SENTENZA DELLA CORTE DEL 30 MAGGIO 1989. - S. A. ROQUETTE FRERES CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - RESPONSABILITA EXTRA-CONTRATTUALE - IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI INDEBITAMENTE PAGATI. - CAUSA 20/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 01553
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Ricorso per danni - Prescrizione - Rilievo d' ufficio - Esclusione
( Trattato CEE, artt . 178 e 215, 2° comma; statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, art . 43 )
2 . Ricorso per danni - Natura autonoma - Esaurimento dei mezzi di azione interni - Eccezione - Impossibilità di ottenere riparazione dinanzi al giudice nazionale
( Trattato CEE, artt . 178 e 215, 2° comma )
3 . Responsabilità extracontrattuale - Danno - Danno da risarcire - Danno corrispondente al pagamento di importi compensativi monetari riscossi a norma di un regolamento annullato - Riscossione resa definitiva con sentenza della Corte - Esclusione
( Trattato CEE, artt . 174, 2° comma, e 215, 2° comma )
4 . Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Atto normativo implicante scelte di politica economica - Violazione grave di una norma giuridica superiore - Errore tecnico - Non sussiste responsabilità
( Trattato CEE, art . 215, 2° comma )
1 . L' azione per responsabilità extracontrattuale diretta contro la Comunità è disciplinata, a norma dell' art . 215, 2° comma del trattato, dai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri . L' esame comparato degli ordinamenti giuridici degli Stati membri mostra che, in via generale e salvo qualche eccezione, il giudice non può rilevare d' ufficio la prescrizione dell' azione . Ne consegue che nel caso di ricorso per danni a norma dell' art . 178 del trattato, la Corte non ha motivo di esaminare d' ufficio il problema dell' eventuale prescrizione, a norma dell' art . 43 dello statuto della Corte di giustizia CEE, qualora questa non sia stata eccepita dal convenuto .
2 . L' azione per danni a norma degli artt . 178 e 215, 2° comma, del trattato è stata istituita come azione autonoma, dotata di una funzione particolare, nell' ambito del sistema dei mezzi di tutela giurisdizionale . Anche se la sua ricevibilità può essere subordinata, in taluni casi, all' esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni esperibili per ottenere soddisfazione dalle autorità nazionali, occorre, perché ciò avvenga, che tali rimedi nazionali garantiscano in modo efficace la tutela dei singoli che si sentono lesi dagli atti delle istituzioni comunitarie . Ciò non accade quando il rimborso da parte delle autorità nazionali di importi compensativi monetari riscossi a norma di un regolamento comunitario annullato con sentenza della Corte è stato escluso dalla sentenza stessa .
3 . Quando la Corte, nell' annullare un regolamento in forza del quale sono stati riscossi importi compensativi, si è valsa del potere attribuitole dall' art . 174, 2° comma, del trattato per stabilire che tale riscossione non potrà essere rimessa in discussione, l' operatore economico, qualunque sia il fondamento della sua domanda, non può pretendere il risarcimento del danno corrispondente alla somma che ha dovuto pagare in occasione di detta riscossione .
4 . Gli atti normativi in cui si traducono scelte di politica economica danno luogo a responsabilità extracontrattuale della Comunità solo in caso di violazione grave di una norma giuridica superiore che tuteli i singoli . In un contesto normativo caratterizzato dall' esercizio di un ampio potere discrezionale, indispensabile per l' attuazione della politica agricola comune, tale responsabilità può sussistere solo se l' istituzione di cui trattasi ha oltrepassato, in modo palese e grave, i limiti posti all' esercizio dei suoi poteri . Ciò non vale per la fissazione di importi compensativi monetari che trasgredisca il regolamento di base in proposito, in seguito ad un errore tecnico, nemmeno se si è risolta obiettivamente in una disparità di trattamento di taluni produttori stabiliti in paesi con moneta debole .
Nella causa 20/88,
Roquette fréres SA, con sede in Restrem ( Francia ), con l' avv . Marcel Veroone del foro di Lille, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell' avv . Louis Schiltz, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig . Jean-Claude Séché, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso per risarcimento danni, fondato sull' art . 215, 2° comma, del trattato CEE, a seguito dell' accertamento, da parte della Corte di giustizia, dell' invalidità di talune disposizioni del regolamento della Commissione 24 marzo 1976, n . 652, che modifica gli importi compensativi monetari in seguito all' evoluzione dei tassi di cambio del franco francese ( GU L 79, pag . 4 ),
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, T . Koopmans e F . Grévisse, presidenti di sezione, G.F . Mancini, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, J.C . Moitinho de Almeida, M . Diez de Velasco e M . Zuleeg, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : D . Louterman, amministratore
vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 17 gennaio 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 10 marzo 1989,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 19 gennaio 1988, la società per azioni Roquette fréres, con sede in Restrem, Francia ( in prosieguo : "Roquette "), ha proposto, a norma degli artt . 178 e 215, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso diretto alla concessione di una somma di 10 milioni di ecu, oltre agli interessi di mora, quale risarcimento del danno ad essa assertivamente causato dalla Commissione a seguito della fissazione di importi compensativi monetari di cui la Corte ha dichiarato l' illegittimità .
2 La ricorrente ritiene che la Commissione abbia fatto sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità avendo fissato importi compensativi monetari da applicare a taluni prodotti dell' industria dell' amido sulla base di metodi di calcolo dichiarati illegittimi dalla Corte nella sua sentenza 15 ottobre 1980 ( Roquette fréres, causa 145/79, Racc . pag . 2917 ).
a ) Sugli antefatti della controversia
3 Con la precitata sentenza del 15 ottobre 1980, la Corte ha dichiarato che il regolamento della Commissione 24 marzo 1976, n . 652, che modifica gli importi compensativi monetari in seguito all' evoluzione dei tassi di cambio del franco francese ( GU L 79, pag . 4 ) era invalido nella parte in cui fissava
- gli importi compensativi da applicarsi all' amido di granturco su una base diversa dal prezzo d' intervento per il granturco diminuito della restituzione alla produzione dell' amido,
- gli importi compensativi da applicarsi all' amido di frumento su una base diversa dal prezzo di riferimento per il frumento diminuito della restituzione alla produzione dell' amido,
- gli importi compensativi da applicarsi all' insieme dei diversi prodotti derivati dalla trasformazione di una determinata quantità dello stesso prodotto base, quale il granturco o il frumento, in un determinato processo produttivo, in un ammontare nettamente superiore all' importo compensativo stabilito per detta quantità determinata del prodotto base,
- e importi compensativi da applicarsi alla fecola di patate che superano quelli da applicarsi all' amido di granturco .
4 Nella sentenza si dichiarava inoltre che l' invalidità pronunciata implicava quella delle disposizioni dei successivi regolamenti della Commissione aventi ad oggetto la modifica degli importi compensativi monetari da applicarsi ai prodotti considerati da tale declaratoria di invalidità .
5 Nella stessa sentenza, la Corte ha ritenuto di dover dichiarare, sulla base dell' art . 174, 2° comma, del trattato, che l' accertata invalidità delle disposizioni regolamentari di cui trattasi non consentisse di rimettere in discussione la riscossione o il pagamento degli importi compensativi monetari effettuati dalle autorità nazionali in base a dette disposizioni, per il periodo anteriore alla data della sentenza .
6 La precitata sentenza della Corte è stata pronunciata su una domanda pregiudiziale proposta dal tribunal d' instance di Lille presso il quale era stata intentata da parte della Roquette contro lo Stato francese un' azione giudiziaria diretta ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente riscosse dalla dogana per importi compensativi monetari a decorrere dal 25 marzo 1976, data dell' entrata in vigore del regolamento n . 652/76 . Dopo la sentenza della Corte, il tribunal d' instance accoglieva la domanda della Roquette con la motivazione secondo cui, alla luce della formulazione delle questioni pregiudiziali da esso sollevate, la Corte non era competente a precisare gli effetti dell' atto invalido che dovevano essere considerati definitivi .
7 La sentenza del tribunal d' instance veniva confermata dalla corte d' appello di Douai, ma la sentenza della corte d' appello veniva cassata dalla corte di cassazione . Quest' ultima riteneva che solo la Corte di giustizia fosse competente a limitare l' efficacia nel tempo dell' invalidità dei regolamenti controversi e che la corte d' appello non avesse tratto dagli accertamenti contenuti nella sentenza 15 ottobre 1980 le conseguenze che dovevano derivarne . Dopo un rinvio della causa dinanzi alla corte d' appello di Amiens, quest' ultima, con sentenza 1° giugno 1987, annullava la sentenza del tribunal d' instance di Lille e respingeva la domanda della Roquette .
8 Con il presente ricorso, la Roquette cerca di ottenere da parte della Comunità il risarcimento del danno assertivamente subito a seguito delle disposizioni invalide ad essa applicate . Tale danno consisterebbe in due distinti aspetti . In primo luogo, la Roquette avrebbe subito un danno rilevante in conseguenza del versamento alle autorità nazionali di somme dovute a titolo di importi compensativi monetari sulla base di disposizioni comunitarie dichiarate invalide . In secondo luogo, essa avrebbe subito un mancato guadagno in quanto sarebbe stata svantaggiata, per effetto degli importi compensativi monetari troppo elevati, rispetto ai suoi concorrenti, in particolare quelli stabiliti in Stati membri a moneta forte .
9 La Commissione sostiene che il ricorso è basato su uno sviamento di procedura, dato che la Roquette intende ottenere, attraverso l' azione di risarcimento danni, il rimborso delle somme che essa non ha potuto ottenere chiedendo la ripetizione dell' indebito dinanzi ai giudici francesi . La Commissione fa valere inoltre che le condizioni poste dalla giurisprudenza della Corte perché sorga la responsabilità extracontrattuale della Comunità a seguito di un atto normativo illegittimo non ricorrono nel caso di specie . Infine, essa contesta che la Roquette abbia subito il danno asserito in quanto essa ha potuto beneficiare dei tassi elevati degli importi compensativi, in particolare esportando i suoi prodotti verso paesi a moneta debole .
10 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
b ) Sulla ricevibilità
11 A norma dell' art . 43 dello statuto ( CEE ) della Corte, le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine . Nella fattispecie, la Commissione, convenuta, non ha eccepito la prescrizione dell' azione intentata dalla Roquette .
12 Occorre ricordare al riguardo che l' azione per responsabilità extracontrattuale è disciplinata, in forza dell' art . 215, 2° comma, del trattato, dai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri . Orbene, da un esame comparativo dei sistemi giuridici degli Stati membri risulta che, in linea generale e salvo poche eccezioni, il giudice non può sollevare d' ufficio il mezzo fondato sulla prescrizione dell' azione .
13 Di conseguenza, non va esaminato il problema dell' eventuale prescrizione dell' azione che costituisce la base del presente ricorso .
14 Occorre invece verificare d' ufficio se la Corte possa essere investita di un' azione per responsabilità extracontrattuale qualora il danno asserito sia in parte composto da importi compensativi riscossi in eccesso dall' amministrazione nazionale e solo i giudici nazionali siano competenti a conoscere di un' azione per il rimborso di tali importi .
15 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, l' azione per danni a norma degli artt . 178 e 215, 2° comma, del trattato è stata istituita come azione autonoma, dotata di una funzione particolare nell' ambito del sistema dei mezzi di tutela giurisdizionali . Anche se la sua ricevibilità può trovarsi subordinata, in taluni casi, all' esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni esperibili per ottenere soddisfazione dalle autorità nazionali, è necessario, perché ciò avvenga, che tali rimedi nazionali garantiscano in maniera efficace la tutela dei singoli che si sentono lesi dagli atti delle istituzioni comunitarie ( sentenze 12 aprile 1984, Unifrex, causa 281/82, Racc . pag . 1969, e 26 febbraio 1986, Krohn, causa, 175/84, Racc . pag . 763 ).
16 Nella fattispecie, i rimedi giurisdizionali nazionali per il rimborso degli importi compensativi troppo elevati non sono esperibili da parte della ricorrente per il motivo stesso che nella sentenza della Corte 15 ottobre 1980, di cui i giudici francesi hanno fatto applicazione, si dichiara che l' invalidità dei regolamenti che fissano tali importi non consente di rimettere in discussione la riscossione di questi ultimi per il periodo anteriore alla data di detta sentenza . Stando così le cose, nessun rimedio giurisdizionale nazionale può assicurare in maniera efficace il risarcimento del danno eventualmente subito .
17 Pertanto, il ricorso è ricevibile .
c ) Sul danno risultante dagli importi compensativi monetari indebitamente versati
18 Secondo la ricorrente, il suo danno comprende in primo luogo le somme indebitamente versate, a titolo di importi compensativi monetari, alle autorità nazionali . Al riguardo, essa si riferisce all' importo di 26 639 506,79 FF, accertato dal tribunal d' instance di Lille e dalla corte d' appello di Douai, nonché all' importo di 773 465 DM, corrispondente alle somme indebitamente versate alle autorità doganali della Repubblica federale di Germania e valutate secondo metodi di calcolo identici a quelli utilizzati in Francia .
19 Va osservato che la sentenza 15 ottobre 1980 ha esplicitamente escluso ogni possibilità di "rimettere in discussione" la riscossione o il versamento degli importi compensativi monetari effettuati, prima della data della sentenza, sulla base delle disposizioni dichiarate invalide . La riscossione degli importi di cui trattasi da parte delle autorità nazionali è così divenuta definitiva .
20 Ne consegue che il danno fatto valere, corrispondente al versamento degli importi compensativi monetari contemplati dal regolamento n . 652/76 e dai successivi regolamenti in materia, non può essere risarcito indipendentemente dalla fondatezza della domanda presentata a tal fine . Stando così le cose, tale domanda della ricorrente dev' essere respinta .
d ) Sul pregiudizio derivante dal mancato guadagno
21 La ricorrente menziona, in secondo luogo, il danno reale da essa subito a seguito di un mancato guadagno rilevante . A tal fine, essa sostiene che, in materia di importi compensativi monetari, gli effetti di una differenza tra il tasso applicato e il tasso lecito sono sempre duplici, dato che nel caso in cui un operatore economico paghi troppo, un altro riceve troppo . Inoltre, dato che il prezzo delle merci soggette agli importi compensativi è un prezzo libero, la ricorrente non avrebbe potuto ripercuotere l' incidenza pregiudizievole degli importi troppo elevati sui propri acquirenti; essa sarebbe stata quindi costretta ad allineare i propri prezzi su quelli dei suoi concorrenti, in particolare su quelli delle imprese stabilite in Stati membri a moneta forte .
22 L' importo anticipato a tale titolo rappresenta, secondo calcoli effettuati sulla base dei tassi di cambio in vigore al giorno dell' udienza, circa il 52% della somma totale di 10 milioni di ecu oggetto della domanda . Occorre rilevare, a questo proposito, che la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione sul modo in cui tale importo è stato calcolato e che essa si è limitata, sia nelle proprie difese scritte che in udienza, a ripetere che il tasso elevato degli importi compensativi non ha soltanto svantaggiato talune imprese, ma, per questo stesso fatto, ne ha avvantaggiate talune altre .
23 Secondo la giurisprudenza costante della Corte, gli atti normativi in cui si traducono scelte di politica economica fanno sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità solo in presenza di una violazione grave di una norma giuridica superiore che tutela i singoli . In un contesto normativo caratterizzato dall' esercizio di un ampio potere discrezionale, indispensabile per l' attuazione della politica agricola comune, tale responsabilità può quindi sussistere solo se l' istituzione di cui trattasi ha disconosciuto, in modo palese e grave, i limiti che s' impongono all' esercizio dei suoi poteri ( sentenza 25 maggio 1978, Bayerische HNL, cause riunite 83 e 94/76, 4, 15 e 40/77, Racc . pag . 1209 ).
24 Pertanto, va esaminata la natura della norma che, secondo la sentenza 15 ottobre 1980, era stata violata con la fissazione degli importi compensativi monetari da applicare ai prodotti dell' industria dell' amido . Si tratta, principalmente, dell' art . 2, n . 2, del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n . 974 relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all' ampliamento dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ( GU L 106, pag . 1 ), regolamento base in materia di importi compensativi monetari . In forza di tale disposizione, gli importi compensativi da applicare ai prodotti trasformati a base di granturco o di frumento debbono essere pari all' incidenza, sul prodotto in questione, dell' applicazione dell' importo compensativo al prezzo del prodotto base .
25 La Corte ha riconosciuto che il calcolo di tale incidenza sollevava per molti prodotti, il cui metodo di fabbricazione e la cui composizione possono variare nelle diverse regioni della Comunità, problemi difficili di ordine tecnico ed economico . Essa ha tuttavia ritenuto che la Commissione, fissando gli importi compensativi da applicare ai prodotti dell' industria dell' amido, avesse commesso errori di calcolo tali da rendere questi importi nettamente più elevati di quelli corrispondenti all' incidenza degli importi da applicare ai prodotti base e che essa avesse così ecceduto i limiti del suo potere discrezionale . Tali errori di calcolo riguarderebbero, in particolare, il prezzo di approvvigionamento del granturco e del frumento utilizzati per la trasformazione in amido, il totale degli importi da applicare al complesso dei sottoprodotti derivati da uno stesso quantitativo di granturco o di frumento in un determinato processo produttivo e l' allineamento degli importi da applicare alla fecola di patate a quelli da applicare all' amido di granturco .
26 Da queste considerazioni risulta che la fissazione degli importi compensativi monetari contestati derivava da un errore tecnico che, anche se ha condotto obiettivamente ad una disparità di trattamento di taluni produttori stabiliti in paesi a moneta debole, non può tuttavia essere considerato come configurante la violazione grave di una norma giuridica superiore o il disconoscimento, in modo palese e grave, da parte della Commissione, dei limiti del proprio potere .
27 Non ricorrendo le condizioni perché sorga la responsabilità extracontrattuale della Comunità per atto normativo illecito, ai sensi dell' art . 215, 2° comma, del trattato, il ricorso va integralmente respinto .
Sulle spese
28 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese .
Per questi motivi,
LA CORTE,
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) La ricorrente è condannata alle spese .