61987J0246

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 12 MAGGIO 1989. - CONTINENTALE PRODUKTEN-GESELLSCHAFT ERHARDT-RENKEN GMBH & CO. CONTRO HAUPTZOLLAMT MUENCHEN-WEST. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL FINANZGERICHT MUENCHEN. - DAZI ANTI-DUMPING SULLE IMPORTAZIONI DI FILI DI CONTONE. - CAUSA 246/87.

raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 01151


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Svolgimento del procedimento - Durata superiore ad un anno - Ammissibilità - Presupposto - Durata ragionevole

( Regolamento del Consiglio n . 3017/79, art . 7, n . 9 )

2 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Fattore da prendere in considerazione in primo luogo - Prezzo praticato in operazioni commerciali normali - Impossibilità a causa dell' esiguità delle vendite sul mercato nazionale delle imprese esportatrici rappresentative - Valore costruito

(( Regolamento del Consiglio n . 3017/79, art . 2, parte B, n . 3, lett . a ) e b ) ))

3 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Istituzione di dazi antidumping definitivi - Retroattività - Divieto - Deroga - Retroattività che copra il periodo di applicazione dei dazi antidumping provvisori - Mancanza di disposizioni transitorie per le importazioni effettuate a fronte di contratti precedenti - Principio della tutela del legittimo affidamento - Trasgressione - Insussistenza

(( Regolamento del Consiglio n . 3017/79, artt . 11, 12 e 13, n . 4, lett . a ) ))

Massima


1 . Il termine di un anno contemplato dall' art . 7, n . 9, del regolamento n . 3017/79 per lo svolgimento dei procedimenti antidumping è indicativo e non imperativo, come si desume tanto dalla lettera di detta disposizione, quanto dalla natura della procedura antidumping, il cui svolgimento non dipende unicamente dalla diligenza delle autorità comunitarie . Da detta disposizione emerge tuttavia che detta procedura non va protratta oltre un termine ragionevole da valutarsi in relazione alle circostanze particolari della singola fattispecie .

2 . Qualora durante le indagini risulti che le imprese le quali, a causa della loro rappresentatività per quanto riguarda le esportazioni sul mercato comunitario, sono state prescelte per la determinazione dei fattori in base ai quali va determinato il margine di dumping vendevano solo quantitativi limitati sul mercato nazionale, di guisa che il valore normale delle merci che costituivano oggetto di dumping non può essere determinato con riguardo ai prezzi effettivamente pagati o da pagare in operazioni commerciali normali, l' art . 2, parte B, n . 3, lett . b ), del regolamento n . 3017/79 consente di ricorrere al valore costruito .

3 . Il divieto di istituire dazi antidumping retroattivi, divieto posto dall' art . 13, n . 4, lett . a ), del regolamento n . 3017/79, non è assoluto . Esso ammette eccezioni, in particolare qualora la retroattività del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo copra il periodo di applicazione del dazio antidumping provvisorio istituito da un regolamento precedente .

Quando un procedimento antidumping è in corso, l' operatore economico prudente ed accorto sa o dovrebbe sapere che l' istituzione di un dazio antidumping è possibile e può quindi tener conto di questa possibilità quando assume degli impegni . E' questo il motivo per cui l' istituzione di un dazio antidumping non accompagnata da provvedimenti transitori a favore delle operazioni effettuate a fronte di contratti precedenti non è in contrasto col principio della tutela del legittimo affidamento .

Parti


Nel procedimento 246/87,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Monaco nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Continentale Produkten-Gesellschaft Erhardt-Renken GmbH & Co .

e

Hauptzollamt Muenchen-West ( ufficio doganale principale di Monaco-Ovest ),

domanda vertente sulla validità del regolamento della Commissione 2 dicembre 1981, n . 3453, che istituisce un dazio antidumping provvisorio nei confronti delle importazioni di alcuni filati di cotone, originari della Turchia ( GU L 347, pag . 19 ), nonché del regolamento del Consiglio 2 aprile 1982, n . 789, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di alcuni filati di cotone, originari della Turchia ( GU L 90, pag . 1 ),

LA CORTE ( sesta sezione ),

composta dai signori T . Koopmans, presidente di sezione, G.F . Mancini, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler e M . Diez de Velasco, giudici,

avvocato generale : M . Darmon

cancelliere : D . Louterman, amministratore principale

viste le osservazioni presentate :

- per il Consiglio delle Comunità europee, dal sig . H.-J . Lambers, direttore presso il servizio giuridico del Consiglio, nella fase scritta ed orale, e dal sig . E . Stein, consigliere giuridico dello stesso servizio, in qualità di agenti, nel corso della fase scritta,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . P . Gilsdorf, consigliere giuridico, in qualità di agente, nel corso della fase scritta, assistito dal sig . R . Wagner, giudice tedesco messo a disposizione nell' ambito del programma di scambi di funzionari, nel corso delle fasi scritta ed orale,

- per il governo ellenico, dal sig . G . Kranidiotis, segretario speciale presso il Ministero degli affari esteri, in qualità di agente, nel corso della fase scritta, e dal sig . N . Frangakis, capo del servizio giuridico della rappresentanza permanente della Grecia presso le Comunità europee e dalla sig.ra E . Marinou, membro del servizio speciale giuridico delle Comunità europee presso il Ministero degli affari esteri, in qualità di agenti, nel corso della fase orale,

vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 24 gennaio 1989,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 16 febbraio 1989,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 23 luglio 1987, giunta alla Corte il 13 agosto successivo, il Finanzgericht di Monaco ha posto, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa alla validità del regolamento della Commissione 2 dicembre 1981, n . 3453, che istituisce un dazio antidumping provvisorio nei confronti delle importazioni di alcuni filati di cotone, originari della Turchia ( GU L 347, pag . 19 ), nonché del regolamento del Consiglio 2 aprile 1982, n . 789, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di alcuni filati di cotone, originari della Turchia ( GU L 90, pag . 1 ).

2 Detta questione è sorta nell' ambito di una controversia tra la società Continentale Produkten-Gesellschaft Erhardt-Renken GmbH & Co ., importatrice di filati di cotone, attrice nella causa principale, e lo Hauptzollamt Muenchen-West, convenuto nella causa principale, relativamente a quattro ingiunzioni di pagamento datate 15, 20, 27 e 28 aprile 1982, emesse da quest' ultimo in relazione all' importazione, tra il 14 e il 27 aprile 1982, di quattro partite di filati di cotone originari della Turchia .

3 Con le ingiunzioni di cui sopra il convenuto nella causa principale ha fissato un dazio antidumping del 12% ad valorem sulla merce importata .

4 L' attrice nella causa principale ha contestato dinanzi al Finanzgericht di Monaco la validità dei regolamenti n . 3453/81 e n . 789/82, già ricordati, in base ai quali era stato fissato il dazio antidumping, sostenendo in sostanza che detti regolamenti erano stati adottati in ispregio di talune disposizioni del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1979, n . 3017, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di "dumping" o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( GU L 339, pag . 1, in prosieguo : il "regolamento di base ").

5 Dubitando della validità dei regolamenti n . 3453/81 della Commissione e n . 789/82 del Consiglio, il Finanzgericht di Monaco ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale :

"Se il regolamento della Commissione 2 dicembre 1981, n . 3453, che istituisce un dazio antidumping provvisorio nei confronti delle importazioni di alcuni filati di cotone, originari della Turchia ( GU L 347, pag . 19 ), ed il regolamento del Consiglio 2 aprile 1982, n . 789, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di alcuni filati di cotone, originari della Turchia ( GU L 90, pag . 1 ), siano validi ".

6 Per una più ampia esposizione degli antefatti e dello sfondo giuridico della causa principale, delle norme comunitarie in questione, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nei limiti necessari per la comprensione del ragionamento della Corte .

7 Come emerge dall' ordinanza di rinvio, l' attrice nella causa principale ha anzitutto contestato la validità del regolamento n . 789/82 in quanto, da un lato, al momento della sua adozione il termine di durata prescritto dalla normativa comunitaria per il procedimento antidumping era largamente superato, in ispregio dell' art . 7, n . 9, del regolamento di base secondo cui il procedimento antidumping "dev' essere normalmente chiuso entro un anno dalla sua apertura" e, dall' altro, di fronte ad un superamento di detto termine, si sarebbe dovuto spiegare nella motivazione per quali ragioni il termine normalmente contemplato non era stato rispettato .

8 A questo proposito si deve constatare che il termine contemplato dall' art . 7, n . 9, del regolamento di base è indicativo e non tassativo . Ciò risulta tanto dalla lettera della disposizione stessa, che ricorre all' espressione "di norma", quanto dall' indole del procedimento antidumping, il cui svolgimento non dipende soltanto dalla diligenza delle autorità comunitarie . Occorre tuttavia precisare che emerge da questa disposizione che il procedimento antidumping non va prolungato oltre un termine ragionevole da valutarsi in funzione delle circostanze particolari della singola fattispecie .

9 Nella causa principale risulta che il procedimento è stato più lungo del normale poiché è durato 32 mesi . Risulta tuttavia dal fascicolo che, per effetto di talune circostanze particolari, la Commissione non è stata in grado di portare a termine l' inchiesta nel termine di un anno . Si tratta in particolare di avvenimenti politici e del deprezzamento monetario registrato in Turchia in quel momento, della cooperazione insufficiente degli esportatori turchi con le autorità comunitarie, della necessità di lunghi negoziati con l' associazione degli esportatori turchi del settore tessile ( TTEA ), del fatto che gli esportatori turchi hanno chiesto essi stessi un prolungamento del periodo d' inchiesta e che la Commissione ha accolto la loro domanda includendo in questo periodo l' ultimo trimestre del 1981, mentre inizialmente il periodo preso in considerazione andava dal 1° gennaio al 30 settembre 1981 . E' opportuno sottolineare inoltre che il preambolo del regolamento n . 789/82, già ricordato, spiegava a sufficienza queste circostanze .

10 E' d' uopo constatare che in queste condizioni la durata, pur inusitata, del procedimento non è andata oltre i limiti di un termine ragionevole e non è quindi tale da incidere sulla validità del regolamento n . 789/82 .

11 L' attrice nella causa principale ha sostenuto poi che le imprese prescelte per determinare il valore normale della merce, ai sensi dell' art . 2, parte B, n . 3, del regolamento di base, e per accertare il margine di dumping non erano rappresentative, come dimostrerebbe in particolare il fatto che la Commissione ha dovuto procedere ad adeguamenti specifici per quanto riguardava i loro costi di produzione .

12 E' necessario precisare a questo proposito, come fa osservare la Commissione, che risulta dal preambolo del regolamento n . 789/82 che le imprese in questione sono state prescelte in funzione della loro rappresentatività per quanto riguarda le loro esportazioni nel mercato comunitario e di conserva con l' associazione degli esportatori turchi del tessile e con i denuncianti . E' emerso in seguito che queste imprese non vendevano sul mercato interno se non quantitativi limitati dei prodotti in questione e che le vendite da esse effettuate sul mercato interno turco non consentivano di determinare, conformemente all' art . 2, parte B, n . 3, lett . a ), del regolamento di base, il valore normale a partire dai prezzi realmente corrisposti o da corrispondersi durante operazioni commerciali normali sul mercato interno . Orbene, dinanzi all' impossibilità di un valido raffronto i calcoli sono stati effettuati in base al valore costruito, conformemente all' art . 2, parte B, n . 3, lett . b ), del regolamento di base, vale a dire in base ai costi sopportati dalle imprese rappresentative . Di conseguenza, non risulta che la validità del regolamento n . 789/82 possa essere contestata sotto questo aspetto .

13 L' attrice nella causa principale ha poi sostenuto che non sussiste un pregiudizio tale da giustificare l' istituzione del dazio antidumping e che il dazio antidumping così istituito è servito unicamente a proteggere la produzione comunitaria .

14 Si deve osservare a questo proposito che il preambolo del regolamento del Consiglio n . 789/82 dimostra sulla base di cifre e di altri particolari il pregiudizio subito dall' industria comunitaria per effetto delle importazioni di cui trattasi . Infatti, detto preambolo illustra con precisione l' aumento, in assoluto e in percentuale, del volume delle importazioni dei filati di cotone originari della Turchia, il calo del volume della produzione comunitaria, la riduzione delle capacità dell' industria comunitaria a meno del 65% in vari Stati membri, nonché la diminuzione notevole dei posti di lavoro presso le imprese comunitarie operanti nel settore dei filati di cotone . L' attrice nella causa principale non ha seriamente contestato la veridicità di questi dati . Di conseguenza, la validità del regolamento n . 789/82 non può essere messa in dubbio sotto questo aspetto .

15 Infine, l' attrice nella causa principale ha invocato in subordine l' invalidità parziale del regolamento n . 789/82 perché avrebbe avuto effetto retroattivo rispetto ai contratti stipulati anteriormente ed eseguiti posteriormente alla sua entrata in vigore; il regolamento sarebbe quindi invalido nei limiti in cui non contempla l' esonero completo dai dazi antidumping per le importazioni effettuate in esecuzione dei "vecchi contratti ". L' attrice nella causa principale ha sostenuto che era stato così violato il principio del legittimo affidamento .

16 Bisogna anzitutto osservare che un regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi ha effetto retroattivo se si applica alle importazioni svoltesi anteriormente alla data della sua pubblicazione . Si deve poi rilevare che, come si desume dall' art . 13, n . 4, lett . a ), e dalle disposizioni del regolamento di base che contemplano l' istituzione di un dazio antidumping provvisorio, l' istituzione definitiva di un dazio antidumping retroattivo, pur non essendo di regola ammessa, è tuttavia consentita tra l' altro allorché la retroattività copre il periodo d' applicazione del dazio antidumping provvisorio istituito da un regolamento precedente . Nell' ipotesi della causa principale, un dazio antidumping provvisorio del tasso del 16% è stato istituito dal regolamento n . 3453/81 a decorrere dal 2 dicembre 1981 . Il regolamento n . 789/82 ha istituito un dazio antidumping definitivo al tasso inferiore del 12% e ciò solo a partire dal 1° gennaio 1982, quattro settimane dopo l' istituzione del dazio provvisorio . Di conseguenza, non si è in presenza di una retroattività illegittima .

17 Quanto poi all' insussistenza nel regolamento in questione di una disposizione transitoria che riservasse un trattamento particolare alle importazioni effettuate in esecuzione dei "vecchi contratti", bisogna dire che siffatta assenza di disposizioni transitorie non è incompatibile col principio del legittimo affidamento . Infatti, dal momento che un procedimento antidumping era in corso, un operatore prudente ed accorto sapeva o avrebbe dovuto immaginare che l' istituzione di un dazio antidumping era possibile e poteva quindi tener conto di questa possibilità nello stipulare contratti con i suoi fornitori . Di conseguenza, non risulta che sia stato leso il legittimo affidamento degli operatori .

18 Dal complesso delle considerazioni che precedono si deve concludere che l' esame della questione sollevata non ha messo in luce elementi tali da inficiare la validità del regolamento del Consiglio 2 aprile 1982, n . 789, che istituisce una dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di alcuni filati di cotone originari della Turchia .

19 Il giudice nazionale solleva inoltre il problema della validità del regolamento n . 3453/81, già ricordato, che istituisce un dazio antidumping provvisorio .

20 Come risulta dall' art . 11 del regolamento di base, la validità dei regolamenti che istituiscono dazi provvisori scade o entro un termine prefissato oppure quando è istituito il dazio definitivo .

21 Si deve altresì sottolineare che l' art . 2 del regolamento n . 789/82 di cui sopra dispone quanto segue : "Gli importi depositati a garanzia del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento n . 3453/81 sono riscossi definitivamente fino a concorrenza dell' ammontare del dazio definitivo, cioè al 75% dell' ammontare del dazio provvisorio . Il saldo di tali somme, cioè il 25% di quest' ultimo ammontare è liberato ". Esso precisa d' altro canto che "tuttavia, al riguardo dei prodotti immessi al consumo prima del 1° gennaio 1982, gli importi depositati a garanzia del dazio antidumping provvisorio sono liberati ".

22 Ne consegue che dopo l' entrata in vigore del regolamento n . 789/82 tutte le importazioni disciplinate dal regolamento n . 3453/81 o sono state liberate dai dazi antidumping oppure sono state assoggettate alle disposizioni del regolamento n . 789/82 .

23 Così stando le cose e in assenza di censure specifiche nei confronti del regolamento n . 3453/81 non è il caso di esaminare la validità di quest' ultimo .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

24 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dal Consiglio delle Comunità europee nonché dal governo della Repubblica ellenica che hanno presentato osservazioni alla Corte non sono ripetibili . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( sesta sezione ),

pronunciandosi sulla questione ad essa sottoposta dal Finanzgericht di Monaco, con ordinanza 23 luglio 1987, dichiara :

L' esame della questione sollevata non ha messo in luce elementi tali da inficiare la validità del regolamento del Consiglio 2 aprile 1982, n . 789, che istituisce una dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di alcuni filati di cotone originari della Turchia .