Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 28 giugno 1989. - CHIMICA DEL FRIULI SPA, CARBURANTI & SUCCEDANEI SRL, COLORIFICIO BEVINI SRL, DITTA ALKIM SNC, CAMBIAGHI GIUSEPPE SAS, DITTA ANGELO MUGGIA & FIGLIO, CONSERCHIMICA SRL E SOCIETA APPROVIGIONAMENTI INDUSTRIALI (SAI) SPA CONTRO MINISTERO DELLE FINANZE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VENEZIA - ITALIA. - REGIME TARIFFARIO FAVOREVOLE ALL'IMPORTAZIONE - DESTINAZIONE PARTICOLARE - AUTORIZZAZIONE. - CAUSE RIUNITE 248/88, 254 A 258/88, 309/88 E 316/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 02837
Pub.RJ pagina Pub somm
++++
L' avvocato generale Carl Otto Lenz ha presentato le proprie conclusioni il 28 giugno 1989 (*). Egli ha proposto alla Corte di dichiarare quanto segue :
"L' art . 7 del regolamento ( CEE ) della Commissione 4 luglio 1977, n . 1535, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all' importazione in funzione della loro destinazione particolare, va interpretato nel senso che, in caso di cessione delle merci, il cessionario deve essere in possesso di una autorizzazione rilasciata ai sensi dell' art . 3, sia che la cessione avvenga da uno Stato membro all' altro, sia che essa avvenga all' interno di uno stesso Stato membro ".
(*) Lingua originale : il tedesco .