SENTENZA DELLA CORTE DEL 27 NOVEMBRE 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ELLENICA. - OBBLIGO DI FORNIRE INFORMAZIONI IN MATERIA DI PESCA. - CAUSA 200/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-04299
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Ricorso per inadempimento - Diritto di azione della Commissione - Esercizio discrezionale
( Trattato CEE, art . 169 )
2 . Stati membri - Obblighi - Inosservanza - Giustificazione - Inammissibilità
( Trattato CEE, art . 169 )
3 . Ricorso per inadempimento - Esame della Corte nel merito - Situazione da prendere in considerazione - Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato
( Trattato CEE, art . 169 )
1 . Nel sistema stabilito dall' art . 169 del Trattato la Commissione dispone di un potere discrezionale per proporre un ricorso per inadempimento e non spetta alla Corte valutare l' opportunità del suo esercizio .
2 . Uno Stato membro non può invocare situazioni interne per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini derivanti dalle norme del diritto comunitario .
3 . Nell' ambito di un ricorso a norma dell' art . 169 del Trattato l' esistenza di un inadempimento deve essere valutata in base alla situazione dello Stato membro come si presentava alla scadenza del termine fissato dal parere motivato e i cambiamenti avvenuti in seguito non possono essere presi in considerazione dalla Corte .
Nella causa C-200/88,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . D . Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il sig . Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dal sig . N . Frangakis, consigliere giuridico della rappresentanza permanente della Repubblica ellenica presso le Comunità europee, dalla sig.ra I . Galanis-Marangoudakis, collaboratrice giuridica del servizio del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, e del sig . I . Laïos, consigliere giuridico del ministro dell' Agricoltura, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata ellenica, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, omettendo di comunicare, nei termini prescritti, determinate informazioni relative al mercato della pesca, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di determinate disposizioni del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 dicembre 1981, n . 3796, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, e dei regolamenti d' attuazione ( CEE ) della Commissione nn . 3191/82 e 3598/83,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Díez de Velasco, presidenti di sezione, C.N . Kakouris, R . Joliet, F.A . Schockweiler e P.J.G . Kapteyn, giudici,
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 19 settembre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 9 ottobre 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 20 luglio 1988, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art . 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, omettendo di comunicare, nei termini prescritti, determinate informazioni relative al mercato della pesca, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt . 11, nn . 1 e 3, 15, n . 2, e 21, n . 3 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 dicembre 1981, n . 3796, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( GU L 379, pag . 1 ), nonché ai sensi dell' art . 2 del regolamento ( CEE ) della Commissione 29 novembre 1982, n . 3191, recante modalità di applicazione del regime dei prezzi di riferimento nel settore dei prodotti della pesca ( GU L 338, pag . 13 ) e degli artt . 1-3 del regolamento ( CEE ) della Commissione 20 dicembre 1983, n . 3598, relativo alla comunicazione dei corsi rilevati ed alla fissazione dell' elenco dei mercati e dei porti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca ( GU L 357, pag . 17 ).
2 La Commissione formula quattro censure nei confronti della Repubblica ellenica .
3 La prima censura riguarda l' art . 11, n . 1, del regolamento n . 3796/81, come attuato dall' art . 1 del regolamento n . 3598/83 . Al fine di fissare il prezzo d' orientamento dei prodotti elencati dall' allegato I, lett . A e D, l' art . 11, n . 1, del regolamento n . 3796/81, fa obbligo agli Stati membri di comunicare alla Commissione i prezzi rilevati sui mercati all' ingrosso e nei porti rappresentativi per queste categorie di prodotti . L' art . 1 del regolamento n . 3598/83 specifica che queste comunicazioni debbono comprendere il prezzo medio del giorno di mercato e debbono essere inviate con cadenza quindicinale .
4 La seconda censura concerne l' art . 11, n . 3, del regolamento del Consiglio n . 3796/81 e l' art . 2 del regolamento della Commissione n . 3598/83 . L' art . 11, n . 3, del regolamento n . 3796/81 obbliga gli Stati a comunicare ogni trimestre alla Commissione i prezzi di vendita all' ingrosso applicati durante il trimestre precedente per i prodotti indicati nell' allegato IV, lett . B, congelati a bordo e a terra . In conformità all' art . 2 del regolamento n . 3598/83, questi dati debbono essere trasmessi mediante telescritto entro e non oltre la fine della sesta settimana successiva al trimestre considerato . Rispondendo ad un quesito posto dalla Corte, la Commissione ha spiegato che queste comunicazioni relative ai prezzi hanno lo scopo di consentire la fissazione del prezzo di riferimento per i prodotti importati dai paesi terzi, in conformità all' art . 21 del regolamento n . 3796/81 . Rilevando che in Grecia non esisteva un mercato all' ingrosso per i prodotti congelati a terra, la Commissione, nell' atto introduttivo, ha circoscritto il ricorso, per quanto riguarda l' art . 11, n . 3, del regolamento n . 3796/81, ai prodotti congelati a bordo .
5 La terza censura formulata dalla Commissione contro la Repubblica ellenica si riferisce all' art . 15, n . 2, del regolamento n . 3796/81 ed all' art . 3 del regolamento n . 3598/83 . Al fine di consentire alla Commissione di fissare il prezzo d' orientamento dei prodotti elencati nell' allegato II, l' art . 15, n . 2, del regolamento n . 3796/81 impone agli Stati di comunicarle i prezzi rilevati sui mercati all' ingrosso o nei porti rappresentativi per questi prodotti . L' art . 3 del regolamento n . 3598/83 aggiunge che queste informazioni debbono avere riguardo al prezzo medio stabilito per due settimane determinate e debbono essere inviate con messaggio telescritto alla Commissione il primo giorno lavorativo della settimana successiva a quelle considerate .
6 Con la quarta censura, la Comissione rimprovera alla Repubblica ellenica di non avere rispettato gli obblighi risultanti dall' art . 21, n . 3, del regolamento n . 3796/81 e dall' art . 2 del regolamento n . 3191/82 . In forza di queste norme, gli Stati comunicano senza indugio alla Commissione mediante telescritto i prezzi franco frontiera dei prodotti importati da paesi terzi per ogni giorno di mercato .
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, del procedimento, nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
8 Il governo ellenico ammette di non aver adempiuto gli obblighi sopra descritti . Esprime tuttavia dei dubbi circa l' opportunità di proseguire questo procedimento che, essendo a suo parere privo di rilevanza giuridica e limitato a mere questioni di fatto, non può che aggravare inutilmente il carico giudiziario della Corte .
9 Su questo punto è sufficiente sottolineare che, nell' ambito del sistema previsto dall' art . 169 del Trattato, la Commissione dispone del potere discrezionale a proporre ricorso per inadempimento e non spetta alla Corte giudicare l' opportunità dell' esercizio di tale potere .
10 Il governo ellenico fa presente di essersi scontrato, nell' attuazione della normativa di cui trattasi, con carenze tecniche, mancanze dei produttori ed anche difficoltà strutturali in ordine all' organizzazione dei suoi servizi amministrativi . Per quanto riguarda la comunicazione dei prezzi franco frontiera, esso adduce, più specificamente, il cattivo funzionamento del computer destinato a raccogliere, elaborare e comunicare le informazioni .
11 A questo proposito si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire situazioni interne per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dalle norme del diritto comunitario ( v ., ad es ., la sentenza 3 ottobre 1984, Commissione/Italia, causa 254/83, Racc . pag . 3395 ).
12 Infine, il governo ellenico pone l' accento sugli sforzi che successivamente alla presentazione dell' atto introduttivo sono stati effettuati dai suoi uffici amministrativi, al fine di rispettare gli obblighi comunitari e si dichiara disposto ad adottare i provvedimenti ancora necessari .
13 A tal proposito si deve sottolineare che la sussistenza o meno di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi .
14 Di conseguenza, si deve dichiarare che la Repubblica ellenica, omettendo di comunicare, nei termini prescritti, determinate informazioni relative al mercato della pesca, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt . 11, nn . 1 e 3, 15, n . 2, e 21, n . 3 del regolamento n . 3796/81, nonché ai sensi dell' art . 2 del regolamento n . 3191/82, e degli artt . 1-3 del regolamento n . 3598/83 .
Sulle spese
15 Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . La Repubblica ellenica è rimasta soccombente e pertanto deve essere condannata alle spese .
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) La Repubblica ellenica, omettendo di comunicare, nei termini prescritti, determinate informazioni relative al mercato della pesca, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt . 11, nn . 1 e 3, 15, n . 2, e 21, n . 3 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 dicembre 1981, n . 3796, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, nonché ai sensi dell' art . 2 del regolamento ( CEE ) della Commissione 29 novembre 1982, n . 3191, recante modalità di applicazione del regime dei prezzi di riferimento nel settore dei prodotti della pesca e degli artt . 1-3 del regolamento ( CEE ) della Commissione 20 dicembre 1983, n . 3598, relativo alla comunicazione dei corsi rilevati ed alla fissazione dell' elenco dei mercati e dei porti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca .
2 ) La Repubblica ellenica è condannata alle spese .