61989J0042

SENTENZA DELLA CORTE DEL 5 LUGLIO 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO DEL BELGIO. - INADEMPIMENTO - MANCATA TRASPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N. 80/778/CEE - TUTELA DELLA QUALITA DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. - CAUSA C-42/89.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02821


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Ricorso per inadempimento - Oggetto della controversia - Adeguamento puramente formale delle censure nel corso del giudizio, a seguito di una modifica della normativa nazionale - Ammissibilità

( Trattato CEE, art . 169 )

2 . Ravvicinamento delle legislazioni - Qualità delle acque destinate al consumo umano - Direttiva 80/778 - Attuazione da parte degli Stati membri - Deroghe ai requisiti qualitativi fissati dalla direttiva - Presupposti per la concessione

( Direttiva del Consiglio 80/778, art . 9, n . 3 )

3 . Ravvicinamento delle legislazioni - Qualità delle acque destinate al consumo umano - Direttiva 80/778 - Ambito di applicazione - Acqua proveniente da prese private - Esclusione

( Direttiva del Consiglio 80/778, art . 2 )

4 . Ravvicinamento delle legislazioni - Qualità delle acque destinate al consumo umano - Direttiva 80/778 - Attuazione da parte degli Stati membri - Concessione di una proroga del termine per il rispetto dei requisiti qualitativi fissati all' allegato I - Termine di presentazione della domanda - Termine di attuazione della direttiva

( Direttiva del Consiglio 80/778, artt . 19 e 20 )

5 . Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità

( Trattato CEE, art . 169 )

Massima


1 . Qualora, dopo la presentazione di un ricorso per inadempimento, la normativa nazionale che si sosteneva non conforme agli obblighi dello Stato membro interessato nei confronti del diritto comunitario sia sostituita con un' altra, di contenuto identico, la Commissione non modifica l' oggetto del suo ricorso imputando, nel corso del procedimento, le censure mosse nei confronti della normativa anteriore a quella ad essa succeduta .

2 . Nell' attuare la direttiva 80/778, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, facendo uso della facoltà di deroga prevista dall' art . 9 della stessa, uno Stato membro non può autorizzare deroghe riguardanti i fattori tossici e microbiologici, essendo tale tipo di deroga vietato dal n . 3 della norma predetta .

3 . Dall' art . 2 della direttiva 80/778, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, risulta che la direttiva stessa si applica soltanto all' acqua fornita al consumo umano e all' acqua utilizzata in alimenti da parte di un' impresa alimentare . L' acqua proveniente da prese private è quindi esclusa dal suo ambito di applicazione .

4 . Solo entro il termine di attuazione della direttiva 80/778, fissato dal suo art . 19, poteva essere esercitata la facoltà, offerta agli Stati membri dall' art . 20 della direttiva, di presentare alla Commissione una domanda di proroga del termine per garantire, in casi eccezionali e relativamente a popolazioni geograficamente delimitate, il rispetto dei requisiti qualitativi, precisati dall' allegato I della direttiva, a cui debbono soddisfare le acque destinate al consumo umano .

5 . Uno Stato membro non può eccepire difficoltà pratiche o amministrative per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti dalle direttive comunitarie . Lo stesso dicasi per le difficoltà finanziarie, che spetta agli Stati membri superare adottando le misure adeguate .

Parti


Nella causa C-42/89,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Thomas van Rijn, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato dal sig . Jan Devadder, viceconsigliere presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della sua ambasciata, 4, rue des Girondins,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso volto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato nel termine stabilito tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano ( GU L 229, pag . 11 ), ed in particolare agli artt . 1, 2, 9, 18, 19 e 20 della stessa, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O . Due, presidente, F.A . Schockweiler e

M . Zuleeg, presidenti di sezione, G.F . Mancini, R . Joliet,

T.F . O' Higgins, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias e

F . Grévisse, giudici,

avvocato generale : C.O . Lenz

cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese orali dei rappresentanti delle parti all' udienza del 6 dicembre 1989,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 14 dicembre 1989,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 20 febbraio 1989, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art . 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato nel termine stabilito le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano ( GU L 229, pag . 11 ), ed in particolare agli artt . 1, 2, 9, 18, 19 e 20 della stessa, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi del Trattato CEE .

2 Il presente ricorso trova origine nella constatazione, da parte della Commissione, in primo luogo, del fatto che il regio decreto 27 aprile 1984, che recepisce la direttiva nell' ordinamento belga ( Moniteur belge 1984, pag . 9860 ), non è conforme all' art . 9, nn . 1, lett . b ), e 3, di detta direttiva nella parte in cui esso ammette deroghe alle disposizioni della direttiva a condizioni meno restrittive di quelle previste da quest' ultima ( art . 5 del regio decreto ) ed esclude dal suo ambito d' applicazione l' acqua attinta dalle persone fisiche private ad uso familiare ( art . 1 del regio decreto ) e, in secondo luogo, del fatto che l' acqua fornita alla città di Verviers non è conforme ai requisiti prescritti dalla direttiva, tenuto conto del suo contenuto di piombo .

3 Il 4 agosto 1986, la Commissione, a norma del primo comma dell' art . 169 del Trattato, inviava al governo belga una lettera di intimazione che menzionava l' infrazione alle disposizioni della direttiva che vietano alcune deroghe nonché quella relativa alla insufficiente qualità dell' acqua di Verviers . Con lettera 15 dicembre 1987, essa inviava al governo belga una intimazione integrativa riguardante l' esclusione, nelle misure di trasposizione della direttiva, dell' acqua attinta dalle persone fisiche private ad uso familiare . Ritenendo che la risposta del governo belga non fosse tale da far venire meno le sue obiezioni, la Commissione emanava, il 16 maggio 1988, un parere motivato invitando il governo belga ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro il termine di due mesi .

4 Innanzitutto, il governo belga, con lettera 17 gennaio 1989, chiedeva, a norma dell' art . 20 della direttiva, un termine supplementare per garantire l' osservanza dell' allegato I della direttiva per quanto riguarda l' acqua di Verviers . Esso rispondeva poi al parere motivato con lettera 1° marzo 1989 sostenendo, in primo luogo, che il tasso di acidità dell' acqua fornita alla popolazione di Verviers, per il quale nessuna norma è prevista negli allegati della direttiva, è la causa dell' inquinamento nelle case ancora munite di condutture in piombo . Esso ritiene che nei limiti in cui l' art . 12 della direttiva prevede controlli solo nel punto in cui l' acqua è messa a disposizione dei consumatori, cioè alla sua somministrazione da parte della società di distribuzione, l' acqua fornita a Verviers dev' essere considerata conforme ai requisiti della direttiva . Esso soggiunge che comunque l' inquinamento di cui trattasi colpirebbe solo un esiguo numero di abitanti ( 10 000 ).

5 Il governo belga sosteneva, in secondo luogo, che le prese d' acqua private non rientrano nell' ambito di applicazione della direttiva . Esso invocava, in proposito, oltre agli artt . 2, primo trattino, e 12, n . 2, della direttiva, le difficoltà pratiche che provocherebbe il controllo di pozzi individuali nonché la finalità della direttiva che, ai sensi del suo secondo considerando, mira a prevenire condizioni di concorrenza disuguali e riguarda quindi solo l' acqua immessa in commercio .

6 Ritenendo che la risposta del governo belga al parere motivato fosse insufficiente, la Commissione ha proposto il presente ricorso .

7 Per una più ampia esposizione dei fatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

Sulle censure relative alla non conformità del regio decreto 27 aprile 1984 alle disposizioni della direttiva

8 Si deve anzitutto rilevare che, con sentenza 14 dicembre 1988, il Conseil d' État belga ha annullato il regio decreto 27 aprile 1984, con la motivazione che gli esecutivi regionali non erano stati associati all' elaborazione di tale decreto, come prescritto dall' art . 6, n . 4, della legge di riforma istituzionale 8 agosto 1980 ( Moniteur belge 1980, pag . 9434 ).

9 Dopo la presentazione del presente ricorso, provvedimenti di trasposizione della direttiva sono stati adottati dalle tre Regioni . Ritenendo che quelli adottati dalla Regione fiamminga fossero conformi alla direttiva, la Commissione ha desistito dal ricorso su questo capo . La Commissione ha accertato che diversamente avveniva per il regio decreto 19 giugno 1989 adottato per la Regione di Bruxelles ( Moniteur belge 1989, pag . 11895 ) nei limiti in cui l' acqua attinta dalle persone fisiche private resta esclusa dal suo ambito di applicazione, e per il decreto dell' esecutivo vallone 20 luglio 1989 ( Moniteur belge 1990, pag . 3052 ), soggetto al complesso delle censure già mosse a proposito del regio decreto 27 aprile 1984 .

10 E' esatto che l' art . 5 del decreto dell' esecutivo vallone riproduce l' art . 5 del citato regio decreto sul regime delle deroghe e che il decreto dell' esecutivo vallone nonché il regio decreto adottato per la Regione di Bruxelles escludono dal loro ambito di applicazione l' acqua attinta da persone fisiche private .

11 Stando così le cose, imputando nel corso del procedimento le censure mosse nei confronti del regio decreto 27 aprile 1984 alla normativa regionale che l' ha sostituito, la Commissione non ha modificato l' oggetto della lite .

12 E' quindi necessario prendere in esame le censure della Commissione relative alle deroghe che detta normativa consente rispetto a quelle previste dalla direttiva nonché all' esclusione delle prese d' acqua private dal suo ambito di applicazione .

13 A questo proposito, la Commissione fa valere, in primo luogo, che la facoltà concessa dall' art . 5 del decreto dell' esecutivo regionale vallone al ministro incaricato dei poteri locali, dei lavori sussidiati e dell' acqua, di autorizzare un superamento delle concentrazioni massime ammissibili in caso di circostanze accidentali gravi o di situazioni relative a circostanze meteorologiche eccezionali, "in quanto tale superamento non presenti alcun rischio inaccettabile per la salute pubblica e la distribuzione tramite rete non possa essere garantita in nessun altro modo", è incompatibile con l' art . 9, n . 3 della direttiva .

14 Infatti, il decreto in causa non esclude affatto, come prescrive tuttavia espressamente la sopramenzionata disposizione della direttiva, le deroghe che riguardano i fattori tossici e microbiologici . Tale censura, che non è d' altra parte contestata dal governo belga, deve quindi essere accolta .

15 La Commissione assume, in secondo luogo, che l' esclusione delle prese d' acqua private dal campo di applicazione della normativa applicabile alle Regioni vallona e di Bruxelles è incompatibile con l' art . 1 della direttiva, secondo il quale quest' ultima si applica a tutte le acque utilizzate per il consumo umano qualunque ne sia l' origine .

16 Si deve ricordare, in proposito, che ai sensi dell' art . 2 della direttiva "per acque destinate al consumo umano s' intendono tutte le acque utilizzate a tal fine allo stato in cui si trovano o dopo trattamento, qualunque ne sia l' origine

- sia che si tratti di acque fornite al consumo,

- sia che si tratti di acque

- utilizzate in un' impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l' immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano e

- che possono avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale ".

17 Risulta da questa norma che la direttiva si applica soltanto all' acqua fornita al consumo umano e all' acqua utilizzata in alimenti da parte di un' impresa alimentare e che l' acqua proveniente da prese private è esclusa dal suo ambito di applicazione .

18 Questa interpretazione trova conferma nell' art . 12, n . 2, in forza del quale i controlli previsti dalla direttiva riguardano le acque destinate al consumo umano nel punto in cui sono messe a disposizione dell' utilizzatore . Ne risulta che solo l' acqua fornita al consumo umano è soggetta ai controlli e, pertanto, al regime previsto dalla direttiva .

19 Questa interpretazione trova conferma pure nell' allegato II della direttiva . In primo luogo, in ordine ai parametri da prendere in considerazione per i controlli periodici, la nota 4 di tale allegato, sub A, precisa che questi "saranno determinati dalla competente autorità nazionale prendendo in considerazione tutte le condizioni che potrebbero alterare la qualità dell' acqua potabile fornita al consumatore che potrebbero permettere la valutazione dell' equilibrio ionico dei costituenti ". In secondo luogo, in ordine al controllo occasionale per situazioni particolari o accidentali, questo stesso allegato, sub A, precisa che "la competente autorità nazionale degli Stati membri stabilirà i parametri, secondo le circostanze, prendendo in considerazione tutte le condizioni che potrebbero avere effetti negativi sulla qualità dell' acqua potabile fornita al consumatore ". Tali disposizioni riguardano quindi solo l' acqua fornita ai consumatori e non quella che proviene da prese private .

20 Ne consegue che la censura relativa all' esclusione delle prese private dai provvedimenti di trasposizione della direttiva relativi alle Regioni vallona e di Bruxelles va respinta .

Sulla censura relativa alla non conformità dell' acqua potabile di Verviers ai requisiti fissati dalla direttiva

21 E' anzitutto opportuno osservare che, contrariamente a quanto il governo belga ha sostenuto nella sua risposta al parere motivato, l' acqua potabile di Verviers, proveniente dalla stazione di trattamento di Eupen e che consente di alimentare una parte della città in attesa della fine dei lavori della stazione della Gileppe, non è conforme ai requisiti della direttiva . Infatti, in conformità all' allegato I, sub D, il tenore di piombo, in caso di impianti di piombo, viene valutato in base a campioni prelevati direttamente in acqua corrente e, se il tenore di piombo supera frequentemente o sensibilmente 100 ug/l, si debbono adottare adeguate misure per ridurre i rischi di esposizione al piombo per il consumatore . Orbene, è pacifico che l' acqua potabile di Verviers proveniente dalla stazione di Eupen supera questa soglia e che non è stata adottata alcuna misura adeguata .

22 Il governo belga ha sostenuto dinanzi alla Corte che in considerazione dei costi e della complessità dei lavori di costruzione della stazione di trattamento delle acque, necessari perché la città di Verviers sia rifornita di acque conformi ai requisiti della direttiva, questi ultimi potranno essere rispettati solo verso la fine del 1990 . Questa situazione è alla base della richiesta presentata da tale governo il 17 gennaio 1989, in forza dell' art . 20 della direttiva, al fine di ottenere una proroga del termine stabilito per l' osservanza dell' allegato I di detta direttiva .

23 E' necessario osservare, in proposito, che la richiesta di proroga del termine stabilito per l' osservanza dell' allegato I, in conformità dell' art . 20 della direttiva, dev' essere formulata entro il termine previsto dall' art . 19 per la trasposizione di questa . Dopo la scadenza di tale termine, sono ammissibili deroghe solo in caso di circostanze accidentali gravi e alle condizioni fissate all' art . 10 della direttiva . Orbene, la domanda del governo belga è stata presentata più di quattro anni dopo la scadenza del termine sopramenzionato .

24 Per quanto riguarda, infine, le difficoltà invocate dal governo belga per far sì che l' acqua fornita alla città di Verviers sia conforme alla direttiva, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può eccepire difficoltà pratiche o amministrative per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti dalle direttive comunitarie . Lo stesso dicasi per le difficoltà finanziarie che spetta agli Stati membri superare adottando le misure adeguate .

25 Ne consegue che la censura della Commissione relativa alla non conformità dell' acqua potabile di Verviers ai requisiti fissati dalla direttiva è fondata .

26 Si deve quindi constatare che consentendo alla Regione vallona di autorizzare il superamento delle concentrazioni massime ammissibili che figurano all' allegato I della direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, in condizioni diverse da quelle previste da tale direttiva e la fornitura, a Verviers, di acqua potabile non conforme ai requisiti fissati dalla stessa direttiva, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi del Trattato .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

27 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . Tuttavia, secondo il n . 3, primo comma, dello stesso articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, la Corte può compensare in tutto o in parte le spese .

28 Dato che entrambe le parti sono rimaste parzialmente soccombenti, le spese vanno compensate .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce :

1 ) Consentendo alla Regione vallona di autorizzare il superamento delle concentrazioni massime ammissibili che figurano all' allegato I della direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, in condizioni diverse da quelle previste da tale direttiva e la fornitura, a Verviers, di acqua potabile non conforme ai requisiti fissati dalla stessa direttiva, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi del Trattato .

2 ) Per il resto, il ricorso è respinto .

3 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .