61988J0220

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 11 GENNAIO 1990. - DUMEZ FRANCE SA E TRACOBA SARL CONTRO HESSISCHE LANDESBANK ED ALTRI. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COUR DE CASSATION - FRANCIA. - CONVENZIONE DI BRUXELLES - MATERIA DI DELITTI O QUASI DELITTI - INTERPRETAZIONE DELL'ART. 5, PUNTO 3 - VITTIMA INDIRETTA - DANNO DERIVANTE PER UNA SOCIETA MADRE, DALLE PERDITE FINANZIARIE SUBITE DALLA SUA FILIALE. - CAUSA 220/88.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00049


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni - Competenze speciali - Competenza in materia di delitti o quasi delitti - Luogo in cui l' evento dannoso si è verificato - Luogo in cui è sorto il danno - Nozione - Luogo in cui è sorto il danno risultante per un terzo dal pregiudizio subito dalla vittima immediata - Esclusione

( Convenzione 27 settembre 1968, art . 5, 3 °)

Massima


La nozione di "luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto", figurante all' art . 5, punto 3, della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, può riferirsi al luogo in cui è sorto il danno, ma quest' ultima nozione può essere intesa solo come indicante il luogo in cui il fatto causale, che genera la responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti di colui che ne è la vittima immediata .

Pertanto la norma di competenza giurisdizionale enunciata nel predetto articolo non può essere interpretata nel senso che autorizzi chi agisce per il risarcimento di un danno, che asserisce essere la conseguenza del pregiudizio subito da altre persone, vittime dirette del fatto dannoso, a citare l' autore di questo fatto dinanzi ai giudici del luogo in cui egli stesso ha constatato il danno nel proprio patrimonio .

Parti


Nel procedimento C-220/88,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971 relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Cour de cassation francese nella causa dinanzi ad essa pendente tra

1 ) Dumez France, già Dumez Bâtiment, società anonima, con sede in Nanterre ( Francia ),

2 ) Tracoba, società a responsabilità limitata, con sede in Parigi ( Francia ), che controlla la società Oth Infrastructure con sede al medesimo indirizzo, da un lato,

e

1 ) Hessische Landesbank ( Helaba ), società con sede in Francoforte sul Meno ( RF di Germania ),

2 ) Salvatorplatz-Grundstuecksgesellschaft mbH & Co . oHG Saarland, società con sede in Monaco ( RF di Germania ), già Gebrueder Roechling Bank,

3 ) Luebecker Hypotheken Bank, società con sede in Lubecca ( RF di Germania ), dall' altro,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 5, punto 3, della convenzione 27 settembre 1968,

LA CORTE ( sesta sezione ),

composta dai signori C.N . Kakouris e F.A . Schockweiler, presidenti di sezione, T . Koopmans, G.F . Mancini e M . Díez de Velasco, giudici,

avvocato generale : M . Darmon

cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni presentate :

- per le società Dumez France e Tracoba, ricorrenti nella causa principale, dall' avv . Jean-Denys Barbey, del foro di Parigi,

- per la società Hessische Landesbank, resistente nella causa principale, dall' avv . Michel Wolfer, del foro di Parigi,

- per la società Salvatorplatz-Grundstuecksgesellschaft mbH & Co . oHG Saarland, resistente nella causa principale, dall' avv . Richard Neuer, del foro di Parigi,

- per il governo della RF di Germania, dal Dr . Christof Boehmer, Ministerialrat im Bundesministerium der Justiz, nella sola fase scritta del procedimento,

- per il governo della Repubblica francese, dalla sig.ra Edwige Belliard, vicedirettore presso la direzione del servizio legale del Ministero degli affari esteri, assistita dal sig . Claude Chavance, addetto principale dell' amministrazione centrale presso la direzione del servizio legale del medesimo ministero, nella sola fase scritta del procedimento,

- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra J.A . Gensmantel, del Treasury Solicitor' s Department, Queen Anne' s Chamber, assistita dal sig . C.L . Carpenter, del Lord Chancellor' s Department, nella sola fase scritta del procedimento,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, assistito dal sig . Giorgio Cherubini, funzionario italiano distaccato presso la Commissione nell' ambito del regime di scambio con funzionari nazionali;

vista la relazione d' udienza ed in esito alla fase orale del 14 giugno 1989,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 23 novembre 1989,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 21 giugno 1988, pervenuta in cancelleria il 4 agosto successivo, la Corte di cassazione francese ha sottoposto alla Corte, in forza del protocollo 3 giugno 1971 relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( in prosieguo : la "convenzione ") una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art . 5, punto 3, di tale convenzione .

2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia avente ad oggetto un' azione di responsabilità da quasi delitto esperita dinanzi ai giudici francesi dalle società francesi Sceper e Tracoba, che controllano le società Dumez France e Oth Infrastructure ( in prosieguo : le "società Dumez e a ."), contro le società Hessische Landesbank, Salvatorplatz-Grundstuecksgesellschaft mbH & Co . oHG Saarland e Luebecker Hypothekenbank aventi sede nella RF di Germania ( in prosieguo : le "banche tedesche ").

3 Dagli atti relativi alla causa principale risulta che le società Dumez e a . perseguono in giudizio il risarcimento dei danni che sostengono di aver subito in conseguenza del fallimento delle società controllate, aventi sede nella RF di Germania, provocato dall' interruzione di un programma di costruzione di immobili da realizzare nella RF di Germania nell' interesse di un operatore immobiliare tedesco e che sarebbero dovuti alla revoca da parte delle banche tedesche dei crediti concessi a quest' ultimo .

4 Con sentenza 14 maggio 1985, il tribunal de commerce di Parigi accoglieva l' eccezione di incompetenza sollevata dalle banche tedesche per il motivo che il danno iniziale sarebbe stato subito dalle società controllate delle società Dumez e a . nella RF di Germania e che le società madri francesi avrebbero quindi subito un pregiudizio finanziario solo indirettamente .

5 Con sentenza 13 dicembre 1985, la cour d' appel di Parigi confermava detta sentenza considerando che le ripercussioni di natura contabile che le società Dumez e a . affermavano di aver risentito presso la loro sede in Francia non erano idonee a trasferire la localizzazione del danno inizialmente subito dalle società controllate nella RF di Germania .

6 A sostegno del ricorso per cassazione proposto avverso detta sentenza, le società Dumez e a . hanno sostenuto che anche nell' ipotesi di danno indiretto si applica la giurisprudenza della Corte ( sentenza 30 novembre 1976, causa 21/76, G.J . Bier BV/Mines de potasse d' Alsace SA, Racc . pag . 1735 ), secondo la quale l' espressione "luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto" figurante nell' art . 5, punto 3, della convenzione, deve intendersi nel senso che si riferisce tanto al luogo ove è sorto il danno quanto al luogo ove si è verificato l' evento generatore dello stesso, di modo che il convenuto può essere citato, a scelta dell' attore, dinanzi al giudice dell' uno o dell' altro di detti luoghi . Nel caso in esame, il luogo in cui si è verificato l' evento dannoso sarebbe, per la vittima che ha subito un danno come conseguenza del pregiudizio sofferto dalla vittima iniziale, il luogo dove i suoi interessi sono rimasti lesi; siccome, nel caso di specie, si tratta di società francesi, il pregiudizio finanziario da esse sofferto in conseguenza del fallimento delle loro società controllate nella RF di Germania si troverebbe pertanto localizzato in Francia presso la sede delle società Dumez e a .

7 Ritenendo che la controversia sollevi un problema di interpretazione del diritto comunitario, la Cour de cassation francese ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale :

"Se la norma sulla competenza giurisdizionale che consente all' attore, ai fini dell' applicazione dell' art . 5, punto 3, della convenzione, di scegliere tra i giudici del luogo in cui si è verificato il fatto generatore del danno e quello del luogo in cui è sorto il danno, vada estesa al caso in cui il danno lamentato sia solo la conseguenza del pregiudizio subito dalle persone che sono state vittime dirette del danno verificatosi in un luogo diverso, il che, in caso affermativo, consentirebbe alla vittima di un danno indiretto di adire il giudice del proprio domicilio ".

8 Per una più ampia esposizione dei fatti relativi alla causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

9 Per risolvere la questione sollevata, si deve innanzitutto ricordare che, ai sensi dell' art . 5 della convenzione,

"il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente : (...)

3 ) in materia di delitti o quasi delitti, davanti al giudice del luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto ".

10 Si deve quindi sottolineare che nella menzionata sentenza 30 novembre 1976 la Corte ha statuito che, qualora il luogo in cui avviene il fatto implicante un' eventuale responsabilità da delitto o quasi delitto non coincida col luogo in cui tale fatto ha causato un danno, l' espressione "luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto", nell' art . 5, punto 3, della convenzione va inteso nel senso che essa si riferisce tanto al luogo ove è sorto il danno, quanto al luogo ove si è verificato l' evento generatore dello stesso, sicché il convenuto può essere citato, a scelta dell' attore, sia dinanzi al giudice del luogo ove è sorto il danno, sia dinanzi a quello del luogo ove si è verificato l' evento generatore dello stesso .

11 Le società Dumez e a . fanno rilevare che, in detta sentenza, la Corte ha interpretato l' art . 5, punto 3, della convenzione senza operare distinzioni a seconda che si tratti di una vittima diretta o di una vittima indiretta del danno . Ne deriverebbe che, nel caso di una vittima indiretta che allega un danno personale, il giudice competente è quello del luogo ove detta vittima è stata lesa da tale danno .

12 A questo riguardo, si deve innanzitutto constatare che la menzionata sentenza 30 novembre 1976 è stata pronunciata con riferimento ad una situazione in cui il danno - nel caso di specie i danni cagionati alle colture nei Paesi Bassi - si è realizzato ad una certa distanza dal luogo dell' evento causale - nel caso di specie uno scarico di rifiuti salini nel Reno da parte di una impresa avente sede in Francia - ma per effetto diretto dell' agente causale, cioè i rifiuti salini nel loro spostamento materiale .

13 Per contro, nella causa principale da cui è sorto il presente procedimento, il danno che sarebbe stato provocato alle società Dumez e a . dalla revoca da parte delle banche tedesche dei crediti concessi all' operatore immobiliare per il finanziamento dei lavori ha avuto origine e conseguenze dirette in uno stesso Stato membro, cioè quello dove erano stabiliti tanto le banche erogatrici dei crediti, quanto l' operatore immobiliare e le società controllate delle società Dumez e a ., incaricate della realizzazione delle costruzioni . Il pregiudizio lamentato dalle società madri Dumez e a . è solo la conseguenza mediata delle perdite finanziarie subite, in un primo momento, dalle società controllate a seguito della revoca dei crediti e della conseguente interruzione dei lavori .

14 Ne consegue che, in una fattispecie come quella di cui alla causa principale, il danno allegato è solo la conseguenza indiretta del pregiudizio inizialmente subito da altre persone giuridiche che sono state direttamente vittime del danno prodottosi in un luogo diverso da quello dove la vittima indiretta ha successivamente subito il pregiudizio .

15 Si deve, di conseguenza, esaminare se la nozione di "luogo ove è insorto il danno" ai sensi della sopra menzionata sentenza 30 novembre 1976 può essere inteso nel senso che comprende il luogo dove le vittime indirette del pregiudizio constatano le conseguenze dannose sul loro proprio patrimonio .

16 A questo proposito, la convenzione, nello stabilire al titolo II il sistema di attribuzione di competenza ha accolto, nell' art . 2, come regola generale, la competenza dei giudici del domicilio del convenuto . Peraltro, la convenzione ha manifestato il proprio sfavore nei confronti della competenza dei giudici del domicilio dell' attore scartando, nell' art . 3, 2° comma, l' applicazione di disposizioni nazionali che prevedono siffatti fori di competenza nei confronti di convenuti domiciliati sul territorio di uno stato contraente .

17 Solo come eccezione alla regola generale della competenza dei giudici del domicilio del convenuto la sezione 2 del titolo II contempla un certo numero di attribuzioni speciali di competenze, tra cui figura quella dell' art . 5, punto 3, della convenzione . Come già constatato dalla Corte ( sentenza 30 novembre 1976, già menzionata, punti 10 e 11 della motivazione ) queste competenze speciali, la cui scelta dipende da un' opzione dell' attore, trovano il loro fondamento nell' esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e giudici diversi da quelli del domicilio del convenuto, che giustifica un' attribuzione di competenza a detti giudici ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell' economia processuale .

18 Per soddisfare questo obiettivo, che riveste un' importanza fondamentale in una convenzione diretta essenzialmente a favorire il riconoscimento e l' esecuzione di decisioni giudiziarie al di fuori dello Stato nel quale sono state pronunciate, è indispensabile evitare il moltiplicarsi dei fori competenti con conseguente accentuazione dei rischi di contrasto di decisioni, che, secondo l' art . 27, punto 3, della convenzione, è motivo di rifiuto di riconoscimento o di delibazione .

19 Tale obiettivo, inoltre, osta a qualsiasi interpretazione della convenzione che, al di fuori dei casi espressamente contemplati, possa condurre a riconoscere la competenza dei giudici del domicilio dell' attore e che, in tal modo, consenta a quest' ultimo, tramite la scelta del proprio domicilio, di determinare il giudice competente .

20 Da quanto precede consegue che se, conformemente alla giurisprudenza della Corte ( sentenza 30 novembre 1976, già menzionata ), la nozione di "luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto" figurante all' art . 5, punto 3, della convenzione può riferirsi al luogo ove è sorto il danno, quest' ultima nozione può essere intesa solo come indicante il luogo ove il fatto causale, che genera la responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti di colui che ne è la vittima immediata .

21 Il luogo ove si è manifestato il danno iniziale, del resto, presenta, in genere, un rapporto stretto con gli altri elementi costitutivi della responsabilità, mentre, di norma, non è questo il caso del domicilio della vittima indiretta .

22 Si deve, pertanto, risolvere la questione sollevata dal giudice a quo affermando che la norma di competenza giurisdizionale di cui all' art . 5, punto punto 3, della convenzione non può essere interpretata nel senso che autorizzi chi agisce per il risarcimento di un danno che asserisce essere la conseguenza del pregiudizio subito da altre persone, vittime dirette del fatto dannoso, a citare l' autore di questo fatto dinanzi ai giudici del luogo dove egli stesso ha constatato il danno nel proprio patrimonio .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

23 Le spese sostenute dal governo della RF di Germania, della Repubblica francese, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( sesta sezione ),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour de cassation francese con sentenza 21 giugno 1988, afferma per diritto :

La norma di competenza giurisdizionale di cui all' art . 5, punto punto 3, della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale non può essere interpretata nel senso che autorizzi chi agisce per il risarcimento di un danno che asserisce essere la conseguenza del pregiudizio subito da altre persone, vittime dirette del fatto dannoso, a citare l' autore di questo fatto dinanzi ai giudici del luogo dove egli stesso ha constatato il danno nel proprio patrimonio .