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1. Concorrenza - Imprese pubbliche e imprese alle quali gli Stati membri riconoscono diritti speciali o esclusivi - Impresa che detiene il monopolio dell' esercizio della rete pubblica di telecomunicazioni - Vendita di apparecchi telefonici in situazione di concorrenza - Potere di emanare norme tecniche per gli apparecchi telefonici e di verificarne l' osservanza da parte delle imprese concorrenti - Inammissibilità
((Trattato CEE, artt. 3, lett. f), 86 e 90))
2. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Omologazione da parte di un' impresa pubblica degli apparecchi telefonici, da lei non forniti, atti all' allacciamento alla rete pubblica - Insussistenza di impugnabilità in sede giurisdizionale - Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 30)
1. Gli artt. 3, lett. f), 86 e 90 del Trattato ostano a che uno Stato membro conferisca alla società che gestisce la rete pubblica di telecomunicazioni il potere di emanare norme relative agli apparecchi telefonici e di verificarne l' osservanza da parte degli operatori economici, qualora sia concorrente di questi ultimi sul mercato di detti apparecchi.
Il fatto di affidare ad un' impresa che vende apparecchi telefonici la definizione delle specifiche tecniche cui dovranno conformarsi gli apparecchi telefonici, il controllo della loro applicazione e l' omologazione degli apparecchi equivale infatti a conferire alla medesima il potere di determinare, a suo piacimento, quali apparecchi possano essere allacciati alla rete pubblica, concedendole in tal modo un evidente vantaggio sui suoi concorrenti, il che si pone in diretto contrasto con la parità di opportunità tra i vari operatori economici, senza la quale non può essere garantita l' esistenza di un sistema di concorrenza non falsata. Siffatta restrizione della concorrenza non può considerarsi giustificata da una missione di servizio pubblico di interesse economico generale, ai sensi dell' art. 90, n. 2, del Trattato.
2. L' art. 30 del Trattato osta a che a un' impresa pubblica sia attribuito il potere di omologare gli apparecchi telefonici atti all' allacciamento alla rete pubblica e da essa non forniti, qualora le decisioni di questa impresa non siano impugnabili in sede giurisdizionale.
Infatti, benché esigenze imperative attinenti alla tutela degli utenti in quanto consumatori di servizi nonché alla protezione ed al buon funzionamento della rete pubblica giustifichino la procedura d' omologazione di detti apparecchi, la mancanza di ogni possibilità di impugnazione in sede giurisdizionale potrebbe consentire all' autorità competente per l' omologazione di adottare un atteggiamento arbitrario o sistematicamente sfavorevole nei confronti degli apparecchi importati.