Parole chiave
Massima

Parole chiave

++++

1 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Riesame - Modifica dei provvedimenti adottati in precedenza - Trasgressione del principio della certezza del diritto - Insussistenza

( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 14, n . 3 )

2 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Importazioni da paesi che non abbiano un' economia di mercato

( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 2, n . 5 )

3 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Danno - Fattori da prendere in considerazione - Pluralità - Potere discrezionale delle istituzioni - Diminuzione della quota di mercato dei prodotti importati oggetto di dumping - Fattore non decisivo

( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 4, n . 2 )

4 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Svolgimento dell' indagine - Riunioni di confronto - Diritto di ottenerne lo svolgimento - Parti direttamente interessate - Nozione

( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 7, n . 6 )

5 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Dazio antidumping su prodotti originari della Repubblica democratica tedesca - Protocollo relativo al commercio interno tedesco - Dazio non riscosso sui prodotti importati nella Repubblica federale di Germania - Trasgressione del divieto di discriminazioni nei confronti degli importatori stabiliti negli altri Stati membri - Insussistenza

( Trattato CEE, Protocollo relativo al commercio interno tedesco; regolamento del Consiglio n . 2176/84 )

Massima

1 . Ai sensi dell' art . 14 del regolamento n . 2176/84 gli impegni accettati possono essere riesaminati a norma del n . 3 con eventuale modifica, revoca o annullamento dei provvedimenti di cui è causa .

La sostituzione di un impegno di prezzi con un dazio antidumping non può pertanto essere considerata una trasgressione di questo articolo o del principio della certezza del diritto .

2 . Disponendo che nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un' economia di mercato il valore normale venga determinato essenzialmente in base al prezzo al quale un prodotto simile di un paese con economia di mercato è realmente venduto, l' art . 2, n . 5, del regolamento n . 2176/84 è volto ad evitare che vengano presi in considerazione prezzi o costi di paesi non aventi un' economia di mercato i quali normalmente non sono la risultante delle forze che si spiegano sul mercato .

3 . Ai sensi dell' art . 4, n . 2, del regolamento n . 2176/84, l' esame del danno deve comprendere un complesso di fattori uno solo dei quali non può fornire un orientamento decisivo .

Pertanto la diminuzione della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping non osta all' accertamento di un danno notevole causato da queste ultime purché detto accertamento sia fondato su diversi fattori che devono essere presi in considerazione ai sensi di detta disposizione .

4 . Per quel che riguarda le cosiddette riunioni di confronto, la nozione di "parti direttamente interessate", di cui all' art . 7, n . 6, del regolamento n . 2176/84, va intesa nel senso indicato dalla Corte in materia di ricevibilità dei ricorsi proposti contro un regolamento emanato nell' ambito della difesa contro le pratiche di dumping . Pertanto solo gli operatori economici che appartengono ad una delle categorie di operatori a proposito delle quali la Corte ha ammesso il diritto di impugnare direttamente i regolamenti che istituiscono dazi antidumping hanno il diritto di ottenere dalla Commissione lo svolgimento di siffatta riunione .

5 . In forza del "Protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono" 25 maggio 1957, allegato al Trattato CEE, la Repubblica federale di Germania è dispensata dall' obbligo di applicare le normali disposizioni di diritto comunitario al commercio interno tedesco e la Repubblica democratica tedesca, pur non facendo parte della Comunità, non costituisce rispetto alla Repubblica federale un paese terzo .

Ne consegue che la disparità di trattamento fra gli importatori stabiliti nella Repubblica federale e quelli stabiliti negli altri Stati membri, per quel che riguarda la riscossione dei dazi antidumping istituiti con un regolamento del Consiglio nei confronti di prodotti originari della Repubblica democratica tedesca, ha un fondamento normativo in questo protocollo e non può pertanto essere considerata una discriminazione .