61989C0307

Conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven del 24 aprile 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FRANCESE. - PREVIDENZA SOCIALE - ASSEGNO SUPPLEMENTARE DEL FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE - CITTADINI COMUNITARI RESIDENTI IN FRANCIA. - CAUSA C-307/89.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02903


Conclusioni dell avvocato generale


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Signor Presidente,

Signori Giudici,

1. Nella presente causa la Commissione chiede che la Corte constati che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell' art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (1).

2. In forza del regime previsto dall' art. L 815 del codice francese della sicurezza sociale (in prosieguo: il "CSS"), gli aventi diritto ad una pensione francese d' invalidità, vecchiaia o superstiti, che siano cittadini di altri Stati membri, ma risiedano in Francia, sono ammessi a fruire dell' assegno supplementare erogato dal "Fonds national de solidarité" (in prosieguo: il "FNS") solo nel caso in cui siano soddisfatte due condizioni, ossia, la prima, che sia stata stipulata una convenzione internazionale di reciprocità con lo Stato membro di appartenenza del titolare di pensione (art. L 815-5 del CSS) e, la seconda, che detto titolare abbia risieduto in Francia per un determinato periodo di tempo (art. L 815-2 del CSS, come modificato dalla legge 27 gennaio 1987, n. 87-39) (2).

L' art. 3, n. 1, del citato regolamento n. 1408/71, in tema di parità di trattamento, dispone tuttavia che:

"Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento" (3).

3. Nel corso della fase precontenziosa del presente procedimento ai sensi dell' art. 169, il governo francese ha sostenuto che l' assegno supplementare erogato dal FNS è una prestazione assistenziale, in relazione alla quale il regolamento (CEE) n. 1408/71, ivi compreso il citato art. 3, n. 1, non sarebbe applicabile (4). La Corte ha tuttavia più volte affermato che il regolamento n. 1408/71 si applica altresì agli assegni supplementari (5) e ciò ha ribadito espressamente, con riferimento agli assegni supplementari erogati dal FNS, nella sentenza 12 luglio 1990 (6). Di fronte a tale giurisprudenza, il governo francese ha cessato di contestare l' esistenza di un effettivo contrasto della normativa francese di cui trattasi con il diritto comunitario e si è adoperato perché venissero adottati provvedimenti intesi ad uniformare la propria legislazione. Nell' autunno 1990 è stato all' uopo presentato un disegno di legge al Parlamento francese (7). Tale circostanza, tuttavia, non rimuove la situazione di inadempimento.

4. Pur non contestando più l' incompatibilità della normativa di cui trattasi con il diritto comunitario, il governo francese rileva tuttavia che, nella pratica, la normativa de qua non viene (più) applicata ai cittadini degli altri Stati membri della Comunità e che tali cittadini ormai vantano gli stessi diritti dei cittadini francesi, così come è prescritto dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Già nella risposta del 26 novembre 1987 al parere motivato della Commissione, il governo francese ha puntualizzato che l' esistenza di una convenzione internazionale di reciprocità non era più richiesta, per i cittadini degli altri Stati membri, ai fini della concessione di un assegno supplementare e che tutti gli organi competenti ne erano stati informati con la circolare ministeriale 5 novembre 1987, n. 1370 (8). Con riguardo al requisito della residenza in Francia per un determinato periodo di tempo, il governo francese ha argomentato che i necessari decreti applicativi non erano mai stati emanati e che tale condizione non era mai stata operante.

Si deve tuttavia rilevare che la circostanza che una normativa, di per sé discriminatoria, a seguito di istruzioni impartite agli organi preposti o in difetto di norme applicative adottate con un decreto, non determini in pratica alcuna discriminazione in pregiudizio dei cittadini di altri Stati membri non costituisce una giustificazione per la normativa di cui trattasi. Il suo mantenimento può indurre ad ambiguità ed incertezze le autorità amministrative competenti dello Stato membro di origine e, soprattutto, i cittadini degli altri Stati membri interessati (9). Ciò è quanto si rileva pure dall' accertamento, effettuato dalla Commissione, secondo cui talvolta l' assegno supplementare è stato, nella pratica, nondimeno negato a cittadini di altri Stati membri (10).

5. Di conseguenza, propongo alla Corte di dichiarare che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi incombentile in forza del regolamento (CEE) n. 1408/71, in particolare dell' art. 3, n. 1, del medesimo, e di condannarla alle spese a norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.

(*) Lingua originale: l' olandese.

(1) Modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, che modifica ed aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nonché dal regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU 1983, L 230, pag. 6).

(2) Le modalità applicative di tale secondo requisito dovevano essere fissate con un decreto.

(3) GU 1983, L 230, pag. 13.

(4) V. art. 4, n. 4, del regolamento (CEE) n. 1408/71. Il governo francese ha però sollevato tale argomento solo nella risposta data il 7 marzo 1986 alla lettera della Commissione del 4 dicembre 1985.

(5) V., ad esempio, sentenze 9 ottobre 1974, Biason, punti 9-12 della motivazione (causa 24/74, Racc. pag. 999); 24 febbraio 1987, Giletti, punti 9-12 della motivazione (cause riunite 379/85, 380/85, 381/85 e 93/86, Racc. pag. 971); 17 dicembre 1987, Zaoui, punto 9 della motivazione (causa 147/87, Racc. pag. 5511).

(6) Sentenza 12 luglio 1990, Commissione / Francia (Fonds national de solidarité, causa C-236/88, Racc. pag. I-3163). Tale causa verteva sulla concessione dello stesso assegno supplementare a titolari di pensione che risiedono o trasferiscono la loro residenza in un altro Stato membro della Comunità. V. altresì le conclusioni da me presentate il 12 giugno 1990 nella stessa causa.

(7) V. allegato alla controreplica del governo francese. Si noti che, a fine 1989/inizio 1990, il governo francese aveva già intrapreso un primo tentativo di riforma della normativa in parola. Il disegno di legge per la modifica dell' art. L 815-5 del CSS venne tuttavia dichiarato inammissibile, all' epoca, dal Conseil constitutionnel.

(8) Allegato V del ricorso della Commissione.

(9) V., ad esempio, sentenza 4 aprile 1974, Commissione / Francia, punti 41 e 42 della motivazione (causa 167/73, Racc. pag. 359).

(10) V. relazione d' udienza, pag. 6.