Parole chiave
Massima

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1.Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Disciplina comunitaria - Sfera d' applicazione ratione personae - Lavoratori a tempo parziale - Inclusione

(( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 1, lett . a ), e 2, n . 1 ))

2.Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa applicabile - Normativa dello Stato in cui l' attività è svolta - Lavoro a tempo parziale - Mancanza di incidenza

(( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 13, n . 2, lett . a ) ))

3.Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Iscrizione ad un regime previdenziale - Requisiti - Requisito della residenza imposto dalla normativa dello Stato in cui l' attività è svolta - Inopponibilità al lavoratore dipendente che risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato in cui lavora

(( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 13, n . 2, lett . a ) ))

Massima

1.Si deve ritenere che un soggetto rientri nella sfera d' applicazione del regolamento n . 1408/71 se soddisfa i requisiti sanciti dal combinato disposto dell' art . 1, lett . a ), e dell' art . 2, n . 1, del regolamento, a prescindere dal tempo dedicato allo svolgimento della sua attività .

2.L' art . 13, n . 2, lett . a ), del regolamento n . 1408/71 va interpretato, per non comprometterne le finalità, nel senso che una persona rientrante nella sfera d' applicazione di detto regolamento, la quale svolga un' attività subordinata a tempo parziale nel territorio di uno Stato membro, è soggetta alla normativa di detto Stato sia durante i giorni in cui svolge detta attività sia nei giorni in cui non la svolge .

3.L' art . 13, n . 2, lett . a ), del regolamento n . 1408/71, pur non avendo ad oggetto la determinazione dei requisiti per l' iscrizione ai diversi regimi previdenziali nazionali, fa sì, laddove si applica, che il requisito della residenza nel territorio dello Stato membro di cui trattasi in quanto requisito per l' iscrizione venga sostituito dallo svolgimento dell' attività subordinata nel detto territorio . Pertanto esso rende inopponibile al lavoratore dipendente una clausola della normativa nazionale applicabile che subordini l' ammissione al regime previdenziale istituito da questa normativa alla residenza nello Stato membro nel cui territorio è svolta l' attività subordinata .