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Massima

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Ricorso per carenza - Persone fisiche o giuridiche - Omissioni impugnabili - Omissione di avviare un procedimento per inadempimento - Irricevibilità

( Trattato CEE, artt . 169, 2° comma, e 175, 3° comma )

Massima

E' irricevibile il ricorso per carenza, proposto da una persona fisica o giuridica, che miri a far accertare che, non avviando nei confronti di uno Stato membro un procedimento per la dichiarazione di un inadempimento, la Commissione ha omesso di statuire trasgredendo il trattato .

Si desume infatti dal complesso dell' art . 169 del trattato che la Commissione non deve avviare un procedimento ai sensi di questa disposizione, ma che in proposito essa dispone invece di un potere discrezionale il quale esclude che i singoli abbiano il diritto di esigere da detta istituzione che essa agisca in un senso determinato .

A parte ciò, la persona fisica o giuridica che chiede alla Commissione di avviare un procedimento a norma dell' art . 169, chiede in realtà l' adozione di atti che non la riguarderebbero direttamente e individualmente ai sensi dell' art . 173, 2° comma, e che in ogni caso essa non potrebbe quindi impugnare mediante ricorso d' annullamento .