Parole chiave
Massima

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1 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Cereali - Prelievo di corresponsabilità - Fondamento giuridico

( Trattato CEE, artt . 39, 40 e 43; regolamento del Consiglio n . 2727/75, art . 4, n . 4, emendato dal regolamento n . 1579/86 )

2 . Risorse proprie delle Comunità europee - Articolo 201 del trattato - Campo d' applicazione - Tributi prelevati da un settore agricolo per finanziarne le spese - Esclusione - Decisione del Consiglio del 21 aprile 1970 - Portata

( Trattato CEE, art . 201; decisione del Consiglio 21 aprile 1970, art . 2, 2° comma )

3 . Diritto comunitario - Principi - Diritti fondamentali - Diritto di proprietà - Libero esercizio delle attività professionali - Restrizioni - Ammissibilità - Presupposti - Prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali - Ammissibilità

4 . Diritto comunitario - Principi - Proporzionalità - Provvedimenti che impongono oneri finanziari - Carattere di proporzionalità - Criteri di controllo - Potere discrezionale del legislatore comunitario in materia di politica agricola comune - Controllo giurisdizionale - Limiti

( Trattato CEE, artt . 40 e 43 )

5 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Cereali - Prelievo di corresponsabilità - Provvedimento adattato alle necessità di funzionamento dell' organizzazione comune - Violazione del principio di proporzionalità - Assenza

(( Trattato CEE, art . 39, n . 1, lett . c ); regolamento del Consiglio n . 2727/75, art . 4, emendato dal regolamento n . 1579/86 ))

6 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Discriminazione tra produttori o consumatori - Prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali - Esenzione in caso di utilizzazione nell' azienda del produttore dopo la lavorazione - Concessione subordinata alla lavorazione nell' ambito dell' azienda - Illegittimità - Effetti - Applicazione provvisoria del regime di cui è causa secondo modalità non discriminatorie

( Trattato CEE, art . 40, n . 3, 2° comma e art . 177; regolamento della Commissione n . 2040/86, art . 1, n . 2, 2° comma, emendato dal regolamento n . 2572/86 )

Massima

1 . Un provvedimento quale il prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali, che tende a contribuire alla stabilizzazione d' un mercato caratterizzato da eccedenze strutturali e che svolge pertanto una funzione analoga a quella degli altri interventi previsti in questo settore, rientra nell' ambito degli artt . 39 e 40 del trattato e trova quindi un fondamento giuridico appropriato e sufficiente nell' art . 43 del trattato, a prescindere dall' aliquota del prelievo .

2 . L' art . 201 del trattato si riferisce solo alle entrate destinate al finanziamento generale del bilancio della Comunità, con esclusione dei tributi agricoli da applicare in un settore agricolo determinato e destinati unicamente al finanziamento delle spese in tale settore . Tale esclusione non è messa in causa dall' art . 2, 2° comma, della decisione del Consiglio 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie alle Comunità . In effetti, questa disposizione ha come unico scopo quello di permettere, nell' ambito di una politica comune, la creazione di nuove risorse proprie, a condizione che sia rispettata la procedura dell' art . 201, e non può essere interpretata nel senso che porti a rendere obbligatorio il ricorso alla suddetta procedura per l' adozione di un provvedimento rientrante nell' ambito di una politica comune per il solo motivo che esso implica la riscossione di entrate .

3 . Sia il diritto di proprietà sia il libero esercizio delle attività professionali fanno parte dei principi generali di diritto comunitario di cui la Corte garantisce l' osservanza . Tali principi non costituiscono tuttavia prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale . Di conseguenza, possono essere apportate restrizioni al godimento del diritto di proprietà ed al libero esercizio di un' attività professionale, in particolare nell' ambito di un' organizzazione comune di mercato, a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente a degli obiettivi d' interesse generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti .

Alla luce di tali criteri, non si può affermare che il prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali pregiudichi i diritti fondamentali dei trasformatori di cereali .

4 . In forza del principio di proporzionalità, la legittimità di provvedimenti che impongono oneri finanziari agli operatori è subordinata alla condizione che detti provvedimenti siano idonei e necessari per il conseguimento degli obiettivi legittimamente perseguiti dalla normativa in causa, fermo restando che, qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere alla meno restrittiva e che gli oneri imposti non devono essere sproporzionati in relazione agli scopi perseguiti . Il controllo giurisdizionale del rispetto di queste condizioni deve tuttavia tener conto del fatto che in materia di politica agricola comune, il legislatore comunitario dispone d' un potere discrezionale corrispondente alle responsabilità politiche che gli artt . 40 e 43 del trattato gli attribuiscono . Di conseguenza, solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l' istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di un siffatto provvedimento .

5 . Il legislatore comunitario, istituendo il prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali e fissando le modalità della sua applicazione, ha scelto, tra le varie possibilità, la formula che gli è sembrata più opportuna per ridurre le eccedenze strutturali sul mercato cerealicolo, esercitando una pressione diretta, benché moderata, sui prezzi corrisposti ai produttori di cereali . Un siffatto provvedimento, diretto a contenere l' offerta mediante una riduzione del prezzo per i produttori, deve in linea di principio essere considerato idoneo rispetto all' obiettivo di stabilizzazione dei mercati agricoli, enunciato all' art . 39, n . 1, lett . c ), del trattato, anche se, a causa di alcune esenzioni, non colpisce la totalità dei prodotti di cui trattasi . Pertanto il legislatore comunitario non ha ecceduto i limiti del potere discrezionale di cui dispone in materia agricola e non è andato contro il principio di proporzionalità .

6 . L' art . 1, n . 2, 2° comma, del regolamento n . 2040/86, come modificato dal regolamento n . 2572/86, è invalido nella parte in cui esenta dal prelievo di corresponsabilità la prima lavorazione di cereali effettuata nell' azienda del produttore mediante impianti della stessa, se il prodotto lavorato viene usato nella stessa azienda, ma non contempla un' esenzione per la prima lavorazione effettuata fuori dell' azienda del produttore o mediante impianti che non fanno parte delle attrezzature agricole della stessa, persino nel caso in cui il prodotto lavorato viene usato nell' azienda . Nell' attesa che il legislatore comunitario adotti provvedimenti adeguati per ottenere l' uguaglianza tra gli operatori, le competenti autorità devono continuare ad applicare l' esenzione di cui è causa, estendendone il beneficio agli operatori colpiti dall' accertata discriminazione .