61987J0379

SENTENZA DELLA CORTE DEL 28 NOVEMBRE 1989. - ANITA GROENER CONTRO MINISTER FOR EDUCATION E CITY OF DUBLIN VOCATIONAL EDUCATIONAL COMMITTEE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: HIGH COURT - IRLANDA. - LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI - CONOSCENZA DI UNA LINGUA UFFICIALE DEL PAESE OSPITANTE. - CAUSA 379/87.

raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 03967
edizione speciale svedese pagina 00259
edizione speciale finlandese pagina 00275


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Accesso al lavoro - Posto di professore nell' istruzione pubblica - Requisito di conoscenze linguistiche - Ammissibilità - Limiti

( Regolamento del Consiglio n . 1612/68, art . 3, n . 1 )

Massima


Un posto di ruolo di professore a tempo pieno negli istituti pubblici d' istruzione professionale è un impiego la cui natura giustifica un requisito di conoscenze linguistiche, ex art . 3, n . 1, ultimo comma, del regolamento del Consiglio n . 1612/68, purché il requisito linguistico in causa si inserisca in una politica di valorizzazione della lingua nazionale, nel contempo prima lingua ufficiale, e venga attuato in modo proporzionale e non discriminatorio .

Parti


Nel procedimento C-379/87,

avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, dalla High Court di Dublino, nella causa dinanzi ad essa pendente fra

Anita Groener

e

Minister for Education and the City of Dublin Vocational Educational Committee,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 48, n . 3, del Trattato CEE e dell' art . 3 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n . 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità ( GU L 257, pag . 2 ),

LA CORTE,

composta dai signori O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler e M . Zuleeg, presidenti di sezione, T . Koopmans, G.F . Mancini, R . Joliet, T.F . O' Higgins, J.C . Moitinho de Almeida e F . Grévisse, giudici,

avvocato generale : M . Darmon

cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere

considerate le osservazioni presentate :

- per la sig.ra Groener, dal sig . J.A . Reidy, Solicitor e, nella fase orale, dal sig . F . Clarke, SC,

- per il governo irlandese ed il City of Dublin Vocational Educational Committee, dal sig . L.J . Dockery, Chief State Solicitor, in qualità d' agente e, nella fase orale, dai sigg . R . Nesbitt e H.A . Whelehan,

- per il governo francese, dal sig . R . de Gouttes e, nella fase orale, dal sig . M . Giacomini, in qualità di agenti,

- per la Commissione, dalla sig.ra K . Banks, membro del servizio giuridico, in qualità d' agente,

vista la relazione d' udienza e in seguito alla trattazione orale del 9 marzo 1989,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 maggio 1989,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 3 dicembre 1987, pervenuta alla Corte il 21 dicembre 1987, la High Court di Dublino ha proposto, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali sull' interpretazione dell' art . 48, n . 3, del trattato CEE e dell' art . 3 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n . 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità ( GU L 257, pag . 2 ), onde valutare la conformità a dette disposizioni di una normativa nazionale che subordina la nomina ad un posto di professore di ruolo a tempo pieno negli istituti pubblici d' istruzione professionale alla prova di una sufficiente conoscenza della lingua irlandese .

2 Le questioni sono sorte nell' ambito di una controversia che oppone la sig.ra Groener, cittadina olandese, al Minister for Education irlandese ( in prosieguo : il "ministro ") e al City of Dublin Vocational Educational Committee ( comitato per l' istruzione professionale della città di Dublino, in prosieguo : il "CDVEC "). All' origine della controversia vi è il rifiuto del ministro di nominare la sig.ra Groener ad un posto di ruolo a tempo pieno di professore di belle arti ( Lecturer I Painting ) presso il CDVEC, dopo che l' interessata non aveva superato un esame destinato a valutare la sua conoscenza della lingua irlandese .

3 Emerge dagli atti di causa che, secondo la sezione 23, §§ 1 e 2, del Vocational Education Act ( legge sull' istruzione professionale ) del 1930, si richiede l' approvazione ministeriale per il numero, le qualifiche, la retribuzione e la nomina di tutti i dipendenti di ogni Vocational Educational Committee ( comitato per l' istruzione professionale ). Nell' esercizio dei relativi poteri di cui è titolare, il ministro ha emanato in particolare due provvedimenti amministrativi .

4 Risulta, in primo luogo, dal "memorandum" V7 in vigore dal 1° settembre 1974, che in talune materie d' insegnamento, fra cui segnatamente l' insegnamento artistico, il comitato competente può nominare ad un posto di ruolo a tempo pieno solo chi sia titolare del "Ceard-Teastas Gaeilge" ( attestato d' idoneità in lingua irlandese ) o possieda una qualifica equivalente riconosciuta dal ministro . Nel "memorandum" il ministro si è anche riservato la facoltà di esonerare dall' obbligo di conoscere l' irlandese i candidati stranieri, purché non vi siano altri candidati pienamente qualificati .

5 In secondo luogo, il 26 giugno 1979, il ministro ha emanato la circolare n . 28/79 . Secondo i §§ 2 e 3 di detta circolare, per i posti di professore ausiliario e di professore, I parametro, la preferenza dev' essere data ai candidati debitamente qualificati e titolari del "Ceard-Teastas Gaeilge ". Ai candidati designati che non siano in possesso di detto attestato si può richiedere di sostenere uno speciale esame d' irlandese consistente in una prova orale ( in prosieguo : l' "esame "). I candidati interessati possono essere nominati ad un posto temporaneo o di ruolo a tempo pieno solo dopo aver superato tale esame . Il § 5 della circolare conferma l' applicazione delle disposizioni del "memorandum" V7 relative alla possibilità di derogare al requisito linguistico in assenza di altri candidati pienamente qualificati .

6 Nel settembre 1982 la sig.ra Groener è stata assunta a titolo temporaneo come professore di belle arti a tempo parziale presso il College of Marketing and Design di Dublino, sotto l' autorità del CDVEC . Nel luglio 1984 si è presentata candidata per un posto di ruolo a tempo pieno di professore di belle arti presso tale College . Non possedendo il "Ceard-Teastas Gaeilge", la sig.ra Groener ha chiesto una deroga che le è stata rifiutata . Il rifiuto era fondato sul fatto che vi erano altri candidati pienamente qualificati per il posto . Il ministro si è tuttavia dichiarato d' accordo sulla nomina dell' interessata, nel caso di esito positivo dell' esame summenzionato .

7 Dopo aver seguito un corso di quattro settimane per principianti, sotto l' egida del Gael Linn Institute, la sig.ra Groener ha sostenuto l' esame nell' ultima settimana del corso, ma senza esito positivo .

8 I passi avviati in seguito tanto da parte della sig.ra Groener che del College, suo datore di lavoro, al fine di consentire la sua assunzione, per l' anno accademico 1985/1986, come professore a tempo pieno con contratto a tempo determinato o di esonerarla dall' obbligo di comprovare la conoscenza dell' irlandese, non sono andati a buon fine .

9 La sig.ra Groener ha quindi avviato contro il ministro e il CDVEC un procedimento di "judicial review" ( controllo giudiziario ) dinanzi alla High Court di Dublino, sostenendo che i requisiti imposti dal "memorandum" V7 e dalla circolare n . 28/79 erano contrari all' art . 48 del trattato CEE e al citato regolamento n . 1612/68 .

10 Ritenendo che il ricorso ponesse questioni interpretative delle citate norme di diritto comunitario, la High Court di Dublino ha deferito alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :

"1 . Qualora disposizioni legislative, regolamentari o amministrative facciano dipendere l' assunzione ad un determinato impiego in uno Stato membro dal requisito di una conoscenza sufficiente di una delle due lingue ufficiali di detto Stato membro, che i cittadini degli altri Stati membri non conoscono normalmente, ma siano costretti ad imparare al solo fine di soddisfare tale requisito, se l' art . 3 del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 1612/68 vada interpretato nel senso che si applica a tali disposizioni in quanto queste hanno per effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall' impiego offerto .

2 . Se, per stabilire il significato della frase 'natura dell' impiego offerto' , di cui all' art . 3 del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 1612/68, si debba prendere in considerazione una politica dello Stato irlandese che richiede a coloro che occupano tale impiego una conoscenza sufficiente dell' irlandese, ove tale conoscenza non sia necessaria all' espletamento delle mansioni inerenti all' impiego .

3 . 1 ) Se il concetto di 'ordine pubblico' di cui all' art . 48, n . 3, del trattato CEE vada interpretato nel senso che si applica alla politica dello Stato irlandese volta a sostenere e promuovere l' irlandese come prima lingua ufficiale .

2 ) In caso di soluzione affermativa, se la circostanza che si richieda ai candidati a posti d' insegnante in istituti di formazione professionale, che non possiedano l' 'An Ceard-Teastas Gaeilge' , di sostenere uno speciale esame di lingua irlandese allo scopo di dimostrare al Department of Education ( Ministero della pubblica istruzione ) le loro conoscenze dell' irlandese, sia una limitazione giustificata da tale politica ."

11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione di udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria per seguire il ragionamento della Corte .

12 Va ricordato anzitutto che l' art . 3, n . 1, secondo trattino, del regolamento n . 1612/68 stabilisce che non si applicano le disposizioni nazionali o le pratiche amministrative di uno Stato membro "che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere cittadini degli altri Stati membri dall' impiego offerto ". L' ultimo comma di questa norma precisa tuttavia che essa "non concerne le condizioni relative alle conoscenze linguistiche richieste in relazione alla natura dell' impiego offerto ".

13 A questo proposito, risulta dagli atti di causa che il requisito di una comprovata conoscenza della lingua irlandese, di cui alla normativa nazionale in causa, si applica senza distinzione ai cittadini nazionali e comunitari, salvo le esenzioni eventualmente previste per i cittadini di altri Stati membri .

14 Poiché l' art . 3, n . 1, secondo trattino, non si applica alle condizioni relative alle conoscenze linguistiche giustificate dalla natura dell' impiego, è opportuno esaminare dapprima la seconda questione posta dal giudice nazionale la quale ha sostanzialmente ad oggetto il problema se un posto di ruolo di professore di belle arti, esercitato a tempo pieno negli istituti pubblici d' istruzione professionale, sia un impiego la cui natura giustifica il requisito di una conoscenza della lingua irlandese .

15 Dagli atti di causa risulta che l' insegnamento artistico, al pari della maggior parte delle altre materie insegnate nelle scuole pubbliche d' istruzione professionale, è impartito essenzialmente, se non esclusivamente, in lingua inglese . Ne consegue che, come indicato dalla formulazione della seconda questione pregiudiziale, la conoscenza della lingua irlandese non è indispensabile all' espletamento delle mansioni specificamente proprie di un insegnamento come quello di cui è causa .

16 Tuttavia, questa sola constatazione non può consentire al giudice nazionale di valutare se il requisito linguistico in oggetto sia giustificato "in relazione alla natura dell' impiego offerto", ai sensi dell' art . 3, n . 1, ultimo comma, del citato regolamento n . 1612/68 .

17 Per comprendere la portata della seconda questione, va "in limine" sottolineata la peculiare situazione dell' Irlanda sotto il profilo linguistico, così come emerge dagli atti . Infatti, in virtù dell' art . 8 del "Bunreacht nah Eireann" ( Costituzione dell' Irlanda ):

"1 ) La lingua irlandese, in quanto lingua nazionale, è la prima lingua ufficiale .

2 ) La lingua inglese è riconosciuta come seconda lingua ufficiale .

3 ) Tuttavia la legge può prescrivere l' uso esclusivo dell' una o dell' altra di dette lingue ad uno o più fini ufficiali, qualunque essi siano, in tutto il territorio statale od in una sua parte qualsiasi ".

18 Come risulta dagli atti stessi, anche se la lingua irlandese non è parlata da tutto il popolo irlandese, la politica seguita dai governi nazionali da molti anni ha mirato non solo a sostenere ma altresì a valorizzare l' uso di questa lingua come mezzo d' espressione dell' identità e della cultura nazionali . E' per questa ragione che i corsi d' irlandese sono obbligatori per gli studenti dell' istruzione elementare e facoltativi per quelli dell' istruzione secondaria . L' obbligo imposto ai professori delle scuole pubbliche d' istruzione professionale di possedere una certa conoscenza della lingua irlandese si inserisce fra i provvedimenti adottati dal governo irlandese, nel quadro di questa politica .

19 Le norme del trattato CEE non ostano ad una politica di difesa e valorizzazione della lingua di uno Stato membro, la quale è nel contempo lingua nazionale e prima lingua ufficiale . Tuttavia, l' attuazione di tale politica non deve ledere una libertà fondamentale come la libera circolazione dei lavoratori . Di conseguenza, gli obblighi discendenti dai provvedimenti d' attuazione di questa politica non debbono in ogni caso essere sproporzionati rispetto allo scopo perseguito e le relative modalità d' applicazione non debbono comportare discriminazioni a danno dei cittadini degli altri Stati membri .

20 Si deve riconoscere l' importanza che riveste l' istruzione ai fini della realizzazione di una tale politica . Gli insegnanti hanno infatti un ruolo essenziale da svolgere, non soltanto tramite l' insegnamento che impartiscono ma anche grazie alla loro partecipazione alla vita quotidiana della scuola ed ai rapporti privilegiati intrattenuti con i loro allievi . In tale contesto non è irragionevole esigere da loro una certa conoscenza della prima lingua nazionale .

21 Ne consegue che il requisito ad essi prescritto di una conoscenza adeguata di questa lingua, purché il livello di conoscenza domandato non sia sproporzionato rispetto allo scopo perseguito, dev' essere considerato una condizione relativa alle conoscenze richieste in relazione alla natura dell' impiego offerto, ex art . 3, n . 1, ultimo comma, del regolamento n . 1612/68 .

22 Va peraltro rilevato che, ove le disposizioni nazionali prevedano possibilità di esenzioni da tale requisito linguistico quando nessun altro candidato pienamente qualificato si sia presentato per il posto da occupare, il diritto comunitario esige che tale potere d' esenzione sia esercitato dal ministro in modo non discriminatorio .

23 Inoltre, il principio di non discriminazione osta ad una disposizione secondo la quale le conoscenze linguistiche in causa debbono essere acquisite sul territorio nazionale . Esso implica, d' altro canto, che i cittadini degli altri Stati membri possano ripresentarsi all' esame orale che non abbiano superato, quando si candidino nuovamente ad un impiego di professore ausiliario o di professore .

24 La seconda questione va dunque risolta nel senso che un posto di ruolo di professore a tempo pieno negli istituti pubblici d' istruzione professionale è un impiego la cui natura giustifica un requisito di conoscenze linguistiche, ex art . 3, n . 1, ultimo comma, del regolamento del Consiglio n . 1612/68, purché il requisito linguistico in causa s' inserisca in una politica di valorizzazione della lingua nazionale, nel contempo prima lingua ufficiale, e venga attuato in modo proporzionale e non discriminatorio .

25 Vista la soluzione della seconda questione, la prima e la terza divengono prive di oggetto .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

26 Le spese sostenute dai governi irlandese e francese nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni propostele dalla High Court di Dublino con ordinanza 3 dicembre 1987, dichiara :

Un posto di ruolo di professore a tempo pieno negli istituti pubblici d' istruzione professionale è un impiego la cui natura giustifica un requisito di conoscenze linguistiche, ex art . 3, n . 1, ultimo comma, del regolamento del Consiglio n . 1612/68, purché il requisito linguistico in causa si inserisca in una politica di valorizzazione della lingua nazionale, nel contempo prima lingua ufficiale, e venga attuato in modo proporzionale e non discriminatorio .