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Massima

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1. Concorrenza - Imprese pubbliche ed imprese alle quali gli Stati membri concedono diritti speciali od esclusivi - Competenze della Commissione - Adozione di direttive che precisano in modo generale gli obblighi degli Stati membri

(Trattato CEE, art. 90, nn. 1 e 3)

2. Concorrenza - Imprese alle quali gli Stati membri concedono diritti speciali od esclusivi - Compatibilità dei diritti conferiti con il Trattato - Assenza di presunzione

(Trattato CEE, art. 90, n. 1)

3. Concorrenza - Imprese pubbliche ed imprese alle quali gli Stati membri concedono diritti speciali od esclusivi - Competenze della Commissione in forza del proprio dovere di vigilanza e competenze normative del Consiglio

(Trattato CEE, artt. 87, 90, n. 3, e 100 A)

4. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Interpretazione dell' art. 30 del Trattato alla luce degli artt. 2 e 3 - Terminali di telecomunicazione - Diritti esclusivi di importazione e messa in commercio concessi dagli Stati membri - Inammissibilità - Corollario - Inammissibilità dei diritti esclusivi di allacciamento, installazione e manutenzione degli apparecchi - Abolizione legittimamente imposta dalla direttiva 88/301/CEE - Obbligo di affidare ad un ente indipendente la formulazione delle specifiche tecniche e l' omologazione dei materiali ((Trattato CEE, artt. 2, 3, lett. f), e 30; direttiva della Commissione 88/301/CEE, artt. 2, 3 e 6))

5. Concorrenza - Imprese alle quali gli Stati membri concedono diritti speciali od esclusivi - Ricorso all' art. 90 del Trattato per porre rimedio a comportamenti concorrenziali riconducibili all' iniziativa delle imprese - Illegittimità - Base giuridica adeguata - Artt. 85 e 86 del Trattato

(Trattato CEE, artt. 85, 86 e 90; direttiva della Commissione 88/301/CEE, art. 7)

Massima

1. L' art. 90, n. 3, del Trattato attribuisce alla Commissione il potere di precisare in modo generale, per mezzo di direttive, gli obblighi che discendono per gli Stati membri dal n. 1 dello stesso articolo per quanto concerne le imprese pubbliche e le imprese alle quali essi concedono diritti speciali od esclusivi. Siffatto potere, esercitato prescindendo dalla situazione esistente nei vari Stati membri, è per sua natura distinto da quello che la Commissione esercita allorché intende far constatare che uno Stato membro è venuto meno ad un determinato obbligo che gli incombe in forza del Trattato.

2. La circostanza che l' art. 90, n. 1, del Trattato presuppone l' esistenza di imprese concessionarie di diritti speciali od esclusivi non va intesa nel senso che i suddetti diritti siano necessariamente compatibili col Trattato. Essi devono essere valutati alla luce delle diverse norme del Trattato cui l' art. 90, n. 1, fa rinvio.

3. L' oggetto della competenza conferita alla Commissione dall' art. 90, n. 3, del Trattato, ossia la vigilanza sulle misure adottate dagli Stati membri nei confronti delle imprese con le quali essi hanno stabilito particolari legami, è diverso e più specifico rispetto a quello delle competenze attribuite al Consiglio dagli artt. 100 A e 87. Inoltre, l' eventualità di una normativa emanata dal Consiglio facendo uso del potere generale attribuitogli da altri articoli del Trattato e contenente disposizioni attinenti al settore specifico di cui all' art. 90 non osta all' esercizio di tale competenza da parte della Commissione.

4. Può limitare gli scambi intracomunitari e, pertanto, costituire misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell' art. 30 del Trattato il fatto che uno Stato membro conceda diritti esclusivi d' importazione e messa in commercio nel settore dei terminali di telecomunicazione. Infatti, da un lato, l' esistenza di tali diritti priva gli operatori economici, cui non siano riconosciuti, della possibilità di far acquistare i loro prodotti ai consumatori e, dall' altro, la diversità e la tecnicità dei prodotti in questo settore sono tali che non è certo che il detentore del monopolio sia in grado di offrire l' intera gamma dei modelli esistenti sul mercato, informare i clienti sullo stato e sul funzionamento di tutti i terminali e garantire la loro qualità. Giustamente, quindi, la direttiva 88/301 impone, all' art. 2, l' abolizione dei suddetti diritti, pur precisandone all' art. 3 i limiti, imposti dalle esigenze di sicurezza, protezione delle reti ed interazione delle apparecchiature.

Peraltro, poiché gli artt. 30 e seguenti del Trattato devono essere interpretati alla luce degli artt. 2 e 3, che riguardano la creazione di un mercato in cui le merci circolino liberamente in condizioni di concorrenza non alterata, con la conseguenza che deve aversi riguardo all' aspetto di concorrenza figurante nell' art. 3, lett. f), mentre d' altro canto gli operatori che provvedono allo smercio dei suddetti apparecchi rischiano, ove siano mantenuti diritti esclusivi di allacciamento, installazione e manutenzione, di non poter esercitare la propria attività in condizioni concorrenziali non alterate, non essendovi garanzia che il concessionario dei suddetti diritti esclusivi sia in grado di assicurare l' affidabilità di tali servizi per tutti i tipi di terminali esistenti sul mercato, così permettendone l' utilizzazione, né che sia stimolato a farlo, la direttiva ne impone altrettanto giustamente l' abolizione.

Questa stessa necessità di evitare che la concorrenza sia alterata e di assicurare l' uguaglianza delle opportunità fra i vari operatori giustifica infine che l' art. 6 della direttiva imponga agli Stati membri di affidare la formulazione delle specifiche tecniche, il controllo della loro applicazione e l' omologazione degli apparecchi ad un ente indipendente dalle imprese pubbliche o private che offrono beni e/o servizi concorrenti nel settore delle telecomunicazioni.

5. Nell' ipotesi in cui imprese alle quali gli Stati membri hanno concesso diritti speciali od esclusivi pongano in essere di propria iniziativa comportamenti anticoncorrenziali, l' art. 90 del Trattato, che attribuisce un potere alla Commissione soltanto nei confronti delle misure statali, non costituisce una base giuridica adeguata per imporne la cessazione. Simili comportamenti possono essere censurati solo con decisioni individuali adottate a norma degli artt. 85 e 86 del Trattato.

Ne consegue che deve essere annullato l' art. 7 della direttiva 88/301, con cui la Commissione ha disposto l' obbligo per gli Stati membri di rendere possibile la risoluzione, con preavviso massimo di un anno, dei contratti di locazione o manutenzione di apparecchi terminali di telecomunicazione stipulati ad una data in cui erano oggetto di diritti esclusivi o speciali concessi a determinate imprese, mentre non risulta che norme statali abbiano costretto o indotto alla conclusione di contratti di lunga durata, considerati anticoncorrenziali.