61988C0024

Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 14 marzo 1989. - MICHEL GEORGES CONTRO OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DU TRAVAIL DE DINANT - BELGIO. - PREVIDENZA SOCIALE - REGOLAMENTO N. 1408/71 - ASSEGINI FAMILIARI PER LAVORATORI. - CAUSA 24/88.

raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 01905


Conclusioni dell avvocato generale


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Signor Presidente,

Signori Giudici,

1 . Nel procedimento pregiudiziale che è oggi in discussione siete ancora una volta chiamati a pronunziarvi sulla situazione giuridica che risulta dal rapporto fra gli artt . 73 e 76 del regolamento n . 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 149, pag . 1 ).

2 . L' elemento caratteristico che distingue i fatti del procedimento pendente davanti al giudice di rinvio, il tribunale del lavoro di Dinant, rispetto ad altri casi che hanno costituito l' oggetto delle vostre pronunzie precedenti ( 1 ), è rappresentato dalla circostanza che il ricorrente, che nel procedimento di fronte al giudice a quo cerca di evitare o di limitare l' applicazione dell' art . 76, ha esercitato lui stesso due attività lavorative : una, a titolo di lavoratore subordinato, nel territorio di uno Stato membro, la Francia; l' altra, a titolo di lavoratore indipendente, nello Stato membro in cui risiedono i componenti della sua famiglia, il Belgio .

Com' è noto, negli altri casi giunti sinora dinanzi alla Corte, l' attività lavorativa che veniva in considerazione, ai fini dell' applicazione della regola anticumulo contenuta nell' art . 76, era svolta da un membro della famiglia residente in uno Stato diverso da quello nel quale esercitava la propria attività il lavoratore salariato .

3 . Per comprendere le ragioni che hanno indotto il tribunale del lavoro di Dinant a sottoporre una questione pregiudiziale che comporta la scelta fra tre possibili soluzioni, vediamo, rapidamente, i fatti della causa .

4 . Il signor Georges, di nazionalità belga, esercita al contempo un' attività quale lavoratore salariato in Francia ed un' attività quale lavoratore indipendente in Belgio . I membri della sua famiglia risiedono in Belgio . In virtù dell' art . 73, paragrafo 2 ( i fatti in causa sono intervenuti prima della vostra sentenza Pinna del 15 gennaio 1986, causa 41/84, Racc . pag . 1, e l' invalidità constatata di detto paragrafo non è applicabile al caso di specie ), gli assegni familiari per i membri della famiglia sono stati versati in Belgio dall' organismo belga competente, l' Office national d' allocations familiales pour travailleurs salariés ( in appresso : l' "ONAFTS "), per conto dell' organismo francese .

A seguito di un controllo effettuato nel 1982, è risultato che il signor Georges aveva esercitato nel periodo dal 1977 al 1982 - in Belgio - un' attività di lavoratore indipendente, per la quale aveva riscosso, nello stesso periodo, gli assegni familiari versatigli dall' organismo belga di previdenza sociale per i lavoratori indipendenti, la Caisse d' assurances sociales "Travailleurs indépendants de Belgique ".

Ritenendo che l' esercizio di questa duplice attività lavorativa concretizzasse i presupposti in presenza dei quali l' art . 76 del regolamento n . 1408/71 dispone la sospensione del versamento degli assegni familiari dovuti in virtù delle disposizioni degli artt . 73 o 74 ( nel caso di specie, le prestazioni pagate dall' ONAFTS per conto dell' organismo francese ), l' ONAFTS decideva :

- da un lato, che in futuro gli assegni familiari sarebbero stati versati al sig . Georges dall' organismo belga di previdenza sociale dei lavoratori indipendenti;

- dall' altro, poiché nella regolamentazione belga l' importo degli assegni familiari per i lavoratori dipendenti è più elevato di quello per i lavoratori indipendenti, con la conseguenza che il sig . Georges aveva riscosso somme maggiori di quelle dovute, che si sarebbe proceduto al recupero delle somme indebitamente versate .

Contro tali decisioni il sig . Georges faceva ricorso dinanzi al tribunale del lavoro di Dinant, allegando, fra l' altro, che l' interpretazione data dall' ONAFTS all' art . 76 era errata e che in ogni caso egli non era tenuto a rifondere le somme che costituivano l' oggetto della ripetizione dell' indebito reclamatagli dall' ONAFTS .

E' in tale circostanza che il giudice a quo vi sottopone la seguente questione pregiudiziale :

"Nel caso in cui un lavoratore belga, residente in Belgio con la famiglia, per i cui figli spettino prestazioni familiari, svolga contemporaneamente un' attività subordinata nel territorio di un altro Stato membro ( la Francia ) ed un' attività secondaria di carattere autonomo nello Stato di residenza, se debba ritenersi che, qualora le prestazioni familiari ottenute nello Stato di residenza grazie all' esercizio di un' attività lavorativa autonoma risultino meno vantaggiose di quanto potrebbero esserlo nell' altro Stato membro in ragione dell' esercizio in questo Stato di un' attività subordinata, le norme di priorità e anticumulo, stabilite rispettivamente negli artt . 73 e 76 del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 ( all' epoca in vigore ), non consentano :

- di considerare che sussiste un diritto agli assegni familiari a carico dell' altro Stato membro ( Stato di occupazione ),

- di considerare che sussiste un diritto prioritario a carico dello Stato di residenza,

- di considerare che il diritto spettante nello Stato di occupazione è sospeso solo nella misura dell' importo percepito, per lo stesso periodo e per gli stessi familiari, nello Stato di residenza ".

5 . Prima di entrare nella discussione del quesito sottoposto, mi sembra opportuno attirare la vostra attenzione su due aspetti che emergono dall' esame del fascicolo di causa e che hanno un certo rilievo nel caso di specie .

In primo luogo, il governo belga ci segnala che a decorrere dal 1° luglio 1982 la regolamentazione belga è stata modificata, sicché il lavoratore soltanto accessoriamente indipendente non ha più diritto agli assegni familiari a tale titolo . Detto governo osserva tuttavia che la questione posta alla Corte conserva tutta la sua rilevanza nel caso in cui l' attività indipendente è esercitata a titolo principale oppure quando un' altra persona lavora come indipendente ed è tenuta a versare contributi completi nel paese di residenza .

In secondo luogo, risulta dalla decisione di rinvio del tribunale del lavoro di Dinant e dalle osservazioni presentate dall' ONAFTS che le giurisdizioni belghe erano già state investite di controversie analoghe a quella del caso di specie . In particolare, nella causa Donnay e Marchand / ONAFTS, con sentenza 4 dicembre 1981 confermata a seguito di opposizione con decisione 28 giugno 1985 ( causa tuttora pendente davanti al tribunale di Liegi a seguito di appello interposto il 21 agosto 1985 ), il tribunale a quo aveva ritenuto in una fattispecie analoga che il ricorrente avesse diritto al versamento della differenza fra l' importo degli assegni familiari versati a titolo dell' attività di lavoratore indipendente e quelli dovutigli a titolo dell' attività di lavoratore salariato . In tale occasione, il tribunale del lavoro di Dinant aveva tuttavia ritenuto che non fosse opportuno ricorrere alla procedura pregiudiziale di fronte alla Corte . La stessa situazione sembra essersi verificata in causa Lepoivre pendente di fronte al tribunale del lavoro di Bruxelles . Nelle sue osservazioni l' ONAFTS attira la vostra attenzione sul fatto che, nonostante tali pronunzie giudiziarie, la Francia non ha manifestato il suo accordo a prendere a proprio carico il pagamento differenziale fra i due importi .

6 . Passando ora all' esame del quesito propostovi, vi dico subito che condivido, nel risultato, la risposta che vi propongono nelle loro osservazioni i governi belga e olandese, nonché la Commissione . Ritengo infatti che, in casi come quello di specie, il versamento delle prestazioni dovute a norma degli artt . 73 e 74 debba essere sospeso soltanto fino a concorrenza dell' importo delle prestazioni della stessa natura effettivamente corrisposte nello Stato membro in cui risiedono i familiari .

7 . Non mi sembra tuttavia, ed in ciò concordo con il giudice a quo e con le osservazioni del governo belga e dell' ONAFTS e dissento dall' argomentazione, peraltro particolarmente scarna, presentataci dalla Commissione, che questo risultato derivi automaticamente dalla vostra sentenza in causa Ferraioli ( 23 aprile 1986, causa 153/84, Racc . pag . 1401 ).

8 . A mio parere, nel caso di specie, il vero problema consiste nel sapere quali assegni familiari debbono essere versati in un' ipotesi come quella prospettataci dal giudice di rinvio e quale Stato membro deve assumersi l' onere del pagamento di tali assegni .

9 . Posto il problema in questi termini, appare chiaro che la soluzione data dalla Corte nel caso Ferraioli, pur fornendo utili indicazioni quanto alla ratio decidendi, non offre di per sé una risposta automaticamente trasponibile alla soluzione del caso in esame . L' insegnamento che si può dedurre dalla risposta data in causa Ferraioli è infatti circoscritto dalla fattispecie in presenza della quale il giudice di rinvio aveva richiesto alla Corte di pronunziarsi e che la Corte stessa riproduce con molta precisione nella sua sentenza . Nella causa Ferraioli, il coniuge del lavoratore avente diritto alle prestazioni previste dall' art . 73, a titolo di attività prestate nello Stato di occupazione, esercitava un' attività lavorativa nello Stato di residenza dei membri della famiglia, ma non riscuoteva assegni familiari per i figli, in quanto non ricorrevano tutti i presupposti cui la normativa dello Stato di residenza subordinava la corresponsione degli assegni .

10 . Il caso di specie ci presenta una situazione diversa, che postula preliminarmente un' alternativa (...) tutta belga; e, all' esito, eventuali implicazioni franco-belghe . In termini più chiari, ritengo che la Corte debba risolvere tre quesiti . Il primo : gli assegni familiari debbono essere pagati dall' organismo belga di previdenza sociale competente per i lavoratori indipendenti ( tesi della convenuta nel procedimento nazionale ), oppure dall' organismo belga competente per i lavoratori salariati, quale conseguenza dell' obbligo impostogli dall' art . 73 del regolamento n . 1408/71, nel qual caso esso organismo agirebbe per conto dell' organismo francese? Il secondo : qualora la risposta al primo quesito sia che gli assegni devono essere versati dall' organismo competente per i lavoratori indipendenti, nella misura in cui l' importo di tali assegni è più basso di quello versato dall' organismo per i lavoratori dipendenti, il lavoratore salariato ha diritto al pagamento di un complemento di prestazioni pari alla differenza fra i due importi? Il terzo : in caso di risposta positiva al secondo quesito, chi deve accollarsi l' onere del pagamento del complemento di prestazioni?

Nell' esame di tale problematica ci soccorre la giurisprudenza della Corte e fra l' altro, anche se non esclusivamente, la sentenza Ferraioli .

Primo quesito : quale organismo di sicurezza sociale deve versare gli assegni familiari?

11 . La risposta dipende dalla portata che si intende dare all' art . 76 . In particolare, l' operatività di tale disposizione si dispiega soltanto nel caso in cui l' attività lavorativa prestata nello Stato di residenza della famiglia del lavoratore dipendente in un altro Stato è esercitata da un membro della famiglia, oppure anche quando, come nel caso di specie, è lo stesso lavoratore salariato ad esercitare tale seconda attività?

12 . Nulla mi pare militare in favore della tesi restrittiva rappresentata dal primo termine dell' alternativa . Il testo dell' art . 76 non si presta assolutamente a tale interpretazione . Inoltre, al di là delle pure considerazioni letterali, è la ragion d' essere stessa dell' art . 76, che è e resta una disposizione anticumulo, ad imporre che la sospensione del versamento delle prestazioni e assegni familiari dovuti a norma degli artt . 73 e 74 sia operata anche nel caso in cui ad esercitare la seconda attività nello Stato di residenza sia il lavoratore stesso . Ma, e qui soccorre la vostra giurisprudenza, unicamente alle condizioni da voi definite : occorre cioè che gli assegni familiari siano effettivamente versati nello Stato di residenza e non basta una mera potenzialità ( vedansi, in particolare, le sentenze Ferraioli e Salzano ).

13 . Ne consegue che, nei limiti in cui l' art . 76 spiega la sua operatività - vale a dire nei quali vi è versamento effettivo degli assegni familiari nello Stato di residenza a titolo dell' attività lavorativa quivi prestata ( il che sembra essere stato il caso nell' ipotesi sottopostavi dal giudice a quo ) - il versamento degli assegni familiari dovuto a titolo dell' art . 73 è sospeso . Ne consegue altresì che tali assegni debbono essere versati al lavoratore in funzione dell' attività prestata nello Stato di residenza e quindi, in un caso come quello di specie, dall' organismo di sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti .

Secondo quesito : nel caso di differenza di importo fra i due tipi di assegni familiari è dovuto un complemento di prestazioni?

14 . La risposta scaturisce dal principio più volte ricordato dalla Corte del rispetto della finalità perseguita dall' art . 51 del trattato CEE e cioè l' instaurazione della libera circolazione dei lavoratori . Vorrei ricordare in proposito l' indirizzo giurisprudenziale contenuto, in particolare, nelle vostre sentenze Laterza, Kromhout e Ferraioli . Da un lato, nella causa Laterza, la Corte ha espressamente indicato, al punto 8, in fine, che "il regolamento n . 1408/71, stabilendo e sviluppando le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali, si ispira infatti al principio fondamentale, sancito nel settimo e ottavo considerando, secondo cui le norme suddette devono garantire ai lavoratori che si spostano nella Comunità l' insieme delle prestazioni loro spettanti nei vari Stati membri entro il limite del più elevato tra gli importi di tali prestazioni ."

Del pari, in causa Kromhout, la Corte ha sancito al punto 21 che "qualora l' importo degli assegni il cui versamento è sospeso risulti superiore a quello degli assegni riscossi per l' esercizio di un' attività professionale, la disposizione anticumulo di cui all' art . 10, n . 1, lett . a ) del regolamento n . 574/72 va applicata solamente in maniera parziale e va corrisposta la differenza fra questi importi a titolo di integrazione ". Nella stessa sentenza, il punto 27 precisa che il detto art . 10 è "complementare alla norma di cui all' art . 76 del regolamento n . 1408/71 ".

D' altro lato, la sentenza Ferraioli afferma chiaramente, al punto 17, che non è lecito "privare il lavoratore, sostituendo le prestazioni attribuitegli da uno Stato membro a quelle dovutegli da un altro Stato membro, del vantaggio delle prestazioni più favorevoli ". Tale affermazione vale, mutatis mutandis, per la risposta al secondo quesito . E' certo vero che nel caso di specie non si tratterebbe di sostituire le prestazioni dovute da uno Stato membro a quelle dovute da un altro Stato membro, bensì di sostituire, all' interno della normativa di uno stesso Stato, le prestazioni più ridotte versate ai lavoratori indipendenti a quelle più elevate dovute ai lavoratori dipendenti . Ma è altrettanto vero che l' estensione della soluzione adottata nel caso Ferraioli al caso di specie appare doverosa, se si vuole evitare di giungere ad un paradosso del tutto ingiustificabile .

15 . Qualora si negasse tale estensione, il lavoratore, che ha versato dei contributi che gli danno diritto al pagamento di assegni familiari a titolo di lavoratore salariato, si vedrebbe amputare l' importo di tali assegni unicamente a causa del fatto che, avendo versato in un altro Stato dei contributi in relazione ad un' attività indipendente, egli riscuote in tale Stato degli assegni familiari di un importo più basso . La situazione diventerebbe ancora più paradossale qualora la si raffrontasse a quella in cui l' attività lavorativa esercitata nello Stato di residenza non desse luogo al versamento effettivo di assegni familiari . In tal ultimo caso, l' art . 76 non entrerebbe in linea di conto e non paralizzerebbe l' operatività dell' art . 73 . Di conseguenza, il lavoratore indipendente che esercitasse una doppia attività si vedrebbe versare gli assegni familiari all' importo più elevato previsto per i lavoratori subordinati . Non vi nascondo che questa differenza di trattamento mi sembra del tutto ingiustificata .

16 . Concludo quindi su questo punto esprimendo il parere che, a pena di adottare una soluzione che ostacoli la realizzazione della finalità perseguita dall' art . 51 del trattato CEE, in un caso come quello di specie, gli assegni familiari riscossi a titolo della regolamentazione applicabile in virtù del combinato disposto degli artt . 73 e 76 del regolamento n . 1408/71 devono essere integrati da un complemento di prestazioni in modo tale che, nel complesso, il lavoratore percepisca un importo di assegni familiari pari a quello, più elevato, dovutogli in funzione della sua attività subordinata .

Terzo quesito : quale Stato deve versare tale complemento di prestazioni?

17 . Come ho già precedentemente ricordato, la vostra giurisprudenza ha riconosciuto che l' art . 76 è una norma anticumulo ( 2 ). Tale disposizione raggiunge il suo scopo quando riesce ad evitare il cumulo fra il pagamento di due tipi di assegni familiari in relazione a due attività prestate dal lavoratore o da membri della sua famiglia . Quando lo scopo in vista del quale la norma è stata istituita è raggiunto, non è lecito dedurre dalla stessa disposizione effetti ulteriori non voluti, che sarebbero chiaramente esorbitanti ( 3 ). In particolare non vedo alcuna ragione che possa indurre ad accettare la tesi secondo la quale spetterebbe allo Stato di residenza di accollarsi l' onere di versare il complemento di prestazioni . E ciò tanto meno in una situazione nella quale, grazie alla seconda attività esercitata nel paese di residenza, il paese di occupazione è esentato dal versamento degli assegni familiari versati dall' organismo per i lavoratori indipendenti, in virtù dell' art . 76 . Penso che sia conforme al sistema voluto dal regolamento n . 1408/71 che l' indennità differenziale sia versata dallo Stato di occupazione del lavoratore salariato .

Questa è d' altronde la soluzione adottata dalla Corte nel caso Ferraioli, proseguendo l' indirizzo giurisprudenziale affermato nel caso Laterza .

18 . Concludo quindi suggerendovi di rispondere come segue alla questione pregiudiziale postavi dal tribunale del lavoro di Dinant :

"Gli articoli 73 e 76 del regolamento n . 1408/71 ( GU L 149, pag . 1 ) devono essere interpretati nel senso che il lavoratore, che esercita un' attività subordinata in uno Stato membro diverso da quello nel quale egli risiede con i componenti della famiglia ed in cui esercita un' attività indipendente, ha diritto, qualora l' importo degli assegni familiari effettivamente riscosso nello Stato di residenza sia inferiore a quello degli assegni contemplati nella legislazione dell' altro Stato membro, al versamento della differenza fra i due importi, a carico dello Stato membro ove svolge l' attività subordinata .

(*) Lingua originale : l' italiano .

( 1 ) In particolare sentenze 19 febbraio 1981, Beeck, causa 104/80, Racc . pag . 503; 12 giugno 1980, Laterza, causa 733/79, Racc . pag . 1915; 13 novembre 1984, Salzano, causa 191/83, Racc . pag . 3741; 4 luglio 1985, Kromhout, causa 104/84, Racc . pag . 2205 e 23 aprile 1986, Ferraioli, causa 153/84, Racc . pag . 1401 .

( 2 ) In causa Kromhout, la Corte ha chiarito la portata della clausola anticumulo prevista dall' art . 10, n . 1, lett . a ), prima frase del regolamento n . 878/73 del Consiglio, precisando al punto n . 14 quanto segue :

"Da tali disposizioni risulta che le prestazioni o gli assegni familiari sono destinati ad aiutare socialmente i lavoratori aventi carichi familiari facendo partecipare la collettività ai carichi stessi . Alla luce di ciò, la disposizione anticumulo di cui è causa mira ad impedire una doppia compensazione di tali carichi che implichi un ingiustificato pagamento in eccesso a favore della famiglia del lavoratore . Questa disposizione va interpretata quindi nel senso che il suo effetto è quello di evitare il versamento di prestazioni sociali parallele in base ad una sola e identica situazione e per un solo e identico periodo ."

( 3 ) Vedasi, in senso analogo, le affermazioni della Corte in merito alla finalità dell' art . 51 del trattato CEE, in causa Jordens-Vosters, causa 69/79, Racc . 1980, pag . 75 .