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1. Stati membri - Obblighi - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 169)
2. Ricorso per inadempimento - Oggetto della lite - Determinazione ad opera del parere motivato - Termine impartito allo Stato membro - Cessazione successiva dell' inadempimento - Interesse alla prosecuzione dell' azione - Eventuale responsabilità dello Stato membro
(Trattato CEE, art. 169)
1. Uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini derivanti dalle norme del diritto comunitario.
2. L' oggetto del ricorso proposto a norma dell' art. 169 del Trattato è determinato dal parere motivato della Commissione e, pure nel caso in cui l' inosservanza sia stata sanata dopo la scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma dello stesso articolo, vi è interesse alla prosecuzione del giudizio onde stabilire il fondamento dell' eventuale responsabilità dello Stato membro, in conseguenza dell' inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o di singoli.