61987J0236

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 22 SETTEMBRE 1988. - ANNA BERGEMANN CONTRO BUNDESANSTALT FUER ARBEIT. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL LANDESSOZIALGERICHT FUER DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN. - PREVIDENZA SOCIALE - INDENNITA'DI DISOCCUPAZIONE. - CAUSA 236/87.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 05125


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Lavoratore frontaliero - Nozione - Lavoratore che abbia trasferito la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello dell' occupazione e che non vi si rechi più - Esclusione

(( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, artt . 1, lett . b ) e 71, n . 1, lett . a ), sub ii ) ))

2 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Disoccupazione - Lavoratore non frontaliero completamente disoccupato che trasferisca, per motivi di famiglia, la residenza in uno Stato membro diverso da quello dell' ultima occupazione - Diritto alle prestazioni dello Stato membro in cui risiede

(( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 71, n . 1, lett . b ), sub ii ) ))

Massima


1 . La qualità di frontaliero spetta solo ai lavoratori i quali risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui lavorano ed inoltre ritornano in modo regolare e frequente, cioè ogni giorno o almeno una volta alla settimana, nello Stato di residenza . Ne consegue che il lavoratore il quale, dopo aver trasferito la residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui lavora, non si reca più in questo secondo Stato per svolgervi la propria attività, non rientra nella nozione di lavoratore frontaliero ai sensi dell' art . 1, lett . b ), del regolamento n . 1408/71 e non può far valere l' art . 71, n . 1, lett . a ), sub ii ), dello stesso regolamento .

2 . L' art . 71, n . 1, lett . b ), sub ii ), del regolamento n . 1408/71 non si limita, nel campo d' applicazione ratione personae, alle categorie di lavoratori cui si riferisce la decisione n . 94 della commissione amministrativa per la previdenza sociale dei lavoratori migranti . Esso si applica, in particolare, al lavoratore il quale, durante l' ultima occupazione, trasferisce la residenza in un altro Stato membro per motivi di famiglia e, dopo tale trasferimento, non torna più nello Stato dell' occupazione per svolgervi la propria attività . La possibilità di fruire delle prestazioni di disoccupazione, non già nello Stato dell' ultima occupazione, bensì nello Stato di residenza, possibilità contemplata da detta disposizione, è infatti giustificata per talune categorie di lavoratori i quali abbiano stretti vincoli, specialmente di natura personale e lavorativa, col paese in cui si sono stabiliti e in cui risiedono e che devono perciò avere in questo Stato le migliori prospettive di reinserimento nell' attività lavorativa .

Parti


Nel procedimento 236/87,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Landessozialgericht del Land Renania del Nord - Vestfalia, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Anna Bergemann

e

Bundesanstalt fuer Arbeit

domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 71, n . 1, lett . a ), sub ii ), e lett . b ), sub ii ), del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 149, pag . 2 ), come modificato ed aggiornato dal regolamento del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001 ( GU L 230, pag . 6 ), e della decisione della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti 24 gennaio 1974, n . 94 ( GU C 126, pag . 22 ),

LA CORTE ( prima sezione ),

composta dai signoriG . Bosco, presidente di sezione, R . Joliet e F.A . Schockweiler, giudici,

avvocato generale : C.O . Lenz

cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale

considerate le osservazioni presentate :

- per la sig.ra A . Bergemann, ricorrente nella causa principale, dall' avv . Kurt Leingaertner,

- per il Bundesanstalt fuer Arbeit, resistente nella causa principale, dal sig . Ulrich Monfort,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . Dimitrios Gouloussis, membro del suo servizio giuridico, assistito dal dott . Bernd Schulte,

vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 4 maggio 1988,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 15 giugno 1988,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 11 giugno 1987, pervenuta il 31 luglio successivo, la nona sezione del Landessozialgericht per il Land Renania del Nord - Vestfalia ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art . 71, n . 1, lett . a ), sub ii ), e lett . b ), sub ii ), del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 149, pag . 2 ), come modificato ed aggiornato dal regolamento del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001 ( GU L 230, pag . 6 ), e della decisione della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti 24 gennaio 1974, n . 94 ( GU C 126, pag . 22 ).

2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la sig.ra Anna Bergemann e il Bundesanstalt fuer Arbeit ( Ufficio federale del lavoro ).

3 La sig.ra Bergemann, cittadina olandese, lavorava e risiedeva a Venlo, Paesi Bassi . Il 5 giugno 1984 la ricorrente contraeva matrimonio con un cittadino tedesco e, il giorno successivo, essa trasferiva la propria residenza presso il domicilio del coniuge a Kerken, nella Repubblica federale di Germania .

4 Poiché tale cambiamento di residenza avveniva nel corso di un periodo di congedo protrattosi fino alla cessazione del suo rapporto di lavoro, avvenuta il 30 giugno 1984, la Bergemann non faceva più ritorno nei Paesi Bassi per svolgervi la sua attività .

5 Il 20 agosto 1984 la Bergemann chiedeva alle autorità tedesche la concessione di un' indennità di disoccupazione, che le veniva negata con decisione del 27 novembre 1984 . Con decisione 25 febbraio 1985, veniva del pari respinta l' opposizione presentata avverso tale diniego . Il 26 marzo 1985 la Bergemann proponeva un ricorso dinanzi al Sozialgericht di Duisburg, ricorso che veniva respinto con sentenza 9 settembre 1985 . La ricorrente impugnava tale sentenza dinanzi al Landessozialgericht per il Land Renania del Nord - Vestfalia .

6 Nell' ordinanza di rinvio, il Landessozialgericht precisa in primo luogo che la Bergemann non soddisfa le condizioni richieste dall' Arbeitsfoerderungsgesetz ( legge per la promozione dell' occupazione, in prosieguo : "AFG "), per la concessione di un' indennità di disoccupazione o di un sussidio di disoccupazione, non avendo essa mai prestato attività lavorativa sotto il regime dell' AFG e non avendo quindi compiuto il periodo di contribuzione minima, corrispondente alla prestazione di un' attività lavorativa e che dà luogo al versamento di contributi per un periodo minimo di 360 giorni, prescritto dall' art . 168 della legge . Il Landessozialgericht sottolinea inoltre che i periodi assicurativi o lavorativi compiuti dall' interessata nei Paesi Bassi non possono essere presi in considerazione dalle autorità tedesche, dal momento che a norma dell' art . 67, n . 3, del regolamento n . 1408/71, precitato, lo Stato competente in materia di prestazioni di disoccupazione è lo Stato dell' ultima occupazione, nella fattispecie i Paesi Bassi .

7 Cionondimeno, ritenendo che la Bergemann potesse eventualmente avvalersi delle eccezioni di cui all' art . 71, n . 1, lett . a ), sub ii ) o lett . b ), sub ii ), del regolamento n . 1408/71 onde ottenere la concessione delle prestazioni di cui è causa da parte delle autorità dello Stato di residenza, il Landessozialgericht ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali :

"Se la qualità di lavoratore frontaliero, ai sensi degli artt . 1, lett . b ), e 71, lett . a ), del regolamento ( CEE ) n . 1408/71, sussista durante il congedo contrattuale di un lavoratore, anche quando non abbia più luogo un' effettiva prestazione lavorativa dopo il congedo stesso fino alla cessazione del rapporto di lavoro, ossia quando il lavoratore non si rechi più nella sede di lavoro situata nel territorio di uno Stato membro partendo dalla sua residenza situata nel territorio di un altro Stato membro .

Nel caso di soluzione in senso negativo :

Se l' art . 71, lett . b ), sub ii ), del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 vada applicato solo alle categorie di persone menzionate nella decisione 24 gennaio 1974, n . 94, della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ".

8 Per una più ampia illustrazione dello sfondo giuridico e degli antefatti della controversia nella causa principale nonché delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

Sulla prima questione

9 Con la prima questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se un lavoratore subordinato, il quale, nel corso della sua ultima occupazione, trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro e che in seguito a tale trasferimento non faccia più ritorno nello Stato di occupazione per esercitarvi la sua attività, possa essere qualificato "lavoratore frontaliero" ai sensi degli artt . 1, lett . b ), e 71, n . 1, lett . a ), sub ii ), del regolamento n . 1408/71 .

10 Le parti nella causa principale e la Commissione concordano nel ritenere che un lavoratore che si trovi in una situazione come quella considerata dal giudice nazionale non possa essere qualificato "lavoratore frontaliero" ai sensi delle summenzionate disposizioni .

11 E sufficiente rilevare, al riguardo, che ai sensi dell' art . 1, lett . b ), del regolamento n . 1408/71/CEE, "il termine 'lavoratore frontaliero' designa qualsiasi lavoratore (...) che esercita una attività professionale nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (...)".

12 Dalla disposizione testé citata discende che la qualità di frontaliero è riconosciuta solo ai lavoratori che, in primo luogo, risiedano in uno Stato membro diverso dallo Stato di occupazione e che, in secondo luogo, facciano regolarmente e frequentemente ritorno, e cioè "ogni giorno o almeno una volta alla settimana", nel loro Stato di residenza .

13 Ne consegue che un lavoratore che, dopo aver trasferito la sua residenza in uno Stato membro diverso da quello di occupazione, non si rechi più in quest' ultimo Stato non rientra nella nozione di lavoratore frontaliero, ai sensi del summenzionato art . 1, lett . b ). Un lavoratore di questo tipo non può quindi avvalersi del disposto dell' art . 71, n . 1, lett . a ), sub ii ), dello stesso regolamento .

14 Pertanto, occorre risolvere la prima questione sottoposta dal giudice nazionale nel senso che un lavoratore che, durante la sua ultima occupazione, trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro e che, dopo tale trasferimento, non faccia più ritorno nello Stato di occupazione per svolgervi la propria attività non può essere qualificato "lavoratore frontaliero" ai sensi degli artt . 1, lett . b ), e 71, n . 1, lett . a ), sub ii ), del regolamento n . 1408/71 .

Sulla seconda questione

15 Va rilevato che il giudice nazionale, con la sua seconda questione, solleva in sostanza due punti distinti :

- il primo punto è se l' art . 71, n . 1, lett . b ), sub ii ), vada applicato esclusivamente alle categorie di lavoratori di cui alla decisione 24 gennaio 1974, n . 94, della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti;

- il secondo punto, in caso di soluzione negativa, verte sul se l' art . 71, n . 1, lett . b ), sub ii ), possa essere applicato ad un lavoratore che si trovi nella situazione indicata dal giudice nazionale, ossia ad un lavoratore il quale, nel corso della sua ultima occupazione, trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro per ragioni familiari e che, in seguito a tale trasferimento, non faccia più ritorno nello Stato di occupazione per svolgervi la propria attività lavorativa .

16 In ordine al primo punto, basti ricordare che la Corte ha già dichiarato nella sua sentenza 17 febbraio 1977 ( causa 76/76, Di Paolo, Racc . pag . 322 ) che la precitata decisione n . 94 "non si può intendere nel senso che essa si riferisca a tutte le categorie di lavoratori atte a fruire della disposizione" dell' art . 71, n . 1, lett . b ), sub ii ), "né che essa escluda da tale beneficio talune altre categorie, comprendenti i lavoratori che hanno conservato analoghi stretti legami col loro paese di dimora abituale ".

17 Pertanto, la soluzione da dare al primo punto sollevato dal giudice nazionale è nel senso che l' art . 71, n . 1, lett . b ), sub ii ), del regolamento precitato non si applica esclusivamente alle categorie di lavoratori di cui alla decisione n . 94 della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti .

18 Circa il secondo punto, va ricordato che secondo il nono considerando del regolamento n . 1408/71, le disposizioni dell' art . 71 sono intese ad assicurare al lavoratore migrante il beneficio di prestazioni di disoccupazione nelle condizioni più favorevoli per la ricerca di una nuova occupazione .

19 All' uopo, l' art . 71, n . 1, lett . b ), sub ii ), dispone che un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero, che è in disoccupazione completa e che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di occupazione e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro nel territorio dello Stato membro in cui risiede o che ritorna in tale territorio, beneficia delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione di questo Stato come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione .

20 Come si evince dalla giurisprudenza della Corte ( cfr . sentenza 17 febbraio 1977, causa 76/76, precitata ), tale possibilità di fruire delle prestazioni di disoccupazione, nello Stato di residenza, è giustificata per talune categorie di lavoratori che hanno stretti legami, soprattutto di carattere personale e professionale, con il paese in cui essi si sono stabiliti e dimorano abitualmente . E infatti normale che dei lavoratori che hanno siffatti legami con lo Stato in cui risiedono possano disporre in tale Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale .

21 Alla luce di tali considerazioni, occorre rilevare che l' art . 71, n . 1, lett . b ), sub ii ), si applica al caso, come quello in esame, di una lavoratrice che abbia trasferito la propria residenza in uno Stato diverso da quello di occupazione per motivi familiari, ossia per la volontà di convivere con il coniuge e il figlio; in circostanze del genere, essa può certamente godere di condizioni più favorevoli per la ricerca di una nuova occupazione nello Stato di residenza che nello Stato di occupazione .

22 Pertanto, il secondo punto sollevato dal giudice nazionale va risolto nel senso che l' art . 71, n . 1, lett . b ), sub ii ), del summenzionato regolamento può essere applicato ad un lavoratore che si trovi nella situazione indicata dal giudice nazionale, e cioè ad un lavoratore che durante la sua ultima occupazione trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro per motivi familiari e che, dopo tale trasferimento, non faccia più ritorno nello Stato di occupazione per svolgervi la propria attività .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

23 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( prima sezione )

pronunciandosi sulle questioni pregiudiziali sottopostele dal Landessozialgericht per il Land Renania del Nord - Vestfalia, con ordinanza 11 giugno 1988, dichiara :

1 ) Un lavoratore che, durante la sua ultima occupazione, trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro e che, dopo tale trasferimento, non faccia ritorno nello Stato di occupazione per svolgervi la propria attività non può essere qualificato "lavoratore frontaliero" ai sensi degli artt . 1, lett . b ), e 71, n . 1, lett . a ), sub ii ), del regolamento n . 1408/71 .

2 ) L' art . 71, n . 1, lett . b ), sub ii ), del citato regolamento non si applica esclusivamente alle categorie di lavoratori di cui alla decisione n . 94 della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti .

3 ) L' art . 71, n . 1, lett . b ), sub ii ), del summenzionato regolamento può essere applicato ad un lavoratore che, durante la sua ultima occupazione, trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro per motivi familiari e che, dopo tale trasferimento, non faccia più ritorno nello Stato di occupazione per svolgervi la propria attività .