61988J0326

SENTENZA DELLA CORTE DEL 10 LUGLIO 1990. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI HANSEN & SOEN I/S. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: VESTRE LANDSRET - DANIMARCA. - TRASPORTI - SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO - RESPONSABILITA PENALE OGGETTIVA - REGOLAMENTO N. 543/69/CEE. - CAUSA 326/88.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02911
edizione speciale svedese pagina 00459
edizione speciale finlandese pagina 00479


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Stati membri - Obblighi - Obbligo di punire le trasgressioni al diritto comunitario - Portata

( Trattato CEE, art . 5 )

2 . Trasporti - Trasporti su strada - Disposizioni sociali - Applicazione da parte degli Stati membri - Istituzione di una responsabilità penale oggettiva del datore di lavoro per trasgressioni commesse dai suoi dipendenti - Ammissibilità - Condizioni

( Regolamento del Consiglio n . 543/69, artt . 7, n . 2, e 11 )

Massima


1 . Qualora una normativa comunitaria non contenga alcuna disposizione specifica che preveda una sanzione in caso di trasgressione o faccia rinvio, al riguardo, alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, l' art . 5 del Trattato CEE impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte ad assicurare la portata e l' efficacia del diritto comunitario .

A tal fine, pur mantenendo la scelta delle sanzioni, essi debbono segnatamente vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano punite, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in forme analoghe a quelle previste per le violazioni del diritto interno simili per natura e importanza e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione stessa un carattere effettivo, proporzionale e dissuasivo .

2 . Né il regolamento n . 543/69, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, né i principi generali del diritto comunitario ostano all' applicazione di disposizioni nazionali secondo le quali il datore di lavoro di un conducente che abbia trasgredito gli artt . 7, n . 2, e 11 di tale regolamento è punibile anche ove tale trasgressione non possa essere imputata né a dolo né a colpa del datore di lavoro stesso, purché la sanzione contemplata sia analoga a quelle comminate in caso di trasgressione delle norme di diritto nazionale di natura e di importanza similari e purché la sanzione sia proporzionale alla gravità dell' infrazione commessa .

Parti


Nel procedimento C-326/88,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dal Vestre Landsret nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Anklagemyndigheden ( Pubblico ministero )

e

Hansen & Soen I/S, nella persona di Hardy Hansen,

domanda vertente sull' interpretazione del regolamento ( CEE ) del Consiglio 25 marzo 1969, n . 543, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ( GU L 77, pag . 49 ),

LA CORTE,

composta dai signori O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn e C.N . Kakouris, presidenti di sezione, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias, F . Grévisse e M . Díez de Velasco, giudici,

avvocato generale : W . Van Gerven

cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale

considerate le osservazioni scritte presentate :

- per il governo danese, dal sig . Joergen Molde, consigliere giuridico, in qualità di agente,

- per il governo britannico, dalla sig.ra S.J . Hay, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente,

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg . Johannes Buhl e Ricardo Gosalbo Bono, rispettivamente consigliere giuridico e membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della Hansen & Soen I/S, rappresentata dall' avv . Hjulmand, del governo danese, del governo britannico e della Commissione, all' udienza del 19 ottobre 1989,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 5 dicembre 1989,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con decisione del 28 gennaio 1988, pervenuta alla Corte il 9 novembre successivo, il Vestre Landsret ha sollevato, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale sull' interpretazione del regolamento ( CEE ) del Consiglio 25 marzo 1969, n . 543, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ( GU L 77, pag . 49 ).

2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di un procedimento penale intentato contro la società Hansen & Soen I/S ( in prosieguo : "Hansen & Soen ") nella sua qualità di datore di lavoro di un camionista in quanto quest' ultimo aveva trasgredito agli artt . 7, n . 2, e 11 del citato regolamento n . 543/69 relativi, rispettivamente, alla durata massima di guida giornaliera e alla durata obbligatoria del riposo giornaliero .

3 In forza dell' art . 18, n . 1, del regolamento n . 543/69, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie alla sua esecuzione . Tali disposizioni devono riguardare, tra l' altro, le sanzioni applicabili in caso di infrazione alle norme ivi stabilite .

4 Conformemente all' autorizzazione conferitagli dall' art . 1, n . 1, della legge danese 29 novembre 1972, n . 508, ai fini dell' applicazione del citato regolamento del Consiglio, il ministro del Lavoro danese emanava il decreto ministeriale 2 giugno 1981, n . 448 . Dall' art . 9 di tale decreto risulta che le infrazioni agli artt . 7 e 11 del regolamento n . 543/69 possono essere punite con ammenda inflitta al datore di lavoro qualora il viaggio sia effettuato nel suo interesse, anche se non può essergli imputata una infrazione commessa con dolo o colpa .

5 Sulla base di tale norma, la Hansen & Soen veniva condannata al pagamento di un' ammenda dal Tribunale di Graasten, senza che a suo carico fossero stati provati il carattere doloso o colposo dell' infrazione . Nell' ambito dell' appello da essa interposto dinanzi al Vestre Landsret, la Hansen & Soen faceva valere che una responsabilità penale puramente oggettiva, come quella istituita dal citato decreto del 1981, non era compatibile con il citato regolamento del Consiglio n . 543/69 .

6 Il Vestre Landsret ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale :

"Se il regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 543/69, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, con i relativi emendamenti, osti all' applicazione di disposizioni nazionali a norma delle quali il datore di lavoro il cui autista abbia trasgredito l' art . 7, n . 2, e l' art . 11 del regolamento relativi ai periodi di guida e di riposo è punibile anche ove tale infrazione non possa essere imputata né a dolo né a colpa da parte del datore di lavoro ".

7 Per una più ampia illustrazione dello sfondo normativo e degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

8 La Hansen & Soen ha addotto due argomenti diretti a dimostrare l' incompatibilità dell' art . 9 del decreto danese del 1981 con il regolamento n . 543/69 .

9 In primo luogo, essa fa valere che, istituendo una responsabilità penale oggettiva, il governo danese ha cercato di ampliare l' ambito di applicazione del regolamento n . 543/69 e ha imposto ai datori di lavoro un obbligo che non vi figura . A sostegno di tale osservazione essa si è riferita alla sentenza 18 febbraio 1975, Cagnon e Taquet, punto 10 della motivazione ( causa 69/74, Racc . pag . 171 ), con cui la Corte ha precisato che l' obbligo gravante sul datore di lavoro a norma dell' art . 11 del regolamento era limitato all' adozione dei provvedimenti necessari onde consentire ai dipendenti di fruire del riposo giornaliero prescritto .

10 A sostegno di questa tesi, la Hansen & Soen ha aggiunto che l' art . 15 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 20 dicembre 1985, n . 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ( GU L 370, pag . 1 ), che ha sostituito il regolamento n . 543/69 a decorrere dal 29 settembre 1986, costituiva solo una precisazione apportata alle disposizioni da applicare in forza del regolamento anteriore . In base a tale norma, il datore di lavoro è obbligato ad organizzare il lavoro in modo tale che i conducenti siano in grado di osservare la normativa comunitaria e ad adottare i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi delle infrazioni eventualmente accertate .

11 Questa tesi non può essere accolta . Gli artt . 7 e 11 del regolamento n . 543/69 impongono ai periodi di guida e ai periodi di riposo limiti che i conducenti e gli altri componenti dell' equipaggio debbono rispettare . L' art . 18 obbliga gli Stati membri ad adottare le disposizioni necessarie per garantire l' osservanza di tali limiti . Una disposizione di diritto nazionale che istituisce una responsabilità penale in capo al datore di lavoro a seguito della trasgressione da parte di un suo dipendente delle disposizioni introdotte dagli artt . 7 e 11 del regolamento n . 543/69 non estende di per sé l' ambito di applicazione di detto regolamento . Una responsabilità del genere costituisce infatti un mezzo per garantire il rispetto dei limiti imposti da tali norme .

12 Quanto all' art . 15 del regolamento n . 3820/85, esso non ha lo scopo di limitare la responsabilità del datore di lavoro per i suoi dipendenti che non rispettano i periodi di guida e di riposo, ma di creare obblighi specifici e distinti in capo al datore di lavoro stesso . Ne consegue che le norme di cui trattasi non impediscono in alcun modo l' istituzione di una responsabilità penale oggettiva in capo al datore di lavoro .

13 La Hansen & Soen ha altresì sostenuto che, nei limiti in cui solo la Danimarca aveva istituito un sistema di responsabilità penale oggettiva, le imprese stabilite in questo Stato membro erano esposte a maggiori rischi di sanzione e, di conseguenza, era falsato il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune in contrasto con gli scopi del regolamento n . 543/69 che mira all' armonizzazione delle norme nazionali in materia .

14 Occorre osservare al riguardo che, se il regolamento n . 543/69 tende infatti ad armonizzare talune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti su strada, tale regolamento lascia una notevole discrezionalità agli Stati membri nella loro applicazione . Innanzitutto, l' art . 13 autorizza gli Stati membri ad applicare misure più severe ai conducenti degli autoveicoli immatricolati sul loro territorio; in secondo luogo, l' art . 18 lascia agli Stati membri il compito di definire la natura e la gravità delle sanzioni da applicare in caso di infrazione .

15 Occorre inoltre osservare che le conseguenze economiche di una trasgressione al regolamento n . 543/69 variano non solo in relazione al sistema di responsabilità penale istituito dallo Stato membro di cui trattasi, ma anche all' entità dell' ammenda irrogata e al grado di efficacia dei controlli effettuati . Pertanto, l' introduzione di un sistema di responsabilità penale oggettiva non comporta di per sé una distorsione nelle condizioni di concorrenza .

16 Si deve pertanto ritenere che il regolamento n . 543/69 non osti all' applicazione di disposizioni nazionali che prevedano sanzioni nei confronti di un datore di lavoro il cui conducente abbia trasgredito agli artt . 7, n . 2, e 11 del regolamento anche ove tale infrazione non possa essere imputata né a dolo né a colpa da parte del datore di lavoro .

17 D' altro canto, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, confermata dalla sentenza 21 settembre 1989, Commissione / Grecia ( causa 68/88, Racc . pag . 2965 ) qualora un regolamento comunitario non contenga alcuna disposizione specifica che preveda una sanzione in caso di trasgressione o faccia rinvio, al riguardo, alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, l' art . 5 del Trattato CEE impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte ad assicurare la portata e l' efficacia del diritto comunitario . A tal fine, pur mantenendo la scelta delle sanzioni, essi devono segnatamente vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano punite, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in forme analoghe a quelle previste per le violazioni del diritto interno simili per natura e importanza e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione stessa un carattere effettivo, proporzionale e dissuasivo .

18 Dall' ordinanza di rinvio risulta che l' introduzione di una responsabilità penale oggettiva è conforme alla disciplina generalmente applicata in Danimarca per la protezione dell' ambiente di lavoro .

19 Per giunta, va preso in considerazione il fatto che, innanzitutto, un sistema di responsabilità oggettiva ha la caratteristica di spingere il datore di lavoro a organizzare il lavoro dei suoi dipendenti in maniera tale da garantire l' osservanza del regolamento e che, in secondo luogo, la sicurezza stradale che, secondo il terzo e il nono considerando del regolamento n . 543/69, è uno degli obiettivi di tale regolamento, riveste un interesse generale tale da giustificare l' imposizione di un' ammenda al datore di lavoro per le infrazioni commesse dal suo dipendente ed un sistema di responsabilità penale oggettiva . Tale imposizione, conforme all' obbligo di collaborazione leale, sancito dall' art . 5 del Trattato CEE, non è quindi sproporzionata rispetto allo scopo perseguito . L' applicazione del principio di proporzionalità all' importo dell' ammenda non è stata messa in discussione nella presente controversia .

20 Dall' insieme delle considerazioni che precedono risulta che la questione sollevata dal Vestre Landsret va risolta nel senso che né il regolamento del Consiglio 25 marzo 1969, n . 543, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada né i principi generali del diritto comunitario ostano all' applicazione di disposizioni nazionali secondo le quali il datore di lavoro di un conducente che abbia trasgredito agli artt . 7, n . 2, e 11 del regolamento è punibile anche ove tale trasgressione non possa essere imputata né a dolo né a colpa del datore di lavoro stesso, purché la sanzione contemplata sia analoga a quelle comminate in caso di trasgressione delle norme di diritto nazionale di natura e di importanza similari e purché la sanzione sia proporzionale alla gravità dell' infrazione commessa .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

21 Le spese sostenute dai governi danese e britannico e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono da luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione pregiudiziale sottopostale dal Vestre Landsret, con decisione 28 gennaio 1988, dichiara :

Né il regolamento ( CEE ) del Consiglio 25 marzo 1969, n . 543, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada né i principi generali del diritto comunitario ostano all' applicazione di disposizioni nazionali secondo le quali il datore di lavoro di un conducente che abbia trasgredito gli artt . 7, n . 2, e 11 di tale regolamento è punibile anche ove tale trasgressione non possa essere imputata né a dolo né a colpa del datore di lavoro stesso, purché la sanzione contemplata sia analoga a quelle comminate in caso di trasgressione delle norme di diritto nazionale di natura e di importanza similari e purché la sanzione sia proporzionale alla gravità dell' infrazione commessa .