61987J0277

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 11 GENNAIO 1990. - SANDOZ PRODOTTI FARMACEUTICI SPA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - NOZIONE DI ACCORDO. - CAUSA 277/87.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00045
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Massima
Parti
Dispositivo

Parole chiave


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1 . Concorrenza - Intese - Accordi fra imprese - Nozione - Prassi commerciale di un fornitore che si inserisce in un accordo generale con la sua clientela

( Trattato CEE, art . 85, n . 1 )

2 . Concorrenza - Intese - Accordi fra imprese - Nozione - Espressione della volontà delle parti - Condizione sufficiente

( Trattato CEE, art . 85 )

3 . Concorrenza - Intese - Pregiudizio della concorrenza - Criteri di valutazione - Scopo anticoncorrenziale - Constatazione sufficiente

( Trattato CEE, art . 85, n . 1 )

4 . Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri ( Regolamento del Consiglio n . 17, art . 15, n . 2 )

Massima


1 . Non costituisce un comportamento unilaterale, bensì un accordo vietato dall' art . 85, n . 1, del trattato, l' invio sistematico ai clienti, da parte di un fornitore, di fatture con la dicitura "esportazione vietata", qualora ciò si inserisca in un complesso di rapporti commerciali continuativi disciplinati da un accordo generale predeterminato, derivante dall' autorizzazione del fornitore all' avvio di rapporti commerciali con ogni cliente, prima di ogni consegna, e dalla tacita accettazione da parte dei clienti della linea di condotta adottata dal fornitore nei loro confronti, e confermata da ripetuti ordinativi inoltrati senza contestazioni ed a condizioni identiche .

2 . Per costituire un accordo ai sensi dell' art . 85 del trattato è sufficiente che una pattuizione sia espressione della volontà delle parti ( vedasi sentenza 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, Van Landewyck / Commissione, Racc . pag . 3125 ), e non è necessario che essa costituisca un contratto vincolante e valido secondo il diritto nazionale .

3 . Ai fini dell' applicazione dell' art . 85, n . 1, del trattato, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune ( vedasi sentenza 13 luglio 1966, cause riunite 56/84 e 58/64, Consten-Grundig / Commissione, Racc . pag . 457 ). In un caso del genere la mancanza nella decisione della Commissione di un' analisi degli effetti dell' accordo sul piano della concorrenza non costituisce un vizio della decisione tale da comportarne l' annullamento .

Allo stesso modo, il fatto che un fornitore non abbia preso iniziative intese ad imporre ai suoi clienti il rispetto di una clausola di un contratto che abbia ad oggetto di restringere la concorrenza non basta a sottrarre la clausola al divieto di cui all' art . 85, n . 1, del trattato ( vedasi sentenza 21 febbraio 1984, causa 86/82, Hasselblad / Commissione, Racc . pag . 883 ).

4 . Per stabilire l' entità delle ammende inflitte ai sensi dell' art . 15, n . 2, del regolamento n . 17, occorre tener conto di tutti gli elementi idonei ai fini della valutazione della gravità dell' infrazione, nonché della condotta dell' impresa nel corso del procedimento amministrativo .

Parti


Nella causa C-277/87,

Sandoz prodotti farmaceutici SpA, con sede in Milano ( Italia ), rappresentata dal prof . avv . Giorgio Bernini, del foro di Bologna, e dall' avv . domiciliatario Ernest Arendt, del foro di Lussemburgo, 4, avenue Marie-Thérèse,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Enrico Traversa, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, centre Albert Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 1987, n . 87/409/CEE, relativa ad una procedura a norma dell' art . 85 del trattato CEE ( IV/31-741 Sandoz ) ( GU L 222, pag . 28 ),

LA CORTE ( sesta sezione ),

composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, F.A . Schockweiler, T . Koopmans, G.F . Mancini, M . Diez de Velasco, giudici,

( motivazione non riprodotta )

dichiara e statuisce :

Dispositivo


1 ) L' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente nell' art . 3 della decisione della Commissione 13 luglio 1987, relativa ad una procedura a norma dell' art . 85 del trattato CEE, è ridotto a 500 000 ecu .

2 ) Per il resto, il ricorso è respinto .

3 ) La ricorrente è condannata alle spese .