61987J0281

SENTENZA DELLA CORTE DEL 29 NOVEMBRE 1989. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ELLENICA. - INADEMPIMENTO - AGRICOLTURA - REGIME NAZIONALE DI INTERVENTO PER IL GRANO DURO DETERIORATO. - CAUSA 281/87.

raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 04015


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Formazione dei prezzi - Misure nazionali - Incompatibilità con la normativa comunitaria

Massima


Le organizzazioni comuni di mercato sono basate sui principi di un mercato aperto, al quale qualsiasi produttore ha liberamente accesso in condizioni di concorrenza effettiva e il cui funzionamento è unicamente disciplinato dagli strumenti contemplati da tali organizzazioni . In particolare, in settori disciplinati da un' organizzazione comune di mercato, a maggior ragione quando questa organizzazione, come nella fattispecie, è basata su un regime comune di prezzi, gli Stati membri non possono più intervenire mediante disposizioni nazionali, adottate unilateralmente, nel meccanismo di formazione dei prezzi quale risulta dall' organizzazione comune .

Parti


Nella causa C-281/87,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg . X.A . Yataganas e D . Gouloussis, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner,

ricorrente,

contro

Repubblica ellenica, rappresentata dal sig . Stavropoulos, giurista presso il Ministero degli affari esteri, servizio delle Comunità europee, dal sig . Laïos, consigliere giuridico prezzo il Ministero dell' agricoltura e dal sig . Tsotsanis, giurista presso il Ministero dell' agricoltura, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle norme relative all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali,

LA CORTE,

composta dai signori O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn, C.N . Kakouris e F.A . Schockweiler, presidenti di sezione, G.F . Mancini, R . Joliet, T.F . O' Higgins, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Diez de Velasco, giudici,

avvocato generale : F.G . Jacobs

cancelliere : B . Pastor, amministratore

vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 6 giugno 1989,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 6 luglio 1989,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 22 settembre 1987, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, a norma dell' art . 169 del trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza delle norme relative all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali dando alla KYDEP, associazione nazionale di cooperative di produttori, l' ordine di acquistare il grano duro deteriorato del raccolto 1982 .

2 Il regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( GU L 281, pag . 1 ), successivamente modificato, prevede all' art . 3 che il Consiglio fissa ogni anno un prezzo di intervento unico, in particolare per il grano duro, che si applica per tutti i centri di intervento della Comunità . A norma dell' art . 7, n . 1, dello stesso regolamento, gli organismi di intervento designati dagli Stati membri hanno l' obbligo di acquistare il grano duro raccolto nella Comunità che viene loro offerto, purché le offerte soddisfino a condizioni, qualitative e quantitative, da determinarsi a norma del n . 5 . L' art . 7, n . 5, stabilisce che la Commissione fissa, secondo la procedura detta dei "comitati di gestione", la qualità e la quantità minime richieste per l' intervento nonché le procedure e le condizioni d' acquisto da parte degli organismi d' intervento .

3 Il regolamento della Commissione 11 luglio 1977, n . 1569, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d' intervento ( GU L 174, pag . 15 ), definisce all' art . 2 e nell' allegato le condizioni di qualità minima cui deve rispondere il frumento duro per poter essere accettato all' intervento e rinvia in parte all' allegato I del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2731, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell' orzo, del granturco e del frumento duro ( GU L 281, pag . 22 ).

4 Dal fascicolo risulta che la KYDEP procede all' acquisto, alla raccolta, all' ammasso e alla messa in commercio dei cereali prodotti dai suoi aderenti . D' altro canto, essa è stata designata come organismo d' intervento nell' ambito dell' organizzazione comune dei cereali con decreto del Ministro dell' agricoltura .

5 Dal fascicolo risulta anche che quest' ultimo ha indirizzato alla KYDEP la circolare 7 luglio 1982, n . 41032, relativa alla "presa in consegna del frumento duro deteriorato del raccolto 1982", con cui invitava la KYDEP a procedere all' acquisto di tutte le partite di grano duro deteriorato che si trovavano presso i produttori o presso imprese di trebbiatura, ad esclusione dei commercianti . La circolare elenca in particolare i criteri di qualità minima da applicare rispettivamente al grano duro trasformabile e al grano duro destinato esclusivamente all' alimentazione animale e fissa le condizioni di applicazione delle detrazioni e delle maggiorazioni rispetto al prezzo di acquisto del grano duro trasformabile . La circolare è stata inviata per informazione alle direzioni regionali del Ministero dell' agricoltura .

6 La Commissione sostiene che la Repubblica ellenica ha violato le norme relative all' organizzazione comune del mercato dei cereali attuando in tal modo una misura d' intervento nazionale che si sostituisce agli esaurienti meccanismi d' intervento di tale organizzazione e ha l' effetto di falsarne il funzionamento, in particolare perturbando il sistema dei prezzi e concedendo ai produttori benefici non previsti da tale organizzazione .

7 La Repubblica ellenica eccepisce l' irricevibilità del ricorso sostenendo che quest' ultimo è basato su tre documenti riservati, tra cui la circolare soprammenzionata . Questi ultimi riguarderebbero il funzionamento della KYDEP in quanto impresa commerciale e sarebbero quindi coperti dal segreto commerciale . La convenuta sostiene altresì che questi documenti non sono pervenuti in modo legittimo alla Commissione .

8 Nel merito, la convenuta sostiene che la circolare non vincola la KYDEP, ma è solo diretta, per il tramite di quest' ultima, a comunicare alle organizzazioni di produttori, su loro richiesta, le norme di qualità del grano duro trasformabile e del grano duro destinato all' alimentazione animale nonché i metodi e le componenti della formazione dei prezzi, al fine di consentire ai produttori di prevenire le speculazioni dei commercianti . Questi ultimi avrebbero infatti acquistato dai produttori, come grano destinato all' alimentazione animale, il grano duro deteriorato per rivenderlo all' industria, come grano duro trasformabile, ad un prezzo più elevato .

9 Per una più dettagliata esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e argomenti delle parti si rinvia alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

Sulla ricevibilità

10 La convenuta non può far valere il carattere riservato della circolare controversa affermando al tempo stesso che quest' ultima ha lo scopo di fornire alle associazioni di produttori informazioni che rientrano per loro natura nell' ambito pubblico .

11 D' altra parte, la Commissione ha affermato, all' udienza, senza essere contraddetta dalla convenuta, che essa era regolarmente entrata in possesso della circolare di cui trattasi per il tramite di privati che le avevano indirizzato denunce contro la misura di intervento nazionale cui si riferisce il presente ricorso .

12 Bisogna quindi respingere l' eccezione di irricevibilità in quanto fondata sulla natura della circolare e sulle modalità della sua trasmissione alla Commissione .

Sul merito

13 Dal titolo e dal testo stesso della circolare risulta che quest' ultima può essere interpretata solo come la comunicazione al suo destinatario, la KYDEP, di istruzioni dettagliate sulle modalità di acquisto del grano duro deteriorato . Infatti nella circolare non risulta alcuna informazione relativa alla vendita del grano duro deteriorato da trasmettere alle organizzazioni di produttori, ma si chiede concretamente alla KYDEP di procedere all' acquisto, a prezzi fissati dall' autorità amministrativa nazionale, di tutte le partite di questo grano che si trovano presso i produttori e presso le imprese di trebbiatura . Per di più, la circolare esclude la presa in consegna del grano duro deteriorato presso i commercianti e contiene direttive in materia di ammasso, precisazioni che sarebbero irrilevanti se la circolare fosse, come sostiene la convenuta, destinata all' informazione dei produttori .

14 Bisogna altresì rilevare che la convenuta non è stata in grado di presentare, su invito della Corte, le richieste di informazioni che, a suo parere, le organizzazioni di produttori avrebbero rivolto alle autorità elleniche circa i vari criteri di qualità e gli elementi dei prezzi del grano duro deteriorato .

15 Risulta inoltre che i criteri di qualità definiti dalla circolare per l' acquisto del grano duro deteriorato sono sotto parecchi aspetti meno restrittivi di quelli adottati dal summenzionato regolamento n . 1569/77 per le misure di intervento comunitario .

16 Ora, dalla giurisprudenza della Corte ( vedansi, in particolare, sentenze 28 novembre 1978, causa 83/78, Pigs Marketing Board / Redmond, Racc . pag . 2347, e 17 gennaio 1980, cause 95 e 96/79, Kefer e Delmelle, Racc . pag . 103 ) risulta che le organizzazioni comuni di mercato sono basate sul principio di un mercato aperto, al quale qualsiasi produttore ha liberamente accesso in condizioni di concorrenza effettiva e il cui funzionamento è unicamente disciplinato dagli strumenti contemplati da tali organizzazioni . In particolare, in settori disciplinati da un' organizzazione comune di mercato - e a maggior ragione quando questa organizzazione, come nella fattispecie, è basata su un regime comune di prezzi - gli Stati membri non possono più intervenire mediante disposizioni nazionali, adottate unilateralmente, nel meccanismo di formazione dei prezzi quale risulta dall' organizzazione comune .

17 Ne deriva che la circolare controversa è incompatibile con le disposizioni dell' organizzazione comune del mercato dei cereali in quanto costituisce una misura d' intervento nazionale in un settore in cui la normativa comunitaria è esauriente .

18 Bisogna quindi constatare che, dando alla KYDEP l' ordine di acquistare il grano duro deteriorato del raccolto 1982, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle norme relative all' organizzazione comune del mercato dei cereali .

19 Dato che l' inadempimento è stato sufficientemente provato in diritto alla luce della sola circolare sopra menzionata, non è necessario esaminare l' eccezione di irricevibilità basata dalla Repubblica ellenica sulla natura e sulle modalità di trasmissione alla Commissione dei due altri documenti fatti valere a sostegno del presente ricorso .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

20 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . La convenuta è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce :

1 ) Dando alla KYDEP l' ordine di acquistare il grano duro deteriorato del raccolto 1982, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle norme relative all' organizzazione comune del mercato dei cereali .

2 ) La Repubblica ellenica è condannata alle spese .