Parole chiave
Massima

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1 . Concorrenza - Intese - Diritti di proprietà industriale e commerciale - Diritto di brevetto - Esercizio del diritto - Ammissibilità in linea di principio

( Trattato CEE, art . 85, n . 1 )

2 . Concorrenza - Intese - Diritti di proprietà industriale e commerciale - Contratto di licenza di brevetto - Obbligo di continuare a pagare un corrispettivo dopo la scadenza del brevetto - Ammissibilità in linea di principio

( Trattato CEE, art . 85, n . 1 )

3 . Concorrenza - Intese - Diritti di proprietà industriale e commerciale - Contratto di licenza di brevetto - Divieto di produrre e di smerciare dopo la scadenza del brevetto e il recesso dal contratto - Illiceità - Presupposto - Danno rilevante per il commercio fra Stati membri

( Trattato CEE, art . 85, n . 1 )

Massima

1 . Le limitazioni, imposte contrattualmente dal titolare del brevetto, della riproduzione, dell' uso o dello sfruttamento di un' invenzione brevettata in mancanza della relativa licenza e che traggono fondamento dalle normative nazionali intese a tutelare i diritti di proprietà industriale non possono, di per sé, considerarsi tali da impedire, restringere o alterare il gioco della concorrenza nell' ambito del mercato comune, ai sensi dell' art . 85, n . 1, del trattato .

2 . L' obbligazione contrattuale secondo la quale il concessionario di una licenza per un' invenzione brevettata deve pagare un corrispettivo, a tempo indeterminato, quindi anche dopo l' estinzione del brevetto, non costituisce di per sé una restrizione della concorrenza ai sensi dell' art . 85, n . 1, del trattato, qualora il contratto sia stato concluso dopo la presentazione della domanda di brevetto e immediatamente prima del rilascio dello stesso .

3 . La clausola, inserita in un contratto di licenza di brevetto, che vieti di fabbricare e di smerciare i prodotti brevettati dopo la scadenza del brevetto e la risoluzione del contratto ricade sotto il divieto di cui all' art . 85, n . 1, del trattato solo qualora si evinca dal contesto economico e giuridico in cui il contratto è stato concluso che esso può danneggiare in misura rilevante il commercio fra Stati membri .