella causa C-104/89 dal signor T. van Rijn, consigliere giuridico, in qualità di agente,

- nella causa C-37/90 dal signor D. Booß, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. H.-J. Rabe, del foro di Amburgo,

con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuti,

aventi ad oggetto domande di risarcimento danni presentate ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE),

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai signori P.J.G. Kapteyn, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, G. Hirsch (relatore) e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: A. Saggio

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

vista la relazione d'udienza e i due addenda,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 28 maggio 1998,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 dicembre 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza interlocutoria 19 maggio 1992 (Racc. pag. I-3061; in prosieguo: la «sentenza interlocutoria»), pronunciata nelle presenti cause riunite, la Corte ha condannato la Comunità europea, rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee, a risarcire il danno subito dai ricorrenti per effetto dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), nella parte in cui tali regolamenti non hanno previsto l'assegnazione di un quantitativo di riferimento ai produttori che, in esecuzione di un impegno assunto in base al regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1), non hanno consegnato latte durante l'anno di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro interessato.

2 La Corte ha statuito che gli importi degli indennizzi dovuti vanno maggiorati di interessi al tasso annuo dell'8% nella causa C-104/89 e del 7% nella causa C-37/90 a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza interlocutoria. Per il resto, i ricorsi sono stati respinti.

3 Secondo i punti 4 e 5 del dispositivo della sentenza interlocutoria, le parti dovevano comunicare alla Corte, entro un termine di dodici mesi dalla data della pronuncia della sentenza, gli importi concordati per il pagamento, oppure, in mancanza di accordo, far pervenire a quest'ultima, entro lo stesso termine, le loro richieste pecuniarie. Le spese sono state riservate.

4 In seguito alla sentenza interlocutoria, le parti hanno avviato negoziati volti a quantificare il danno. I negoziati non hanno avuto esito entro il termine assegnato. I ricorrenti hanno allora depositato le loro richieste pecuniarie il 19 giugno 1993 nella causa C-104/89 e il 30 giugno seguente nella causa C-37/90, mentre le richieste del Consiglio e della Commissione, comuni alle due cause, sono state rispettivamente depositate il 3 novembre e il 29 ottobre 1993.

5 Allo scopo di trarre le conseguenze della sentenza interlocutoria a favore di tutti i produttori interessati, il 22 luglio 1993 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2187, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6). Tale regolamento è stato integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 28 settembre 1993, n. 2648, recante modalità di applicazione del regolamento n. 2187/93 (GU L 243, pag. 1).

6 In applicazione di tali regolamenti, in particolare del primo di essi, la Commissione ha offerto a tutti i produttori interessati un indennizzo forfettario calcolato essenzialmente sul quantitativo di latte e sul periodo rilevante ai fini dell'indennizzo. Per determinare l'importo dell'indennizzo forfettario dovuto il regolamento n. 2187/93 definisce le modalità di calcolo e ne fissa i criteri. Nell'allegato il regolamento indica, campagna per campagna e per tre fasce di volume di produzione, un importo forfettario per ogni 100 kg di latte, espresso in ECU verdi.

7 A norma dell'art. 10, n. 2, del regolamento n. 2187/93, il termine per presentare la domanda d'indennizzo scadeva il 30 settembre 1993. Poiché i ricorrenti hanno fatto pervenire alla Corte le loro richieste pecuniarie prima dell'entrata in vigore del detto regolamento, essi non si sono avvalsi di tale offerta d'indennizzo.

I - Sulle conclusioni delle parti e sui risultati della perizia

A - Le conclusioni nella causa C-104/89

8 Nell'atto introduttivo della causa C-104/89 i ricorrenti hanno chiesto, come risarcimento danni, gli importi seguenti, maggiorati degli interessi legali al tasso annuo dell'8% fino alla data del pagamento degli indennizzi dovuti e salvo il danno restante a loro carico:

- per il signor Mulder 533 937 NLG, - per il signor Brinkhoff 288 473 NLG, - per il signor Muskens 448 099 NLG, - per il signor Twijnstra 787 366 NLG.

9 Essi hanno poi rivisto al rialzo le domande di indennizzo, una prima volta nella replica e una seconda volta dopo la pronuncia della sentenza interlocutoria. In seguito a quest'ultima, hanno chiesto, come risarcimento del lucro cessante, le somme di 1 159 000 NLG per il signor Mulder, di 1 166 000 NLG per il signor Brinkhoff, di 778 500 NLG per il signor Muskens e di 1 069 000 NLG per il signor Twijnstra.

10 Per quanto riguarda gli interessi, nella replica i ricorrenti hanno chiesto «interessi al saggio dell'8% annuo per il periodo fra il 30 marzo 1989 e il giorno del pagamento», per sollecitare poi, nella comparsa da essi presentata dopo la pronuncia della sentenza interlocutoria, «interessi dell'8% annuo a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza interlocutoria nella presente causa, e cioè dal 19 maggio 1992 fino al momento della liquidazione».

11 Inoltre, in aggiunta alla condanna della Comunità alle spese, i ricorrenti hanno chiesto che in esse vengano incluse «le spese connesse alla quantificazione del danno subito dai ricorrenti».

12 Nella comparsa di risposta alla perizia i ricorrenti chiedono a titolo di risarcimento i seguenti importi:

- per il signor Mulder 703 090 NLG, - per il signor Brinkhoff 570 020 NLG, - per il signor Muskens 535 762 NLG, - per il signor Twijnstra 751 141 NLG,

maggiorati degli interessi compensativi fino al giorno della pronuncia della sentenza interlocutoria al tasso dei prestiti di Stato applicato dalle autorità olandesi. I ricorrenti chiedono altresì che il Consiglio e la Commissione siano condannati alle spese di causa, ivi comprese le spese per la quantificazione dei danni da essi subiti.

13 Il Consiglio fa propri le cifre e gli argomenti presentati dalla Commissione, ma si dichiara pronto, in subordine, ad offrire un indennizzo nei termini di cui al regolamento n. 2187/93.

14 Riferendosi, per quanto possibile, alla situazione individuale dei ricorrenti per determinare l'importo del danno da essi subito, la Commissione ritiene che tale danno ammonti:

- per il signor Mulder a 50 579,15 NLG, - per il signor Brinkhoff a 109 675,55 NLG, - per il signor Muskens a 120 090,83 NLG - per il signor Twijnstra a 137 299,20 NLG.

15 Tuttavia, nei limiti in cui la Commissione si dichiara pronta ad accettare, in subordine, che si conceda un indennizzo conforme al regolamento n. 2187/93, essa valuta gli indennizzi dovuti negli importi seguenti:

- per il signor Mulder 377 240,60 NLG, - per il signor Brinkhoff 308 241,20 NLG, - per il signor Muskens 291 121,49 NLG, - per il signor Twijnstra 393 014,95 NLG.

16 Il Consiglio e la Commissione chiedono la condanna dei ricorrenti alle spese qualora le loro richieste vengano respinte.

B - Le conclusioni nella causa C-37/90

17 Nel ricorso il signor Heinemann ha chiesto la condanna in solido del Consiglio e della Commissione a versargli, a risarcimento del danno subito, la somma di 52 652 DEM, oltre agli interessi legali del 7% annuo a decorrere dalla data della presentazione del ricorso. Nella replica ha chiesto la condanna alle spese delle istituzioni convenute.

18 Nella comparsa presentata dopo la pronuncia della sentenza interlocutoria, il signor Heinemann chiede, da un canto, un indennizzo di 71 826 DEM maggiorato degli interessi moratori del 7% a decorrere dal 19 maggio 1992 e, d'altro canto, una somma aggiuntiva di 4 000 DEM a compensazione dell'aliquota maggiorata dell'imposta sul reddito che egli dovrà pagare sull'indennizzo corrispostogli.

19 Il Consiglio si dichiara pronto ad offrire un indennizzo calcolato sulla scorta delle disposizioni del regolamento n. 2187/93.

20 La Commissione accetta di versare al ricorrente un indennizzo di 1 239 DEM, ma dichiara, in subordine, di non opporsi a un indennizzo conforme al regolamento n. 2187/93.

21 Il Consiglio e la Commissione chiedono inoltre la condanna del ricorrente alle spese nei limiti in cui le sue richieste vengano respinte dalla Corte.

C - I risultati della perizia

22 Con ordinanza 12 luglio 1996 la Corte ha disposto una perizia dopo aver sentito le parti nell'ambito di una riunione informale svoltasi il 20 maggio 1996. Il perito ha depositato la perizia presso la cancelleria della Corte in data 27 febbraio 1997. La detta perizia verte sulla valutazione del lucro cessante sofferto da ciascun ricorrente e sulla determinazione dei vari elementi di calcolo del danno che sono stati oggetto dei quesiti posti dalla Corte.

23 Nella causa C-104/89 il perito propone gli importi seguenti per l'indennizzo del lucro cessante:

- per il signor Mulder 475 767 NLG, - per il signor Brinkhoff 386 891 NLG, - per il signor Muskens 318 938 NLG, - per il signor Twijnstra 517 186 NLG.

24 Nella causa C-37/90, dalla perizia risulta che l'importo dovuto al signor Heinemann a risarcimento del lucro cessante dipende dai diversi tassi di riduzione applicati ai quantitativi di riferimento cui il ricorrente avrebbe avuto diritto in una situazione normale. A seconda che si proceda a una riduzione del 2%, del 4% o del 7% per tutto il periodo, oppure a una riduzione cosiddetta «progressiva» - vale a dire del 2% per le prime tre campagne e del 7,5% per le ultime due -, il danno stimato dal perito ammonta rispettivamente a 13 096 DEM, a 11 648 DEM, a 13 325 DEM o a 17 167 DEM.

II - Sulla ricevibilità

25 Nella causa C-104/89 la Commissione e il Consiglio eccepiscono l'irricevibilità delle domande relative al fatto che gli importi da ultimo chiesti come risarcimento del lucro cessante (in prosieguo: le «richieste pecuniarie») sono stati rivisti al rialzo ed eccedono pertanto le somme chieste nel ricorso.

26 Secondo la Commissione, in tale causa sarebbe del pari irricevibile la domanda relativa a tre elementi complementari del danno che i ricorrenti hanno fatto valere dopo la pronuncia della sentenza interlocutoria (in prosieguo: i «danni complementari»). Infatti tale domanda è diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla progressività dell'aliquota dell'imposta (in prosieguo: il «danno fiscale»), dalla perdita economica dovuta alla svalutazione monetaria e dal rifiuto della Corte di concedere interessi moratori per il periodo anteriore alla pronuncia della sentenza interlocutoria. La Commissione sostiene che tali danni complementari sono stati invocati per la prima volta dopo la pronuncia della sentenza interlocutoria.

27 Per lo stesso motivo le due istituzioni convenute eccepiscono l'irricevibilità delle domande di interessi compensativi presentate dai ricorrenti nelle loro ultime memorie.

28 Nella causa C-37/90 il Consiglio e la Commissione sollevano un'eccezione di irricevibilità fondata principalmente sul fatto che le richieste pecuniarie contengono una domanda complementare rispetto alle richieste iniziali, corrispondente agli interessi compensativi capitalizzati per il periodo precedente la pronuncia della sentenza interlocutoria. La Commissione afferma inoltre che la domanda di risarcimento di un danno che si asserisce causato dalla progressività dell'aliquota impositiva è irricevibile.

29 Il Consiglio invoca altresì, nelle due cause, il mancato rispetto da parte dei ricorrenti dell'autorità del giudicato della sentenza interlocutoria, dato che la Corte ha concesso soltanto interessi moratori a decorrere dal 19 maggio 1992 e, per il resto, ha respinto i ricorsi.

30 Nelle due cause i ricorrenti replicano che gli importi esatti e la composizione del danno da essi subito non sono ancora stati discussi in quanto la Corte ha statuito solo sul merito della responsabilità della Comunità. Essi fanno riferimento alla sentenza 2 giugno 1976, cause riunite 56/74-60/74, Kampffmeyer e a./Commissione e Consiglio (Racc. pag. 711), secondo cui le correzioni apportate nel corso del procedimento all'ammontare del risarcimento richiesto non ricadrebbero nel campo di applicazione dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte. Per fondare il loro diritto agli interessi compensativi, rimandano alla sentenza 2 agosto 1993, causa C-271/91, Marshall (Racc. pag. I-4367).

31 In primo luogo, occorre rilevare che nelle due cause le istituzioni convenute, contestando ai ricorrenti di avere trasgredito il divieto, posto dall'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura, di dedurre motivi nuovi in corso di causa, eccepiscono la tardività del complesso delle nuove conclusioni dei ricorrenti.

32 In secondo luogo, il Consiglio invoca, limitatamente alle domande dirette a ottenere il versamento di interessi compensativi, l'autorità del giudicato.

33 Pertanto, occorre esaminare separatamente l'eccezione di irricevibilità attinente alla tardività e quella relativa al mancato rispetto dell'autorità del giudicato.

A - Sulla tardività delle domande

34 Per esigenze di chiarezza, si devono trattare separatamente le richieste pecuniarie e le altre domande di risarcimento.

35 Nella causa C-104/89 i ricorrenti hanno anzitutto rivisto al rialzo, dopo la pronuncia della sentenza interlocutoria, le loro richieste pecuniarie, includendovi un importo che, malgrado le insufficienti precisazioni al riguardo, essi reclamano a risarcimento dei danni complementari. Inoltre, tale revisione dell'importo dei risarcimenti chiesti è anche intesa a tener conto delle modalità di calcolo del danno definite dalla sentenza interlocutoria e precisate nel corso del procedimento e risulta altresì dal fatto che il detto importo è stato stabilito sulla base di altre statistiche, tra cui quelle accolte nella perizia.

36 Invece, nella causa C-37/90, il signor Heinemann è stato indotto ad aumentare le sue richieste pecuniarie, essenzialmente, per inserirvi un importo corrispondente agli interessi compensativi capitalizzati.

37 Pertanto occorre esaminare, dapprima, la sola ricevibilità delle richieste pecuniarie nella causa C-104/89 nella parte in cui esse sono maggiorate unicamente in ragione del fatto che sono state modificate le modalità di calcolo e le statistiche. In un secondo momento, occorre trattare insieme la questione della ricevibilità delle richieste pecuniarie tendenti, nella causa C-104/89, al risarcimento dei danni complementari e, nelle due cause, la questione della ricevibilità delle domande di interessi compensativi. Tale modo di procedere è tanto più giustificato in quanto nella causa C-104/89 i danni complementari risultano essere identici a quelli per i quali è chiesto il versamento di interessi compensativi.

1. Sulla tardività delle richieste pecuniarie

38 L'eccezione di irricevibilità attinente alla tardività delle richieste pecuniarie nella causa C-104/89 non può essere accolta in quanto tali richieste sono state modificate per tener conto delle modalità di calcolo del danno definite dalla sentenza interlocutoria e sono fondate sui dati statistici su cui si è fondato il perito.

39 Infatti le richieste così modificate, presentate dopo il deposito della perizia, non possono essere considerate come tardive. Alla luce della sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann (Racc. pagg. 195, 221), tali richieste rappresentano uno sviluppo ammissibile, se non necessario, di quelle contenute nel ricorso, soprattutto alla luce del fatto che la Corte ha determinato per la prima volta gli elementi necessari a quantificare il danno solo nella sentenza interlocutoria, e, inoltre, la composizione esatta del danno e le modalità precise di calcolo degli indennizzi dovuti non erano ancora state oggetto di discussioni.

40 Peraltro, nel dispositivo della sentenza interlocutoria la Corte aveva invitato le parti a presentare richieste pecuniarie nell'ipotesi in cui non fossero riuscite ad accordarsi sull'ammontare dei danni. Tale invito risulterebbe privo di senso e di portata se le parti non potessero formulare, dopo la pronuncia della detta sentenza, domande diverse da quelle contenute nel ricorso.

2. Sulla tardività delle domande dirette a ottenere il versamento di interessi compensativi

41 In via preliminare occorre precisare che per entrambe le cause è sufficiente esaminare la tardività delle sole domande con cui i ricorrenti chiedono interessi compensativi. Queste ultime si confondono infatti con le richieste pecuniarie che sono state maggiorate al fine di ottenere il risarcimento dei danni complementari. Infatti, poiché le due serie di domande perseguono il medesimo obiettivo, che è essenzialmente quello di ottenere il risarcimento di un danno che i ricorrenti qualificano come finanziario, la maggiorazione delle richieste pecuniarie si spiega con la domanda di interessi compensativi volti al risarcimento dei danni complementari.

42 E' vero che, quando i ricorrenti precisano la natura, il contenuto e l'entità di tali danni complementari, le loro spiegazioni non sono prive di ambiguità. Tuttavia, interpretando le domande in modo ragionevole, ne risulta che, sebbene tali danni comprendano anche eventuali conseguenze fiscali, essi si compongono essenzialmente degli interessi compensativi e di un importo corrispondente alla svalutazione monetaria.

43 Infatti gli interessi compensativi richiesti nelle due cause sono diretti a ottenere riparazione di un danno finanziario che si afferma dovuto, salva la svalutazione monetaria, all'indisponibilità degli utili provenienti dall'attività della produzione di latte.

44 Alla luce di siffatta interpretazione, l'eccezione di irricevibilità per tardività deve essere esaminata solo rispetto alle ultime conclusioni dei ricorrenti nella causa C-104/89.

45 Quanto alla causa C-37/90, anche il signor Heinemann chiede, senza formulare conclusioni esplicite al riguardo, la concessione di interessi compensativi, maggiorando le sue richieste pecuniarie dell'importo corrispondente a tali interessi.

46 Ne risulta che nelle due cause, a parte il danno fiscale nella causa C-37/90, rimane da verificare la sola ricevibilità delle conclusioni volte a ottenere il versamento d'interessi compensativi.

47 A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte, particolarmente da quella relativa alla regolarizzazione tardiva della retribuzione del personale delle istituzioni comunitarie (v., per esempio, sentenza 15 gennaio 1985, causa 737/79, Battaglia/Commissione, Racc. pag. 71, punto 13, e causa 158/79, Roumengous Carpentier/Commissione, Racc. pag. 39, punto 14), risulta che conclusioni complementari, relative alla concessione di interessi compensativi, sono irricevibili quando vengono presentate per la prima volta in corso di causa e, in particolare, dopo la pronuncia di una sentenza interlocutoria. Tale giurisprudenza è fondata sulle disposizioni degli artt. 19 dello Statuto CE della Corte di giustizia e 38 del regolamento di procedura, i quali escludono l'aggiunta di nuove domande in corso di causa, mentre l'art. 42, n. 2, del detto regolamento vieta espressamente solo la deduzione di motivi nuovi.

48 Ciò nonostante, nella causa C-104/89 l'eccezione di tardività delle domande di versamento di interessi compensativi non può essere accolta perché tali domande non sono nuove. Infatti dagli allegati al ricorso iscritto il 30 marzo 1989, intitolati «Schadeberekening verzoeker», emerge che le richieste pecuniarie presentate dai ricorrenti in quel momento comprendevano già un importo corrispondente agli interessi moratori capitalizzati relativi al periodo per il quale si chiedeva il risarcimento. Pertanto, non è più necessario esaminare il senso e la portata esatti delle prime domande relative «agli interessi legali dell'8% annuo» che i ricorrenti hanno presentato alla Corte nel ricorso e precisato nella replica; più in particolare, non è più necessario esaminare la questione se queste ultime conclusioni comprendessero, almeno parzialmente, una domanda riguardante lo stesso tipo di interessi a decorrere dalla data in cui si è manifestato il danno.

49 Nella causa C-37/90, invece, la domanda relativa alla concessione di interessi compensativi non può che essere respinta in quanto tardiva. Infatti nel ricorso il signor Heinemann ha esplicitamente dichiarato di non voler chiedere interessi compensativi per il timore che le spese di causa aumentassero, sebbene sia evidente che alla data in cui ha fatto tale dichiarazione egli fosse a conoscenza del nesso esistente tra il diritto agli interessi compensativi e la fondatezza della responsabilità extracontrattuale.

50 Infatti, secondo una giurisprudenza costante, per poter ottenere interessi compensativi il ricorrente deve dimostrare che sono integrati gli estremi della responsabilità extracontrattuale (v. le citate sentenze Kampffmeyer e a./Commissione e Consiglio nonché Roumengous Carpentier/Commissione, e le sentenze del Tribunale 26 febbraio 1992, cause riunite T-17/89, T-21/89 e T-25/89, Brazzelli e a./Commissione, Racc. pag. II-293, punto 35, e della Corte 1º giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 42).

51 Tuttavia occorre ricordare che, secondo la sentenza 3 febbraio 1994, causa C-308/87, Grifoni/CEEA (Racc. pag. I-341, punto 40), nell'ambito della responsabilità extracontrattuale il risarcimento del danno è diretto, nella misura del possibile, alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato. Di conseguenza, allorché ricorrono gli estremi della responsabilità extracontrattuale, le conseguenze sfavorevoli risultanti dal lasso di tempo intercorso tra il sopravvenire dell'evento dannoso e la data del pagamento dell'indennizzo non possono essere ignorate malgrado la detta dichiarazione espressa del ricorrente, in quanto occorre tenere conto della svalutazione monetaria.

52 Ne discende che la modifica delle richieste pecuniarie dovuta alla domanda di interessi compensativi per la svalutazione monetaria - domanda presentata dopo la pronuncia della sentenza interlocutoria con cui è stata accertata la responsabilità della Comunità - costituisce un adeguamento necessario.

53 Devono invece essere dichiarate irricevibili tanto la maggiorazione delle richieste pecuniarie effettuata per tener conto dell'indisponibilità degli utili eventuali ricavati dall'attività di produzione di latte quanto le domande di risarcimento del danno fiscale.

B - Sull'eccezione di irricevibilità relativa all'autorità del giudicato

54 Nell'ipotesi in cui la domanda di interessi compensativi non venisse ritenuta tardiva, il Consiglio eccepisce l'autorità del giudicato per opporsi alla domanda dei ricorrenti. Esso sostiene che, concedendo interessi moratori a decorrere dalla pronuncia della sentenza interlocutoria, la Corte ha statuito su tutti gli interessi di cui è causa e ha in particolare negato ai ricorrenti il beneficio degli interessi compensativi.

55 A tale riguardo, da una costante giurisprudenza della Corte, relativa, in particolare, alla regolarizzazione tardiva della retribuzione del personale delle istituzioni comunitarie, risulta che occorre distinguere gli interessi moratori dagli interessi compensativi (sentenza Commissione/Brazzelli Lualdi e a., citata, punto 35). Pertanto, la decisione sugli interessi moratori non può incidere sulla sorte degli interessi compensativi.

56 Di conseguenza l'eccezione di irricevibilità fondata sull'autorità del giudicato sollevata contro la domanda di interessi compensativi deve essere respinta.

57 In risposta al complesso delle eccezioni di irricevibilità delle domande da ultimo presentate alla Corte, va rilevato che nella causa C-104/89 non può essere accolta nessuna delle eccezioni sollevate dalle istituzioni convenute e che, pertanto, le ultime domande dei ricorrenti sono ricevibili (v. punti 38-40 nonché 48 e 56 della presente sentenza).

58 Nella causa C-37/90, invece, nella parte in cui le richieste pecuniarie del signor Heinemann eccedono l'importo inizialmente richiesto, esse sono ricevibili solo in quanto la maggiorazione deriva dal conteggio degli interessi capitalizzati corrispondenti alla svalutazione monetaria. Per il resto, le domande maggiorate e quelle con cui il ricorrente chiede il risarcimento di un asserito danno fiscale sono irricevibili (v. punti 53 e 56 della presente sentenza).

III - Sul merito comune alle due cause

A - Sul calcolo del lucro cessante secondo la sentenza interlocutoria

59 A titolo preliminare occorre ricordare che, conformemente alla sentenza interlocutoria, il danno da risarcire nelle due cause corrisponde al lucro cessante realmente subito da ciascuno dei ricorrenti nel corso del periodo oggetto del risarcimento.

60 Stando al punto 26 della sentenza interlocutoria, il lucro cessante è costituito dalla differenza tra, da una parte, i redditi che in una situazione normale i ricorrenti avrebbero ricavato dalle consegne di latte che avrebbero effettuato se avessero ottenuto, nel periodo compreso tra il 1_ aprile 1984, data di entrata in vigore del regolamento n. 857/84, e il 29 marzo 1989, data di entrata in vigore del regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, recante modifica del regolamento n. 857/84 (GU L 84, pag. 2), i quantitativi di riferimento cui avevano diritto (in prosieguo: i «redditi ipotetici») e, dall'altra, i redditi da essi effettivamente ricavati dalle consegne di latte, effettuate nel detto periodo al di fuori di qualunque quantitativo di riferimento, maggiorati dei redditi da essi ricavati o che avrebbero potuto ricavare, nel detto periodo, da eventuali attività sostitutive (in prosieguo: i «redditi alternativi»).

61 Dopo aver preso posizione, ai punti 28-31 della sentenza interlocutoria, sulla determinazione del quantitativo di riferimento, la Corte precisa, al punto 32, che il calcolo dei redditi ipotetici, corrispondenti alle consegne di latte che i ricorrenti avrebbero effettuato se avessero disposto dei quantitativi di riferimento ai quali avevano diritto, deve essere effettuato con riferimento alla redditività di un'azienda rappresentativa del tipo di quella di ciascuno dei ricorrenti, dovendosi nel contempo tener conto del fatto che nel periodo di avviamento della produzione di latte la redditività risulta diminuita.

62 Secondo il punto 33 della sentenza interlocutoria i redditi alternativi comprendono i redditi effettivamente ricavati da attività sostitutive (in prosieguo: i «redditi alternativi reali»), ma anche i redditi che i ricorrenti avrebbero potuto realizzare se si fossero ragionevolmente impegnati in siffatte attività (in prosieguo: i «redditi alternativi medi»).

B - Sui principi che disciplinano il risarcimento del danno subito dai ricorrenti

63 Come già osservato al punto 51 della presente sentenza, secondo una consolidata giurisprudenza il risarcimento del danno è diretto, nella misura del possibile, alla ricostituzione del patrimonio di chi ha subito un danno a causa del comportamento illegittimo delle istituzioni comunitarie (v. sentenza Grifoni/CEEA, citata, punto 40). Per reintegrare i danneggiati nella situazione in cui si sarebbero trovati se l'evento dannoso non si fosse prodotto, si deve risarcire anzitutto il danno realmente subito. Pertanto, occorre che il lucro cessante venga valutato, per quanto possibile, sulla scorta dei dati e delle cifre individuali che rispecchiano la situazione reale di ciascun ricorrente e della sua azienda.

64 Tuttavia, a siffatta valutazione basata su dati individuali e concreti ostano, nel caso di specie, impedimenti strutturali e di fatto riguardanti sia i redditi ipotetici sia i redditi alternativi.

65 Come risulta dalla sentenza interlocutoria, i redditi che i ricorrenti avrebbero ricavato dalle consegne di latte in una situazione normale - vale a dire se avessero avuto una produzione di latte corrispondente ai quantitativi di riferimento ai quali avevano diritto - sono redditi ipotetici. Conseguentemente, per loro stessa natura i detti redditi possono essere determinati solo facendo ricorso a valori statistici medi corrispondenti - secondo quanto prescritto dalla sentenza interlocutoria - a un'azienda rappresentativa del tipo di quella di ciascuno dei ricorrenti.

66 Un metodo del genere è valido anche per i redditi alternativi nei limiti in cui, conformemente al punto 33 della sentenza interlocutoria, essi comprendono i redditi alternativi medi che i ricorrenti avrebbero potuto realizzare se si fossero ragionevolmente impegnati in attività sostitutive.

1. Sulle modalità di calcolo

67 Date tali difficoltà, le parti si sono messe d'accordo sui principi che devono orientare il calcolo del lucro cessante. L'accordo riguarda la maggior parte dei diversi elementi costitutivi dei redditi ipotetici e alternativi. Questi diversi elementi rilevanti per determinare i redditi di cui trattasi corrispondono in buona parte a quelli proposti dalle istituzioni convenute. La perizia ordinata dalla Corte ha anch'essa rispettato tali modalità di calcolo.

68 Per determinare i proventi ipotetici, le parti hanno tenuto conto, oltre che degli introiti provenienti dalle consegne ipotetiche di latte, anche dei redditi ipotetici ricavati dalla vendita delle vacche di riforma e dei vitelli.

69 Dato che talune spese ineriscono a qualsiasi produzione di latte, le parti hanno convenuto di dedurre dai redditi ipotetici lordi i costi variabili, vale a dire i costi che vengono meno con la cessazione della produzione di latte (in prosieguo: i «costi variabili» o «oneri variabili»). Le spese fisse non vengono invece detratte perché l'operatore le sopporta anche quando interrompe la produzione di latte.

70 Anche se nelle due cause il principio della deduzione dei costi variabili non è contestato in quanto tale, la composizione e taluni degli elementi costitutivi dei detti costi sono invece contestati nella causa C-104/89.

71 Più in particolare, in questa causa è criticata, o come elemento figurante tra quelli che costituiscono i costi variabili o come elemento isolato, la deduzione dei costi relativi all'impiego di mano d'opera esterna. La discussione svolta al riguardo tra le parti investe tanto il principio della deducibilità quanto l'effettività di tali costi.

72 Al fine di determinare il reddito alternativo di ciascuno di essi, i ricorrenti, eccetto il signor Heinemann, hanno finito per ammettere il ricorso ai redditi alternativi medi, calcolati con riferimento ai tre fattori di produzione resi disponibili dall'interruzione della produzione di latte e divenuti utilizzabili per altre attività economiche, vale a dire il capitale, la terra e il lavoro.

2. Sui valori statistici

73 Le parti hanno raggiunto un accordo anche sulle fonti delle cifre e dei dati rilevanti nelle due cause. In ultima analisi, esse accettano quelli che sono stati usati per i calcoli effettuati dal perito. Tanto le statistiche quanto le cifre e i dati accolti sono quelli messi a disposizione dagli enti statali specializzati in materia. Si tratta, nella causa C-104/89, del Landbouw Economisch Instituut (Istituto di economia agricola; in prosieguo: il «LEI») e, nella causa C-37/90, essenzialmente della Landwirtschaftskammer Hannover (Camera dell'agricoltura di Hannover).

74 Ciò nonostante, le istituzioni convenute si oppongono alla combinazione di dati statistici e di cifre reali di cui contestano la fondatezza, sottolineando la loro preferenza per l'impiego di cifre reali. Siffatta combinazione rischierebbe di falsare la reale portata dei danni effettivamente subiti da ciascun ricorrente.

75 Occorre rilevare che le istituzioni convenute, pur criticando la combinazione di valori statistici e di cifre reali, hanno però riconosciuto, alla riunione 20 maggio 1996, l'esattezza di talune di queste e ne hanno accettato la pertinenza per quanto riguarda, a esempio, il prezzo del latte pagato dalle latterie alle quali sarebbero state effettuate le consegne. Né esse possono disconoscere che il ricorso a valori statistici risulta inevitabile quando si devono valutare attività ipotetiche.

76 Dato che i redditi tanto ipotetici quanto alternativi, determinati sulla base di valori statistici, rispecchiano solo la situazione media della categoria di aziende alla quale appartengono quelle dei ricorrenti, l'uso delle cifre reali, se disponibili, consente tuttavia una valutazione più precisa della situazione individuale di ciascun ricorrente.

77 Nondimeno, il rischio paventato dalle istituzioni convenute nonché, all'udienza, dal perito non può essere ignorato. Infatti non si può escludere che l'uso simultaneo di dati statistici e di cifre reali falsi effettivamente il calcolo dell'indennizzo e conduca a risultati erronei. Tuttavia, al fine di ricostruire per quanto possibile il danno realmente subito dai ricorrenti, le cifre reali disponibili non possono essere trascurate del tutto, a meno che le istituzioni convenute o qualunque parte che si ritenga lesa da tale metodo di quantificazione del danno non dimostrino in quale misura il calcolo è falsato dal ricorso alle cifre reali.

78 D'altro canto, neppure il ricorso a redditi medi garantisce che la situazione economica di ciascuno dei ricorrenti sia valutata in modo corretto, poiché non vengono prese in considerazione le specificità economiche di ciascuna azienda.

79 Occorre sottolineare che nelle cause in oggetto il lucro cessante non si ricava da un semplice calcolo matematico, ma emerge da un'operazione di stima e valutazione di dati economici complessi. La Corte deve pertanto valutare attività economiche che sono in buona parte ipotetiche. Ne discende che essa, così come il giudice nazionale, dispone di una notevole discrezionalità sia per quanto riguarda le cifre e i dati statistici da prendere in considerazione sia, in particolare, per quanto attiene all'utilizzo di questi ultimi per il calcolo e la valutazione del danno.

80 Quanto agli argomenti dei ricorrenti nella causa C-104/89, riguardanti l'omessa o, perlomeno, insufficiente differenziazione per paese o per regione, essi hanno perso consistenza in quanto le statistiche su cui sono fondati i calcoli effettuati per valutare il danno sono quelle relative alle regioni in cui sono ubicate le aziende degli interessati. Infatti i dati relativi alla regione argillosa o torbosa settentrionale («Nordliches Klei- und Moorbodengebiet») vengono applicati alla situazione dei signori Mulder, Brinkhoff e Twijnstra, mentre i dati della regione occidentale delle praterie («Westliches Weidegebiet») si applicano alla situazione del signor Muskens.

81 Per quanto riguarda la contestazione dei ricorrenti nella causa C-104/89 secondo cui i dati sono stati regionalizzati con manifesta severità, essa deve essere respinta in quanto non sufficientemente circostanziata. Per quanto riguarda in particolare il signor Muskens, egli non invoca nessun elemento atto a dimostrare che la sua situazione sarebbe valutata meglio applicandole dati dell'altra regione.

3. Sull'onere della prova

82 Nell'ipotesi di un disaccordo sui dati di fatto e sugli elementi costitutivi del danno, incombe ai ricorrenti nelle due cause provare tanto l'esistenza quanto gli elementi costitutivi e la portata del danno subito. Ora, poiché nella specie l'esistenza di un danno è stata accertata dalla sentenza interlocutoria, i ricorrenti sono tenuti a provare solo quali siano i vari elementi costitutivi e la portata di tale danno.

83 Qualora le istituzioni convenute contestino i dati e le cifre presentati dai ricorrenti, esse non possono limitarsi a disconoscere l'esistenza di tali dati o l'esattezza di tali cifre. Esse sono in particolare tenute a precisare le loro critiche in modo circostanziato.

84 Occorre anche precisare che, data la natura essenzialmente ipotetica della valutazione del lucro cessante, la perizia assume un ruolo preponderante se nessuna delle parti è in grado di provare l'esattezza dei dati o delle cifre che invoca e questi ultimi sono controversi.

IV - Sul merito nella causa C-104/89

A - I periodi rilevanti ai fini del risarcimento

85 Secondo il punto 26 della sentenza interlocutoria, il periodo da prendere in considerazione per determinare il danno da risarcire è quello compreso tra il 1_ aprile 1984 e il 29 marzo 1989, durante il quale i ricorrenti avrebbero percepito, in una situazione normale, redditi derivanti dalla consegna di latte se avessero disposto dei quantitativi di riferimento ai quali avevano diritto.

86 Il periodo individuale di risarcimento di ciascun ricorrente inizia alla data in cui è scaduto il suo impegno a non commercializzare. Consta che tale data è il 1_ ottobre 1984 per il signor Mulder, il 5 maggio 1984 per il signor Brinkhoff, il 22 novembre 1984 per il signor Muskens e il 10 aprile 1985 per il signor Twijnstra.

87 Secondo il medesimo punto 26 della sentenza interlocutoria, il periodo per il quale si ha diritto a risarcimento termina al più tardi il 29 marzo 1989, data di entrata in vigore del regolamento n. 764/89. Ora, la Commissione deduce che tutti i ricorrenti, in particolare i signori Brinkhoff e Muskens, hanno ripreso la produzione prima del 31 dicembre 1988 e sembrano considerare tale data come la fine del periodo da prendere in considerazione. Per quanto riguarda il signor Brinkhoff, all'udienza del 28 maggio 1998 la Commissione ha fatto riferimento ad una informazione proveniente dal Ministero dell'Agricoltura olandese secondo cui tale ricorrente aveva ripreso la produzione il 25 dicembre 1988.

88 Ad eccezione del signor Muskens, per il quale nessun indizio può far pensare a una ripresa prematura della produzione di latte, siffatta ripresa è confermata per gli altri tre ricorrenti. Infatti, dalla replica risulta che il signor Mulder ha ripreso la produzione il 10 luglio 1988 e il signor Twijnstra il 1_ maggio 1988. Quanto al signor Brinkhoff, egli stesso ha indicato la data del 31 dicembre 1988 all'udienza del 28 maggio 1998.

89 Pertanto, per quanto riguarda i signori Mulder, Brinkhoff e Twijnstra, il periodo rilevante ai fini del risarcimento termina il giorno in cui hanno effettivamente ripreso, in modo prematuro, la produzione di latte, anche se la sentenza interlocutoria ha stabilito che il detto periodo scade al più tardi il 29 marzo 1989.

90 E' vero che il periodo di esclusione totale termina effettivamente il giorno dell'entrata in vigore del regolamento n. 764/89, che, dopo aver concesso ai produttori interessati (in prosieguo: i «produttori SLOM») il quantitativo di riferimento specifico cui avevano diritto, ha consentito loro di riprendere la produzione di latte. Tuttavia, il detto periodo può concludersi prima di tale data grazie ad una ripresa effettiva della produzione, se quest'ultima è conforme al regime del prelievo supplementare e alla giurisprudenza della Corte in materia. Infatti la sentenza interlocutoria è diretta a risarcire i ricorrenti per il periodo durante il quale erano esclusi dal regime iniziale di prelievo supplementare e, conseguentemente, da qualunque produzione di latte. Nel caso di specie, una volta soddisfatte le condizioni, i ricorrenti hanno potuto riprendere la produzione all'indomani della pronuncia delle sentenze 28 aprile 1988, cause 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321), e 170/86, Von Deetzen (Racc. pag. 2355).

91 Da quanto precede discende che il periodo da indennizzare va dal 1_ ottobre 1984 al 10 luglio 1988 per il signor Mulder (vale a dire 182 giorni per la campagna 1984/1985, 365 giorni per le tre campagne successive e 100 giorni per la campagna 1988/1989), dal 5 maggio 1984 al 31 dicembre 1988 il signor Brinkhoff (vale a dire 331 giorni per la campagna 1984/1985, 365 giorni per le tre campagne successive e 275 giorni per la campagna 1988/1989), dal 22 novembre 1984 al 29 marzo 1989 per il signor Muskens (vale a dire 130 giorni per la campagna 1984/1985 e 365 giorni per la quattro campagne successive) e dal 10 aprile 1985 al 1_ maggio 1988 per il signor Twijnstra (vale a dire 356 giorni per la campagna 1985/1986, 365 giorni per le due campagne successive e 30 giorni per la campagne 1988/1989).

B - Sui redditi ipotetici dei ricorrenti

1. I redditi ipotetici ricavati dalla consegna di latte

92 I redditi che i ricorrenti avrebbero ricavato dalla consegna di latte in una situazione normale sono calcolati moltiplicando per il prezzo del latte i quantitativi di latte che avrebbero potuto consegnare durante il periodo da prendere in considerazione ai fini del risarcimento. E' dunque necessario determinare anzitutto i quantitativi di riferimento ai quali i ricorrenti avrebbero avuto diritto durante il detto periodo (in prosieguo: i «quantitativi di riferimento ipotetici»).

a) I quantitativi di riferimento ipotetici

93 I quantitativi di riferimento ipotetici devono essere calcolati, conformemente ai punti 28-32 della sentenza interlocutoria, con riferimento ai quantitativi che sono serviti a determinare il premio di non commercializzazione. E' indiscusso che tale quantitativo è di 463 566 kg per il signor Mulder, di 296 507 kg per il signor Brinkhoff, di 300 340 kg per il signor Muskens e di 591 905 kg per il signor Twijnstra.

94 A tali quantitativi occorre applicare il tasso di aumento dell'1% e i tassi di riduzione indicati ai punti 29-31 della sentenza interlocutoria. Tra le parti non vi è divergenza di opinione sui diversi tassi di riduzione da applicare per ciascuna campagna del latte. Tuttavia, nell'ipotesi in cui si possa prendere in considerazione soltanto una parte di una determinata campagna - vale a dire quando il periodo di non commercializzazione si è concluso nel corso di una campagna o il ricorrente ha ripreso la produzione di latte durante la detta campagna -, il quantitativo di riferimento viene proporzialmente ridotto. Di conseguenza, per quanto riguarda le quote reali per campagna, i quantitativi di riferimento ipotetici, secondo le stime effettuate dal perito, ammontano a:

- 228 049 kg di latte per la campagna 1984/1985, 454 015 kg di latte per le campagne 1985/1986 e 1986/1987, 444 932 kg di latte per la campagna 1987/1988 e 118 859 kg di latte per la campagna 1988/1989, per quanto riguarda il signor Mulder;

- 265 282 kg di latte per la campagna 1984/1985, 290 398 kg di latte per le campagne 1985/1986 e 1986/1987, 284 588 kg di latte per la campagna 1987/1988 e 209 069 kg di latte per la campagna 1988/1989, per quanto riguarda il signor Brinkhoff;

- 105 536 kg di latte per la campagna 1984/1985, 294 152 kg di latte per le campagne 1985/1986 e 1986/1987, 288 267 kg di latte per la campagna 1987/1988 e 281 078 kg di latte per la campagna 1988/1989, per quanto riguarda il signor Muskens;

- 565 416 kg di latte per la campagna 1985/1986, 579 710 kg di latte per la campagna 1986/1987, 568 112 kg di latte per la campagna 1987/1988 e 45 530 kg di latte per la campagna 1988/1989, per quanto riguarda il signor Twijnstra.

b) Il prezzo del latte

95 Come rileva l'avvocato generale al paragrafo 56 delle conclusioni, il prezzo del latte riguardante i quantitativi di riferimento ipotetici così definiti è stato oggetto di discussioni.

96 Alla riunione del 20 maggio 1996 le parti hanno convenuto di adottare i prezzi che durante il periodo da indennizzare sono stati effettivamente pagati dalle latterie alle quali i ricorrenti effettuavano le loro consegne prima e, per quanto riguarda la maggior parte di essi, anche dopo aver assunto l'impegno di non commercializzazione. Su tale base, alla pag. 18 della perizia il perito ha stilato, in NLG per 100 kg di latte, la tabella dei prezzi per latteria, prezzi nei quali è inclusa l'imposta sul valore aggiunto olandese. Sono questi i prezzi che l'avvocato generale ha riprodotto nella tabella A figurante al paragrafo 57 delle conclusioni.

97 La moltiplicazione di tali prezzi così definiti per i quantitativi di riferimento ipotetici che ciascun ricorrente avrebbe consegnato in una situazione normale conduce, previa correzione di taluni errori di calcolo e tenuto conto tanto dei periodi da indennizzare fissati per ciascun ricorrente quanto delle latterie cui sarebbero state fatte le consegne, ai redditi totali seguenti:

- per il signor Mulder 1 353 918 NLG, - per il signor Brinkhoff 1 075 069 NLG, - per il signor Muskens 1 002 178 NLG, - per il signor Twijnstra 1 399 748 NLG.

98 Come sostenuto dal Consiglio e dalla Commissione in esito alla perizia, i prezzi da prendere in considerazione nel caso del signor Twijnstra sono quelli della latteria Twee Provinciën e non quelli della latteria De Goede Verwachting. Infatti, il ricorrente ha egli stesso precisato di avere effettuato le consegne alla medesima latteria rifornita dal signor Mulder. Ora, anche se la latteria De Goede Verwachting ha rilevato la prima, quest'ultima continua ad applicare i propri prezzi, come dimostra il caso del signor Mulder. Inoltre né il perito né l'interessato hanno prodotto elementi atti a giustificare l'associazione ipotetica di quest'ultimo ad una latteria diversa da quella che riceveva le sue consegne.

99 Invece, la critica dei ricorrenti secondo cui il perito avrebbe dovuto applicare prezzi che si riferissero a una campagna del latte anziché ad un anno civile non può essere accolta. I prezzi comunicati dalle latterie in questione sono prezzi medi che non si prestano ad una conversione in prezzi per campagna del latte. Infatti, nel caso di una produzione di latte avviata nel 1984, il prendere in considerazione un prezzo più elevato dal 1_ gennaio 1985 avvantaggia il produttore a decorrere dalla campagna 1984/1985, mentre, nell'ipotesi di un prezzo calcolato non per anno civile bensì per campagna, l'aumento sarebbe rimasto senza incidenza sulla detta campagna 1984/1985.

2. I redditi ipotetici ricavati dalla vendita delle vacche di riforma e dei vitelli

100 Il secondo elemento da prendere in considerazione per stabilire i redditi ipotetici dei ricorrenti è quello degli introiti conseguenti alla vendita, da una parte, delle vacche di riforma, vale a dire le vacche destinate alla macellazione, e, dall'altra, dei vitelli.

101 Avendo accolto il principio della presa in considerazione di tali redditi, i ricorrenti pervengono, nelle tabelle di calcolo intitolate «Begroting inkomstenschade» e allegate alla loro comparsa del 18 giugno 1993, a introiti meno elevati di quelli a cui è giunta la Commissione nelle tabelle di calcolo denominate «Schadeberekening» e allegate alla sua comparsa 28 ottobre 1993.

102 Infatti, e per limitarsi al caso del signor Mulder, i ricorrenti indicano, alla voce «omzet en aanwas», un reddito di 13,24 NLG/100 kg di latte per il 1984, 13,99 NLG/100 kg di latte per il 1985, 11,84 NLG/100 kg di latte per il 1986 e 13,51 NLG/100 kg di latte per il 1987, mentre i corrispondenti importi menzionati dalla Commissione alla voce «introiti = vendita del vitello e della vacca» sono di 18,11 NLG/100 kg di latte per la campagna 1984/1985, 18,63 NLG/100 kg di latte per la campagna 1985/1986, 19,46 NLG/100 kg di latte per la campagna 1986/1987, 20,27 NLG/100 kg di latte per la campagna 1987/1988 e 21,12 NLG/100 kg di latte per l'ultima campagna. Tale differenza si spiega soprattutto con il fatto che i ricorrenti hanno usato statistiche elaborate da un ente privato.

103 Alla riunione del 20 maggio 1996 le parti sono giunte ad un accordo sui prezzi delle vacche di riforma e dei vitelli, i quali sono stati fissati, per quanto riguarda le prime, a 1 600 NLG per il 1984/1985, 1 650 NLG per il 1985/1986, 1 700 NLG per il 1986/1987, 1 750 NLG per il 1987/1988, 1 800 NLG per il 1988/1989 e, per i vitelli, a 385 NLG per il 1984/1985, 395 NLG per il 1985/1986, 418 NLG per il 1986/1987, 440 NLG per il 1987/1988 e 465 NLG per il 1988/1989.

104 I proventi della vendita delle vacche di riforma e dei vitelli dipendono anche dal numero di animali che ciascun ricorrente avrebbe potuto vendere per campagna. A tale riguardo, le parti hanno convenuto che il 25% delle vacche da latte di una mandria è destinato ogni anno alla macellazione e che il 90% di esse fornisce vitelli che possono essere venduti.

105 Ora, tale accordo delle parti sui prezzi summenzionati e sulla percentuale delle vacche di riforma e dei vitelli che, nell'ambito di ciascuna mandria, avrebbero potuto essere venduti non è sufficiente a far sì che la Corte possa determinare il numero esatto degli animali messi in vendita. Infatti, la dimensione stessa della mandria, ovvero - più precisamente - il numero di vacche da latte necessario a ciascun ricorrente per produrre i quantitativi di riferimento ipotetici pertinenti per campagna, rimane controverso.

106 Pertanto, la Commissione persiste a ritenere che sia necessario - vista la redditività delle aziende dei ricorrenti, che si sostiene inferiore alla media olandese - conoscere il numero totale delle vacche da latte che ciascun ricorrente possedeva alla data in cui è iniziato il suo impegno di non commercializzazione. I ricorrenti attirano invece l'attenzione sull'andamento della produttività di latte per vacca e ritengono pertanto che il loro fabbisogno di vacche sarebbe stato notevolmente inferiore.

107 Fondandosi sui prezzi indicati dalle parti, il perito ritiene invece che sia necessario prendere in considerazione - per stabilire il numero di vacche di riforma e di vitelli disponibili alla vendita - l'adeguamento necessario del numero di vacche da latte ai quantitativi di riferimento che variano ad ogni campagna, l'andamento della produttività media di una vacca, la necessità di sostituire le vacche di riforma vendute, le perdite dovute alla mortalità e l'adeguamento della mandria ai fini dell'autorinnovamento.

108 Pertanto, per stabilire il numero di vacche di riforma e di vitelli che potevano essere venduti nell'ambito della mandria di ciascun ricorrente, il perito determina in un primo tempo l'andamento della produttività media per vacca sulla base dei dati statistici propri alle due regioni interessate.

109 Espressi in kg di latte per vacca e per campagna, i quantitativi medi risultanti dalla prima tabella figurante al paragrafo 70 delle conclusioni dell'avvocato generale rappresentano, rispetto ai quantitativi medi effettivamente prodotti, solo la parte dei quantitativi idonei a essere consegnati alle latterie. Tale quota di latte consegnato rappresenta tra il 95,51% e il 97,54% del latte prodotto, mentre il resto della produzione è destinato a nutrire i vitelli, all'autoconsumo e ad altri fini.

110 Dopo avere stabilito, sulla scorta del quantitativo di latte consegnato in media per vacca e per campagna, il numero delle vacche da latte che ciascun ricorrente avrebbe dovuto possedere - numero che risulta dalla seconda tabella figurante al paragrafo 70 delle conclusioni dell'avvocato generale - e dopo avere ricostruito la dimensione totale di ciascuna mandria rispettando le esigenze di autorinnovamento, il perito giunge a determinare il numero esatto di vacche di riforma e di vitelli da vendere.

111 Sulla base del numero di vacche di riforma e di vitelli così stabilito e dei prezzi convenuti dalle parti, il perito calcola redditi che, in totale, sono di 255 980 NLG per il signor Mulder, di 174 324 NLG per il signor Brinkhoff, di 157 090 NLG per il signor Muskens e di 228 641 NLG per il signor Twijnstra.

112 Tanto i ricorrenti quanto le istituzioni convenute criticano tali risultati soprattutto per il fatto che il perito ha arrotondato all'unità superiore il numero di vacche necessario alla produzione dei quantitativi concessi anziché fondare i suoi calcoli su «decimi di capi» corrispondenti alla quantità esatta di tali capi necessaria alla produzione. L'arrotondamento delle cifre potrebbe portare al conteggio, secondo la Commissione, di 5 000 o 6 000 litri di latte di troppo con perdite, secondo i ricorrenti, di varie migliaia di fiorini.

113 Tale argomento, relativo alla divergenza tra la situazione reale di ciascuna delle aziende e le statistiche, non può essere accolto. Senza contestare veramente la fondatezza del procedimento consistente nell'arrotondare il numero di vacche all'unità superiore - cosa che conduce a contabilizzare una vacca in più per ricorrente e per campagna -, le parti sollevano obiezioni, essenzialmente, quanto agli svantaggi che comporta la sopravvalutazione della produzione di latte. Ora, senza entrare nei dettagli, è sufficiente rimandare ai punti 137-139 della presente sentenza ove si precisa che il perito ha tenuto conto di tale sopravvalutazione nell'ambito dei costi variabili, sicché i quantitativi considerati come dipendenti dalla sovrapproduzione non costituiscono né un vantaggio né uno svantaggio per l'una o per l'altra delle parti.

114 Inoltre la Commissione reitera la sua censura relativa alla bassa redditività delle aziende dei ricorrenti e critica il perito per avere omesso di stabilire quale sia la redditività individuale di ciascuna di tali aziende e per non essersi pronunciato sui problemi strutturali delle medesime. La Commissione ribadisce in particolare che, ad eccezione dell'azienda del signor Twijnstra, la redditività delle altre si situa al disotto della redditività media di un'azienda analoga.

115 La tesi della Commissione non può essere condivisa. Dovendosi valutare lo sviluppo di una produzione ipotetica di latte e vista la totale mancanza di elementi riferentisi specificamente alla situazione del singolo ricorrente, l'andamento della produttività può essere ricostruito solo con l'aiuto di dati statistici rispecchianti la progressione media che caratterizza la medesima categoria di aziende cui appartengono le aziende dei ricorrenti nelle due regioni in cui si trovano. Del resto, la Commissione non adduce indizi precisi e circostanziati che consentano di concludere nel senso di una redditività inferiore.

116 Da quanto precede risulta che, poiché le parti non contestano i dati generali relativi alla composizione della mandria e non sollevano obiezioni circostanziate contro il modo in cui è stato stabilito il numero di vacche di riforma e di vitelli di ciascuna azienda, la Corte deve far proprie le valutazioni del perito.

C - Sugli oneri variabili da dedurre

1. Sui costi variabili, a eccezione del costo di una mano d'opera esterna

a) Sui calcoli presentati dalle parti e dal perito

117 Le parti concordano sul principio della detrazione dei costi variabili (v. punto 69 della presente sentenza), ma sono in disaccordo su diversi punti, in particolare sulla fondatezza del calcolo effettuato vuoi sulla scorta dei quantitativi di riferimento attribuiti vuoi delle dimensioni di ciascuna azienda, su taluni elementi idonei a far parte integrante dei detti costi - come in particolare il costo di una mano d'opera esterna - e sul calcolo di taluni elementi costitutivi dei costi variabili - come i costi relativi al foraggio.

118 I risultati divergenti cui sono pervenute le parti - messi in rilievo dall'avvocato generale al paragrafo 63 delle conclusioni - sono dovuti anzitutto e principalmente al disaccordo relativo al numero di vacche da latte necessario per produrre i quantitativi di riferimento ipotetici attribuiti, mentre le parti sembrano essere d'accordo sul principio secondo cui il costo del foraggio, considerato come l'elemento più importante dei costi variabili, deve essere determinato proprio in riferimento al numero di vacche necessario per produrre i quantitativi di riferimento ipotetici. Come è stato indicato al punto 106 della presente sentenza, il Consiglio e la Commissione privilegiano le dimensioni della mandria che ciascun ricorrente possedeva all'inizio del periodo di non commercializzazione, laddove i ricorrenti si fondano su un numero meno elevato di vacche in ragione dell'andamento della produttività per animale.

119 I ricorrenti criticano altresì le modalità di calcolo adottate dalla Commissione nel riferirsi ai costi variabili per ettaro. Secondo i ricorrenti, mettendo i costi variabili in relazione con la superficie delle terre coltivate, la Commissione supporrebbe a torto che i costi variabili per kg di latte crescano con il calo della produzione per ettaro. Più l'azienda è grande, meno le sue dimensioni inciderebbero sul costo della produzione totale.

120 Inoltre i ricorrenti contestano le spese determinate dall'alimentazione del pollame e dei maiali. Pur senza negare la frequente presenza di tali animali anche in aziende agricole a orientamento lattiero altamente specializzate, essi rilevano che gli introiti provenienti da tali allevamenti superano le spese necessarie per nutrire tali animali.

121 A differenza dei dati prodotti dalle parti, il perito presenta due tabelle di calcolo dei costi variabili basate sul differenziale di produttività che caratterizza le due regioni in cui sono situate le aziende dei ricorrenti.

122 Le tabelle figuranti nella perizia, riprodotte dall'avvocato generale al paragrafo 64 delle conclusioni, rendono evidente, alla luce dei chiarimenti forniti all'udienza dal perito, che gli elementi costitutivi dei costi variabili sono, da una parte, valori statistici indicati in NLG per animale e, dall'altra, elementi espressi in NLG per ettaro presi in considerazione dal perito e provenienti dai calcoli effettuati da quest'ultimo.

123 La prima categoria di elementi è costituita, come risulta dalle prime due voci delle due tabelle, dal «foraggio» e dagli «altri costi variabili». Nel novero della seconda categoria figurano le voci seguenti: «energia», «costi colture», «prodotti colture e altro», «subappalto», «noleggio e manutenzione macchinari», «manutenzione degli edifici» e «mangime per gli altri animali».

124 Il perito esprime altresì in NLG per ettaro l'importo totale da esso attribuito ai costi variabili.

125 Considerati il numero e l'importanza delle obiezioni sollevate dalle parti a proposito del calcolo dei costi variabili, occorre esaminarle in separata sede.

b) La nozione di costi variabili

126 I ricorrenti contestano essenzialmente la nozione di costi variabili utilizzata dal perito. Analogamente al metodo scelto dalle istituzioni convenute nell'ambito del regolamento n. 2187/93, essi individuano tali costi facendo riferimento alle definizioni contenute nell'allegato I della decisione della Commissione 7 giugno 1985, 85/377/CEE, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (GU L 220, pag. 1). In conformità della detta decisione essi rilevano, sulla scorta di una relazione elaborata dal LEI, che nessuna delle voci menzionate dal perito risponde esattamente alla definizione dei costi variabili. Ciò vale in particolare per le voci riguardanti le spese relative all'energia, alla manutenzione, al subappalto e soprattutto agli oneri per «noleggio e manutenzione dei macchinari», per le quali le definizioni dei detti costi non verrebbero rispettate. Pertanto i ricorrenti ritengono che occorra riferirsi alle definizioni dei costi variabili accolte dalla decisione 85/377.

127 Oltre a sollevare tale obiezione, i ricorrenti ritengono appropriato defalcare dai redditi ipotetici lordi non soltanto costi variabili come le spese per fertilizzanti, ma anche un certo numero di costi non variabili che scompaiono con la cessazione della produzione di latte. Nel novero di questi ultimi figurerebbero le spese per «combustibile», per «noleggio di macchinari», per «salari» nonché quelle relative ad «acqua ed elettricità» e al «materiale», come risulta dalle tabelle A e B, anch'esse riprese dall'avvocato generale al paragrafo 64 delle conclusioni.

128 All'udienza il perito ha fatto valere, in risposta alle critiche espresse dai ricorrenti riguardo a tale concetto di costi variabili, che il divergere delle definizioni di tali costi è senza conseguenze in quanto i ricorrenti propongono altresì di defalcare dai redditi ipotetici gli stessi elementi di spesa, indipendentemente dalla distinzione che essi fanno tra «costi variabili» e «altri costi non variabili da defalcare».

c) Sul costo del foraggio

129 Come risulta dai punti 122 e 123 della presente sentenza, il perito si limita ad indicare, in NLG e per vacca, le spese di foraggio come risultano dalle statistiche proprie di ciascuna regione. A differenza delle parti, egli evita di calcolare un importo totale corrispondente al costo del foraggio per campagna e per mandria, in modo da non essere obbligato a fondarsi, per effettuare tale calcolo, sul numero totale di vacche che costituiscono la mandria necessaria per produrre i quantitativi attribuiti a ciascun ricorrente. Pertanto, le spese di foraggio per capo di bestiame ammontano, per la regione settentrionale, a 1 391 NLG nel 1984/1985, 1 398 NLG nel 1985/1986, 1 319 NLG nel 1986/1987, 1 129 NLG nel 1987/1988, 1 142 NLG nel 1988/1989 e, per la regione occidentale, a 1 622 NLG nel 1984/1985, 1 589 NLG nel 1985/1986, 1 517 NLG nel 1986/1987, 1 286 NLG nel 1987/1988 e 1 229 NLG nel 1988/1989.

130 Dato che, come si è detto al punto 80 della presente sentenza, la contestazione dei ricorrenti relativa alla mancata differenziazione dei dati per regione ha perso consistenza, non vi è alcuna ragione per non accogliere tali cifre come eque e ragionevoli.

d) Sulle spese relative alla voce «noleggio e manutenzione dei macchinari»

131 I ricorrenti sostengono che la voce «noleggio e manutenzione dei macchinari» è inesatta. Tale voce comprende gli oneri relativi alle spese per l'attrezzatura e per l'insieme degli impianti, come i trattori, le mietitrici, le stalle, le mungitrici e le vasche refrigerate.

132 Tuttavia, la critica del calcolo dei detti oneri mossa dai ricorrenti non può essere accolta, anche se gli importi da essi indicati divergono notevolmente da quelli calcolati dal perito.

133 Secondo i chiarimenti che il perito ha fornito in udienza, la diversità di risultati non è dovuta al fatto che nella composizione dei costi variabili sono stati inclusi elementi diversi, bensì deriva dal fatto che egli ha incorporato in tali elementi, contrariamente alle fonti utilizzate dai ricorrenti, le spese corrispondenti, rispettivamente, ad ammortamenti e ad esborsi connessi al finanziamento dei macchinari. Egli giustifica tale metodo osservando di non avere preso in considerazione, nell'ambito del calcolo dei redditi alternativi, nessun importo corrispondente ad un capitale liberato per macchinari ed impianti.

134 Occorre constatare che tale procedimento di valutazione delle spese iscritte alla detta voce si inserisce nella logica del metodo che il perito ha scelto per determinare il capitale liberato. Tale metodo riposa in particolare sull'ipotesi che il capitale liberato consiste solo negli importi necessari per ricostituire la mandria di vacche da latte al momento della ripresa della produzione. Per contro, dai chiarimenti del perito risulta che la cessazione della produzione di latte comporta che i ricorrenti risparmino sulle spese di noleggio e manutenzione dei macchinari e degli impianti. Conseguentemente, il perito non attribuisce alcun valore a tali risparmi nell'ambito della stima del capitale liberato, ma ne tiene conto nel valutare i costi variabili.

135 Non si può contestare che siffatte valutazioni economiche sono logiche e sembrano corrispondere alla realtà economica delle aziende dei ricorrenti. D'altronde, questi ultimi non le hanno sottoposte ad alcuna critica circostanziata.

e) Sulla presa in considerazione della sovrapproduzione di latte

136 Mentre i ricorrenti sostengono di non essere in grado di accettare gli oneri per «prodotti colture e altro» conteggiati dal perito, la Commissione fa valere che occorre sostituire alla cifra dei «prodotti colture e altro» non utilizzati nell'ambito dell'azienda quella relativa ai «costi di produzione di tali colture».

137 Secondo il perito, a tale voce «prodotti colture e altro» figurano importi mediante i quali egli tenta di valutare gli effetti economici di una certa sopravvalutazione della produzione di latte. Quest'ultima è dovuta, come risulta già dal punto 113 della presente sentenza, al fatto che il perito ha ritenuto opportuno arrotondare all'unità superiore il numero di vacche necessario a produrre i quantitativi di latte concessi. Mentre, stando ai suoi chiarimenti, tale voce comprende i foraggi venduti, le eccedenze di latte rispetto ai quantitativi consegnati e autoconsumati nonché eventuali sovvenzioni nell'ambito della riduzione delle quote latte, la voce «mangime per gli altri animali» tenta di valutare forfettariamente l'utile che ciascun ricorrente ricava dai quantitativi autoconsumati nonché dal foraggio destinato a nutrire gli altri animali presenti in un'azienda agricola a orientamento lattiero.

138 Secondo il perito, gli importi iscritti in queste due voci vanno dedotti dai costi variabili. Infatti, secondo le sue stesse indicazioni, in dette voci egli tiene conto di vantaggi economici connessi e collegati con la produzione ipotetica di latte.

139 La detrazione di tali importi dai costi variabili sembra plausibile alla luce di quanto il perito afferma a proposito della differenza tra i quantitativi di latte consegnati e i quantitativi prodotti. Tenendo conto del fatto che i ricorrenti godono dei vantaggi economici derivanti dalla produzione eccedentaria rispetto ai quantitativi di riferimento ipotetici - gli unici a poter essere oggetto del risarcimento -, siffatti vantaggi costituiscono infatti un valore economico pari ad un reddito ipotetico supplementare ovvero a spese risparmiate.

140 D'altronde, la voce «mangime per gli altri animali» non può essere contestata dato che i ricorrenti ammettono la presenza di altri animali, in particolare quelli da cortile, anche nelle aziende altamente specializzate nella produzione di latte.

141 Pertanto, non esiste ragione alcuna che impedisca di prendere in considerazione tale riduzione degli oneri attinenti alla produzione di latte.

f) Sulla doppia contabilizzazione delle spese per l'inseminazione e di altre spese

142 Poiché i ricorrenti hanno affermato che le spese per sementi, piantagioni e prodotti fitosanitari erano state prese in considerazione due volte, una prima volta in quanto «altri costi variabili» e una seconda volta in quanto «costi colture», il perito ha chiarito in udienza che la prima voce comprende le spese per l'inseminazione, le cure mediche, le sementi e le piantagioni, la protezione delle piantagioni e le lettiere, mentre la seconda voce raggruppa le spese per concimi.

143 Tale spiegazione è convincente. Di conseguenza, gli argomenti dei ricorrenti relativi ad una doppia contabilizzazione di talune voci, come le spese per l'inseminazione, non possono essere accolti.

g) Sulla censura relativa alle superfici prese in considerazione o da prendere in considerazione

144 La censura dei ricorrenti relativa alla presa in considerazione dei costi per ettaro delle piante foraggiere e dei costi per ettaro dei terreni coltivati, censura fondata sul fatto che la superficie per ettaro di cultura foraggiera, la sola da prendere in considerazione, non corrisponde alla superficie totale dei terreni coltivati, non può essere accolta. Infatti i ricorrenti non precisano in modo circostanziato in quale misura tale differenza di coltura è idonea a incidere sui risultati cui è pervenuto il perito.

145 La Commissione ritiene che la mancata indicazione del numero di ettari per categoria di coltura posseduti da ciascun ricorrente può ripercuotersi sulla determinazione dei costi variabili, senza tuttavia precisare, in modo circostanziato, la portata di siffatta ripercussione.

146 Occorre senz'altro constatare che, conseguentemente, tale censura non può essere accolta.

h) Sulla redditività individuale

147 Quanto alla pertinenza, nell'ambito dei costi variabili, della critica della Commissione secondo cui il perito ha omesso di esaminare la redditività individuale di ciascuna azienda, è sufficiente rinviare a quanto detto ai punti 114-116 della presente sentenza.

148 Da tutte le considerazioni precedenti discende che i chiarimenti forniti dal perito per determinare gli importi dei costi variabili sembrano ragionevoli ed equi, in particolare per quanto riguarda il metodo di calcolo di tali costi, che differisce da quello utilizzato dalle parti. Pertanto, occorre accogliere le cifre del perito, tanto più che i ricorrenti non muovono nessuna critica determinante nei confronti di tale metodo di calcolo e non invocano nessun argomento o motivo atto a invalidare il metodo del perito.

149 Pertanto, i costi variabili totali che avrebbero dovuto sopportare i ricorrenti in una situazione normale ammontano a 756 323 NLG per il signor Mulder, a 607 116 NLG per il signor Brinkhoff, a 574 588 NLG per il signor Muskens ed a 773 196 NLG per il signor Twijnstra.

2. Il costo di mano d'opera esterna

150 Le parti si trovano in disaccordo sulla fondatezza e sull'entità dei costi relativi all'impiego di operai salariati. E' assodato che tale disaccordo non riguarda i costi attinenti al subappalto di taluni lavori stagionali e a tempo limitato.

151 La Commissione sostiene che si devono prendere in considerazione, a titolo di costi affini a quelli variabili, taluni costi di produzione che trovano origine nel fatto che un certo numero di ore lavorative sarebbero state effettuate da operai salariati. A tale proposito, essa prende in considerazione, per ricorrente e per campagna, gli importi ai quali si riferisce l'avvocato generale al paragrafo 74 delle conclusioni. Le cifre sarebbero calcolate su un tempo lavorativo di 60 ore annue per vacca, moltiplicato per il numero di vacche presenti in ciascuna azienda all'inizio del periodo di non commercializzazione; da tale numero totale di ore dedicate alla mandria, la Commissione deduce 2 496 ore che si suppone il proprietario effettui personalmente, mentre le ore restanti corrispondono alle ore di lavoro degli operai salariati.

152 I ricorrenti affermano di non essersi mai serviti di operai salariati. Contestano il principio del conteggio del costo della mano d'opera esterna, in particolare perché il ricorso al personale salariato da parte delle aziende agricole olandesi non eccederebbe, in tempi normali, la soglia del 4% del totale della mano d'opera occupata nell'azienda. A tale riguardo fanno valere che la stessa Commissione non ha preso in considerazione siffatti costi salariali né nella decisione 85/377 né nella proposta di regolamento (CEE) del Consiglio 13 maggio 1993, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività [COM(93) 161 def.; GU C 157, pag. 11], è divenuta, dopo talune modifiche apportate dal Consiglio, il regolamento n. 2187/93.

153 Alla riunione del 20 maggio 1996 i ricorrenti hanno accettato la cifra di 60 ore di lavoro per vacca e per anno proposta dalla Commissione.

154 A differenza, in particolare, della Commissione, il perito ritiene che per stabilire il numero di ore di cui dispone il titolare di un quantitativo di riferimento ipotetico occorre prendere in considerazione non solo il lavoro effettuato direttamente dallo stesso imprenditore agricolo, ma anche quello dei familiari. Fondandosi sulle statistiche provenienti dal LEI, considera come base di calcolo le 2 496 ore di lavoro per anno (vale a dire 312 giorni in ragione di 8 ore al giorno) che l'imprenditore stesso dedica all'azienda, alle quali si aggiunge, secondo le sue indicazioni, un tempo di lavoro realizzato dai familiari che va stimato all'80% del lavoro dell'imprenditore. Pertanto, l'imprenditore e la sua famiglia disporrebbero in totale di 4 492 ore di lavoro per anno.

155 Stando al perito, il ricorso alla mano d'opera esterna diverrebbe necessario solo allorché l'azienda richiede un numero di ore di lavoro superiore a quelle 4 492 ore compiute dall'imprenditore e dalla sua famiglia. Il numero di ore di lavoro richiesto da ciascuna azienda verrebbe stabilito con riferimento alle dimensioni della mandria.

156 Pertanto, dopo aver quantificato, per mezzo di una cosiddetta unità standard di produzione, il tempo di lavoro necessario per vacca e per anno, il perito constata un fabbisogno di mano d'opera esterna unicamente nel caso dell'azienda del signor Twijnstra e soltanto per la campagna 1985/1986, fabbisogno che, come risulta dalla tabella riprodotta dall'avvocato generale al paragrafo 75 delle conclusioni, ammonta a 1,35 NLG per 100 kg di latte consegnato.

157 Benché i ricorrenti concordino con il risultato cui giunge il perito includendo nella sua valutazione i membri della famiglia, essi reiterano tuttavia le loro critiche contestando in modo circostanziato qualsiasi ricorso a mano d'opera esterna e qualsiasi collaborazione dei familiari. Il numero di ore di lavoro per vacca dipenderebbe più dalle dimensioni e dal funzionamento dell'azienda che dalla regione ove questa è situata. Inoltre, gli imprenditori potrebbero benissimo effettuare più ore di lavoro di quelle indicate dal perito.

158 La Commissione si avvale del compromesso raggiunto alla riunione del 20 maggio 1996 secondo cui i signori Mulder e Twijnstra hanno effettuato 60 ore di lavoro per vacca e per anno e i signori Brinkhoff e Muskens 65 ore.

159 Occorre rilevare che l'impostazione statistica scelta dal perito si basa sull'ipotesi secondo cui, durante il periodo in questione, taluni membri della famiglia dei ricorrenti avrebbero collaborato ai compiti connessi alla produzione di latte. Tale supposta collaborazione avrebbe consentito ai ricorrenti, salvo una sola campagna del latte per il signor Twijnstra, di fare a meno di assumere operai salariati.

160 Secondo il ragionamento del perito, tale ipotesi deve comportare, per quanto riguarda i redditi alternativi, che il reddito che i membri della famiglia dovrebbero aver ricavato da altre attività retributive durante il periodo di interruzione della produzione di latte andrebbe necessariamente ad aggiungersi ai redditi alternativi di ciascun ricorrente. Egli ritiene che in caso contrario l'analisi economica non sarebbe coerente.

161 All'udienza il perito non ha contestato le conclusioni dei ricorrenti secondo cui il suo metodo fondato su dati statistici relativi all'impiego di mano d'opera esterna non esclude che essi abbiano potuto produrre i quantitativi loro attribuiti senza ricorrere a tale mano d'opera. Il perito non ha confutato neanche le affermazioni secondo cui, in realtà, i ricorrenti non hanno mai impiegato operai salariati né le affermazioni secondo cui i risultati ai quali giunge la perizia indicano solo una media e non sono tali da fornire una rappresentazione esatta della situazione propria di ciascuno dei ricorrenti.

162 Tuttavia, neppure tali affermazioni sono esenti da una certa ambiguità. Infatti i ricorrenti ritengono che il loro fabbisogno di ore lavorative per vacca e per anno sia maggiore di quello indicato dal perito, ma nello stesso tempo affermano di poter smaltire da soli una mole di lavoro superiore senza ricorrere alla collaborazione dei membri della loro famiglia o di operai salariati.

163 A tale riguardo occorre rilevare che i risultati cui giunge il perito in applicazione dei valori statistici non consentono né di presumere l'esistenza di mano d'opera esterna né di respingere l'affermazione dei ricorrenti secondo cui essi non avrebbero fruito della collaborazione dei membri della loro famiglia. Tuttavia, poiché il ricorso ai valori statistici non comporta necessariamente che siano ignorate le circostanze reali caratterizzanti le attività professionali dei ricorrenti, occorrerebbe tener conto di queste ultime.

164 Tuttavia, come rileva l'avvocato generale al paragrafo 77 delle conclusioni, la Commissione, che è chiamata a giustificare la necessità di includere nei costi variabili il costo della mano d'opera esterna e a stabilirne il volume, nonché a dimostrare che i ricorrenti hanno effettivamente fatto ricorso a operai salariati, non offre nessun argomento per giustificare che vengano presi in considerazione i costi del lavoro esterno e non si avvale di nessun indizio concreto che consenta di ritenere che siano stati impiegati operai salariati. Del resto, occorre ricordare che la stessa Commissione ha rinunciato a tener conto di tale elemento di calcolo quando ha presentato la sua proposta di composizione della controversia.

165 Di conseguenza, poiché le affermazioni dei ricorrenti secondo cui essi non hanno mai avuto operai salariati non sono né infirmate da una analisi statistica né confutate dagli argomenti della Commissione, occorre che la Corte escluda dai costi variabili gli oneri corrispondenti all'impiego di operai salariati.

166 Ne discende che occorre defalcare dai redditi ipotetici solo i costi variabili come fissati al punto 149 della presente sentenza.

D - Sui redditi alternativi

1. Sulla pertinenza dei redditi alternativi medi e dei redditi alternativi reali

167 In linea di principio, come rileva l'avvocato generale al paragrafo 79 delle conclusioni, i redditi alternativi sono redditi reali provenienti da attività effettivamente esercitate. Occorre dunque tener conto di tutte le somme che i ricorrenti hanno effettivamente percepito a tale titolo, in particolare perché solo il danno realmente subito deve essere risarcito.

168 Tuttavia, in virtù del principio generale, ricordato al punto 33 della sentenza interlocutoria, secondo cui qualunque persona danneggiata deve agire con ragionevole diligenza onde limitare l'entità del danno, il reddito alternativo comprende il reddito che un ricorrente avrebbe potuto realizzare se si fosse ragionevolmente impegnato in attività sostitutive. Tale principio comporta in ogni caso che i redditi alternativi medi siano presi in considerazione nei limiti in cui i redditi reali non siano superiori.

169 I ricorrenti non contestano il fatto che anch'essi per stabilire i loro redditi alternativi si fondano essenzialmente su valori statistici e, laddove presentano dati e cifre ricavati da attività realmente svolte, questi ultimi sono incompleti e poco circostanziati.

170 Da tali considerazioni discende che in un primo tempo occorre determinare i redditi alternativi medi che i ricorrenti avrebbero dovuto realizzare grazie ai diversi fattori di produzione per confrontarli poi con gli importi che essi affermano di avere ricavato dalle attività effettivamente esercitate. Al fine di evitare il rischio indicato tanto dalle istituzioni convenute quanto dal perito di falsare i termini di tale raffronto, quelli che debbono essere confrontati sono gli importi totali validi per tutto il periodo rilevante ai fini del risarcimento e non gli importi rispettivi per campagna.

2. Sul reddito ricavato dal capitale liberato

171 Anzitutto, i ricorrenti contestano il principio secondo cui taluni interessi sono considerati come un reddito ricavato da un capitale ipotetico. A loro parere, il capitale ricavato dalla vendita delle vacche sarebbe stato reinvestito in attività sostitutive. In ogni caso, da un punto di vista più generale, gli interessi possono essere presi in considerazione solo se considerati come tali anche nell'ambito del reddito ipotetico.

172 In secondo luogo, le parti non hanno potuto mettersi d'accordo né sugli importi totali rappresentati dal valore del capitale liberato né sugli elementi costitutivi di quest'ultimo. Dalle discussioni risulta in particolare che esse sono in disaccordo sul prezzo delle vacche, sulla correttezza di taluni altri elementi costitutivi del capitale liberato nonché sui tassi d'interesse da applicare al capitale preso in considerazione.

173 Il Consiglio e la Commissione stimano a 6 700 NLG per vacca il reddito che ciascun ricorrente avrebbe potuto ricavare dal capitale liberato alla cessazione della produzione di latte. Secondo le precisazioni della Commissione, tale importo si scompone in 3 800 NLG per il capitale relativo alle stalle, ai sili e al materiale agricolo, in 1 100 NLG per il capitale corrispondente alle mungitrici e agli impianti frigoriferi e in 1 800 NLG quale prezzo di una vacca da latte.

174 La Commissione aggiunge che tale capitale di 6 700 NLG per vacca, liberato al momento dell'interruzione della produzione di latte, deve rimanere disponibile fino alla ripresa di quest'ultima e può fruttare, nel corso di tale periodo, interessi al tasso del 5,5%. Pertanto, il reddito ammonterebbe a 368,50 NLG per vacca e per anno.

175 Per contro, i ricorrenti ritengono in un primo tempo che il valore contabile di una vacca da latte ammonti in media a 3 100 NLG. Tuttavia il valore di macellazione di una vacca di questo genere, che essi ritengono più appropriato per determinare i redditi alternativi, sarebbe di 1 630 NLG alla fine degli anni '70. Convertendo tale valore in produzione mancata per kg di latte, sulla base di interessi calcolati al tasso del 5,5% l'anno e di una produttività di 5 500 kg di latte per vacca e per anno, essi pervengono ad un importo di 1,63 NLG per 100 kg. A loro parere il reddito ricavato dal capitale liberato non dovrebbe in nessun caso superare 3,10 NLG per 100 kg di latte.

176 Infine, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 87-89 delle conclusioni, i ricorrenti sollevano tre obiezioni riguardo agli elementi che le istituzioni convenute considerano costitutivi del capitale liberato. In primo luogo, essi non accettano che venga preso in considerazione un capitale liberato rappresentativo dei mezzi di produzione come le stalle, le mungitrici e gli impianti frigoriferi; in secondo luogo, sostengono che il valore commerciale di una vacca venduta all'inizio del loro impegno di non commercializzazione era assai meno elevato del valore stabilito dalla Commissione; in terzo luogo, rifiutano i tassi d'interesse presi in considerazione per il calcolo dei redditi derivanti dal capitale liberato.

177 Quanto ai mezzi di produzione, i ricorrenti fanno valere che, contrariamente a quanto ritiene la Commissione, essi hanno dovuto provvedere alla manutenzione degli impianti, in particolare per altre attività, e non ne hanno ricavato alcun reddito. Nell'ipotesi di una vendita del materiale, il valore commerciale di quest'ultimo sarebbe stato minimo.

178 La Commissione replica di avere previsto un riutilizzo dei mezzi di produzione per altri fini economici prendendo in considerazione solo il 50% dei costi di manutenzione.

179 Quanto al valore di una vacca, i ricorrenti fanno riferimento, secondo quanto essi stessi affermano, al prezzo pagato all'epoca in cui è cominciato il loro periodo di non commercializzazione. A proposito della differenza tra la cifra di 3 100 NLG avanzata dai ricorrenti e quella di 6 700 NLG proposta dalla Commissione, quest'ultima ricorda che tale importo comprende i costi, per vacca, della produzione di latte. Per quanto riguarda il valore dell'animale al momento della macellazione, la Commissione osserva che la differenza tra la cifra dei ricorrenti, che è di 1 630 NLG per vacca, e quella da essa proposta, che ammonta a 1 800 NLG, è relativamente insignificante.

180 Quanto alla valutazione del perito, sulla base di un capitale liberato di 2 358 NLG per vacca, del numero di vacche necessario al momento della ripresa prevista per il 1984 o per il 1985 e dei tassi di rendita di tale capitale, diminuiti dei tassi di inflazione o maggiorati di quelli di deflazione, essa conduce ai redditi che figurano alla tabella riprodotta dall'avvocato generale al paragrafo 91 delle conclusioni.

181 Per chiarire tali cifre, il perito ricorda le ragioni economiche che lo hanno condotto a prendere in considerazione soltanto il capitale proveniente dalla vendita delle vacche. A suo dire, al momento della cessazione della produzione l'imprenditore deve avere risparmiato, grazie agli ammortamenti contabili e alla vendita della mandria, l'importo necessario a ricostituire quest'ultima. Di conseguenza, per valutare il capitale necessario, il perito si fonda su un valore composto, da un lato, dal capitale che l'imprenditore ha ricavato dalla vendita delle vacche e, dall'altro, dagli ammortamenti cumulati alla data della cessazione della produzione, valore che corrisponde al costo di acquisto delle vacche da latte alla medesima data.

182 Il perito non adotta il medesimo prezzo per vacca della Commissione in quanto l'imprenditore, per riavviare la produzione di latte, deve investire in una mandria composta al 25% da vacche di prima lattazione, al 25% da vacche di seconda lattazione, al 25% da vacche di terza lattazione e al 25% da vacche di quarta lattazione. Tenendo conto di tale composizione della mandria, i suoi calcoli conducono ad un prezzo di acquisto medio per vacca di 2 358 NLG.

183 La Commissione replica che tale composizione della mandria è inappropriata; essa ritiene che il perito avrebbe dovuto tener conto, oltre che del numero di vacche da latte, del numero di vitelle di oltre due anni e del numero di quelle di meno di due anni; essa indica un prezzo di 2 390 NLG per una vacca da latte e di 2 265 NLG per una vitella di oltre due anni.

184 Occorre ricordare che nel calcolo del perito gli altri due elementi sui quali la Commissione fonda il suo calcolo - vale a dire, da una parte, le mungitrici e gli impianti frigoriferi, dall'altra, le stalle e i sili - fanno parte vuoi dei costi variabili, come le spese, rispettivamente, per ammortamenti e per esborsi connessi al finanziamento dei macchinari e degli impianti o agli oneri di affitto di questi ultimi (v. punto 133 della presente sentenza), vuoi dei redditi ricavati dalle terre liberate, come le stalle e i sili.

185 Il tasso di rimunerazione che l'esperto applica al valore stabilito per vacca è il tasso offerto dalle casse di risparmio locali, diminuito del tasso di inflazione.

186 La Commissione non accetta che i tassi d'interesse applicabili ai capitali liberati siano diminuiti del tasso d'inflazione.

187 Occorre rilevare che le modalità di calcolo utilizzate dal perito sembrano ragionevoli e convincenti, eccezion fatta per la deduzione del tasso d'inflazione.

188 In primo luogo, dalle precisazioni che il perito ha fornito in udienza emerge che l'inclusione delle sole vacche che fanno parte della mandria al momento della cessazione della produzione non è di per sé tale da falsare il calcolo del capitale ricavato dalla vendita delle vacche. Infatti, per ricostituire tale mandria al momento della ripresa della produzione, vengono prese in considerazione solo le vacche necessarie a produrre la quota latte attribuita. Ora, tenuto conto dell'andamento della produttività, il numero di queste ultime è meno elevato di quello delle vacche vendute al momento della cessazione della produzione di latte.

189 Né, d'altro canto, può essere accolta la critica della Commissione a proposito delle diverse categorie di vacche da inserire nella composizione della mandria, in quanto, secondo le dichiarazioni rese in udienza, tali categorie sono state prese in considerazione.

190 Va invece accolta, come rileva l'avvocato generale al paragrafo 94 delle conclusioni, la critica della Commissione relativa alla deduzione del tasso d'inflazione dai tassi di interesse. Data la costanza del valore nominale della moneta e l'aumento dei prezzi al consumo, il reddito del capitale decresce in funzione del diminuire del potere d'acquisto della moneta. Per contrastare tale diminuzione a detrimento del detentore del capitale, il tasso d'interesse, che in qualche modo costituisce il reddito di tale capitale, deve tenerne conto. In caso contrario, le perdite dovute all'inflazione rimarrebbero a carico dei creditori dell'indennizzo, vale a dire a carico dei ricorrenti.

191 Tenuto conto delle considerazioni che precedono e in applicazione dei tassi calcolati dal perito prima di dedurre il tasso d'inflazione, che sono rispettivamente del 7,65% per il 1984/1985, del 6,46% per il 1985/1986, del 6,36% per il 1986/1987, del 5,97% per il 1987/1988 e del 7,4% per il 1988/1989, occorre stimare a 49 370 NLG il reddito totale che il signor Mulder avrebbe ricavato dal capitale libero, a 40 596 NLG quello del signor Brinkhoff, a 37 499 NLG quello del signor Muskens e a 47 179 NLG quello del signor Twijnstra.

3. Sul reddito ricavato dalle terre liberate

192 I ricorrenti sostengono di non aver dato in affitto le loro terre durante l'interruzione della produzione di latte e, pertanto, manifestano un'opposizione di principio al metodo della Commissione consistente nel determinare tale categoria di reddito sulla base di un affitto medio per ettaro di un fondo agricolo situato nelle regioni in cui si trovano le rispettive aziende.

193 Tuttavia, dopo la riunione del 20 maggio 1996 i ricorrenti non contestano più i canoni d'affitto per ettaro stabiliti dalla Commissione, vale a dire 435 NLG per la campagna 1984/1985, 443 NLG per la campagna 1985/1986, 468 NLG per la campagna 1986/1987, 490 NLG per la campagna 1987/1988 e 478 NLG per la campagna 1988/1989, restando inteso che tali canoni sono calcolati sulla base dell'affitto medio per ettaro di un fondo agricolo situato nella regione in cui si trova l'azienda di cui trattasi.

194 Malgrado l'accordo sui canoni d'affitto, il perito rinuncia a usarli tali e quali in quanto escludono l'affitto dei fabbricati. Il perito, maggiorando il canone d'affitto mediante il valore locativo degli edifici, ottiene i seguenti canoni d'affitto per ettaro: per la regione settentrionale, 642 NLG nel 1984/1985, 653 NLG nel 1985/1986, 659 NLG nel 1986/1987, 699 NLG nel 1987/1988 e 685 NLG nel 1988/1989; per la regione occidentale, 538 NLG nel 1984/1985, 558 NLG nel 1985/1986, 528 NLG nel 1986/1987, 529 NLG nel 1987/1988 e 577 NLG nel 1988/1989.

195 Secondo il perito gli edifici liberati durante l'interruzione della produzione non costituiscono un capitale disponibile ma potranno essere dati in affitto con le terre liberate. Conseguentemente, occorrerebbe integrare il valore degli edifici nel reddito sostitutivo proveniente dalle terre liberate, prendendo in considerazione l'importo medio dell'affitto delle terre, ivi compresi gli edifici.

196 Per calcolare poi l'importo totale del reddito ricavato dall'affitto delle terre, inclusi i relativi edifici, il perito ha moltiplicato il canone d'affitto per il numero di ettari di cui ciascun ricorrente avrebbe avuto bisogno per produrre i quantitativi ipoteticamente attribuiti, il quale, secondo i chiarimenti dello stesso perito, varia da campagna a campagna a seconda del numero di vacche necessario per la produzione di latte.

197 Come si è detto al punto 173 della presente sentenza, le istituzioni convenute considerano tale valore, relativo agli edifici, come appartenente al reddito ricavato dal capitale. Inoltre la Commissione adduce l'origine incerta di tali canoni relativi all'affitto delle terre e degli edifici. I ricorrenti fanno valere che il metodo accolto dal perito li avrebbe costretti a cercare alloggi alternativi, il che avrebbe comportato spese che dovrebbero essere dedotte dai redditi ricavati dalle terre liberate.

198 E' evidente, e peraltro non contestato dalle parti, che gli edifici liberati in seguito all'interruzione della produzione di latte hanno potuto e dovuto essere utilizzati nell'ambito delle attività alternative. Il loro riutilizzo costituisce un plusvalore di cui occorre tener conto per stabilire i redditi alternativi medi. Mentre la Commissione ritiene che occorra tener conto di tale plusvalore nel calcolo del capitale liberato, il perito lo prende in considerazione in quanto elemento del reddito ricavato dal fattore terra e giustifica in modo convincente le ragioni economiche di tale metodo. Dato che nessun elemento è atto a infirmare tale metodo, occorre pertanto accoglierlo.

199 Quanto al calcolo degli importi totali dei redditi ricavati dall'affitto delle terre e degli edifici, occorre constatare che la modulazione delle superfici per campagna in riferimento al fabbisogno di vacche non ha condotto il perito a precisare il numero di ettari per ricorrente e per campagna che egli ritiene necessario. Dalla tabella relativa ai detti redditi, riprodotta dall'avvocato generale al paragrafo 95 delle conclusioni, risulta soltanto che il perito si riferisce ad una superficie media per ricorrente che è di 42 ha per il signor Mulder, di 24 ha ciascuno per i signori Brinkhoff e Muskens e di 54 ha per il signor Twijnstra.

200 Ora, le indicazioni fornite dai ricorrenti negli «schadereports» allegati alla replica sembrano - ad eccezione del caso del signor Twijnstra - corrispondere maggiormente alla realtà, tanto più che il numero di vacche da latte che i ricorrenti considerano necessario in tale contesto è approssimativamente quello indicato dal perito. Pertanto, sembra più equo prendere in considerazione, come fa l'avvocato generale alla nota 22 delle conclusioni, le superficie seguenti: per il signor Mulder, 46 ha nel 1984, 43,5 ha nel 1985, 41,5 ha nel 1986, 38 ha nel 1987 e 36 ha nel 1988; per il signor Brinkhoff, 27 ha nel 1984, nel 1985 e nel 1986, 25 ha nel 1987 e 23 ha nel 1988; per il signor Muskens, 29 ha nel 1984, 28 ha nel 1985, 26,5 ha nel 1986, 24,5 ha nel 1987 e 23,5 ha nel 1988; per il signor Twijnstra, 54 ha dal 1984 al 1988.

201 Quanto alla categoria dei redditi ricavati dalle terre liberate, considerate le correzioni che si impongono per quanto riguarda le superficie come precisate al punto precedente, nessun elemento agli atti consente di mettere in dubbio i risultati ai quali perviene il perito. Di conseguenza, occorre stimare come segue l'importo totale del reddito alternativo ricavato dalle terre liberate: 103 796 NLG per il signor Mulder, 80 746 NLG per il signor Brinkhoff, 61 692 NLG per il signor Muskens e 110 764 NLG per il signor Twijnstra.

4. Sul reddito ricavato dal tempo lavorativo liberato

202 La Commissione ritiene, e i ricorrenti non contestano, che il reddito derivante dal tempo di lavoro liberato dalla cessazione della produzione di latte sia quello che l'imprenditore avrebbe potuto guadagnare da solo esercitando una o varie altre attività. Per contro, non sono compresi nel suo calcolo i membri della famiglia dell'imprenditore.

203 Quanto alle modalità di determinazione di tale reddito, la Commissione si fonda, come per il calcolo del costo della mano d'opera esterna, su un tempo lavorativo annuo di 2 496 ore. Tale cifra viene poi moltiplicata per il salario orario medio dei lavoratori agricoli per campagna, vale a dire: 14,80 NLG per il 1984/1985, 15,14 NLG per il 1985/1986, 15,46 NLG per il 1986/1987, 15,62 NLG per il 1987/1988 e 15,88 NLG per il 1988/1989. Dividendo il risultato di tale operazione per il quantitativo di riferimento attribuito a ciascun ricorrente e dopo aver moltiplicato il risultato così ottenuto per 100, la Commissione perviene a un salario in NLG per 100 kg di latte.

204 Alla riunione del 20 maggio 1996 i ricorrenti hanno accettato le cifre e i calcoli presentati dalla Commissione. Ciò nonostante, hanno fatto valere la loro situazione reale come descritta nella loro comparsa presentata dopo la pronuncia della sentenza interlocutoria.

205 Quanto al reddito ipotetico che l'imprenditore guadagna da solo, il perito prende in considerazione il medesimo numero di ore lavorative annue e il medesimo salario orario medio indicati al punto 203 e su cui le parti si trovano d'accordo.

206 Il perito ritiene invece necessario prendere in considerazione, oltre al reddito alternativo che l'imprenditore guadagna da solo dedicando ad altre attività il suo tempo di lavoro liberato, i redditi che i familiari percepiscono esercitando altre attività. Ricorda che il mancato computo delle ore effettuate dalla famiglia nel calcolo dei costi variabili può giustificarsi solo purché tali ore siano incluse nel calcolo dei redditi sostitutivi.

207 Occorre constatare che tale metodo, che conduce a prendere in considerazione, nell'ambito del calcolo del lucro cessante, il valore della collaborazione dei familiari dell'imprenditore, non convince. Di conseguenza, nel reddito ricavato dal tempo lavorativo liberato non può essere incluso un importo corrispondente a un eventuale reddito alternativo percepito dai membri della famiglia.

208 Come rileva l'avvocato generale al paragrafo 99 delle conclusioni, non è provato che i ricorrenti avrebbero potuto fruire di una collaborazione sostanziale da parte dei loro familiari. Tale constatazione non è affatto infirmata dalle informazioni circostanziate e non contestate che i ricorrenti forniscono sulla loro situazione familiare in risposta alla perizia, anche se, stando a tali informazioni, non può essere escluso che qualcuno dei ricorrenti avrebbe potuto contare, in determinati periodi, su familiari idonei a collaborare in una certa misura alle attività agricole.

209 Anche ammettendo che i familiari di un imprenditore agricolo abbiano effettivamente l'abitudine di incaricarsi di taluni compiti e di contribuire a talune attività, nulla induce a ritenere che tale collaborazione assuma la forma di una occupazione vera e propria o che essa continui nello stesso modo allorché l'imprenditore si dedica ad altre attività o modifica il modo di sfruttare le sue terre.

210 Peraltro, quando i familiari esercitano un'attività alternativa al di fuori dell'azienda agricola, non può presumersi che facciano usufruire l'imprenditore del reddito che hanno percepito a titolo personale. Essi possono anzi disporre liberamente dei frutti di tale attività.

211 Inoltre, nell'ipotesi in cui i familiari decidano spontaneamente di mettere i loro redditi a disposizione dell'imprenditore e di contribuire così al reddito familiare, tale scelta sarebbe strettamente personale e non può incidere sulla constatazione che gli eventuali redditi dei familiari non possono rientrare nel calcolo del lucro cessante.

212 Viste le considerazioni che precedono, si deve modificare la tabella del perito, riprodotta dall'avvocato generale alla fine del paragrafo 97 delle conclusioni, onde tener conto unicamente del tempo lavorativo dei soli ricorrenti.

213 Prendendo in considerazione - conformemente all'accordo delle parti - soltanto il reddito alternativo che i ricorrenti stessi hanno ricavato dal loro tempo lavorativo liberato, occorre stimare tale reddito a 144 591 NLG per il signor Mulder, a 158 532 NLG per il signor Brinkhoff, a 160 575 NLG per il signor Muskens e a 117 680 NLG per il Twijnstra.

E - Sugli interessi compensativi

214 L'analisi delle varie domande, ai punti 41-45 della presente sentenza, ha messo in evidenza che i ricorrenti chiedono interessi compensativi per il periodo anteriore alla pronuncia della sentenza interlocutoria. Tali interessi sono destinati a risarcire le perdite loro derivanti dalla svalutazione monetaria a decorrere dal momento in cui i danni si sono manifestati e dall'indisponibilità degli utili che in una situazione normale avrebbero potuto ricavare dall'attività lattiera. Al riguardo i ricorrenti sostengono che tali interessi devono essere calcolati, a far data dal sopravvenire del danno, in conformità dei tassi dei buoni del tesoro di Stato olandesi, vale a dire: 7,91% per la campagna 1984/1985, 7,08% per la campagna 1985/1986, 6,36% per la campagna 1986/1987, 6,30% per la campagna 1987/1988, 6,39% per la campagna 1988/1989, 7,66% per la campagna 1989/1990, 8,94% per la campagna 1990/1991 e 8,63% per la campagna 1991/1992.

215 Quanto al risarcimento delle perdite causate dalla svalutazione monetaria, è sufficiente rimandare al punto 51 della presente sentenza nonché al punto 40 della citata sentenza Grifoni/CEEA e constatare la fondatezza di tale domanda.

216 Per quanto riguarda i danni causati dall'indisponibilità degli utili ricavati dalla produzione di latte, si deve fare riferimento, come fa giustamente l'avvocato generale al paragrafo 105 delle conclusioni, al principio, comune agli Stati membri, della completa reintegrazione del patrimonio danneggiato, ricordato anche al punto 40 della citata sentenza Grifoni/CEEA. In applicazione di tale principio, solo il danno effettivamente subito può essere risarcito.

217 Ora, i ricorrenti si limitano ad addurre al riguardo che avrebbero versato gli utili provenienti dalla loro attività di produzione di latte in un conto bancario. Il perito invece, seguito dall'avvocato generale, ha dichiarato in udienza che i redditi ricavati dall'attività lattiera - così come, peraltro, quelli sostitutivi - sono destinati al consumo e non redditi collocabili in banca.

218 Alla luce tanto delle dichiarazioni del perito quanto delle conclusioni dell'avvocato generale, occorre evidentemente supporre che i redditi che i ricorrenti avrebbero ricavato da un'attività di produzione di latte sarebbero stati essenzialmente destinati a provvedere ai loro bisogni quotidiani e a quelli della loro famiglia. I ricorrenti non producono nessun elemento che consenta di confutare siffatta analisi.

219 A questo proposito, sebbene non si possa escludere del tutto che una parte, seppur minima, dei redditi rimanga disponibile per essere collocata in banca o altrimenti risparmiata, di ciò non si può tener conto dal momento che i ricorrenti, ai quali incombe l'onere della prova al riguardo, non hanno fornito elementi circostanziati.

220 Dalle considerazioni che precedono discende che i ricorrenti hanno il diritto di esigere gli interessi corrispondenti al tasso di inflazione per il periodo compreso tra la data del sopravvenire del danno e quella della pronuncia della sentenza interlocutoria. Al citato paragrafo 105 delle conclusioni, l'avvocato generale rileva che per gli anni compresi tra il 1984 e il 1992 tale tasso è stato in media dell'1,85% secondo i dati Eurostat. Tale tasso corrisponde a quello che si può ricavare dalle indicazioni del perito.

221 Inoltre, sembra anche ragionevole ed economicamente appropriato che - per ovviare al danno causato dalla svalutazione monetaria - all'indennizzo totale cui possono ambire i ricorrenti vengano aggiunti interessi al tasso annuo dell'1,85% a decorrere dalla data in cui ciascuno di essi avrebbe potuto, in una situazione normale, ricominciare a produrre latte fino alla data della pronuncia della sentenza interlocutoria.

F - Sugli indennizzi individuali

222 Viste le considerazioni che precedono, occorre quantificare il lucro cessante di ciascun singolo ricorrente e, nell'ambito di tale operazione, occorre modulare la valutazione dei redditi alternativi medi mediante un'analisi dei redditi alternativi reali, dato che solo questi ultimi sono pertinenti nell'ipotesi in cui eccedano i redditi medi.

1. Sull'indennizzo dovuto al signor Mulder

223 Per quanto riguarda il signor Mulder, i prezzi che vanno presi in considerazione sono quelli praticati dalla latteria Twee Provinciën alla quale effettua le sue consegne. Tali prezzi, per 100 kg di latte, sono: 77,87 NLG per il 1984, 78,97 NLG per il 1985, 78,77 NLG per il 1986, 80,55 NLG per il 1987, 85,63 NLG per il 1988 e 84,35 NLG per il 1989. Tenuto conto di tali dati, il reddito totale che il signor Mulder avrebbe ricavato dalla consegna ipotetica di latte deve essere fissato, conformemente al calcolo del perito, a 1 353 918 NLG (v. punto 97 della presente sentenza).

224 La vendita delle vacche di riforma e dei vitelli gli avrebbe fruttato, come è stato detto al punto 111 della presente sentenza, la somma complessiva di 255 980 NLG, che corrisponde a quella stabilita dal perito.

225 Dalle somme suddette vanno dedotti i costi variabili che corrispondono, conformemente a quanto detto al punto 149 della presente sentenza, a quelli stabiliti dal perito. In totale, i costi variabili ammonterebbero a 756 323 NLG.

226 Quanto ai tre fattori di produzione che costituiscono i redditi alternativi medi, si deve stimare a 49 370 NLG il reddito che il signor Mulder avrebbe ricavato dal capitale liberato, a 103 796 NLG quello che avrebbe ottenuto dalla terra divenuta disponibile e a 144 591 NLG quello che gli avrebbe procurato un lavoro alternativo (v., rispettivamente, punti 191, 201 e 213 della presente sentenza).

227 Conformemente al principio del risarcimento integrale del danno realmente subito, ai fini del calcolo dell'indennizzo dovuto occorre prendere in considerazione i redditi alternativi reali quando questi eccedono l'ammontare dei redditi alternativi medi.

228 Per quanto riguarda i redditi alternativi reali del signor Mulder, dalle sue stesse osservazioni risulta che nel 1984, non avendo ottenuto una quota latte, ha venduto una mandria comprendente 70 vacche da latte e 10 vitelle. Non è contestato che ha dovuto venderle a condizioni poco favorevoli. Inoltre dalle sue indicazioni risulta che, partendo da 68 pecore nel 1985, ha costituito una mandria ovina che nel 1988 contava 463 capi. Egli ha anche tenuto tori da ingrasso, in numero variabile - vale a dire tra 2 nel 1985 e 49 un anno più tardi -, e una mandria di vacche allattanti, di vitelli e di vitelle.

229 Sebbene tali dati confermino che il signor Mulder ha avuto redditi alternativi reali e benché gli incomba l'onere di precisare la natura e l'entità di questi ultimi, egli non ha fornito alla Corte elementi sufficientemente precisi che consentano di stabilire che i suoi redditi alternativi reali sarebbero stati superiori ai redditi alternativi medi e di escludere questi ultimi, in applicazione del principio del risarcimento integrale del danno subito, per prendere in considerazione i redditi alternativi reali.

230 Conseguentemente, il saldo individuale del signor Mulder va determinato conformemente agli importi di cui alla tabella seguente:

Totale (in NLG)

Vendita di latte

Vendita di vacche e di vitelli

Somma (reddito ipotetico lordo)

Costi variabili

1 353 918

255 980

1 609 898

756 323

Reddito ipotetico

853 575

Redditi alternativi medi

- Reddito da capitale

- Reddito della terra

- Reddito da lavoro

49 370

103 796

144 591

Somma dei redditi alternativi medi

297 757

Lucro cessante

555 818

231 Tenuto conto del complesso delle considerazioni che precedono, occorre condannare in solido il Consiglio e la Commissione a pagare al signor Mulder, a risarcimento del lucro cessante, un indennizzo complessivo di 555 818 NLG, oltre agli interessi al tasso annuo dell'1,85% a decorrere dal 1_ ottobre 1984 sino alla data della pronuncia della sentenza interlocutoria.

232 Tale somma produrrà interessi moratori al saggio annuo dell'8% a decorrere da quest'ultima data fino a quella del pagamento effettivo.

2. Sull'indennizzo dovuto al signor Brinkhoff

233 Quanto al signor Brinkhoff, i prezzi che vanno presi in considerazione sono la media di quelli praticati dalle latterie Noord Nederland e Nestlé Nederland Friesland alle quali effettua le sue consegne. Tali prezzi, per 100 kg di latte, sono: 77,66 NLG per il 1984, 79,55 NLG per il 1985, 79,20 NLG per il 1986, 80,20 NLG per il 1987 e 86 NLG per l'ultimo anno. Tenuto conto di tali dati, il reddito totale che il signor Brinkhoff avrebbe ricavato dalla consegna di latte deve essere fissato, in conformità del calcolo del perito, a 1 075 069 NLG (v. punto 97 della presente sentenza).

234 La vendita delle vacche di riforma e dei vitelli gli avrebbe fruttato, come è stato detto al punto 111 della presente sentenza, la somma complessiva di 174 324 NLG, che corrisponde a quella stabilita dal perito.

235 Dalle somme suddette vanno dedotti i costi variabili che corrispondono, conformemente a quanto detto al punto 149 della presente sentenza, a quelli presi in considerazione dal perito. In totale, i costi variabili ammonterebbero a 607 116 NLG.

236 Quanto ai tre fattori di produzione che costituiscono i redditi alternativi medi, si deve stimare a 40 596 NLG il reddito che il signor Brinkhoff avrebbe ricavato dal capitale liberato, a 80 746 NLG quello che avrebbe ottenuto dalla terra divenuta disponibile e a 158 532 NLG quello che avrebbe ricavato da un lavoro alternativo (v., rispettivamente, punti 191, 201 e 213 della presente sentenza).

237 Conformemente al principio del risarcimento integrale del danno realmente subito, ai fini del calcolo dell'indennizzo dovuto occorre prendere in considerazione i redditi alternativi reali quando questi eccedono l'ammontare dei redditi alternativi medi.

238 Per quanto riguarda i redditi alternativi reali del signor Brinkhoff, egli stesso fa riferimento a talune attività agricole e di altro tipo, come la stabulazione di bestiame giovane, la vendita di foraggio, l'avviamento di un'azienda di subappalti e un'attività di camionista. Sebbene abbia attirato l'attenzione sul poco successo avuto dalle sue aziende, egli non contesta le affermazioni della Commissione secondo cui i suoi redditi alternativi reali sarebbero stati, durante i primi tre anni del periodo indennizzabile, superiori ai redditi alternativi medi.

239 Tuttavia, né le informazioni fornite dal signor Brinkhoff né quelle della Commissione, le quali non contengono dati circostanziati e sono fondate in parte su elementi statistici, consentono alla Corte di stabilire in modo preciso e per campagna l'importo dei redditi alternativi reali del ricorrente.

240 Conseguentemente, il saldo individuale del signor Brinkhoff va determinato conformemente agli importi di cui alla tabella seguente:

Totale (in NLG)

Vendita di latte

Vendita di vacche e di vitelli

Somma (redditi ipotetici lordi)

Costi variabili

1 075 069

174 324

1 249 393

607 116

Reddito ipotetico

642 277

Reddito alternativo medio

- Reddito da capitale

- Reddito della terra

- Reddito da lavoro

40 596

80 746

158 552

Somma dei redditi alternativi medi

279 894

Lucro cessante

362 383

241 Tenuto conto del complesso delle considerazioni che precedono, occorre condannare in solido il Consiglio e la Commissione a pagare al signor Brinkhoff, a risarcimento del lucro cessante, un indennizzo complessivo di 362 383 NLG, oltre agli interessi al tasso annuo dell'1,85% a decorrere dal 5 maggio 1984 sino alla data della pronuncia della sentenza interlocutoria.

242 Tale somma produrrà interessi moratori al saggio annuo dell'8% a decorrere da quest'ultima data sino a quella del pagamento effettivo.

3. Sull'indennizzo dovuto al signor Muskens

243 Quanto al signor Muskens, i prezzi che occorre prendere in considerazione sono quelli praticati dalla latteria Campina alla quale effettua le sue consegne. Tali prezzi, per 100 kg di latte, sono: 76,73 NLG per il 1984, 77,09 NLG per il 1985, 78,63 NLG per il 1986, 79,57 NLG per il 1987, 82,12 NLG per il 1988 e 86,32 NLG per l'ultimo anno. Tenuto conto di tali dati, il reddito totale che il signor Muskens avrebbe ricavato dalla consegna ipotetica di latte deve essere fissato, conformemente al calcolo del perito, a 1 002 178 NLG (v. punto 97 della presente sentenza).

244 La vendita delle vacche di riforma e dei vitelli gli avrebbe fruttato, come è stato detto al punto 111 della presente sentenza, la somma complessiva di 157 090 NLG, che corrisponde a quella stabilita dal perito.

245 Dalle somme suddette vanno dedotti i costi variabili che corrispondono, conformemente a quanto detto al punto 149 della presente sentenza, a quelli presi in considerazione dal perito. In totale, i costi variabili ammonterebbero a 574 588 NLG.

246 Per quanto riguarda i tre fattori di produzione che costituiscono i redditi alternativi medi, occorre stimare a 37 499 NLG il reddito che il signor Muskens avrebbe ricavato dal capitale liberato, a 61 692 NLG quello che avrebbe ottenuto dalla terra divenuta disponibile e a 160 575 NLG quello che avrebbe ricavato da un lavoro alternativo (v., rispettivamente, punti 191, 201 e 213 della presente sentenza).

247 Conformemente al principio del risarcimento integrale del danno realmente subito, ai fini del calcolo dell'indennizzo dovuto occorre prendere in considerazione i redditi alternativi reali quando questi eccedono l'ammontare dei redditi alternativi medi. Il signor Muskens non contesta l'affermazione della Commissione secondo cui egli ha fruito, nel corso dei primi tre anni del periodo indennizzabile, di un reddito mensile che si situa tra gli 8 000 e i 9 000 NLG. Egli fa tuttavia valere che tali importi rappresentano il fatturato delle sue varie produzioni, e non già l'utile al netto dei costi relativi a queste ultime.

248 Queste indicazioni fornite tanto dalla Commissione quanto dal signor Muskens confermano che quest'ultimo ha esercitato attività alternative reali e consentono anche di valutare il volume dei suoi redditi alternativi, anche se il ricorrente si astiene dall'offrire elementi di prova precisi al riguardo. Tuttavia, da queste indicazioni risulta che i redditi reali non si situano molto al disopra degli importi medi menzionati al punto 246 della presente sentenza. Pertanto, questi ultimi vanno considerati redditi alternativi del signor Muskens.

249 Di conseguenza, il saldo individuale del signor Muskens va determinato conformemente agli importi di cui alla tabella seguente:

Totale (in NLG)

Vendita di latte

Vendita di vacche e di vitelli

Somma (reddito ipotetico lordo)

Costi variabili

1 002 178

157 090

1 159 268

574 588

Reddito ipotetico

584 680

Redditi alternativi medi

- Reddito da capitale

- Reddito della terra

- Reddito da lavoro

37 499

61 692

160 575

Somma dei redditi alternativi medi

259 766

Lucro cessante

324 914

250 Tenuto conto del complesso delle considerazioni che precedono, occorre condannare in solido il Consiglio e la Commissione a pagare al signor Muskens, a risarcimento del lucro cessante, un indennizzo complessivo di 324 914 NLG, oltre agli interessi al tasso annuo dell'1,85% a decorrere dal 22 novembre 1984 sino alla data della pronuncia della sentenza interlocutoria.

251 Tale somma produrrà interessi moratori al saggio annuo dell'8% a decorrere da quest'ultima data fino a quella del pagamento effettivo.

4. Sull'indennizzo dovuto al signor Twijnstra

252 Quanto al signor Twijnstra, i prezzi che occorre prendere in considerazione sono quelli praticati dalla latteria Twee Provinciën alla quale, secondo le dichiarazioni dello stesso interessato, egli effettua le sue consegne. Tali prezzi, per 100 kg di latte, sono: 78,97 NLG per il 1985, 78,77 NLG per il 1986, 80,55 NLG per il 1987 e 85,63 NLG per l'ultimo anno. Tenuto conto di tali dati, il reddito totale che il signor Twijnstra avrebbe ricavato dalla consegna di latte deve essere fissato, in conformità del calcolo del perito, a 1 399 748 NLG (v. punto 97 della presente sentenza).

253 La vendita delle vacche di riforma e dei vitelli gli avrebbe fruttato, come è stato detto al punto 111 della presente sentenza, la somma complessiva di 228 641 NLG, che corrisponde a quella stabilita dal perito.

254 Dalle somme suddette vanno dedotti i costi variabili che corrispondono, conformemente a quanto detto al punto 149 della presente sentenza, a quelli presi in considerazione dal perito, salve le spese per la mano d'opera esterna. In totale, i costi variabili ammonterebbero a 773 196 NLG.

255 Quanto ai tre fattori di produzione che costituiscono i redditi alternativi medi, occorre stimare a 47 179 NLG il reddito che il signor Twijnstra avrebbe ricavato dal capitale liberato, a 110 764 NLG quello che avrebbe ottenuto dalla terra divenuta disponibile e a 117 680 NLG quello che avrebbe ricavato da un lavoro alternativo (v., rispettivamente, punti 191, 201 e 213 della presente sentenza).

256 Conformemente al principio del risarcimento integrale del danno realmente subito, ai fini del calcolo dell'indennizzo dovuto occorre prendere in considerazione i redditi alternativi reali quando questi eccedono l'ammontare dei redditi alternativi medi.

257 Per quanto riguarda i redditi alternativi reali, il signor Twijnstra ammette di essersi dedicato, nel 1985, nel 1986 e nel 1987, all'orticoltura su una superficie di 10 ha. Tale attività gli ha fruttato, secondo le dichiarazioni non contestate dell'interessato, circa 9 000 NLG al mese. Egli fa tuttavia valere che occorre dedurre da tale somma l'importo delle spese connesse a tale attività.

258 A suo parere, la limitazione di tale attività ad una superficie di 10 ha, che rappresenta circa un quinto delle sue terre, è dovuta a tre fattori: anzitutto, non tutte le parcelle del suo podere si prestano a tale tipo di attività; in secondo luogo, il tempo a sua disposizione per svolgere tali lavori era limitato; infine, occorreva acquisire le conoscenze necessarie per realizzare questa nuova produzione.

259 Sebbene il signor Twijnstra, su cui grava l'onere della prova in merito, non fornisca precisazioni al riguardo, la Corte è nondimeno in grado, grazie alle dette indicazioni, di stimare l'importo dei redditi alternativi addotti. Tuttavia tali indicazioni non conducono a redditi alternativi reali superiori ai redditi alternativi medi perché si tiene conto delle spese che vanno dedotte dai proventi realizzati.

260 Conseguentemente, il saldo individuale del signor Twijnstra va determinato conformemente agli importi di cui alla tabella seguente:

Totale (in NLG)

Vendita di latte

Vendita di vacche e di vitelli

Somma (reddito ipotetico lordo)

Costi variabili

1 399 748

228 641

1 628 389

773 196

Reddito ipotetico

855 193

Redditi alternativi medi

- Reddito da capitale

- Reddito della terra

- Reddito da lavoro

47 179

110 764

117 680

Somma dei redditi alternativi medi

275 623

Lucro cessante

579 570

261 Tenuto conto dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre condannare in solido il Consiglio e la Commissione a pagare al signor Twijnstra, a risarcimento del lucro cessante, un indennizzo complessivo di 579 570 NLG, oltre agli interessi al tasso annuo dell'1,85% a decorrere dal 10 aprile 1985 sino alla data della pronuncia della sentenza interlocutoria.

262 Tale somma produrrà interessi moratori al saggio annuo dell'8% a decorrere da quest'ultima data sino a quella del pagamento effettivo.

V - Sul merito nella causa C-37/90

263 A titolo preliminare, occorre ricordare che il lucro cessante è determinato in conformità dei principi enunciati nella sentenza interlocutoria e precisati ai punti 63-84 della presente sentenza. Le ultime richieste pecuniarie che il signor Heinemann ha presentato dopo la pronuncia della sentenza interlocutoria a risarcimento del lucro cessante sono fondate su calcoli realizzati in occasione di una nuova perizia effettuata a sua richiesta dal signor Spandau (in prosieguo: la «perizia Spandau»). Non è contestato che lo stesso signor Spandau si fonda sui dati forniti dalle statistiche della Camera dell'agricoltura di Hannover, salve le cifre relative ai costi variabili e ai prezzi delle vacche di riforma e dei vitelli. La Commissione si avvale invece delle cifre risultanti dalle tre perizie precedentemente eseguite su iniziativa del ricorrente.

A - Sul periodo rilevante ai fini del risarcimento

264 Il signor Heinemann chiede un indennizzo per il periodo compreso tra l'inizio della prima campagna, vale a dire il 1_ aprile 1984, e il 28 agosto 1989, data in cui ha effettivamente ripreso la produzione di latte. Il Consiglio e la Commissione non accettano né la data iniziale né la data finale del periodo indennizzabile, come rileva l'avvocato generale al paragrafo 128 delle conclusioni.

265 Alla riunione del 20 maggio 1996 le parti hanno raggiunto un accordo e accolto come data di inizio del periodo rilevante ai fini dell'indennizzo il 20 novembre 1984, data in cui è scaduto l'impegno di non commercializzazione assunto dal ricorrente.

266 Quanto alla data di scadenza del detto periodo, le istituzioni convenute desumono dal punto 26 della sentenza interlocutoria che nessun indennizzo è dovuto al di là del periodo ivi indicato. A decorrere dal 29 marzo 1989 solo il ricorrente dovrebbe sopportare le conseguenze del ritardo nella ripresa della sua attività lattiera.

267 Per contro, contestando la data finale del 29 marzo 1989, il signor Heinemann fa valere che il ritardo con cui ha ripreso la sua attività lattiera nell'agosto 1989 sarebbe interamente dovuto al fatto che gli è stato impossibile ottenere una quota latte prima di tale data. A suo parere, nessun produttore di latte tedesco è stato in grado di ricominciare la produzione di latte prima di quest'ultima data.

268 Al paragrafo 129 delle conclusioni dell'avvocato generale si rileva giustamente che il risarcimento deve essere calcolato con riferimento alla durata effettiva del periodo durante il quale la commercializzazione del latte è stata impedita. Tuttavia, il punto 26 della sentenza interlocutoria consente di considerare come rilevante ai fini del risarcimento solo il periodo compreso tra il 1_ aprile 1984 e il 29 marzo 1989. Ne deriva che il periodo indennizzabile non può superare il 29 marzo 1989, data oltre la quale il ritardo nella ripresa della produzione di latte non può in nessun caso essere imputato alla Comunità.

269 Di conseguenza, nel caso del signor Heinemann il periodo rilevante ai fini del risarcimento è compreso tra il 20 novembre 1984 e il 29 marzo 1989. Pertanto, mentre per le campagne 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988 vanno presi in conto 365 giorni, la prima campagna conta solo 132 giorni e l'ultima soltanto 363 giorni.

B - Sul reddito ipotetico del ricorrente

270 Il reddito ipotetico del signor Heinemann è costituito, conformemente alle modalità di calcolo precisate ai punti 67-69 della presente sentenza, dai redditi che egli avrebbe ricavato - in una situazione normale - dalla consegna di latte e dalla vendita delle vacche di riforma e dei vitelli, al netto dei costi variabili.

271 Sebbene la Commissione critichi la quantificazione del danno subito dal signor Heinemann, essa non contesta i diversi elementi costitutivi del calcolo effettuato da quest'ultimo, fatta eccezione per i tassi di riduzione da applicare al quantitativo di riferimento iniziale in forza dei punti 29-32 della sentenza interlocutoria.

1. Sul reddito ipotetico ricavato dalla vendita del latte e dalla vendita delle vacche di riforma e dei vitelli

272 Conformemente al metodo accolto al punto 92 della presente sentenza, i redditi che in una situazione normale il signor Heinemann avrebbe ricavato dalla consegna di latte sono calcolati moltiplicando il quantitativo di latte che avrebbe potuto consegnare durante il periodo rilevante ai fini del risarcimento per il prezzo del latte; all'importo così ottenuto occorre aggiungere il reddito ricavato dalla vendita delle vacche di riforma e dei vitelli.

a) I quantitativi di riferimento ipotetici

273 Le parti sono d'accordo sul quantitativo di latte da prendere in considerazione per stabilire i quantitativi di riferimento ipotetici per campagna lattiera. Tale quantitativo è calcolato, in conformità dei punti 28-32 della sentenza interlocutoria, sulla scorta dei quantitativi che sono serviti a determinare il premio di non commercializzazione. Il detto quantitativo ammonta a 36 705 kg.

274 Conformemente al punto 29 della sentenza interlocutoria, a tale quantitativo di base, aumentato dell'1%, è applicato un tasso di riduzione rappresentativo dei tassi di riduzione applicati alle consegne di cui all'art. 2, n. 2, del regolamento n. 857/84. Tale tasso di riduzione rappresentativo è controverso.

275 Mentre non è contestato che il tasso di riduzione normale è del 4% a norma della Milch-Garantiemengen-Verordnung (regolamento per l'attuazione del regime comunitario del prelievo supplementare; in prosieguo: la «MGVO»), il ricorrente sollecita l'applicazione di un tasso del 2%, valido, a suo parere, per quantitativi esigui come i suoi.

276 Dato che il tasso generale di riduzione è del 4%, la Commissione sostiene che l'applicazione di tale tasso è favorevole al ricorrente poiché per le campagne successive a quella 1984/1985 i tassi di riduzione sono stati più elevati.

277 Facendo riferimento in particolare alla sentenza 5 maggio 1994, causa C-21/92, Kamp (Racc. pag. I-1619), il Consiglio dichiara di essere disposto ad accettare un tasso di riduzione rappresentativo del 7,5%.

278 Considerate queste divergenze di opinione, il perito fa riferimento alla normativa tedesca sui tassi di riduzione contenuta nell'art. 4, nn. 2 e 3, della MGVO e, in particolare, alla deroga stabilita a favore delle aziende le cui consegne sono inferiori a 161 000 kg di latte per campagna. Egli ritiene che la soluzione più adatta consista nell'adottare tassi differenziati come quelli che risulterebbero da un'ipotetica applicazione della sola normativa tedesca. A suo parere il tasso di riduzione è del 2% per le prime tre campagne e del 7,5% per le ultime due.

279 Il perito menziona inoltre una sovvenzione di 300 DEM per 1 000 kg di latte non prodotto a motivo dell'aumento del 5,5% del tasso di riduzione iniziale per la campagna 1987/1988 e di un'analoga sovvenzione di 241 DEM per la campagna successiva. Come rileva l'avvocato generale alla fine del paragrafo 130 delle conclusioni, il perito include nel calcolo del reddito ipotetico derivante dalla vendita di latte un importo di 600 DEM per la campagna 1987/1988 e di 482 DEM per l'ultima campagna.

280 Il ricorrente accetta la proposta del perito sempreché gli venga riconosciuto il diritto a un indennizzo fino a concorrenza della detta sovvenzione. A causa di una riduzione supplementare che afferma di aver subito, egli chiede inoltre, in applicazione della MGVO, un indennizzo di 440 DEM per ciascuna delle due ultime campagne. A sostegno di tale domanda fa valere il fatto che dal 1_ aprile 1987 avrebbe dovuto sopportare un'altra riduzione del 3%.

281 La Commissione reitera la sua argomentazione facendo valere che la scelta dei tassi di riduzione da applicare è una questione di diritto che spetta alla Corte risolvere.

282 A questo riguardo occorre rilevare che tale questione attiene al diritto interno di uno Stato membro e che, anche quando il diritto nazionale provvede alla trasposizione di una normativa comunitaria, non spetta alla Corte interpretarlo.

283 E' pacifico che né il tasso di riduzione uniforme del 4% proposto dalla Commissione per tutto il periodo indennizzabile né quello del 7,5% accolto dal Consiglio rispecchiano i tassi di riduzione reali che sarebbero stati applicati al ricorrente in una situazione normale. Infatti, la stessa Commissione ammette l'esistenza di un tasso superiore verso la fine del periodo di cui trattasi e il Consiglio, stando alle sue stesse affermazioni, propone il tasso fissato nell'ambito dell'offerta di risarcimento effettuata in applicazione del regolamento n. 2187/93.

284 E' invece certo - come la Corte ha peraltro statuito in più occasioni (v., ad esempio, sentenza 15 aprile 1997, causa C-22/94, Irish Farmers Association e a., Racc. pag. I-1809) - che i quantitativi di riferimento attribuiti al ricorrente avrebbero subito diverse riduzioni con riferimento a vari periodi, vuoi a motivo delle riduzioni applicate vuoi a causa della sospensione della commercializzazione di una parte di tali quantitativi.

285 Ne discende che il metodo del perito sembra più adatto alla situazione reale del signor Heinemann. Di conseguenza, occorre applicare al quantitativo iniziale di 36 705 kg di latte un tasso di riduzione del 2% per le prime tre campagne e del 7,5% per le ultime due campagne in questione. Dato che il legislatore tedesco, per compensare l'aumento del 5,5% del tasso di riduzione applicabile a tali campagne, ha previsto una sovvenzione, quest'ultima va presa in considerazione nel calcolare l'indennizzo. La sovvenzione di 440 DEM chiesta dal ricorrente non può invece essere presa in considerazione in quanto la sua domanda non è accompagnata da nessuna precisazione che consenta alla Corte di valutarne la fondatezza.

286 Conseguentemente, considerata la durata di ciascuna campagna rilevante ai fini del risarcimento, occorre prendere in considerazione quantitativi di riferimento ipotetici di latte di 13 139 kg per la campagna 1984/1985, di 36 331 kg per le campagne 1985/1986 e 1986/1987, di 34 292 kg per la campagna 1987/1988 e di 34 104 kg per la campagna 1988/1989.

b) Il prezzo del latte

287 Il signor Heinemann si avvale dei prezzi del latte che risultano dalla perizia Spandau. Il Consiglio fa valere che tali prezzi sono grosso modo quelli che erano stati stabiliti nell'ambito dell'offerta di indennizzo a taluni produttori in base al regolamento n. 2187/93.

288 Alla riunione del 20 maggio 1996 le parti si sono esplicitamente accordate su tali prezzi. Sulla scorta di tale accordo il perito ha preso in considerazione, per campagna e per 100 kg di latte consegnato, i prezzi seguenti: 67,10 DEM per il 1984/1985, 70,10 DEM per il 1985/1986, 69,30 DEM tanto per il 1986/1987 quanto per il 1987/1988 e 75,20 DEM per il 1988/1989.

289 Per ottenere gli importi corrispondenti ai risultati per campagna ricavati dalla vendita del latte, si devono moltiplicare i detti prezzi per i quantitativi indicati al punto 286 della presente sentenza, operazione che conduce agli importi seguenti: 8 816 DEM nel 1984/1985, 25 468 DEM nel 1985/1986, 25 177 DEM nel 1986/1987, 24 364 DEM nel 1987/1988 e 26 128 DEM nel 1988/1989.

290 I redditi delle ultime due campagne devono essere rispettivamente maggiorati, a titolo di sovvenzioni mancate, di un importo di 600 DEM e di 482 DEM.

291 Da quanto precede risulta che, sulla scorta delle cifre e dei calcoli del perito, occorre stimare il reddito ipotetico che il signor Heinemann avrebbe potuto ottenere grazie ad una produzione di latte a 111 035 DEM.

c) La vendita delle vacche di riforma e dei vitelli

292 Le parti sono altresì riuscite ad accordarsi sui prezzi delle vacche di riforma e dei vitelli nonché sul numero, da una parte, delle vacche di riforma da macellare ogni anno e, dall'altra, dei vitelli che ogni anno nascono nella mandria. Infatti, sebbene la Commissione avesse inizialmente chiesto l'applicazione delle cifre risultanti da una prima perizia allegata al ricorso del signor Heinemann, le istituzioni convenute accettano gli importi per kg di latte indicati da quest'ultimo, vale a dire: 0,159 DEM nel 1984/1985, 0,154 DEM nel 1985/1986, 0,140 DEM nel 1986/1987, 0,130 DEM nel 1987/1988 e 0,141 DEM nel 1988/1989. Stando alle affermazioni del ricorrente, tali dati provengono dalle statistiche della Camera dell'agricoltura della vicina regione della Vestfalia-Lippe in quanto nelle statistiche della Camera dell'agricoltura di Hannover mancano i dati relativi alla vendita delle vacche di riforma e dei vitelli.

293 Fondandosi su tali dati, il perito ottiene un reddito ricavato dalla vendita delle vacche di riforma e dei vitelli che ammonta a 2 089 DEM nel 1984/1985, 5 595 DEM nel 1985/1986, 5 086 DEM nel 1986/1987, 4 458 DEM nel 1987/1988 e 4 809 DEM nel 1988/1989.

294 Dalle considerazioni che precedono discende che non esiste ragione alcuna per non seguire i calcoli del perito, i quali, fatta eccezione per i quantitativi di riferimento, sono stati effettuati su dati non contestati.

295 Pertanto, i redditi ipotetici che il ricorrente avrebbe ricavato dalla vendita delle vacche di riforma e dei vitelli devono essere fissati all'importo complessivo di 22 037 DEM.

296 Di conseguenza, occorre stimare 133 072 DEM i redditi ipotetici totali che il signor Heinemann avrebbe ottenuto grazie alla vendita del latte, delle vacche di riforma e dei vitelli.

2. Sui costi variabili

297 Le parti sono d'accordo sulle modalità di calcolo dei costi variabili, ma sussiste una controversia quanto agli importi da prendere in considerazione a tale scopo.

298 Senza presentare dati propri, la Commissione contesta al ricorrente di usare quelli della perizia Spandau anziché fondarsi sui dati contenuti nel ricorso e negli allegati.

299 E' certo che i dati cui fa riferimento il signor Heinemann sono quelli della perizia Spandau e che quest'ultima fa eccezionalmente uso, ai fini del calcolo dei costi variabili, delle statistiche della Camera dell'agricoltura di Vestfalia-Lippe.

300 Al fine di determinare i costi variabili, il perito stabilisce, riferendosi all'andamento della produttività media per vacca, il numero di vacche che il ricorrente avrebbe dovuto possedere per produrre i quantitativi di riferimento ipotetici indicati al punto 286 della presente sentenza.

301 Determinando l'andamento della produttività, contrariamente alla perizia Spandau, in base alle statistiche prodotte dalla Camera dell'agricoltura di Hannover, il perito ottiene un quantitativo medio di latte per vacca di 4 515 kg nel 1984/1985, 4 630 kg nel 1985/1986, 4 705 kg nel 1986/1987, 4 400 kg nel 1987/1988 e 4 390 kg nel 1988/1989. Il perito precisa al riguardo che le statistiche stilate dalla Camera dell'agricoltura di Vestfalia-Lippe attestano una produttività superiore a quella che risulta dalle statistiche della Camera dell'agricoltura di Hannover e, conseguentemente, esse non corrispondono alla situazione reale dell'azienda del ricorrente.

302 Dopo aver ricordato che, per un dato quantitativo di latte consegnato alle latterie, è necessario che vi sia produzione di un quantitativo superiore, il perito rileva che l'andamento della produttività indicato al punto precedente è quello dei quantitativi di latte consegnati e precisa poi che per definire il rapporto tra quantitativo consegnato e quantitativo prodotto dall'azienda del signor Heinemann si è richiamato ai tassi validi per i Paesi Bassi.

303 In definitiva, secondo le stime del perito il numero necessario di vacche da latte è di nove per la prima campagna, di otto per le tre campagne successive e di sette per l'ultima campagna.

304 Pertanto, come rileva l'avvocato generale nella tabella riprodotta al paragrafo 136 delle conclusioni, il perito, riferendosi alle statistiche elaborate dalla Camera dell'agricoltura di Hannover, stabilisce gli importi seguenti a titolo dei costi variabili addotti dal ricorrente: 7 157 DEM nel 1984/1985, 18 120 DEM nel 1985/1986, 17 736 DEM nel 1986/1987, 18 136 DEM nel 1987/1988 e 15 608 DEM nel 1988/1989. Quindi, secondo i suoi calcoli, i costi variabili ammontano in totale a 76 757 DEM.

305 Non si può accogliere la critica della Commissione secondo cui il perito avrebbe erroneamente ritenuto che i tassi validi per i Paesi Bassi fossero adeguati per definire, nell'ambito dell'andamento della produttività, il rapporto tra il quantitativo di latte consegnato e quello prodotto. Infatti le giustificazioni fornite dal perito a sostegno del metodo che ha usato sono convincenti e sufficienti.

306 Pertanto, da tutte le considerazioni che precedono risulta che per i costi variabili occorre accogliere gli importi calcolati dal perito, che sono ragionevoli ed equi.

C - Sui redditi alternativi medi

307 In via preliminare occorre rilevare che, pur tenendo ferma la sua tesi secondo cui sarebbero rilevanti solo i redditi alternativi reali procurati dall'ingrasso di tori, il signor Heinemann ha prodotto gli elementi che consentono di calcolare i tre fattori di produzione.

1. Sul reddito ricavato dal capitale liberato

308 Sebbene il ricorrente continui a sostenere di non avere in realtà mai disposto del capitale liberato, le parti, nell'ambito delle modalità di calcolo adottate da ultimo, si sono accordate sull'importo rappresentativo del capitale liberato. Quest'ultimo, stando al ricorrente, ammonta a 6 200 DEM per posto nella stalla. Tale somma è costituita dalla metà del valore di un posto nella stalla, stimato a 8 000 DEM, e dal prezzo d'acquisto medio di una vitella, stimato a 2 200 DEM.

309 La Commissione fa valere che il prezzo degli investimenti necessari per il rinnovo dei macchinari, in particolare delle mungitrici, non è stato incluso nella somma suddetta.

310 Quanto al tasso d'interesse da applicare, il ricorrente sostiene che esso è del 3,5%, cioè quello applicato dal governo tedesco nelle statistiche agricole. La Commissione e il Consiglio ritengono che sia più ragionevole un tasso intorno al 5,5%. La Commissione ricorda tra l'altro che gli interessi moratori dovuti a decorrere dalla pronuncia della sentenza interlocutoria sono dell'8% e che lo stesso ricorrente ha prospettato, per gli interessi compensativi, un tasso che si situa tra il 5 e 6,5%.

311 Quanto al perito, egli considera come capitale liberato solo l'importo necessario a reinvestire nelle vacche da latte al momento della ripresa della produzione nel 1984. A questo proposito prende come base di calcolo il prezzo convenuto dalle parti, vale a dire 2 200 DEM per vitella, e lo moltiplica per il numero di vacche necessario alla produzione di latte. Egli ricorda di aver tenuto conto, come nella causa C-104/89, degli importi relativi al capitale rappresentativo delle mungitrici e degli impianti frigoriferi per quanto riguarda i costi variabili e degli importi relativi agli edifici destinati ad accogliere la mandria nell'ambito della valutazione dei redditi provenienti dalle terre liberate (v. punto 184 della presente sentenza).

312 Tenuto conto della riduzione progressiva applicata al quantitativo di riferimento, vale a dire il 2% durante le prime tre campagne e il 7,5% per le ultime due, il perito stabilisce un importo di 17 600 DEM per il capitale totale liberato.

313 Al capitale così ottenuto il perito applica i tassi d'interesse offerti dalle casse di risparmio locali, da cui defalca, come è stato detto al punto 185 della presente sentenza, il tasso di variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie. Infatti, il tasso applicato è dello 0,99% nel 1984/1985, dell'1,25% nel 1985/1986, del 2,88% nel 1986/1987, del 2,18% nel 1987/1988 e dello 0,95% nel 1988/1989.

314 Da tali considerazioni risulta che il perito propone, per i redditi ricavati dal capitale liberato, importi di 71 DEM per il 1984/1985, 248 DEM per il 1985/1986, 570 DEM per il 1986/1987, 432 DEM per il 1987/1988 e 187 DEM per il 1988/1989.

315 Il ricorrente fa valere che, deducendo il tasso di inflazione dal prodotto del capitale liberato, egli non avrebbe avuto redditi poiché il tasso d'interesse sarebbe stato negativo durante il periodo di cui trattasi.

316 Le istituzioni convenute criticano anche la deduzione del tasso d'inflazione. La Commissione ricorda che, se l'imprenditore avesse depositato in banca il capitale liberato, egli avrebbe ricevuto interessi calcolati al tasso normale senza deduzione del tasso d'inflazione.

317 Inoltre esse contestano che si prenda in considerazione il solo prezzo delle vitelle. A loro parere devono essere prese in considerazione tutte le categorie di vacche da latte, in modo da tener conto del fatto che la mandria è costituita da vacche che si trovano in differenti fasi di lattazione.

318 Quanto alla composizione della mandria presa in considerazione dal perito ai fini della determinazione del capitale liberato, occorre constatare che il perito adotta lo stesso metodo descritto al punto 188 della presente sentenza, in quanto tiene conto solo delle vacche necessarie per produrre i quantitativi ipoteticamente concessi sin dall'inizio della ripresa della produzione di latte.

319 Si deve rilevare che il perito si fonda, nel caso del signor Heinemann, solo sul prezzo di una vitella e, contrariamente a quanto ha fatto nella causa C-104/89, non tiene conto delle diverse categorie di vacche che necessariamente compongono la mandria alla ripresa della produzione di latte (v. punto 182 della presente sentenza).

320 Ciò nonostante, il metodo adottato dal perito deve essere considerato ragionevole ed equo per due ragioni. In primo luogo, le limitate dimensioni della mandria del signor Heinemann non consentono di tener conto di tutte le caratteristiche delle vacche che compongono una mandria di dimensioni maggiori; d'altronde, come risulta dall'analisi dei prezzi olandesi, la variazione dei prezzi degli animali a seconda delle diverse categorie di appartenenza è minima. In secondo luogo, malgrado la critica che muove, la Commissione si è anch'essa fondata, per i propri calcoli, su un prezzo di 2 200 DEM.

321 Invece, per gli stessi motivi illustrati al punto 191 della presente sentenza, occorre escludere la deduzione del tasso di inflazione e, conseguentemente, ammettere l'applicazione dei tassi di interesse offerti dalle casse di risparmio locali.

322 Tenuto conto di tassi del 3,39% per il 1984/1985, del 3,25% per il 1985/1986, del 2,78% per il 1986/1987, del 2,38% per il 1987/1988 e del 2,25% per il 1988/1989, il capitale necessario nel 1984 per acquistare 9 vitelle al prezzo di 2 200 DEM ciascuna avrebbe procurato al ricorrente redditi, rispettivamente, di 243 DEM, 643 DEM, 550 DEM, 471 DEM e 443 DEM.

323 Dalle considerazioni che precedono risulta che i redditi alternativi medi del signor Heinemann provenienti dal capitale liberato ammontano in totale a 2 350 DEM.

2. Sul reddito ricavato dalle terre liberate

324 Le parti - sulla base dei dati risultanti vuoi dalle statistiche della Camera dell'agricoltura di Hannover, utilizzate dal signor Heinemann, vuoi da quelle della Camera dell'agricoltura di Vestfalia-Lippe, alle quali fa riferimento la Commissione - invocano cifre diverse sia per quanto riguarda i canoni d'affitto sia per il fabbisogno di ettari per vacca, come risulta dalle tabelle riprodotte dall'avvocato generale al paragrafo 142 delle conclusioni.

325 In conformità del metodo di calcolo applicato nella causa C-104/89, il perito prende in considerazione, oltre al canone d'affitto delle terre liberate, il canone di locazione dei fabbricati che si trovano su tali terre. Riferendosi ai medesimi dati statistici del ricorrente, il perito stima a 560 DEM e 5,06 ha il canone d'affitto per ettaro e la superficie totale liberata per il 1984/1985, a 520 DEM e 4,74 ha per il 1985/1986, a 717 DEM e 4,46 ha per il 1986/1987, a 644 DEM e 4,27 ha per il 1987/1988 ed a 610 DEM e 4,26 ha per il 1988/1989.

326 Sulla scorta di tali dati, il perito giunge a un reddito ricavato dall'affitto di 1 026 DEM nel 1984/1985, 2 463 DEM nel 1985/1986, 3 289 DEM nel 1986/1987, 2 749 DEM nel 1987/1988 e 2 585 DEM nel 1988/1989, cifre che sommate danno un reddito complessivo di 12 112 DEM a titolo di terre liberate.

327 Il signor Heinemann ritiene in primo luogo che il perito abbia erroneamente incluso nei suoi calcoli la locazione degli edifici e che, in ogni caso, gli importi presi in considerazione a titolo di affitto per ettaro non potevano eccedere quelli cui si riferisce la Commissione. In secondo luogo, reitera la sua argomentazione secondo cui il solo tipo di reddito che deve essere preso in considerazione è quello ricavato dalla sua attività di ingrasso di nove tori.

328 Dato che in seguito alla cessazione della produzione di latte viene liberata solo la superficie occupata dalla mandria di vacche da latte e visto che solo tale superficie può essere affittata, occorre determinarla moltiplicando il numero di vacche necessario per campagna per il tasso di carico per ettaro; quest'ultimo elemento indica, in unità di bestiame grosso (in prosieguo: «UBG»), il numero di vacche che può essere allevato per ettaro.

329 Le divergenze che, malgrado l'uso dei medesimi dati statistici, sussistono tra il risultato addotto dal ricorrente e quello cui giunge il perito sono dovute, stando ai chiarimenti di quest'ultimo, ad un'erronea interpretazione da parte del signor Heinemann dei dati relativi al tasso di carico in UBG.

330 I chiarimenti forniti dal perito a proposito dell'errore commesso dal ricorrente sono logici e convincenti. Del resto, le parti non hanno prodotto nessun elemento che consenta di disattendere l'analisi del perito, la quale deve dunque essere accolta correggendo tuttavia i pochi ed esigui errori di calcolo che contiene. Risulta quindi giustificato e ragionevole stimare a 12 112 DEM il reddito ipotetico che il ricorrente avrebbe ricavato dall'affitto delle terre liberate.

3. Sul reddito ricavato dal tempo lavorativo liberato

331 Il ricorrente sostiene che il tempo lavorativo dedicato alle vacche da latte era di un'ora e mezza al giorno, vale a dire 45 minuti al mattino e 45 minuti la sera. Ne risulta che la cessazione della produzione di latte avrebbe liberato 547,5 ore di lavoro l'anno.

332 Secondo la Commissione il numero totale di ore necessario all'allevamento di una vacca da latte è di 80 l'anno. Tale cifra potrebbe variare a seconda delle dimensioni della mandria, visto che in linea di massima una mandria grande richiede meno ore di lavoro per vacca rispetto a una mandria più piccola. La Commissione ritiene che il ricorrente avrebbe avuto bisogno, per nove vacche da latte, di un tempo lavorativo totale di 720 ore l'anno.

333 Per quanto riguarda la rimunerazione del lavoro, il ricorrente reitera l'argomento secondo cui il reddito da prendere in considerazione è quello che l'imprenditore o un membro della sua famiglia avrebbe ottenuto esercitando un'attività nel settore dell'ingrasso di tori. Tuttavia egli fa valere che il lavoro in tale settore ha registrato rimunerazioni negative, fatta eccezione per la campagna 1985/1986 che gli ha procurato un reddito di 8 567 DEM.

334 La Commissione basa invece la sua valutazione su un salario orario medio per lavoratore agricolo di 9,79 DEM nel 1984/1985, 8,15 DEM nel 1985/1986, 4,50 DEM nel 1987/1988 e 9,77 DEM nel 1988/1989. Moltiplicate per le ore di lavoro liberate, tali cifre conducono a un reddito di 25 390 DEM a titolo di tempo di lavoro liberato.

335 Il perito rileva che, stando alle statistiche della Camera dell'agricoltura di Hannover, il tempo lavorativo per vacca annualmente dedicato all'allevamento sarebbe di 60 ore. Egli conferma l'indicazione della Commissione secondo cui il fabbisogno di ore lavorative è più elevato per le mandrie di piccole dimensioni, come quella del ricorrente. Per questo motivo, prendendo in considerazione le 547,5 ore lavorative annue addotte dal ricorrente, egli ricava una cifra di 68,44 ore annue per vacca, cifra che arrotonda a 70 ore per tener conto delle dimensioni ridotte della mandria del signor Heinemann, vale a dire complessivamente 560 ore l'anno.

336 Moltiplicando il tempo che il ricorrente avrebbe così dovuto dedicare in ciascuna campagna all'allevamento della mandria per il salario orario minimo di un operaio agricolo al netto degli oneri sociali, vale a dire: 9,67 DEM nel 1984/1985, 9,97 DEM nel 1985/1986, 10,17 DEM nel 1986/1987, 10,40 DEM nel 1987/1988 e 10,55 DEM nel 1988/1989, il perito ottiene redditi che ammontano a 2 203 DEM nel 1984/1985 per 227,84 ore di lavoro necessarie, a 5 583 DEM, 5 695 DEM e 5 824 DEM nel 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988, rispettivamente, per 560 ore di lavoro ed a 5 141 DEM nel 1988/1989 per 487,32 ore di lavoro. Ne deriva che il reddito alternativo medio totale che il ricorrente avrebbe ricavato dal tempo di lavoro liberato ammonta, secondo il perito, a 24 446 DEM.

337 Le parti non condividono le valutazioni del perito. Il ricorrente ritiene che il reddito totale sia troppo elevato per il fatto che i salari orari per campagna presi in considerazione dal perito sono irrealistici. Pur criticando il fatto che il perito abbia omesso di prendere in considerazione lavori accessori connessi all'allevamento delle vacche, come la coltura e l'immagazzinamento del foraggio, la Commissione persiste nel ritenere più vicino alla realtà un fabbisogno annuo di 80 ore per vacca.

338 La critica delle parti non può essere accolta. Dato che il perito, per stabilire il numero di ore lavorative liberate grazie alla cessazione della produzione di latte, fa contemporaneamente riferimento ai dati della competente camera dell'agricoltura e alle informazioni fornite dallo stesso ricorrente, le conclusioni alle quali giunge devono essere considerate esatte. Quanto alla critica secondo cui il salario orario d'un lavoratore agricolo preso in considerazione dal perito sarebbe troppo elevato, il ricorrente non fornisce elementi circostanziati atti ad infirmare l'esattezza degli importi stabiliti dal perito.

339 Da quanto precede discende che occorre accogliere un importo di 24 446 DEM a titolo di redditi alternativi medi che il signor Heinemann avrebbe ricavato dal tempo lavorativo liberato.

D - Sui redditi alternativi reali ricavati dall'ingrasso di tori

340 Si deve ricordare che, conformemente alla giurisprudenza secondo cui il risarcimento del danno è diretto, per quanto possibile, a reintegrare il patrimonio di chi abbia subito un danno a seguito del comportamento illegittimo delle istituzioni comunitarie (v., citata sentenza Grifoni/CEEA, punto 40), quando i redditi alternativi reali eccedono l'ammontare dei redditi alternativi medi, occorre prendere in considerazione i primi ai fini del calcolo dell'indennizzo dovuto.

341 Nella specie, non è contestato che il signor Heinemann ha dedicato il suo tempo di lavoro liberato all'attività di ingrasso di tori. Le parti sono invece in disaccordo sul numero di tori di cui trattasi e sul risultato ottenuto da tale attività.

342 Malgrado l'incertezza quanto al numero di tori destinati all'ingrasso, il ricorrente ammette di aver tenuto una mandria comprendente in media 14,4 bovidi. Afferma inoltre di avere tenuto vacche da latte per più di un anno dopo la scadenza del periodo di non commercializzazione nell'attesa dell'attribuzione di una quota latte. Per questo motivo gli sarebbe stato impossibile allevare più di nove tori. Al riguardo, si limita a fare riferimento alle dimensioni della sua stalla, concepita per nove vacche.

343 La Commissione contesta che lo spazio per una vacca corrisponda a quello per un toro e stima a 35 il numero di tori nell'azienda del ricorrente. Inoltre dubita che il ricorrente abbia conservato per un anno una mandria a orientamento lattiero.

344 Per quanto riguarda i risultati ottenuti dall'attività di ingrasso di tori, non è necessario esaminare in dettaglio le cifre del ricorrente poiché questi afferma che - salvo la campagna 1985/1986, per la quale indica utili di 8 567 DEM - con tale tipo di attività ha subito perdite.

345 La Commissione presenta vari risultati relativamente ai redditi alternativi reali. In primo luogo, si avvale di un certificato rilasciato da una società di periti contabili, allegato al ricorso ma che non contiene nessuna specificazione, il quale menziona redditi alternativi reali di 15 227 DEM.

346 In secondo luogo, basandosi su un numero di 35 tori e su un margine lordo per toro e per campagna la cui origine rimane imprecisata, la Commissione effettua un calcolo che essa qualifica come «concreto» e che conduce a redditi alternativi reali di 67 541 DEM, corrispondenti a un utile effettivo di 9 303 DEM nel 1984/1985, 15 227 DEM in ciascuna delle tre campagne successive e 12 557 DEM nel 1988/1989.

347 In terzo luogo, effettuando lo stesso calcolo, ma fondandolo questa volta sui margini lordi per toro e per campagna che risultano, rispettivamente, dal ricorso e dalla perizia Spandau, essa giunge a importi di 50 252 DEM e 57 286 DEM.

348 Supponendo, come fa l'avvocato generale al paragrafo 149 delle conclusioni, che i margini lordi per toro risultanti dalla perizia Spandau - vale a dire: 356 DEM nel 1984/1985, 340 DEM nel 1985/1986, 432 DEM nel 1986/1987, 325 DEM nel 1987/1988 e 389 DEM nel 1988/1989 - non siano contestati e che, conformemente alle stime del perito, il numero di tori destinati all'ingrasso sia di 21, il ricorrente avrebbe ottenuto redditi reali di 33 448 DEM, importo che è quello cui è pervenuto l'avvocato generale al detto paragrafo 149 delle conclusioni.

349 Vista tale diversità di importi che possono corrispondere ai redditi alternativi che il ricorrente ha realmente ottenuto grazie all'ingrasso di tori, occorre rilevare che la Commissione non ha fornito elementi sufficientemente precisi per infirmare le cifre sulle quali si è fondato lo stesso signor Heinemann. Nessuno degli elementi di calcolo addotti dalla Commissione è fondato effettivamente sul numero esatto di tori posseduti dal ricorrente poiché, malgrado gli sforzi del perito per stimare tale numero, quest'ultimo è rimasto incerto. Inoltre i margini lordi riguardanti l'attività d'ingrasso di tori provengono da dati statistici e sono quindi più o meno ipotetici.

350 Di conseguenza la Corte deve constatare che non è provato che il ricorrente abbia ricavato della sua attività di ingrasso di tori redditi alternativi reali eccedenti i redditi alternativi medi.

E - Sugli interessi compensativi

351 Atteso che il ricorrente, chiedendo interessi compensativi, intende maggiorare le richieste pecuniarie contenute nel ricorso, si deve ricordare che tale domanda è ricevibile solo in quanto riguarda il risarcimento delle perdite dovute alla svalutazione monetaria (v. punti 52, 53 e 58 della presente sentenza).

352 Al riguardo, sembra ragionevole ed equo aggiungere all'importo totale dell'indennizzo dovutogli interessi al saggio dell'1,5% a decorrere dal 20 novembre 1984, data in cui è scaduto l'impegno di non commercializzazione. Tale tasso risulta dal fatto che, stando alla perizia, il tasso di inflazione era in media dell'1,2% durante il periodo rilevante.

F - Sull'indennizzo dovuto al signor Heinemann

353 Commisurato ai quantitativi di latte da prendere in considerazione ed ai prezzi corrispondenti alla sua situazione, il reddito complessivo che il ricorrente avrebbe ricavato dalla consegna ipotetica di latte deve essere fissato, sulla base di tali dati, a 111 035 DEM (v. punto 291 della presente sentenza).

354 La vendita delle vacche di riforma e dei vitelli gli avrebbe fruttato, come è stato detto al punto 295 della presente sentenza, la somma complessiva di 22 037 DEM, che corrisponde a quella stabilita dal perito.

355 Dalle somme suddette vanno dedotti i costi variabili che corrispondono, conformemente a quanto detto al punto 304 della presente sentenza, a quelli presi in considerazione dal perito. In totale, i costi variabili ammonterebbero a 76 757 DEM.

356 Per quanto riguarda i tre fattori di produzione che costituiscono i redditi alternativi medi, si deve stimare 2 350 DEM il reddito che il signor Heinemann avrebbe ricavato dal capitale liberato, 12 112 DEM quello che avrebbe ottenuto dalla terra divenuta disponibile e 24 446 DEM quello che gli avrebbe procurato un lavoro alternativo (v. punti 323, 330 e 336 della presente sentenza).

357 Il principio del risarcimento integrale del danno realmente subito richiede che, ai fini del calcolo dell'indennizzo dovuto, vengano presi in considerazione i redditi alternativi reali quando essi eccedono l'ammontare dei redditi alternativi medi. Orbene, il ricorrente sostiene di non aver avuto redditi positivi, fatta eccezione per una sola campagna. Poiché le indicazioni fornite dalla Commissione al riguardo non consentono di infirmare le cifre di cui si avvale il signor Heinemann, occorre concludere che quest'ultimo non ha avuto redditi alternativi reali più elevati dei redditi alternativi medi.

358 Di conseguenza, il saldo individuale del signor Heinemann va determinato conformemente agli importi di cui alla tabella seguente:

Totale (in DEM)

Vendita di latte

Vendita di vacche e di vitelli

Somma (reddito ipotetico lordo)

Costi variabili

111 035

22 037

133 072

76 753

Reddito ipotetico

56 319

Redditi alternativi medi

- Reddito da capitale

- Reddito della terra

- Reddito da lavoro

2 350

12 112

24 446

Somma dei redditi alternativi medi

38 908

Lucro cessante

17 411

359 Tenuto conto dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre condannare in solido il Consiglio e la Commissione a pagare al signor Heinemann, a risarcimento del lucro cessante, un indennizzo complessivo di 17 411 DEM, cui vanno aggiunti interessi al tasso annuo dell'1,5% a decorrere dal 20 novembre 1984 sino alla data della pronuncia della sentenza interlocutoria.

360 Tale somma produrrà interessi moratori al saggio annuo del 7% a decorrere da quest'ultima data sino a quella del pagamento effettivo.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

VI - Sulle spese

361 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Dato che la domanda di condanna alle spese può essere presentata in udienza, la circostanza che il signor Heinemann abbia formulato siffatta domanda nella replica non incide sulla sua ricevibilità. Pertanto si deve constatare che tutte le parti hanno presentato domande relative alle spese.

362 A norma dell'art. 69, n. 3, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

363 A tale riguardo occorre rilevare che tanto dal dispositivo della sentenza interlocutoria quanto dalla motivazione che ne costituisce il necessario fondamento risulta che i ricorrenti hanno ottenuto soddisfazione sui punti essenziali. Infatti la Corte ha riconosciuto il loro diritto ad essere risarciti del danno subito da ciascuno di essi a seguito dell'invalidità della normativa instaurata dai regolamenti n. 857/84 e 1371/84 nella parte in cui non prevedeva l'attribuzione di un quantitativo di rifermento alla categoria dei produttori SLOM cui appartenevano i ricorrenti.

364 Occorre anche rilevare che, sebbene questi ultimi siano risultati parzialmente soccombenti in quanto la Corte non ha ammesso la totalità degli importi richiesti a risarcimento del lucro cessante, ciò non toglie che ciascun ricorrente ha ottenuto un indennizzo superiore a quello che le istituzioni convenute erano disposte a concedergli.

365 Conseguentemente, alla luce della rilevanza della controversia e dei capi sui quali i ricorrenti hanno ottenuto soddisfazione, le istituzioni convenute sopporteranno le proprie spese e, in solido, il 90% delle spese dei ricorrenti, eccettuate le spese della perizia.

366 Poiché queste ultime, ai sensi dell'art. 73, lett. a), del regolamento di procedura, figurano nel novero delle spese ripetibili, esse sono dunque a carico delle parti.

367 Pertanto, occorre statuire che le spese della perizia saranno sopportate in solido, sino a concorrenza del 90%, dal Consiglio e dalla Commissione. Atteso che rimane a carico del complesso dei ricorrenti nelle due cause il 10% delle dette spese, esse saranno sopportate, tenuto conto della quota di ciascun ricorrente nell'importo globale chiesto a titolo di risarcimento e nei limiti in cui ciascun ricorrente ha avuto causa vinta, dai ricorrenti nella causa C-104/89 per il 22% ciascuno e dal signor Heinemann per il 12%.

368 Ai fini della ripartizione delle spese non ha nessun rilievo la circostanza che il Consiglio e la Commissione si siano dichiarati disposti, in via subordinata, a indennizzare i ricorrenti sulla base del regolamento n. 2187/93, in quanto tale dichiarazione non è stata accompagnata o, quantomeno, seguita dal versamento degli importi corrispondenti, così limitando la controversia agli importi ancora dovuti dopo tale versamento.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

- Nella causa C-104/89:

1) a) Il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee sono condannati in solido a pagare al signor Mulder un indennizzo di 555 818 NLG.

b) Su tale somma sono dovuti interessi al tasso annuo dell'1,85% a decorrere dal 1_ ottobre 1984 fino alla data della pronuncia della sentenza interlocutoria.

c) A decorrere da quest'ultima data la detta somma produrrà interessi moratori al saggio annuo dell'8% fino al pagamento effettivo.

2) a) Il Consiglio e la Commissione sono condannati in solido a pagare al signor Brinkhoff un indennizzo di 362 383 NLG.

b) Su tale somma sono dovuti interessi al saggio annuo dell'1,85% a decorrere dal 5 maggio 1984 fino alla data della pronuncia della sentenza interlocutoria.

c) A decorrere da quest'ultima data la detta somma produrrà interessi moratori al saggio annuo dell'8% fino al pagamento effettivo.

3) a) Il Consiglio e la Commissione sono condannati in solido a pagare al signor Muskens un indennizzo di 324 914 NLG.

b) Su tale somma sono dovuti interessi al saggio annuo dell'1,85% a decorrere dal 22 novembre 1984 fino alla data della pronuncia interlocutoria.

c) A decorrere da quest'ultima data la detta somma produrrà interessi moratori al saggio annuo dell'8% fino al pagamento effettivo.

4) a) Il Consiglio e la Commissione sono condannati in solido a pagare al signor Twijnstra un indennizzo di 579 570 NLG.

b) Su tale somma sono dovuti interessi al saggio annuo dell'1,85% a decorrere dal 10 aprile 1985 fino alla data della pronuncia della sentenza interlocutoria.

c) A decorrere da quest'ultima data la detta somma produrrà interessi moratori al saggio annuo dell'8% fino al pagamento effettivo.

- Nella causa C-37/90:

5) a) Il Consiglio e la Commissione sono condannati in solido a pagare al signor Heinemann un indennizzo di 17 411 DEM.

b) Su tale somma sono dovuti interessi al saggio annuo dell'1,5% a decorrere dal 20 novembre 1984 fino alla data della pronuncia della sentenza interlocutoria.

c) A decorrere da quest'ultima data la detta somma produrrà interessi moratori al saggio annuo del 7% fino al pagamento effettivo.

- Nelle due cause:

6) I ricorsi sono respinti per il resto.

7) Il Consiglio e la Commissione sopporteranno le proprie spese e, in solido, il 90% delle spese dei ricorrenti, eccetto le spese della perizia disposta dalla Corte. Queste ultime saranno sopportate in solido, sino a concorrenza del 90%, dal Consiglio e dalla Commissione. Atteso che rimane a carico del complesso dei ricorrenti nelle due cause il 10% delle dette spese, esse saranno sopportate dai ricorrenti nella causa C-104/89 per il 22% ciascuno e dal signor Heinemann per il 12%.