Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 13 febbraio 1990. - MICHAEL WEISER CONTRO CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 5EME - FRANCIA. - DIPENDENTI - TRASFERIMENTO DELLE SPETTANZE DI PENSIONE. - CAUSA C-37/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02395
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il Tribunal d' instance di Parigi ( quinto arrondissement ), con sentenza 26 gennaio 1989, ha proposto alla Corte una questione pregiudiziale sull' interpretazione dell' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : l' "art . 11, n . 2 ") emanato col regolamento ( CEE, Euratom, CECA ) del Consiglio 29 febbraio 1968, n . 259 ( 1 ). Si tratta della disposizione relativa alla facoltà offerta al dipendente delle Comunità di far trasferire al regime pensionistico delle Comunità, al momento della sua nomina in ruolo, i diritti a pensione maturati in base ad una precedente attività lavorativa .
2 . La controversia in ordine alla quale verte tale questione oppone il sig . Michel Weiser, dipendente della Corte di giustizia di cittadinanza francese, alla Caisse nationale des barreaux français ( in prosieguo : la "CNBF "). Prima della nomina con decorrenza dal 1° luglio 1984 come dipendente in prova presso la Corte in qualità di giurista linguista, il Weiser aveva svolto, dal 5 dicembre 1967, la professione di avvocato presso il foro di Parigi . A tale titolo, egli aveva maturato diritti a pensione . Una volta nominato in ruolo con decorrenza dal 1° aprile 1985 in qualità di giurista linguista, egli chiedeva alla CNBF, nel settembre 1985, il trasferimento al regime comunitario dei diritti a pensione maturati presso di essa . A seguito del diniego della CNBF, ribadito dopo un reclamo amministrativo, il Weiser adiva i giudici nazionali e proprio un certo aspetto della motivazione di tale diniego induceva il Tribunal d' instance di Parigi ( quinto arrondissement ) a sottoporvi una questione pregiudiziale .
3 . La CNBF esplicitava i motivi del diniego nella risposta data il 3 ottobre 1986 al reclamo del Weiser, precisando di fare propria l' interpretazione dell' ufficio competente del ministero degli Affari sociali e della Solidarietà nazionale francese da essa consultato . In base a tale interpretazione, l' art . 11, n . 2, non essendovi accordo tra la Francia e le Comunità, non ha efficacia diretta in Francia ed un avvocato, in quanto lavoratore autonomo, non rientra nella sfera d' applicazione di tale disposizione e non può fruire del trasferimento dei diritti a pensione se nominato in ruolo presso le Comunità .
4 . Innanzitutto ricordo la lettera dell' art . 11, n . 2, segnatamente del suo primo comma :
"Il funzionario che entra al servizio delle Comunità, dopo aver cessato di prestare servizio presso un' amministrazione, un' organizzazione nazionale o internazionale o un' impresa, ha facoltà, all' atto della sua nomina in ruolo, di far versare alle Comunità : - sia l' equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità maturati nell' amministrazione, organizzazione nazionale o internazionale o impresa cui apparteneva, - sia il forfait di riscatto che gli è dovuto dalla cassa pensioni di detta amministrazione, organizzazione o impresa all' atto della cessazione dal servizio ".
5 . Come correttamente osservato dal giudice a quo, l' efficacia diretta dell' art . 11, n . 2, in quanto tale, veniva a torto contestata dalla CNBF e dal ministero degli Affari sociali . Secondo la chiarissima formulazione, ricordata nella sua decisione, della vostra sentenza 20 ottobre 1981, Commissione / Belgio ( 2 ), pronunciata proprio in materia degli obblighi degli Stati membri alla luce dell' art . 11, n . 2, lo Statuto del personale delle Comunità, stabilito con un regolamento che presenta
"tutti i caratteri indicati dall' art . 189, secondo comma, del trattato CEE, (...) è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri" ( 3 ).
6 . Vero è che la portata dell' efficacia diretta dell' art . 11, n . 2, va relativizzata in quanto, in mancanza di determinazione da parte degli Stati membri delle modalità del trasferimento dei diritti a pensione, detto trasferimento non può essere effettivo e non si può dar corso alle domande dei dipendenti delle Comunità che hanno maturato diritti a pensione in detti Stati . Certo, l' efficacia diretta dello Statuto comporta che esso
"obbliga (...) gli Stati membri ogniqualvolta la loro collaborazione sia necessaria per la sua attuazione" ( 4 )
e che,
"nel caso in cui una disposizione statutaria richieda provvedimenti di attuazione sul piano nazionale, gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le opportune misure di carattere generale o particolare, ai sensi dell' art . 5 del Trattato CEE" ( 5 ).
Tuttavia, vi sono note le vicissitudini nell' adozione da parte degli Stati membri dei provvedimenti necessari per l' effettiva applicazione dell' art . 11, n . 2, e ben sapete che la maggioranza degli Stati membri - otto su dodici, secondo le informazioni fornite in udienza dalla Commissione - si trovano ancora, ventotto anni dopo l' adozione della prima normativa che stabiliva il trasferimento dei diritti a pensione ( 6 ), nella fase dell' elaborazione delle modalità di applicazione . Questo stato di fatto ha indotto più volte la Commissione a promuovere ricorsi ai sensi dell' art . 169 del Trattato .
7 . Secondo le informazioni risultanti agli atti, la Francia non ha ancora stabilito le modalità d' applicazione dell' art . 11, n . 2, ma sarebbe imminente un accordo in proposito tra gli organi nazionali competenti e quelli della Commissione . Pertanto, se nelle condizioni presenti non si può semplicemente dar corso ad una richiesta di trasferimento rivolta ad un ente previdenziale francese, pare che in un prossimo futuro potranno essere accolte in Francia le domande presentate dagli aventi diritto al trasferimento di cui all' art . 11, n . 2 .
8 . Il secondo motivo invocato a sostegno del diniego che la CNBF ha opposto al Weiser tratta esattamente della questione se un dipendente che abbia svolto, prima della sua nomina in ruolo presso le Comunità, la professione forense in quanto lavoratore autonomo abbia diritto a tale trasferimento; solo su detto punto verte la questione sottoposta alla Corte . Anche se il giudice a quo, in mancanza delle modalità d' applicazione, non può ordinare che si proceda al trasferimento, è suo compito risolvere sin d' ora una controversia vertente sulla sfera d' applicazione dell' art . 11, n . 2, e, indirettamente, sul principio del diritto al trasferimento per un dipendente che abbia maturato prima della nomina in ruolo diritti a pensione nell' ambito di un' attività lavorativa autonoma . Non ci troviamo nel contesto, relativamente contingente, delle modalità del trasferimento ma nel contesto, già delimitato dallo stesso art . 11, n . 2, del principio del diritto al trasferimento . Si rammenti che, ai sensi della vostra giurisprudenza, illustrata in particolare dalla pronuncia pregiudiziale del 18 aprile 1989, nella causa Retter ( 7 ), l' art . 11, n . 2, ostava, fin dalla sua entrata in vigore e quindi ancor prima dell' adozione stessa di qualsivoglia modalità nazionale d' applicazione, a provvedimenti nazionali che escludessero la facoltà di trasferire diritti a pensione e che finissero col privare il dipendente di un diritto attribuitogli dallo Statuto .
9 . Non v' è pertanto alcun dubbio che le questioni circa il principio del diritto al trasferimento ed alla sfera d' applicazione dell' art . 11, n . 2, sono distinte e autonome rispetto alle modalità nazionali d' applicazione, e non v' è dubbio che il giudice nazionale è in grado di valutare la legittimità, alla luce della detta disposizione, di un provvedimento di un ente previdenziale che metta appunto in questione il principio del diritto al trasferimento da parte di un singolo .
10 . Per quanto riguarda l' interpretazione letterale dell' art . 11, n . 2, quanto alla questione se del diritto al trasferimento possa fruire un dipendente che abbia maturato prima della nomina in ruolo diritti a pensione in base alla professione forense svolta come lavoratore autonomo, le osservazioni scritte presentatevi dalla CNBF, dalla Commissione e dal governo francese presentano una certa convergenza . Si ritiene concordemente che la definizione dell' art . 11, n . 2, sia chiara quanto alla sua lettera nel senso che fa riferimento ai dipendenti entrati in servizio alle Comunità dopo aver cessato "di prestare servizio presso un' amministrazione, un' organizzazione nazionale o internazionale o un' impresa", ricomprendendosi così, per riprendere i termini usati dalla Commissione, un' "attività lavorativa dipendente o di pubblico impiego" ( 8 ). La CNBF ne deduce pertanto che la sfera d' applicazione dell' art . 11, n . 2, non ricomprende i dipendenti che abbiano cessato di svolgere un' attività lavorativa autonoma e che detto limite risulta da una scelta deliberata del legislatore comunitario . Il governo francese, dal canto suo, precisa che le disposizioni di cui trattasi "non sembrano (...) far riferimento alle attività lavorative autonome precedentemente svolte" ( 9 ). La Commissione osserva, dal canto suo, che i termini usati "difficilmente ricomprendono un' attività lavorativa autonoma" ( 10 ). In udienza, tuttavia, il suo rappresentante, dopo aver ascoltato l' arringa dell' avvocato del sig . Weiser, ha dichiarato che la lettera della disposizione di cui trattasi non era al riparo da equivoci e non impediva una certa flessibilità interpretativa .
11 . Dal canto suo, il Weiser, nelle sue osservazioni scritte, ha suggerito un' interpretazione che si scosta dalla stretta formulazione letterale dell' art . 11, n . 2, e che tiene conto del suo oggetto e della sua finalità . Tuttavia, avete sentito il suo legale esaminare in udienza le espressioni usate nell' art . 11, n . 2, e sottolineare che i termini "servizio", "presso" e "organizzazione nazionale" non sono precisi a tal punto che un dipendente che abbia cessato di svolgere in Francia la professione forense venga escluso dalla sfera d' applicazione della norma .
12 . In questo prima fase della discussione, si osservi che, a prescindere da quanto vi sia stato detto in proposito, la lettera dell' art . 11, n . 2, non appare dar luogo ad equivoci . In realtà, essa sembra aver fatto riferimento solo ai dipendenti che hanno abbandonato un' attività lavorativa subordinata o pubblica . Sarebbe davvero arduo ritenere che i termini "servizio (...) presso un' impresa" possano riguardare l' attività di avvocato svolta in forma autonoma . Mi sembra altresì che gli esercizi dialettici intrapresi in udienza dinanzi alla Corte al fine di dar credito all' idea per cui un avvocato in Francia, in quanto membro del foro inteso come "organizzazione nazionale" ed in quanto presta in particolare "servizio" "presso" "organizzazioni nazionali" dette organi giurisdizionali, potrebbe rientrare nella sfera di applicazione dell' art . 11, n . 2, sono stati più meritori che convincenti . La disposizione si riferisce in primis al "servizio presso un' amministrazione, un' organizzazione nazionale o internazionale o un' impresa", prestato in precedenza dal dipendente, quindi fa menzione dei "diritti alla pensione maturati nell' amministrazione, organizzazione nazionale o internazionale o impresa cui apparteneva" ( 11 ). Mi sembra indiscutibile che le amministrazioni, organizzazioni o imprese di cui si tratta nella fattispecie sono quelle al servizio delle quali svolgeva attività lavorativa e, nel contempo, quelle da cui riceveva la propria retribuzione chi è divenuto dipendente comunitario .
Nelle espressioni usate nell' art . 11, n . 2, si fa riferimento ad un rapporto fra datore di lavoro e lavoratore, e si incorrerebbe in un palese controsenso se si ritenesse che un avvocato che eserciti l' attività forense in un ambito quale quello, ad esempio, della professione in Francia, presti servizio presso l' ordine forense o gli organi giurisdizionali ovvero dipenda dal primo . Infatti, né l' ordine forense né gli organi giurisdizionali sono nei suoi confronti i datori di lavoro cui fa riferimento la disposizione dello Statuto di cui trattasi .
13 . Pertanto, ritengo che non si debba voler far coincidere a tutti i costi la situazione di un dipendente che ha svolto precedentemente la libera professione forense con la lettera dell' art . 11, n . 2, ricorrendo ad artifici linguistici . Aggiungerò che il processo interpretativo con cui si vuole assimilare l' ordine forense ad una "organizzazione nazionale" ai sensi di tale disposizione ed affermare che l' avvocato "appartiene" ad una tale "organizzazione nazionale" non risolverebbe affatto i casi, assolutamente possibili, di dipendenti che prima di entrare alle dipendenze della Comunità abbiano maturato diritti a pensione nell' ambito di attività autonome in cui non esista un' organizzazione paragonabile a quella dell' ordine forense .
14 . Ci si chiede se ci si debba quindi attenere ad un' interpretazione letterale in senso stretto dell' art . 11, n . 2 . Come ho poc' anzi indicato, il Weiser ha suggerito nelle sue osservazioni scritte di andare oltre detta interpretazione e di determinare la portata della disposizione in base alla finalità perseguita . Egli sottolinea in particolare che fondamento della disposizione è quello di attribuire al dipendente una certa equivalenza delle esperienze professionali pregresse e che, alla luce del detto fondamento, nulla ne giustificherebbe un' applicazione limitata a talune categorie di dipendenti, coloro che fossero precedentemente pubblici dipendenti nazionali o internazionali, o dipendenti di un' impresa, escludendone altri, che svolgessero precedentemente un' attività lavorativa autonoma, giacché gli uni e gli altri hanno maturato diritti a pensione alle stesse condizioni .
L' attore nella causa principale ne deduce altresì che la formulazione dell' art . 11, n . 2, non è restrittiva .
15 . La vostra citata sentenza Commissione / Belgio contiene importanti indicazioni quanto alla finalità perseguita dall' art . 11, n . 2 . Vi si afferma, in particolare, che,
"instaurando un sistema di trasferimento dei diritti alla pensione a favore dei dipendenti",
detta disposizione
"tende ad agevolare il passaggio dagli impieghi nazionali, pubblici o privati, all' amministrazione comunitaria ed a garantire in tal modo alle Comunità le maggiori possibilità di scelta di personale qualificato che già abbia una adeguata esperienza professionale" ( 12 ).
La Corte ha aggiunto, si badi, che, destinato a consentire un coordinamento tra i regimi pensionistici nazionali e quello comunitario, l' art . 11, n . 2,
"è volto, d' altra parte, ad ottenere che i diritti maturati dai dipendenti comunitari nei loro Stati di provenienza, nonostante il loro carattere eventualmente limitato, o anche condizionato o futuro, oppure la loro insufficienza per consentire l' immediato godimento della pensione, possano essere conservati a vantaggio del dipendente ed essere quindi presi in considerazione dal regime (...) comunitario" ( 13 ).
16 . Se ci si sofferma per un attimo sui brani citati, si osserverà che, esplicitando lo scopo dell' art . 11, n . 2, la Corte non fa riferimento ad una distinzione tra le attività lavorative precedentemente svolte dai dipendenti a seconda che siano state espletate a titolo di lavoro dipendente in senso lato ovvero a titolo di lavoro autonomo . Si tratta, come voi affermate, di "agevolare il passaggio dagli impieghi nazionali, pubblici o privati", la qual cosa non sembrerebbe vietare una lettura della disposizione di cui trattasi che ricomprenda nella sua sfera di applicazione le attività autonome come la professione di avvocato in Francia . Non si dice forse, nel linguaggio corrente, che qualcuno "passa al privato" quando abbandona il pubblico impiego per svolgere o un' attività dipendente presso un' impresa o un' attività autonoma? L' ultima citazione della vostra sentenza fa riferimento all' idea di "ottenere che i diritti maturati dai dipendenti comunitari nei rispettivi Stati di provenienza (...) possano essere conservati" senza far distinzione fra le attività lavorative in base alle quali i diritti sono stati maturati .
17 . Tuttavia, sono un po' riluttante a suggerirvi di attribuire ai termini usati nell' art . 11, n . 2, un senso più lato o di ritenere che non siano limitativi in considerazione del fatto che sarebbero troppo restrittivi tenuto conto della finalità perseguita da tale disposizione . Infatti, mi sembra arduo ritenere che si possa attribuire ad una norma un significato che si allontani palesemente dalla lettera del testo, in quanto l' interpretazione che va al di là dei chiari termini utilizzati sarebbe più adeguata alla finalità perseguita . Non mi sembra che ragioni di opportunità possano bastare a giustificare il fatto che si faccia dire alla legge ciò che non ha inteso dire . A tale proposito, condivido l' osservazione dell' avvocato generale Mayras ricordata dalla Commissione :
"Una norma comunitaria va interpretata alla luce della sua finalità e del suo spirito, tenendo conto del sistema generale della disciplina di cui essa fa parte; d' altro canto questo criterio è inutile allorché la norma da interpretare è di per sé chiara ed il senso, secondo le regole di grammatica, di sintassi e di semantica, non dà adito a dubbi" ( 14 ).
18 . Si noti d' altronde che da nessun precedente giurisprudenziale menzionato nelle memorie sono emersi esempi di un' interpretazione tanto "costruttiva" quanto quella suggerita dal Weiser . In particolare, la sentenza 29 settembre 1976, Brack ( 15 ), in cui avete ritenuto che un lavoratore autonomo poteva essere considerato come lavoratore ai sensi di una disposizione del regolamento ( CEE ) n . 1408/71, allora applicabile ai lavoratori dipendenti, riguardava un caso di intreccio, dal punto di vista della previdenza sociale, fra una situazione di lavoratore dipendente ed una situazione successiva di lavoratore autonomo, e pertanto non mi pare rilevante per la soluzione della questione in esame . Inoltre, l' argomento dell' attore nella causa principale relativo all' estensione della sfera d' applicazione del regolamento n . 1408/71 è un' arma a doppio taglio . Infatti, se detto regolamento, che riguardava originariamente i lavoratori dipendenti, trova oggi applicazione anche ai lavoratori autonomi, ciò non avviene in forza di un' interpretazione analogica bensì, come sottolineato dalla CNBF, a seguito dell' intervento del legislatore comunitario mediante il regolamento ( CEE ) del Consiglio 12 maggio 1981, n . 1390 ( 16 ).
19 . Ci si deve comunque chiedere a questo punto se l' interpretazione dell' art . 11, n . 2, in base alla sua formulazione chiara e non equivoca, non porti a mettere in discussione la validità della disposizione . Il Weiser e la Commissione si esprimono in tal senso . D' altro canto, mi pare che il governo francese faccia quantomeno un' allusione in proposito . La questione sottoposta alla Corte non esclude il sindacato della validità dell' art . 11, n . 2, in quanto, per una persona nella situazione del Weiser, il diritto di "chiedere l' applicazione dell' art . 11, n . 2" ( 17 ) può dipendere da una norma giuridica di rango superiore, del pari applicabile nel caso di specie . Si aggiunga che, come illustrato dalla vostra sentenza 27 settembre 1988, Lenoir ( 18 ), spetta alla Corte accertare la validità di una disposizione di regolamento, anche se la questione pregiudiziale non lo richiede, qualora la Corte intenda interpretare la disposizione in un senso che può farla considerare illegittima .
20 . Il Weiser ritiene che un' interpretazione in senso restrittivo renderebbe invalido l' art . 11, n . 2, in quanto detta disposizione "violerebbe il divieto di discriminazioni escludendo dalla sua sfera di applicazione - senza obiettiva giustificazione - una determinata categoria di dipendenti" ( 19 ). La Commissione espone in modo più esauriente un' interpretazione convergente, precisando che la portata dell' art . 11, n . 2, evidenziata attraverso la sua interpretazione letterale, "non può essere accolta in quanto la sua applicazione arrecherebbe pregiudizio al principio della parità di trattamento fra i dipendenti che si trovano in situazioni analoghe, norma fondamentale dell' organizzazione del pubblico impiego comunitario", ed essa ritiene che si debba seguire l' orientamento da voi espresso nella sentenza 31 maggio 1979, Newth / Commissione ( 20 ), vale a dire che "in presenza di una norma statutaria, anche chiara, che produce una (...) lesione del principio della parità di trattamento, norma giuridica di rango superiore, occorre far prevalere quest' ultima e disattendere la prima" ( 21 ).
21 . Si noti infine che il governo francese è "indotto a rilevare che le disposizioni del regolamento di cui trattasi, così come attualmente redatte ed interpretate, non contribuiscono a garantire la parità di trattamento tra i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi affiliati ad un regime di assicurazione contro la vecchiaia" ( 22 ). Tuttavia, questa constatazione lo porta non già a sottolineare esplicitamente un' illegittimità bensì a dichiarare di non opporsi a che, o mediante una modifica del regolamento o mediante accordi amichevoli, ai lavoratori autonomi si offrano le stesse possibilità concesse ai lavoratori dipendenti . In udienza, l' agente del governo francese ha però precisato che potrebbe anche essere decisa una declaratoria di invalidità parziale dell' art . 11, n . 2 .
22 . Nella citata sentenza Newth, che verteva sulla determinazione della moneta di pagamento dell' indennità di dispensa dall' impiego nell' interesse del servizio contemplata dall' art . 50 dello Statuto del personale, avete ritenuto che l' applicazione della regola generale di cui a tale norma, che prevede il pagamento nella moneta dello Stato membro dell' ultima sede di servizio, produceva, nel caso del sig . Newth, una lesione del "principio di uguaglianza tra i dipendenti che si trovano in situazioni simili", definito "norma giuridica superiore" ( 23 ). Più di recente, e proprio in materia di trasferimento dei diritti a pensione, avete riaffermato la rilevanza del principio di cui trattasi . Infatti, nella citata sentenza Retter, avete ritenuto che, qualora lo Statuto del personale della CECA fosse caratterizzato da un valore giuridico inferiore rispetto agli Statuti dei dipendenti della CEE e dell' Euratom, si produrrebbe nei confronti dei dipendenti della CECA una "infrazione al principio della parità di trattamento (...) incompatibile coi principi fondamentali del diritto comunitario" ( 24 ).
23 . La soluzione della questione se, interpretato unicamente sulla base della sua chiara formulazione, l' art . 11, n . 2, violi il principio della parità di trattamento tra dipendenti che si trovano in situazioni analoghe dipende per l' appunto dalla possibilità ovvero dall' impossibilità di paragonare le situazioni di dipendenti che abbiano, prima della loro nomina in ruolo, svolto attività lavorativa subordinata "lato sensu" e le situazioni di dipendenti che abbiano svolto attività autonome come quella di avvocato in Francia . Ci si chiede come valutare la possilità ovvero l' impossiblità di effettuare un paragone e quali siano i termini del paragone .
24 . L' esercizio di un' attività lavorativa subordinata, in senso lato, e l' esercizio di un' attività lavorativa autonoma presentano chiaramente varie differenze ma è dubbio che tali differenze assumano un rilievo per la situazione che la Corte è chiamata a valutare nel presente procedimento . Ci si chiede se ne derivi un' impossibilità di effettuare un paragone che consenta di escludere dalla sfera di applicazione dell' art . 11, n . 2 dei dipendenti che abbiano abbandonato un' attività autonoma . In realtà ritengo che possano assumere rilievo solo le differenze che abbiano un nesso col contenuto dello stesso art . 11, n . 2 . Quest' ultimo, si rammenti, è inteso a consentire ai dipendenti delle Comunità, all' atto della loro nomina in ruolo, di far trasferire i diritti a pensione maturati a loro favore in un regime nazionale o in quello di un' organizzazione internazionale . In rapporto al diritto così riconosciuto ai dipendenti si deve valutare se esistano o meno differenze fra ex lavoratori dipendenti ed ex avvocati liberi professionisti .
25 . Nell' ambito così circoscritto, la Commissione esamina la disparità di trattamento essenzialmente alla luce della finalità perseguita dall' art . 11, n . 2, così come specificata dalla vostra menzionata sentenza Commissione / Belgio . Trattandosi di un sistema di trasferimento dei diritti a pensione inteso
"ad agevolare il passaggio dagli impieghi nazionali, pubblici o privati, all' amministrazione comunitaria ed a garantire in tal modo alle Comunità le maggiori possibilità di scelta di personale qualificato che già abbia un' adeguata esperienza professionale" ( 25 ),
la Commissione ritiene che, alla luce di detta finalità, le due categorie di dipendenti - quella degli ex "lavoratori dipendenti" e quella degli ex "lavoratori autonomi" - "si trovano in situazioni analoghe che devono pertanto essere trattate alla stessa stregua" e che "non si può privilegiare l' una sul piano della protezione sociale o favorire l' una a livello di assunzione (...) rispetto all' altra" ( 26 ).
26 . Sottolineo qui che condivido la posizione della Commissione . Rispetto alla finalità poc' anzi ricordata, non vedo le differenze fra "ex lavoratori dipendenti" ed "ex lavoratori autonomi" che avrebbero giustificato una disparità di trattamento tra loro . Nessuna delle differenze esistenti tra uno status passato di lavoratore dipendente lato sensu ed uno status passato di lavoratore autonomo sembra essere in rapporto con tale finalità .
27 . Ci si può chiedere se l' esame della disparità di trattamento dell' art . 11, n . 2, alla luce delle caratteristiche tecniche del trasferimento dei diritti a pensione, riveli le giustificazioni che mancano dal punto di vista della finalità perseguita . Nessun argomento esposto dinanzi alla Corte consente di pensarlo . Giacché l' art . 11, n . 2, contempla la possibilità, per il dipendente nominato in ruolo, di far trasferire al regime comunitario i diritti a pensione maturati a suo favore in un regime nazionale o di diritto internazionale, e giacché si è in presenza di dipendenti, ex lavoratori subordinati ed ex "lavoratori autonomi", i quali hanno tutti maturato diritti a pensione in un regime nazionale o di diritto internazionale, ritengo si possa prevedere un trattamento diverso tra loro unicamente in base a differenze tecniche relative ai diritti a pensione maturati dagli uni e dagli altri . In mancanza di simili differenze, diritti a pensione maturati da un avvocato libero professionista divenuto dipendente comunitario sono a priori tecnicamente tali da poter essere trasferiti al regime comunitario alla stessa stregua dei diritti maturati da un lavoratore dipendente anch' esso nominato in ruolo alle Comunità . Niente mi sembra quindi poter giustificare l' esclusione del trasferimento in un caso e la possibilità del trasferimento nell' altro .
28 . Come dicevo, non è stata asserita nessuna differenza tecnica . Il governo francese, d' altronde, non sembra pensare che vi sia una qualche differenza determinante poiché suggerisce di estendere la sfera di applicazione dell' art . 11, n . 2, e precisa altresì che, in mancanza di una modifica del regolamento, basta l' accordo degli enti interessati per realizzare il trasferimento . La CNBF, dal canto suo, ha in sostanza menzionato in udienza difficoltà relative più alla necessità di redigere un inventario dei vari regimi pensionistici interessati se del trasferimento potessero fruire i lavoratori autonomi che ad ostacoli di ordine tecnico per le operazioni di trasferimento in quanto tali . In realtà, mi sembra che la CNBF si sia posta, in modo alquanto impreciso del resto, più sul terreno delle modalità che sul terreno del principio del diritto al trasferimento, unico punto qui in esame .
29 . Si noti tuttavia che il sistema previsto in Francia a favore degli avvocati che divengono magistrati e che consente loro, a determinate condizioni, di far prendere in considerazione ai fini della pensione di pubblici dipendenti periodi in cui erano avvocati, non fornisce nessuna indicazione sull' esistenza o sulla mancanza eventuale di ostacoli tecnici per un trasferimento come quello di cui all' art . 11, n . 2 . Infatti, nell' ambito del detto sistema, nel regime pensionistico dei dipendenti dello Stato non si procede al recupero né dell' importo attuariale né del forfait di riscatto . Vi è invece surrogazione dello Stato quanto all' importo delle prestazioni cui i magistrati ex avvocati potrebbero aver diritto nei confronti del regime pensionistico degli avvocati in base a periodi presi in considerazione per la loro pensione come pubblici dipendenti ( 27 ). In altri termini, invece di versare a tempo debito all' ex avvocato divenuto magistrato la pensione cui avrebbe diritto, la CNBF ne deve versare l' importo al Tesoro . Si tratta pertanto di un sistema diverso da quello contemplato dall' art . 11, n . 2, e che non può quindi rappresentare un termine di paragone .
30 . Poiché non si è fatto cenno ad alcuna impossiblità tecnica, connessa ad un regime pensionistico come quello degli avvocati francesi, di trasferire in una delle due forme di cui all' art . 11, n.2 - equivalente attuariale o forfait di riscatto - i diritti maturati in un regime del genere, ritengo non vi sia giustificazione per impedire il loro trasferimento .
31 . A questo punto della discussione, sono quindi indotto a constatare che, interpretato in base alla sua chiara lettera, l' art . 11, n . 2, introduce una disparità di trattamento ingiustificata fra dipendenti che, sia rispetto alla finalità di tale disposizione sia rispetto alla tecniche di cui trattasi, si trovano in situazioni analoghe in materia di diritti a pensione . Sotto questo profilo detta disposizione infrange quindi il principio di uguaglianza, norma giuridica superiore .
32 . Mi sembra si debba sottolineare a questo punto, per evitare ogni confusione, che il principio di cui trattasi non è assolutamente il principio di una eguaglianza tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi di cui invano si cercherebbe traccia in quanto regola generale di diritto comunitario, scritto o giurisprudenziale . Dovendo interpretare una disposizione intesa ad attribuire al "funzionario che entra al servizio delle Comunità (...) la facoltà all' atto della sua nomina in ruolo, di far versare alle Comunità : - sia l' equivalente attuariale (...), - sia il forfait di riscatto", si tratta di stabilire se, facendo distinzione tra i dipendenti assunti dalle Comunità dopo aver cessato un' attività lavorativa subordinata lato sensu e quelli assunti dopo aver cessato un' attività lavorativa autonoma, detta disposizione non infranga il ben noto principio, già menzionato, della parità di trattamento dei dipendenti che si trovano in situazioni analoghe .
33 . Vorrei insistere in particolare su quest' ultimo punto . La Corte non è assolutamente in presenza di una disposizione che possa riservare trattamenti diversi a lavoratori subordinati da un lato ed a lavoratori autonomi dall' altro . La Corte ha di fronte una norma che può trovare applicazione a favore di taluni dipendenti delle Comunità in quanto hanno abbandonato un' attività lavorativa subordinata ed escludere da tale beneficio altri dipendenti delle Comunità in quanto hanno abbandonato un' attività lavorativa autonoma . Pertanto, ben si comprende perché il regolamento n . 1408/71 non rappresenta un precedente pertinente né, come abbiamo visto, per procedere ad un' interpretazione estensiva della lettera dell' art . 11, n . 2 ( 28 ), né per escludere il principio di eguaglianza . La circostanza che le disposizioni di tale regolamento applicabili ai lavoratori dipendenti, in materia di previdenza sociale, non fossero de plano applicabili ai lavoratori autonomi non chiarisce in alcun modo la portata del principio di uguaglianza nel procedimento presente . Infatti, ciò che si deve qui valutare sono gli effetti di una norma dello Statuto non già nei confronti dei lavoratori subordinati da un lato e dei lavoratori autonomi dall' altro bensì nei confronti di soggetti attualmente dipendenti il cui diverso passato professionale determina oggi una disparità di trattamento .
34 . Sono quindi profondamente convinto che il principio cui, come abbiamo detto, la Corte ha fatto riferimento, segnatamente nelle sentenze Newth e Retter, trova senz' altro collocazione nella presente discussione .
35 . Ci si può chiedere quali conseguenze si debbano trarre dalla constatazione della violazione del principio d' uguaglianza per risolvere la questione pregiudiziale proposta . La Commissione sostiene che sono possibili due vie . La prima è quella che consisterebbe nell' interpretare in definitiva in modo estensivo l' art . 11, n . 2, onde conciliare tale disposizione con il principio della parità di trattamento . Si tratterebbe in un certo senso di un' interpretazione conforme a detto principio . Seguendo la seconda via, si dovrebbe rilevare l' invalidità dell' art . 11, n . 2, in quanto non ha contemplato la possibilità, per un dipendente che, prima di entrare al servizio della Comunità, abbia maturato diritti a pensione in base ad un' attività autonoma, di far trasferire detti diritti al regime comunitario . In tal caso, alla stregua di quanto la Corte ha dichiarato nella sentenza 2 marzo 1989, Pinna 2 ( 29 ), si dovrebbe ritenere che il principio di uguaglianza osti a che le autorità nazionali procedano ad un' esclusione contraria al diritto comunitario e che dette autorità siano tenute a
"trarre le conseguenze nel proprio ordinamento giuridico di una dichiarazione di invalidità pronunciata nell' ambito dell' art . 177 del Trattato" ( 30 ).
36 . Anch' io ritengo che si debba scegliere fra queste due vie . La Commissione mostra di preferire la via conciliatrice, mediante l' interpretazione - estensiva - conforme . Adottare questa soluzione equivarrebbe a ritenere che l' interpretazione estensiva che vada al di là della chiara lettera di una disposizione non trovi giustificazione nell' opportunità bensì nella legittimità . A dire il vero, questa soluzione mi sembra difficilmente prospettabile poiché, come già detto, la formulazione dell' art . 11, n . 2, mi sembra semplicemente inadatta a ricomprendere la situazione di un dipendente il quale, prima di essere assunto dalle Comunità, abbia svolto la libera professione d' avvocato . Mi sembra altresì difficile, anche se in nome del principio superiore d' eguaglianza, aggiungere in realtà qualcosa alla formulazione della norma .
37 . Credo pertanto che ci si debba orientare verso la soluzione che consiste nel constatare l' invalidità dell' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello Statuto in quanto non consente ad un dipendente che abbia maturato diritti a pensione in base ad un' attività lavorativa precedente svolta a titolo autonomo di far trasferire detti diritti al regime comunitario . Certo, è naturale che si sia tentati di evitare la "drammatizzazione" che in genere comporta la declaratoria d' invalidità . Mi sembra tuttavia che, nella presente controversia, tale declaratoria sia più vicina alla realtà che emerge dagli atti e che, per giunta, nel caso di specie, la validità della norma di cui trattasi venga in discussione solo per quanto essa esclude, non già per quanto essa già ammette .
38 . Si osservi, in ordine ad un aspetto toccato in udienza, che nessun argomento realmente preciso e circostanziato è stato esposto a sostegno del suggerimento, rivolto alla Corte, di limitare, se del caso, l' efficacia nel tempo di un' interpretazione estensiva o di una declaratoria d' invalidità . Considerato il carattere eccezionale che presenta nella vostra giurisprudenza una simile limitazione della portata di una sentenza pregiudiziale, ritengo che detta limitazione non troverebbe giustificazione nel caso di specie .
39 . Per terminare, aggiungerò che una soluzione che consenta di non escludere dal vantaggio del trasferimento dei diritti a pensione i dipendenti che abbiano maturato tali diritti in base ad un' attività lavorativa di natura autonoma garantirà che quanti abbiano svolto attività analoghe in Stati diversi non siano assoggettati a trattamenti diversi che risulterebbero ancor più ingiustificati . Si pensi, infatti, che mentre in Francia vige il divieto di esercitare la professione d' avvocato a titolo subordinato, in altri Stati membri questa possibilità esiste . Credo si debba evitare che quanto è consentito in materia di trasferimento dei diritti a pensione agli ex avvocati di taluni Stati membri divenuti dipendenti venga vietato agli avvocati di altri Stati membri .
40 . Concludendo, vi suggerisco di dichiarare quanto segue :
"Non si può negare ad un dipendente delle Comunità europee, il quale, prima di entrare al servizio di queste, abbia maturato diritti a pensione in un regime nazionale in base all' attività autonoma d' avvocato, il vantaggio del trasferimento dei diritti di cui all' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità, poiché detta disposizione è invalida in quanto esclude il trasferimento per i diritti maturati in base al regime pensionistico di una attività autonoma ".
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) Che stabilisce lo Statuto dei dipendenti delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità ed istituisce misure particolari temporaneamente applicabili ai dipendenti della Commissione ( GU L 56 del 4.3.1968, pag . 1 ).
( 2 ) Causa 137/80, Racc . 1981, pag . 2393 .
( 3 ) Punto 7 della motivazione .
( 4 ) Punto 8 della motivazione .
( 5 ) Punto 9 della motivazione .
( 6 ) Regolamenti del Consiglio 18 dicembre 1961, nn . 31 ( CEE ) e 11 ( CEEA ) ( GU L 45, pag . 1385 ), entrati in vigore il 1° gennaio 1962, e regolamento che stabilisce lo Statuto dei dipendenti CECA, adottato dalla Commissione dei presidenti della CECA, entrato in vigore il 1° gennaio 1962 ( non pubblicato ).
( 7 ) Causa 130/87, Racc . pag . 865 .
( 8 ) Osservazioni della Commissione, pag . 3 .
( 9 ) Osservazioni del governo francese, pag . 4 .
( 10 ) Osservazioni della Commissione, pag . 4 .
( 11 ) Il corsivo è mio .
( 12 ) Causa 137/80, punto 11 della motivazione .
( 13 ) Punto 12 della motivazione .
( 14 ) Conclusioni nella causa 233/72, Gunnella / Commissione, Racc . 1973, pag . 483 .
( 15 ) Causa 17/76, Racc . 1429 .
( 16 ) Che estende ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento ( CEE ) n . 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 143 del 29.5.1981, pag . 1 ).
( 17 ) V . il testo della questione sottoposta alla Corte .
( 18 ) Causa 313/86, in particolare punto 12 della motivazione .
( 19 ) Osservazioni del sig . Weiser, pag . 10 .
( 20 ) Causa 156/78, Racc . 1979, pag . 1941 .
( 21 ) Osservazioni della Commissione, pagg . 4 e 5 .
( 22 ) Osservazioni del governo francese, pag . 5 .
( 23 ) Causa 156/78, punto 13 della motivazione .
( 24 ) Causa 130/87, già citata, punto 17 della motivazione .
( 25 ) Causa 137/80, già citata, punto 11 della motivazione .
( 26 ) Osservazioni della Commissione, pagg . 6 e 7 .
( 27 ) V . decreto 5 ottobre 1983, n . 83.893, in particolare l' art . 3, terzo comma, Journal Officiel de la République française dell' 8 ottobre 1983, pag . 3021 .
( 28 ) V . le considerazioni svolte al punto 18 .
( 29 ) Causa 359/87, Racc . 1989, pag . 585 .
( 30 ) Punto 13 della motivazione della sentenza .