Parole chiave
Massima

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1 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Disoccupazione - Periodi di assicurazione e periodi di occupazione - Nozione

(( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, artt . 1, lett . r ) e s ), e 67, n . 1 ))

2 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Disoccupazione - Normativa che subordini le prestazioni alla maturazione dei periodi assicurativi - Cumulo dei periodi assicurativi - Presa in considerazione dei periodi di occupazione maturati in un altro Stato membro - Presupposti

( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 67, n . 1 )

Massima

1 . In fatto di diritto alle prestazioni di disoccupazione, la nozione di periodi assicurativi, ai sensi dell' art . 1, lett . r ), del regolamento n . 1408/71, dev' essere intesa nel senso che comprende non solo i periodi durante i quali sono stati versati dei contributi a un regime assicurativo contro la disoccupazione, ma anche i periodi lavorativi considerati, dalle leggi sotto le quali sono stati maturati, equivalenti a periodi assicurativi, cioè i periodi durante i quali il lavoratore è coperto da questo regime . Il termine "periodi lavorativi", definito dall' art . 1, lett . s ), del suddetto regolamento, comprende quindi solo i periodi lavorativi i quali, secondo la normativa sotto la quale sono stati maturati, non sono considerati periodi che attribuiscono il diritto all' iscrizione ad un regime di prestazioni di disoccupazione .

2.Nell' ambito dell' attribuzione di prestazioni di disoccupazione, l' art . 67, n . 1, del regolamento n . 1408/71 non subordina il cumulo - da parte dell' ente competente di uno Stato membro la cui normativa faccia dipendere l' attribuzione di dette prestazioni dalla maturazione di periodi assicurativi - di periodi lavorativi maturati in un altro Stato membro alla condizione che tali periodi siano considerati periodi assicurativi per lo stesso ramo previdenziale dalla normativa sotto la quale essi sono stati maturati .