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Massima

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1 . Diritto comunitario - Principi - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Divieto dell' uso di talune sostanze ad azione ormonica da parte degli allevatori in mancanza di unanimità sulla loro nocività - Violazione - Insussistenza

( Direttiva del Consiglio 88/146 )

2 . Diritto comunitario - Principi - Proporzionalità - Divieto di un' attività economica - Adeguatezza - Criteri di valutazione - Potere discrezionale del legislatore comunitario in materia di politica agricola comune - Sindacato giurisdizionale - Limiti

( Trattato CEE, artt . 40 e 43 )

3 . Diritto comunitario - Principi - Parità di trattamento - Provvedimento di armonizzazione applicato allo stesso modo a tutti gli Stati membri - Effetti diversi a seconda dello stato precedente delle normative nazionali - Discriminazione - Insussistenza

4 . Agricoltura - Ravvicinamento delle legislazioni - Divieto dell' uso di talune sostanze ad azione ormonica da parte degli allevatori - Scopi perseguiti - Scelta della base giuridica - Art . 43 del Trattato - Sviamento di potere - Insussistenza

( Trattato CEE, artt . 39 e 43; direttiva del Consiglio 88/146 )

5 . Atti delle istituzioni - Iter formativo - Atti preparatori non compromessi da un vizio procedurale situantesi nella fase della decisione finale del Consiglio ed accertato con sentenza d' annullamento - Adozione di un nuovo atto in base agli atti preparatori precedenti - Legittimità

6 . Atti delle istituzioni - Applicazione nel tempo - Termine per l' attuazione di una direttiva da parte degli Stati membri che scada prima dell' emanazione della stessa - Retroattività - Liceità con riguardo allo scopo perseguito e in mancanza di violazione del principio della tutela del legittimo affidamento - Limiti - Principio dell' irretroattività delle norme penali

( Direttiva del Consiglio 88/146, art . 10 )

Massima

1 . Date le divergenze di valutazione da parte delle autorità nazionali degli Stati membri, che si riflettono nelle differenze tra le normative nazionali vigenti, quanto ai pericoli che possono derivare dall' uso di talune sostanze ad azione ormonica da parte degli allevatori, il Consiglio, scegliendo, nell' esercizio del suo potere discrezionale, la soluzione consistente nel vietare dette sostanze, non ha, anche se non disponeva di dati scientifici sicuri, né violato il principio della certezza del diritto né disatteso un legittimo affidamento degli operatori economici interessati da tale provvedimento .

2 . In forza del principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto comunitario, la legittimità del divieto di un' attività economica è subordinata alla condizione che il provvedimento sia idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti . Il sindacato giurisdizionale sul rispetto di tali condizioni deve però tener conto del fatto che in materia di politica agricola comune il legislatore comunitario dispone di un potere discrezionale corrispondente alle responsabilità che gli artt . 40 e 43 del Trattato gli attribuiscono . Di conseguenza, solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, rispetto allo scopo che l' istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale provvedimento .

3 . Un atto di armonizzazione inteso a parificare le norme in precedenza divergenti degli Stati membri, anche se crea inevitabilmente effetti diversi a seconda dallo stato precedente delle normative nazionali, non può essere qualificato discriminatorio se si applica allo stesso modo a tutti gli Stati membri .

4 . Un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie . Non è questo il caso della direttiva 88/146, che vieta l' uso di talune sostanze ad azione ormonica da parte degli allevatori, adottata dal Consiglio in base al solo art . 43 del Trattato . Infatti, questa direttiva, nel disciplinare le condizioni di produzione e di messa in commercio della carne al fine di migliorarne la qualità, pur tendendo nel contempo a ridurre la produzione eccedentaria, rientra nell' ambito delle misure previste dalle organizzazioni comuni dei mercati della carne e contribuisce così alla realizzazione degli obiettivi enunciati dall' art . 39 del Trattato .

5 . L' annullamento, mediante sentenza della Corte, di una direttiva del Consiglio a causa di un vizio procedurale riguardante esclusivamente le modalità della sua adozione definitiva da parte del detto organo non incide sugli atti preparatori delle altre istituzioni . Di conseguenza, tali atti non devono essere rinnovati quando il Consiglio emana una nuova direttiva in sostituzione di quella annullata . I cambiamenti della composizione di dette istituzioni verificatisi nel frattempo sono in proposito irrilevanti giacché non intaccano la continuità delle istituzioni stesse . Spetta a ciascuna istituzione valutare la necessità di prendere in considerazione mutamenti di circostanze posteriori all' adozione dei detti atti preparatori .

6 . Fissando al 1 gennaio 1988 la scadenza del termine per l' attuazione della direttiva 88/146, che vieta l' uso di talune sostanze ad azione ormonica da parte degli allevatori, l' art . 10 della stessa le conferisce effetto retroattivo in quanto l' emanazione e la notifica della direttiva hanno avuto luogo nel marzo 1988 .

Al di fuori della sfera penale tale retroattività è lecita poiché, da una parte, sostituendo la detta direttiva una precedente direttiva annullata per vizio di forma, è risultato necessario evitare, per il periodo intercorrente tra l' annullamento di un atto e la sua sostituzione con un atto adottato ritualmente, un vuoto giuridico con riguardo all' esistenza di una base di diritto comunitario per le norme nazionali che gli Stati membri avevano adottato per conformarsi alla direttiva annullata e poiché, d' altra parte, non può esservi stata lesione del legittimo affidamento degli operatori economici interessati, tenuto conto sia della rapida successione delle due direttive sia del motivo dell' annullamento della prima direttiva .

Per quanto riguarda poi la sfera penale, il detto art . 10 non può essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri l' obbligo di adottare provvedimenti contrastanti con il diritto comunitario e in particolare col principio dell' irretroattività delle norme penali che, in quanto diritto fondamentale, costituisce uno dei principi generali dell' ordinamento comunitario . Né tantomeno esso può dare fondamento a procedimenti penali instaurati in forza di norme di diritto nazionale che siano state emanate per l' attuazione della direttiva annullata e siano basate unicamente su questa direttiva .