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Massima

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1 . Stati membri - Obblighi - Obbligo di sopperire alla carenza del Consiglio - Assenza

( Trattato CEE, art . 5 )

2 . Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune dell' imposta sul valore aggiunto - Beni d' occasione - Vendita ad opera di un soggetto passivo che li ha acquistati da un soggetto esente - Regime nazionale che non consente di tener conto dell' imposta residua incorporata nel prezzo d' acquisto - Compatibilità con il diritto comunitario nel suo stadio attuale

( Direttiva del Consiglio n . 77/388, art . 32 )

Massima

1 . Pur essendo vero che, in caso di carenza del Consiglio nell' adottare provvedimenti rientranti nella competenza esclusiva delle Comunità Europee, il mantenimento in vigore o l' adozione, da parte degli Stati, di misure nazionali destinate a conseguire gli scopi comunitari, nell' ambito del dovere di cooperazione loro imposto dall' art . 5 del Trattato, possono, in taluni casi, non dar luogo ad obiezioni di principio, non si può ricavare da quanto sopra un principio generale secondo cui gli Stati membri sarebbero tenuti a sostituirsi al Consiglio quando quest' ultimo si astiene dall' adottare provvedimenti di sua competenza .

2 . Nello stato attuale il diritto comunitario e le norme comunitarie che disciplinano l' IVA non ostano ad una normativa nazionale che non consenta di tener conto, per il calcolo dell' IVA dovuta relativamente alla cifra d' affari realizzata con la vendita di beni d' occasione, dell' imposta che rimane incorporata nel prezzo dei beni acquistati presso privati non soggetti passivi per essere rivenduti .

Infatti, fintantoché il legislatore comunitario non sia intervenuto e poiché è impossibile trovare nel sistema comune d' imposta sul valore aggiunto, quale attualmente vigente, gli elementi necessari per definire e stabilire le modalità di applicazione di un regime comune di imposta che, nel settore del commercio dei beni d' occasione, consenta di evitare doppie imposizioni, ci si deve attenere all' applicazione dell' art . 32 della Sesta direttiva, che si limita ad autorizzare gli Stati membri che applicano un regime speciale IVA per i beni d' occasione a mantenerlo in vigore ma, per contro, non impone loro affatto l' obbligo di istituirne uno nel caso in cui non esista .