Parole chiave
Massima

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1 . Libera circolazione delle merci - Proprietà industriale e commerciale - Diritti d' autore - Protezione - Limiti - Supporti del suono posti in commercio all' interno di uno Stato membro con il consenso dell' autore - Importazione in un altro Stato membro - Opposizione o restrizione legata alla riscossione dei diritti d' autore - Inammissibilità

( Trattato CEE, art . 30 )

2 . Libera circolazione delle merci - Proprietà industriale e commerciale - Diritti d' autore - Libera prestazione dei servizi - Normativa nazionale che autorizza, in occasione dell' esecuzione pubblica di opere musicali registrate su supporti del suono importati da un altro Stato membro, la riscossione di diritti d' autore - Ammissibilità

( Trattato CEE, artt . 30 e 59 )

3 . Concorrenza - Intese - Pregiudizio per la concorrenza - Contratti di rappresentanza reciproca tra società nazionali di gestione dei diritti d' autore - Liceità - Clausola di esclusività - Illiceità

( Trattato CEE, art . 85, n . 1 )

4 . Concorrenza - Intese - Pratiche concertate - Parallelismo di comportamento - Presunzione d' esistenza di una concertazione - Limiti - Rifiuto delle società nazionali di gestione dei diritti d' autore di permettere, ad un utilizzatore con sede in un altro Stato membro, l' accesso diretto al loro repertorio - Valutazione da parte del giudice nazionale

( Trattato CEE, artt . 85, n . 1 e 177 )

5 . Concorrenza - Intese - Pregiudizio per la concorrenza - Rifiuto da parte di una società nazionale di gestione dei diritti d' autore di permettere ad un utilizzatore l' accesso ad una parte soltanto del repertorio protetto - Liceità - Presupposti

( Trattato CEE, art . 85 )

6 . Concorrenza - Posizione dominante - Abuso - Condizioni di transazione non eque - Tariffe applicate da una società di gestione dei diritti d' autore sensibilmente più elevate di quelle praticate in altri Stati membri - Possibilità di giustificazione

( Trattato CEE, art . 86 )

Massima

1 . Una società di gestione dei diritti d' autore, che agisca in nome del titolare di un diritto d' autore o del suo licenziatario, non può invocare il diritto esclusivo di sfruttamento conferito dal diritto d' autore per impedire o limitare l' importazione di supporti del suono che siano stati legittimamente messi in commercio in un altro Stato membro dal titolare stesso o con il suo consenso . Infatti, nessuna norma giuridica nazionale può permettere ad un' impresa incaricata della gestione di diritti d' autore e che abbia il monopolio di fatto ( di tale gestione ) nel territorio di uno Stato membro di riscuotere un prelievo sui prodotti importati da un altro Stato membro, in cui siano stati messi in circolazione dal titolare del diritto d' autore o con il suo consenso, e d' imporre, in tal modo, un onere all' importazione dei supporti del suono che siano già in libera circolazione nel mercato comune, per il fatto che essi attraversano una frontiera interna .

2 . Gli artt . 30 e 59 del trattato debbono essere interpretati nel senso che non ostano all' applicazione di una normativa nazionale che consideri come una violazione del diritto d' autore l' esecuzione pubblica, senza pagamento di compensi, di opere musicali tutelate registrate su dei supporti di suono, qualora siano già stati versati compensi all' autore per la riproduzione dell' opera, in un altro Stato membro .

3 . Non sono, di per sé, restrittivi della concorrenza in maniera tale da rientrare nel divieto contemplato dall' art . 85, n . 1, del trattato i contratti di rappresentanza reciproca tra società nazionali di gestione dei diritti d' autore in materia musicale, con cui tali società si attribuiscono vicendevolmente il diritto di concedere, sul territorio di rispettiva competenza, le autorizzazioni richieste per qualsiasi esecuzione pubblica di opere musicali tutelate da diritti d' autore di membri delle altre società e di sottomettere queste autorizzazioni a talune condizioni, in conformità alle leggi vigenti nel territorio di cui trattasi, tendendo tali contratti al duplice scopo di sottoporre, da una parte, l' insieme delle opere musicali tutelate, indipendentemente dalla loro origine, a condizioni identiche per gli utilizzatori stabiliti in uno stesso Stato, in conformità al principio di non discriminazione adottato dalle convenzioni internazionali applicabili in materia di diritti d' autore e, dall' altra, di permette alle società di gestione di avvalersi, per la tutela del loro repertorio in un altro Stato, dell' organizzazione istituita dalla società di gestione che vi esercita le sue attività, senza essere costrette ad aggiungere a tale organizzazione reti proprie di contratti con gli utilizzatori e controlli propri in loco .

La situazione potrebbe essere diversa se questi contratti di prestazione di servizi istituissero un' esclusiva nel senso che le società di gestione si fossero impegnate a non dare accesso diretto al loro repertorio agli utilizzatori di musica registrata stabiliti all' estero .

4 . L' art . 85 del trattato va interpretato nel senso che vieta ogni pratica concordata tra società nazionali di gestione dei diritti d' autore degli Stati membri, la quale abbia come scopo o come risultato il rifiuto di ciascuna società di permettere che gli utilizzatori stabiliti in un altro Stato membro accedano direttamente al suo repertorio .

Spetta ai giudici nazionali, nell' ambito della ripartizione di competenze contemplata dall' art . 177 del trattato, determinare se sia effettivamente intervenuta una concertazione a tal fine tra dette società di gestione .

A tale scopo questi giudici devono considerare, da una parte, che un semplice parallelismo di comportamento può, in taluni casi, costituire un serio indizio di una pratica concordata qualora crei condizioni che non corrispondono a condizioni normali di concorrenza e, d' altra parte, che una siffatta concertazione non può essere presunta qualora il parallelismo di comportamento possa spiegarsi con motivi diversi dall' esistenza di una concertazione . Trattandosi di pratiche di società di gestione di diritti d' autore, il motivo di un tale comportamento potrebbe risiedere nel fatto che in caso di accesso diretto al loro repertorio in un altro Stato membro, esse sarebbero obbligate ad organizzare all' estero un proprio sistema di gestione e di controllo .

5 . Il fatto che una società nazionale di gestione dei diritti d' autore in materia musicale rifiuti l' accesso degli utilizzatori di musica registrata al solo repertorio straniero da essa rappresentato ha per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza sul mercato comune solo se risulta che l' accesso ad una parte del repertorio tutelato potrebbe interamente salvaguardare gli interessi degli autori, compositori ed editori di musica senza tuttavia aumentare le spese della gestione dei contratti e della sorveglianza sull' utilizzazione delle opere musicali tutelate .

6 . Una società nazionale di gestione di diritti d' autore che occupa una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune impone condizioni di transazione non eque qualora le tariffe da essa applicate alle discoteche siano sensibilmente più elevate di quelle praticate negli altri Stati membri, purché il raffronto fra i livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea . Diverso sarebbe il caso se la società dei diritti d' autore di cui trattasi fosse in grado di giustificare una differenza del genere fondandosi su diversità obiettive e pertinenti tra la gestione dei diritti d' autore nello Stato membro interessato e questa stessa gestione negli altri Stati membri .