SENTENZA DELLA CORTE DEL 27 APRILE 1989. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO DEL BELGIO. - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - CONTROLLO ALLE FRONTIERE - TITOLO DI SOGGIORNO O DI STABILIMENTO. - CAUSA 321/87.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00997
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Libera circolazione delle persone - Diritto di entrata e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri - Obbligo di essere sempre in possesso del titolo di soggiorno o di stabilimento - Controllo in occasione dell' entrata nel territorio di uno Stato membro - Ammissibilità - Presupposti
( Direttive del Consiglio 68/360, art . 3, e 73/148, art . 3 )
Il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro faccia controllare nel proprio territorio l' adempimento dell' obbligo, imposto a chi gode del diritto di soggiorno comunitario, di essere sempre in possesso del titolo di soggiorno o di stabilimento, dal momento che un obbligo identico è imposto ai suoi cittadini per quanto riguarda la carta d' identità .
La prassi di effettuare siffatti controlli in occasione dell' entrata nel territorio di uno Stato membro non è vietata dalle direttive 68/360 e 73/148, a norma delle quali la sola condizione alla quale gli Stati membri possono subordinare il diritto di entrata nel loro territorio dei soggetti contemplati dalle direttive stesse è la presentazione di una carta d' identità o di un passaporto valido, poiché i controlli stessi non sono una condizione per l' ingresso nel territorio dello Stato membro . Una prassi del genere può tuttavia costituire, secodo le circostanze, un ostacolo per la libera circolazione delle persone nella Comunità . Ciò avverrebbe ad esempio se i controlli fossero effettuati in modo sistematico, arbitrario o inutilmente oneroso .
Nella causa 321/87,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici Antonio Caeiro e Etienne Lasnet, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal ministro delle relazioni estere, con il sig . Robert Hoebaer, direttore amministrativo presso il Ministero degli esteri, del commercio con l' estero e della cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della sua ambasciata,
convenuto,
avente ad oggetto una domanda diretta a far constatare che il Regno del Belgio, facendo procedere, all' atto del loro ingresso nel suo territorio, a controlli personali di cittadini degli altri Stati membri lecitamente residenti in Belgio, controlli vertenti sul possesso del titolo di soggiorno o di stabilimento, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, T . Koopmans, R . Joliet e F . Grévisse, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N . Kakouris, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale : G . Tesauro
cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere
vista la relazione d' udienza e in seguito alla trattazione orale del 2 febbraio 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 7 marzo 1989,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 16 ottobre 1987, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art . 169 del trattato CEE, un ricorso tendente a far dichiarare che il Regno del Belgio, facendo procedere, all' atto del loro ingresso nel suo territorio, a controlli personali di cittadini degli altri Stati membri lecitamente residenti in Belgio, controlli vertenti sul possesso del titolo di soggiorno o di stabilimento, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del trattato CEE .
2 Ai sensi dell' art . 38 del regio decreto belga 8 ottobre 1981, relativo all' accesso al territorio, al soggiorno, allo stabilimento nonché all' allontanamento degli stranieri, "gli stranieri di età superiore a quindici anni devono avere sempre con sé il loro titolo di soggiorno o di stabilimento ovvero ogni altro documento di soggiorno ed esibire tale documento a richiesta degli agenti della pubblica autorità ".
3 Tale obbligo corrisponde a quello imposto ai cittadini belgi dall' art . 1 del regio decreto 29 luglio 1985, relativo alle carte d' identità dei belgi . La trasgressione di tali obblighi costituisce in entrambi i casi una contravvenzione, per la quale può essere inflitta un' ammenda fino a 1 500 BFR .
4 All' ingresso in Belgio, le autorità preposte al controllo alle frontiere chiedono, in modo non sistematico e a seconda delle circostanze, ai cittadini comunitari non belgi residenti in Belgio di presentare, oltre al loro passaporto o carta d' identità, il loro titolo di soggiorno o di stabilimento . Se l' interessato non esibisce quest' ultimo documento può continuare il suo viaggio ma può vedersi infliggere un' ammenda .
5 La Commissione ritiene che tale prassi sia in contrasto con le direttive del Consiglio 68/360 del 15 ottobre 1968 ( GU L 257, pag . 13 ) e 73/148 del 21 maggio 1973 ( GU L 172, pag . 14 ), relative, rispettivamente, l' una, alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno all' interno della Comunità dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie e, l' altra, dei cittadini degli Stati membri in materia di stabilimento e di prestazione di servizi .
6 Il governo belga, da parte sua, sostiene che il controllo del titolo di soggiorno o di stabilimento non costituisce un controllo di frontiera, ma fa parte di un controllo generale di polizia, abitualmente effettuato su tutto il territorio belga nei confronti di tutti gli abitanti e che può essere effettuato, in via incidentale, contemporaneamente al controllo di frontiera .
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati in prosieguo solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
8 Va ricordato che l' art . 3, n . 1, di ciascuna delle direttive di cui trattasi, formulato in termini identici, stabilisce che i cittadini di uno Stato membro cui si applicano le norme relative alla libera circolazione delle persone sono ammessi nel territorio di un altro Stato membro "dietro semplice presentazione di una carta d' identità o di un passaporto validi ". Il n . 2 dello stesso articolo delle due direttive precisa che non può essere imposto alcun visto d' ingresso né obbligo equivalente .
9 Come la Corte ha già dichiarato nella sentenza 3 luglio 1980, Regina / Pieck ( causa 157/79, Racc . 1980, pag . 2171 ), i termini "visto d' ingresso né obbligo equivalente" si riferiscono a qualsiasi formalità, mirante ad autorizzare l' ingresso nel territorio di uno Stato membro, prescritta oltre il controllo di un passaporto o della carta d' identità alla frontiera, indipendentemente dal luogo o dal momento del rilascio di detta autorizzazione e qualsiasi forma essa abbia .
10 Da questa stessa sentenza discende che la riserva a cui il trattato CEE sottopone la libera circolazione delle persone in relazione all' ordine pubblico, alla pubblica sicurezza e alla sanità pubblica va intesa non già come un presupposto per l' acquisto del diritto d' ingresso e di dimora, ma come facoltà di restringere, in casi singoli e per giustificati motivi, l' esercizio di un diritto derivante direttamente dal trattato . Quindi essa non giustifica alcun provvedimento amministrativo che prescriva in modo generale altre formalità alla frontiera diverse dalla semplice esibizione di una carta d' identità o di un passaporto validi .
11 Di conseguenza, l' unico presupposto al quale gli Stati membri possono subordinare il diritto d' ingresso nel loro territorio delle persone di cui alle direttive summenzionate è la presentazione di una carta d' identità o di un passaporto validi .
12 Giova rilevare che i controlli controversi non sono condizione dell' esercizio del diritto d' ingresso nel territorio belga e che è pacifico che il diritto comunitario non osta a che il Belgio faccia controllare nel suo territorio l' osservanza dell' obbligo, imposto ai titolari di un diritto di soggiorno comunitario, di essere sempre muniti del loro titolo di soggiorno o di stabilimento, dal momento che un obbligo identico è imposto ai cittadini belgi per quel che riguarda la loro carta d' identità .
13 La Commissione contesta la compatibilità dei controlli controversi con il diritto comunitario soltanto in quanto essi vengono effettuati all' atto dell' ingresso nel territorio belga, sovrapponendosi in tal modo all' obbligo di presentare una carta d' identità o un passaporto validi .
14 Va constatato, innanzitutto, che poiché i controlli contestati dalla Commissione non sono condizione per l' ingresso nel territorio belga, il loro divieto non può discendere dal tenore delle disposizioni delle direttive invocate dalla Commissione .
15 Occorre rilevare inoltre che la prassi di effettuare siffatti controlli all' atto dell' ingresso nel territorio di uno Stato membro può tuttavia costituire, in base alle circostanze, un intralcio alla libera circolazione delle persone nella Comunità, principio fondamentale del trattato CEE che le direttive sopramenzionate si prefiggono di realizzare pienamente . In particolare, ciò si verificherebbe qualora detti controlli venissero effettuati in modo sistematico, arbitrario o inutilmente restrittivo .
16 Nella fattispecie, è pacifico che la prassi dei controlli controversi ha carattere sporadico e non sistematico . La Commissione del resto si è limitata a sostenere che i controlli erano di per sé incompatibili con il diritto comunitario, senza addurre ulteriori elementi relativi alle circostanze della loro messa in atto . Stando così le cose, non può essere constatato alcun inadempimento da parte del Regno del Belgio .
17 Di conseguenza, il ricorso dev' essere respinto .
Sulle spese
18 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda . Tuttavia, il governo belga non ha chiesto la condanna della Commissione alle spese . Ne consegue che, nonostante la Commissione sia rimasta soccombente, ciascuna delle parti dovrà sopportare le proprie spese .
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .