61989C0038

Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 10 ottobre 1989. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI GUY BLANGUERNON. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DE POLICE D'AIX-LES-BAINS - FRANCIA. - DIRITTO DELLE SOCIETA - ATTUAZIONE DI DIRETTIVE - CONDIZIONE DI RECIPROCITA. - CAUSA C-38/89.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00083


Conclusioni dell avvocato generale


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I - Sulla ricevibilità

1 . All' udienza odierna il patrono dell' imputato ci ha comunicato che il procedimento promosso nei confronti del suo cliente si era estinto per amnistia . Non gli risultava però che fosse stata chiesta la revoca della questione pregiudiziale sottoposta alla Corte, la quale, secondo la propria giurisprudenza, rimane investita di ogni domanda pregiudiziale che non sia stata espressamente revocata . Quindi, salvo che la Corte non decida diversamente, le questioni sottopostele vanno risolte .

II - Nel merito

2 . Nel merito il giudice proponente chiede se le norme di diritto nazionale che uno Stato membro deve emanare a norma dell' art . 54, n . 3, lett . g ), del trattato CEE possano entrare in vigore separatamente, vale a dire anche se gli altri Stati membri non hanno ancora adottato norme analoghe .

3 . In primo luogo bisogna ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può far dipendere l' assolvimento degli obblighi di diritto comunitario che gli incombono in virtù del trattato dal parallelo assolvimento degli stessi obblighi da parte degli altri Stati membri ( 1 ). In altre parole, non vige nel diritto comunitario il principio della reciprocità per quanto riguarda l' assolvimento degli obblighi derivanti dal trattato . Il loro mancato adempimento da parte di uno Stato non può quindi venir contestato dal privato ma solo dalla Commissione e dagli altri Stati membri mediante le specifiche procedure di cui agli artt . 169 e 170 del trattato CEE .

4 . Se quindi uno Stato membro non ha solo la facoltà, ma addirittura l' obbligo di mettere in atto una direttiva a norma dell' art . 189 del trattato entro i termini stabiliti, anche se gli altri Stati membri non vi hanno ancora provveduto, è pacifico che i privati cittadini comunitari devono osservare il diritto nazionale posto in vigore in ossequio a detta direttiva e non possono perciò appellarsi all' inosservanza dello stesso obbligo da parte di altri Stati membri .

5 . Ciò vale anche per la quarta direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di determinati tipi di società ( 2 ), della quale stiamo trattando . Questa direttiva è stata adottata in virtù dell' art . 54, n . 3, lett . g ), del trattato CEE, il quale intende coordinare al fine di renderle equivalenti le garanzie che sono richieste negli Stati membri per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi .

6 . L' art . 54, n . 3, lett . g ), cita l' equivalenza delle norme e la stessa direttiva sottolinea nel preambolo la necessità di un simultaneo coordinamento in questo settore, poiché le attività delle società interessate sovente hanno carattere transnazionale . Ora, secondo l' imputato nella causa principale, si trascura per l' appunto questa equivalenza e si contravviene all' obbligo di contemporaneo coordinamento se le norme nazionali per la trasposizione della direttiva entrano in vigore in momenti diversi .

7 . A questo proposito si deve osservare che col prescrivere l' equivalenza delle garanzie si indica il grado sostanziale di armonizzazione cui devono corrispondere le direttive emanate in virtù dell' art . 54, n . 3, lett . g ). Detta norma non esige quindi un' assoluta unificazione, ma si contenta di un' equivalenza di risultato tra le norme nazionali di garanzia . Dall' art . 54, n . 3, lett . g ), non si può però desumere l' obbligo giuridico del legislatore comunitario e degli Stati membri di far dipendere l' applicabilità sul piano nazionale delle norme di attuazione dall' emanazione di norme equivalenti in tutti gli Stati membri . La Comunità si fonda sulla lealtà degli Stati membri cosicché si può presumere che gli Stati membri abbiano adeguato il proprio ordinamento interno alla condizione prescritta dalla direttiva entro il termine da questa indicato .

8 . Se tuttavia, per effetto della trasposizione delle direttive in momenti differenti nei singoli Stati membri, si può verificare una disparità di trattamento tra i cittadini comunitari nei vari Stati membri, questa disparità di trattamento va accettata come conseguenza della tecnica legislativa usata dalla direttiva, che è vincolante solo quanto al risultato da raggiungere, mentre la sua efficacia è comunque subordinata, allorché essa impone obblighi ai soggetti di diritto, alla trasposizione da parte dei legislatori degli Stati membri . Ciò implica che può esservi non solo una differenza nella scelta della forma e dei mezzi, ma anche una differenza nella scelta del momento . Poiché le direttive in genere prevedono un termine di trasposizione e il loro contenuto può venire trasposto e messo in vigore tanto all' inizio quanto alla scadenza del termine, asincronie nell' entrata in vigore non solo non sono escluse, ma appaiono per così dire connaturali alla trasposizione delle direttive . Questa è la netta differenza rispetto ai regolamenti, che sono direttamente vincolanti in ogni Stato membro dal momento della loro entrata in vigore .

9 . Aggiungasi che gli Stati membri, proprio nella trasposizione delle direttive in materia di diritto delle società devono sussumere le norme comunitarie nelle loro diverse legislazioni in materia societaria, il che può far sorgere gravi difficoltà ( 3 ). Per affrontare queste difficoltà, con riferimento a singole norme di questa direttiva è stato fissato un termine d' attuazione superiore a quello normalmente concesso in casi analoghi . Per questo motivo nella fattispecie il termine di trasposizione è di due anni ( 4 ).

10 . E difficile far comprendere ai cittadini di uno Stato membro che il ravvicinamento delle legislazioni può comportare svantaggi, derivanti dal fatto che un altro Stato membro non assolve tempestivamente e diligentemente i suoi obblighi per il ravvicinamento delle legislazioni . Ammesso questo principio, tocca agli Stati membri e agli organi politici della Comunità trarne le conseguenze . Nella fattispecie è difficile giungere ad una soluzione in sede contenziosa .

11 . In definitiva propongo quindi di dare questa soluzione alla questione sottoposta :

"Norme giuridiche nazionali emanate in virtù delle direttive ( come ad esempio, in base all' art . 54, n . 3, lett . g ), del trattato CEE ) devono entrare in vigore al più tardi alla scadenza specificata dalla direttiva stessa . Ciò vale anche nel caso in cui non tutti gli Stati membri abbiano assolto puntualmente il loro obbligo di trasposizione ".

(*) Lingua originale : il tedesco .

( 1 ) Confronta sentenze 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike e Weinlig / Repubblica federale di Germania ( Racc . 1977, pag . 595, 613 ); 25 settembre 1977, causa 232/78, Commissione / Francia ( Racc . 272/78, pag . 2729 ); 14 febbraio 1984, causa 325/82, Commissione / Repubblica federale di Germania ( Racc . 1984, pag . 777, 793 ). Confronta inoltre l' art . 55 della costituzione della Repubblica francese del 4 ottobre 1958 .

( 2 ) GU 1978, L 222, pag . 11 .

( 3 ) Vedasi, a proposito, la quinta relazione della Commissione al Parlamento europeo sul controllo dell' applicazione del diritto comunitario, pag . 2 e seguenti dell' edizione ciclostilata, nonché la quarta relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull' esecuzione del libro bianco della Commissione per l' integrazione del mercato interno, pag . 4, n . 14 e seguenti .

( 4 ) Ultimo considerando e art . 55, n . 1, della direttiva .