61987J0359

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 2 MARZO 1989. - PIETRO PINNA CONTRO CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA COUR DE CASSATION. - DICHIARAZIONE PREGIUDIZIALE D'INVALIDITA - EFFETTI - ASSEGNI FAMILIARI. - CAUSA 359/87.

raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00585


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Art . 73, n . 2, del regolamento n . 1408/71, che istituisce un regime specifico per i lavoratori soggetti alla normativa di uno degli Stati membri - Invalidità accertata dalla Corte - Effetti - Generalizzazione, in mancanza di nuovi regolamenti, del regime in vigore negli altri Stati membri

( Trattato CEE, artt . 48 e 51; regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 73 )

Massima


La dichiarazione d' invalidità dell' art . 73, n . 2, del regolamento n . 1408/71, effettuata dalla Corte - e motivata col fatto che detta disposizione, la quale istituisce un regime specifico per i lavoratori soggetti alla normativa di uno degli Stati membri, non risponde alle esigenze di parità di trattamento poste dall' art . 48 del trattato e non può quindi rientrare nel contesto del coordinamento delle normative nazionali contemplato dall' art . 51 del trattato onde favorire la libera circolazione dei lavoratori - implica, fino a che il Consiglio non abbia adottato nuove norme conformi all' art . 51, la generalizzazione del sistema di erogazione delle prestazioni familiari definito dall' art . 73, n . 1, del soprammenzionato regolamento .

Parti


Nel procedimento 359/87,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla corte di cassazione francese nel procedimento dinanzi ad essa pendente fra

Pietro Pinna

e

Caisse d' allocations familiales de la Savoie,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 73 del regolamento del Consiglio n . 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 149, pag . 2 ),

LA CORTE ( sesta sezione ),

composta dai signori T . Koopmans, presidente di sezione, T.F . O' Higgins, G.F . Mancini, F.A . Schockweiler e M . Diez de Velasco, giudici,

avvocato generale : C.O . Lenz

cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni presentate

- per il sig . Pietro Pinna, dagli avvocati A . Lyon-Caen, F . Fabiani e L . Liard, patrocinanti dinanzi al consiglio di Stato ed alla corte di cassazione francesi,

- per la Caisse d' allocations familiales de la Savoie, dall' avvocato Desaché-Gatineau, patrocinante dinanzi al consiglio di Stato ed alla corte di cassazione francesi,

- per il governo della Repubblica francese, dai sigg . Jean-Pierre Puissochet e Claude Chavance, nella fase scritta del procedimento, e dai sigg . Régis de Gouttes e Claude Chavance, nella fase orale,

- per il governo della Repubblica italiana, dal sig . Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dal sig . Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato,

- per il governo della Repubblica ellenica, nella fase scritta del procedimento, dal sig . Iannos Cranidiotis, segretario speciale del Ministero degli affari esteri, assistito dalla sig.ra Ioanna Galanis-Marangudakis, consigliere giuridico del servizio del contenzioso Comunità europee del Ministero degli affari esteri e, nella fase orale, dal sig . N . Fragakis, in qualità di agente,

- per il governo della Repubblica portoghese, dal sig . L . Inez Fernandes, direttore dei servizi delle questioni giuridiche della direzione generale Comunità europee, dalla sig.ra L . Real, giurista della stessa direzione generale, e dal sig . S . Pizarro, vicedirettore generale del dipartimento delle relazioni internazionali e delle convenzioni in materia di previdenza sociale,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico sig . Dimitrios Goulussis,

vista la relazione d' udienza ed in esito alla trattazione orale svoltasi il 20 ottobre 1988,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 1° dicembre 1988,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 19 novembre 1987, pervenuta il 1° dicembre successivo, la corte di cassazione francese ha sottoposto a questa Corte, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art . 73 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 149, pag . 2 ).

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia avente ad oggetto il rifiuto della Caisse d' allocations familiales de la Savoie di concedere al sig . Pinna prestazioni familiari dovute per periodi compresi negli anni 1977 e 1978 .

3 Il sig . Pinna, cittadino italiano, risiede in Francia con la moglie e i due figli Sandro e Rosetta . Nel 1977 questi ultimi effettuavano con la madre un soggiorno prolungato in Italia . La Caisse d' allocations familiales de la Savoie rifiutava di concedere al Pinna talune prestazioni familiari per il figlio Sandro, relativamente al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 1977, e per la figlia Rosetta, relativamente al periodo 1° ottobre 1977 - 31 marzo 1978, in quanto tali prestazioni avrebbero dovuto essere corrisposte dall' Istituto nazionale della previdenza sociale de L' Aquila, luogo di soggiorno dei figli in Italia all' epoca considerata . Questa decisione sembra esser stata fondata sull' art . 73, n . 2, del regolamento n . 1408/71 .

4 L' art . 73, nn . 1 e 2, del regolamento n . 1408/71 dispone che :

"1 . Il lavoratore subordinato soggetto alla legislazione di uno Stato membro diverso dalla Francia ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di quest' ultimo .

2 . Il lavoratore subordinato soggetto alla legislazione francese ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Francia, agli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato nel cui territorio risiedono tali familiari; il medesimo deve soddisfare alle condizioni relative all' occupazione alle quali la legislazione francese subordina l' acquisto del diritto alle prestazioni ".

5 Il sig . Pinna agiva in sede giurisdizionale contro la suddetta decisione . Investita della controversia a seguito del ricorso proposto dall' interessato, la corte di cassazione chiedeva a questa Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale :

1 ) sulla validità e sul mantenimento in vigore dell' art . 73, n . 2, del regolamento n . 1408/71;

2 ) sul senso da attribuire al termine "residenza" contenuto in detta disposizione .

6 Nella sentenza 15 gennaio 1986 ( causa 41/84, Racc . 1986, pag . 1 ), pronunziandosi su tale domanda pregiudiziale, la Corte dichiarava che :

"1 ) L' art . 73, n . 2, del regolamento n . 1408/71 è invalido in quanto esclude la concessione di prestazioni familiari francesi ai lavoratori soggetti alla legge francese, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro .

2 ) L' accertata invalidità dell' art . 73, n . 2, del regolamento n . 1408/71 non può essere invocata a sostegno di pretese riguardanti prestazioni relative a periodi anteriori alla data della presente sentenza se non dai lavoratori che, prima di tale data, abbiano proposto un ricorso giurisdizionale o presentato un reclamo equivalente ".

7 A seguito di questa sentenza, la corte di cassazione riteneva che, tenuto conto in particolare delle norme istituzionali fissate nell' art . 51 del trattato CEE, sussista incertezza circa le disposizioni che disciplinano ormai la corresponsione delle prestazioni familiari ai lavoratori migranti soggetti alla legislazione francese .

8 E' questo il motivo per cui la corte di cassazione ha nuovamente sospeso il procedimento ed ha sottoposto a questa Corte, in via pregiudiziale, le seguenti questioni :

"1 ) se la dichiarazione dell' invalidità dell' art . 73, n . 2, del regolamento n . 1408/71 comporti la generalizzazione del sistema di erogazione delle prestazioni familiari definito al n . 1 dello stesso articolo o imponga, invece, l' adozione di nuove norme secondo la procedura prevista dall' art . 51 del trattato di Roma;

2 ) in quest' ultima ipotesi, quale sia il sistema da applicarsi ai lavoratori migranti soggetti alla legge francese durante il periodo transitorio ".

9 Per una più ampia esposizione degli antefatti della causa principale, delle varie fasi del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono in prosieguo riportati solo in quanto necessari al ragionamento della Corte .

10 Con la prima questione, la Corte di cassazione chiede se, a seguito della dichiarazione d' invalidità relativa all' art . 73, n . 2, del regolamento n . 1408/71, risulti generalizzato il sistema di erogazione delle prestazioni familiari definito dall' art . 73, n . 1, dello stesso regolamento, ovvero debbano essere adottate nuove norme in materia .

11 Anzitutto, si deve ricordare che nella sentenza 15 gennaio 1986 la Corte ha constatato che l' art . 73 del regolamento n . 1408/71 introduceva una distinzione fra i lavoratori occupati in Francia e quelli occupati negli altri Stati membri .

12 Nella suddetta sentenza, la Corte ha accertato che l' art . 73 del regolamento n . 1408/71, poiché istituisce, per i lavoratori migranti, due sistemi diversi a seconda che questi lavoratori siano soggetti alla legge francese o a quella di un altro Stato membro, aumenta le disparità risultanti dalle stesse legislazioni nazionali e, di conseguenza, ostacola la realizzazione delle finalità enunciate negli artt . da 48 a 51 del trattato . Nel valutare, più precisamente, la validità dell' art . 73, n . 2, in quanto tale, la Corte ha osservato che il criterio adottato in questa disposizione non è atto a garantire la parità di trattamento prescritta dall' art . 48 del trattato e non può quindi essere utilizzato nell' ambito del coordinamento delle legislazioni nazionali contemplato dall' art . 51 del trattato al fine di promuovere la libera circolazione dei lavoratori nella Comunità in conformità all' art . 48 dello stesso trattato .

13 Finché il Consiglio non avrà fissato in materia, a seguito della sentenza della Corte, nuove norme che siano conformi all' art . 51 del trattato, questa disposizione osta al fatto che le autorità nazionali continuino ad applicare un regime di prestazioni familiari contrastante col diritto comunitario . Esse sono infatti tenute a trarre le conseguenze, nel proprio ordinamento giuridico, di una dichiarazione d' invalidità pronunziata nell' ambito dell' art . 177 del trattato .

14 Queste considerazioni implicano che le autorità nazionali hanno l' obbligo di applicare, anche ai lavoratori soggetti alla legislazione francese, il regime contemplato dall' art . 73, n . 1, che, per il momento, resta il solo sistema di riferimento valido .

15 Nell' ambito delle osservazioni presentate alla Corte, è stato obiettato, in particolare dal governo francese, che questa interpretazione dell' art . 73, n . 1, non sarebbe ammissibile, in quanto l' espressione "diverso dalla Francia" riguarderebbe la situazione di lavoratori soggetti alla legislazione di uno Stato membro che non sia la Francia, cosicché la legislazione francese resterebbe espressamente esclusa dal campo di applicazione di tale norma .

16 Questo argomento non può essere accolto . L' espressione "diverso dalla Francia", che figura nell' art . 73, n . 1, del regolamento controverso, può essere infatti interpretata soltanto in riferimento allo specifico regime definito nell' art . 73, n . 2, dello stesso regolamento, di guisa che la dichiarazione dell' invalidità di quest' ultima norma, contenuta nella sentenza della Corte 15 gennaio 1986, ha necessariamente avuto la conseguenza di privare l' espressione di cui trattasi di ogni ragion d' essere e di qualsiasi portata utile . Questa espressione deve quindi essere considerata come già implicitamente dichiarata invalida con la suddetta sentenza . D' altro canto, una siffatta interpretazione s' impone in quanto un' interpretazione diversa priverebbe la sentenza 15 gennaio 1986 di qualsiasi effetto utile .

17 La prima questione dev' essere quindi risolta nel senso che, finché il Consiglio non avrà fissato nuove norme che siano conformi all' art . 51 del trattato, la dichiarazione d' invalidità relativa all' art . 73, n . 2, del regolamento n . 1408/71 comporta la generalizzazione del sistema di erogazione delle prestazioni familiari definito nell' art . 73, n . 1, dello stesso regolamento .

18 Tenuto conto della soluzione data alla prima questione pregiudiziale, non occorre statuire sulla seconda .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

19 Le spese sostenute dai governi della Repubblica francese, della Repubblica italiana, della Repubblica ellenica e della Repubblica portoghese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( sesta sezione ),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla corte di cassazione francese con sentenza 19 novembre 1987, dichiara :

Finché il Consiglio non avrà fissato nuove norme che siano conformi all' art . 51 del trattato CEE, la dichiarazione d' invalidità relativa all' art . 73, n . 2, del regolamento n . 1408/71 comporta la generalizzazione del sistema di erogazione delle prestazioni familiari definito nell' art . 73, n . 1, dello stesso regolamento .