SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 29 GIUGNO 1988. - CHRISTIAN DEVILLE CONTRO ADMINISTRATION DES IMPOTS. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI LILLE. - TRIBUTI NAZIONALI RISCOSSI TRASGREDENDO IL DIRITTO COMUNITARIO - LIMITAZIONE DOPO UNA SENTENZA DELLA CORTE, DELLE POSSIBILITA'DI AGIRE PER LA RIPETIZIONE. - CAUSA 240/87.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 03513
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Diritto comunitario - Efficacia diretta - Tributi nazionali incompatibili col diritto comunitario - Ripetizione - Adozione di una norma di procedura nazionale intesa specificamente ad impedire la ripetizione - Inammissibilità
Il legislatore nazionale, dopo una sentenza della Corte che stabilisca che una determinata normativa è incompatibile col trattato, non può adottare alcuna norma processuale che riduca specificamente le possibilità di agire per la ripetizione dei tributi che sono stati indebitamente riscossi in forza di detta normativa .
Nel procedimento 240/87,
avente ad oggetto la domanda pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal tribunal de grande instance di Lilla ( Francia ), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
C . Deville, residente in Bachy,
e
Administration des impôts, nella persona del direttore degli uffici fiscali del Nord, presso gli uffici di Lilla,
domanda vertente sull' interpretazione dei principi generali del diritto comunitario in fatto di ripetizione dei tributi nazionali riscossi in ispregio del diritto comunitario,
LA CORTE ( quinta sezione ),
composta dai signori G . Bosco, presidente di sezione, U . Everling, Y . Galmot, R . Joliet e F . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : Sir Gordon Slynn
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni presentate
- per il Deville, attore nella causa principale, nella fase scritta dall' avv . J . Durand e nella fase orale dall' avv . M . Desurmont,
- per il governo francese, nella fase scritta dai sigg . R . de Gouttes e G . de Bergues, in qualità di agenti, e dal sig . P . Nachbauer, in veste di perito,
- per il governo irlandese, nella fase orale dal sig . Plunkett, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, nella fase scritta e in quella orale dal sig . J.F . Buhl, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza completata ed in esito alla fase orale del 19 aprile 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, all' udienza del 31 maggio 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
1 Con sentenza 29 luglio 1987, giunta alla Corte il 3 agosto 1987, il tribunal de grande instance di Lilla ha sollevato, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale sull' interpretazione dei principi generali del diritto comunitario in fatto di ripetizione dei tributi nazionali riscossi in ispregio del diritto comunitario .
2 Detta questione è sorta nell' ambito di una controversia tra il sig . Deville e l' Administration des Impôts circa la ripetizione dell' imposta speciale fissa che egli ha versato per l' autoveicolo nel 1982 e che è stata in seguito dichiarata incompatibile con l' art . 95 del trattato dalla sentenza della Corte 9 maggio 1985 ( Humblot, 112/84, Racc . pag . 1367 ).
3 Al fine di adeguarsi a questa sentenza, il legislatore francese adottava l' art . 18 della legge 11 luglio 1985, n . 695, recante varie disposizioni d' ordine economico e finanziario ( JORF del 12.7.1985, pag . 7855 ). Questa disposizione aboliva l' imposta speciale fissa, sostituendola con un' imposta differenziale, commisurata alla potenza fiscale dell' autoveicolo . Inoltre, essa consente ai contribuenti di ottenere lo sgravio dalla differenza tra l' imposta speciale versata e la nuova imposta differenziale commisurata alla potenza fiscale dell' autoveicolo .
4 Al paragrafo V, 2° comma, detto art . 18 ha così precisato il termine per la presentazione delle domande di rimborso successivamente alla summenzionata sentenza : "I contribuenti che, dopo il 9 maggio 1985, presentino domande, possono ottenere uno sgravio determinato nello stesso modo, se la domanda è presentata nel termine contemplato all' art . R 196-1, lett . b ), del codice di procedura fiscale ( livre des procédures fiscales ) decorrente dalla data del pagamento dell' imposta speciale ".
5 L' art . R 196-1 del codice di procedura fiscale recita : "Saranno prese in considerazione solo le domande (...) presentate all' amministrazione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello, a seconda dei vari, a ) (...); b ) del versamento dell' imposta contestata (...); c ) del verificarsi dell' evento che motiva la domanda ".
6 Il Deville è proprietario di un autoveicolo di fabbricazione italiana, di potenza fiscale superiore a 16 CV . Il 10 dicembre 1982, versava l' imposta speciale fissa per l' autoveicolo . Il 31 dicembre 1985, quindi dopo la sentenza che ha dichiarato l' incompatibilità dell' imposta speciale con l' art . 95 del trattato, presentava domanda per ottenere lo sgravio della differenza tra l' imposta speciale versata e l' imposta differenziale massima gravante sugli autoveicoli di fabbricazione francese .
7 L' amministrazione delle imposte respingeva la domanda per scadenza del termine in quanto in forza del combinato disposto dell' art . 18, paragrafo V, 2° comma della legge 11 luglio 1985 e della lettera b ) dell' art . R 196-1 del codice di procedura fiscale, la domanda avrebbe dovuto essere presentata entro il 31 dicembre 1984 ( cioè il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello del versamento dell' imposta contestata ).
8 Il Deville impugnava questo provvedimento dinanzi al tribunal de grande instance di Lilla . Egli sosteneva che la domanda non era tardiva, in quanto era stata presentata entro il termine di cui alla lett . c ) dell' art . R 196-1 già ricordato, cioè non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello nel quale si è verificato l' evento su cui si basa la domanda . Questo evento sarebbe la pronunzia della sentenza 9 maggio 1985 ( Humblot, già ricordata ). Inoltre il Deville ha sostenuto che, se la domanda fosse dichiarata fuori termine, si pregiudicherebbero gli effetti nel tempo della sentenza Humblot, che varrebbe anche per le situazioni sorte anteriormente alla sua pronunzia .
9 Così stando le cose, il tribunal de grande instance di Lilla ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale :
" Se sia conforme ai principi generali del diritto comunitario limitare nel tempo, come fa l' art . 16, paragrafo V, 2° comma, della legge 11 luglio 1985, n . 85-695, gli effetti dell' abolizione retroattiva dell' imposta speciale sugli autoveicoli di oltre 16 cavalli, imposta dichiarata contrastante con l' art . 95 del trattato di Roma dalla sentenza 9 maggio 1985, causa 112/84 ".
10 Per l' esposizione delle osservazioni scritte presentate dal Deville, dal governo francese e dalla Commissione, si fa rinvio alla relazione d' udienza .
11 Si deve ricordare che, qualora un tributo nazionale gravante su un contribuente che non possa rivalersene su terzi sia stato riscosso in ispregio del trattato, l' obbligo di rimborso incombente allo Stato membro deriva dall' efficacia diretta della disposizione comunitaria alla quale si è contravvenuto .
12 Si desume dalla costante giurisprudenza della Corte che, se non vi è una disciplina comunitaria in fatto di rimborso di tributi nazionali indebitamente riscossi, spetta all' ordinamento giuridico nazionale di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e fissare le modalità di procedura delle azioni giudiziarie destinate a garantire la tutela dei diritti che gli amministrati traggono dall' efficacia diretta del diritto comunitario, fermo restando che dette modalità non possono essere né meno favorevoli di quelle relative alle analoghe azioni di natura nazionale, né essere tali da rendere impossibile in pratica l' esercizio dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare ( sentenza 16 dicembre 1976, Rewe e Comet, cause 33/76 e 45/76, Racc . 1976, pag . 1989 e 2043; sentenza 27 marzo 1980, Denkavit, causa 61/79, Racc . 1980, pag . 1205; sentenza 9 novembre 1983, San Giorgio, causa 199/82, Racc . 1983, pag . 3595 ).
13 Da quanto precede discende che il legislatore nazionale, dopo una pronunzia della Corte che stabilisca che una determinata normativa è incompatibile con il trattato, non può adottare alcuna norma processuale che limiti specificamente la possibilità di agire per la ripetizione di tributi indebitamente riscossi in forza della stessa normativa .
14 Nella fattispecie, il Deville, attore nella causa principale, e il governo francese non concordano sulla questione se l' art . 18, paragrafo V, 2° comma, della legge 11 luglio 1985 riduca le possibilità di agire per la ripetizione, che sarebbero esistite senza questa disposizione .
15 Il Deville deduce che, richiamandosi al termine di cui alla lett . b ) dell' art . R 196-1 del codice di procedura fiscale (" entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello (...) del versamento dell' imposta contestata ") la disposizione criticata gli impedisce di valersi del termine fissato nel punto c ) dello stesso articolo (" entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello (...) del verificarsi dell' evento che motiva la domanda "), l' evento che avrebbe motivato la domanda del Deville sarebbe la pronunzia della sentenza 9 maggio 1985 ( Humblot, già ricordata ).
16 Il governo francese ha sostenuto in primo luogo che il termine per la domanda contemplato nella lett . b ) dell' art . R 196-1, già ricordato, al quale la disposizione criticata si richiama, si sarebbe dovuto applicare anche se questa disposizione non fosse esistita . Infatti, una pronunzia giurisprudenziale non sarebbe un "evento" ai sensi della lett . c ) dello stesso articolo e il termine contemplato nella lettera b ) dello stesso sarebbe quindi stato l' unico da prendersi in considerazione . Rispondendo ad una domanda della Corte, il governo francese ha però ammesso che, se non vi fosse stata la disposizione criticata, si sarebbe applicato il termine di cui alla lett . c ) dell' art . R 196-1 summenzionato, dato che la pubblicazione della legge 11 luglio 1985 costituirebbe un evento ai sensi della lettera c ).
17 E d' uopo ricordare che la Corte non è competente ad interpretare il diritto nazionale . Spetta al giudice nazionale accertare se l' art . 18, paragrafo V, 2° comma della legge 11 luglio 1985 riduca le possibilità di agire per la ripetizione , che sarebbero esistite se non vi fosse stata questa disposizione .
18 Si deve perciò risolvere la questione sollevata dal tribunal de grande instance di Lilla dichiarando che il legislatore nazionale, dopo una sentenza della Corte che stabilisca che una determinata normativa è incompatibile con il trattato, non può adottare alcuna norma processuale che riduca specificamente le possibilità di agire per la ripetizione dei tributi indebitamente versati in forza di detta normativa . Spetta al giudice nazionale accertare se la norma criticata riduca le possibilità di agire per la ripetizione che sarebbero esistite se essa non fosse stata adottata .
Sulle spese
19 Le spese sostenute dal governo francese, dal governo irlandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice di merito, al quale spetta quindi pronunziarsi sulle spese .
Per questi motivi,
LA CORTE ( quinta sezione ),
pronunziandosi sulla questione ad essa sottoposta dal tribunal de grande instance di Lilla, con sentenza 29 luglio 1987, dichiara :
Il legislatore nazionale, dopo una sentenza della Corte che stabilisca che una determinata normativa è incompatibile con il trattato, non può adottare alcuna norma processuale che riduca specificamente le possibilità di agire per la ripetizione dei tributi indebitamente versati in forza di detta normativa . Spetta al giudice nazionale accertare se la norma criticata riduca le possibilità di agire per la ripetizione che sarebbero esistite se essa non fosse stata adottata .