61987J0228

SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 22 SETTEMBRE 1988. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI X. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA PRETURA UNIFICATA DI TORINO. - NORME DI QUALITA'PER LE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. - CAUSA 228/87.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 05099


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Ravvicinamento delle legislazioni - Qualità delle acque destinate al consumo umano - Autorizzazione a superare le concentrazioni massime ammesse - Presupposti

( Direttiva del Consiglio 80/778, art . 10, n . 1 )

Massima


L' autorizzazione a superare le concentrazioni massime ammesse figuranti nell' allegato I della direttiva 80/778, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, autorizzazione contemplata dall' art . 10, n . 1, di detta direttiva, deve essere concessa solo in una situazione d' urgenza in cui le autorità nazionali debbano far fronte repentinamente a difficoltà d' approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano . Detta autorizzazione dev' essere limitata al tempo normalmente necessario per il ripristino della qualità delle acque, non deve implicare rischi inaccettabili per la sanità pubblica ed è possibile solo se l' approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano non può essere garantito in alcun altro modo .

Parti


Nel procedimento 228/87,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla pretura unificata di Torino nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Pretura unificata di Torino

e

ignoti,

domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano e, segnatamente, dell' art . 10, n . 1, della stessa ( GU L 229, pag . 11 ),

LA CORTE ( terza sezione ),

composta dai signori J.C . Moitinho de Almeida, presidente di sezione, U . Everling e Y . Galmot, giudici,

avvocato generale : C.O . Lenz

cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni presentate :

- per il governo italiano dal sig . Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato,

- per la Commissione delle Comunità europee dal sig . Guido Berardis, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 20 aprile 1988,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 31 maggio 1988,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 22 luglio 1987, pervenuta in cancelleria il 27 luglio 1987, la pretura unificata di Torino ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art . 10, n . 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano ( GU L 229, pag . 11 ).

2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di un procedimento penale contro ignoti, che il pretore di Torino ha promosso dopo aver preso visione dei risultati dell' analisi di taluni campioni prelevati da un' unità sociosanitaria locale da acque destinate al consumo umano . Detta analisi metteva in evidenza la presenza, in alcuni pozzi, di atrazina in quantità superiore al valore limite ( per componente separato ) di 0,1 microgrammi per litro stabilito per gli antiparassitari dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 1985 ( in prosieguo : "DPCM "), emanato per l' attuazione della direttiva soprammenzionata .

3 Emerge dal fascicolo che, con varie ordinanze che derogavano al predetto DPCM, il ministro della sanità e le competenti autorità della regione Piemonte elevavano, per un periodo complessivo compreso tra il 25 giugno 1986 e il 31 dicembre 1987, il limite massimo di atrazina a 1 microgrammo per litro d' acqua destinata al consumo umano . In nuove ordinanze riferentisi ad un periodo complessivo compreso tra il 3 aprile 1987 e il 31 marzo 1988 il ministro della sanità e la regione Piemonte riproducevano le disposizioni in precedenza adottate per l' atrazina e stabilivano il limite massimo consentito del molinate rispettivamente in 6 microgrammi e 3,5 microgrammi per litro d' acqua destinata al consumo umano .

4 Il procedimento penale riguarda il reato di omissione di atti di ufficio contemplato dall' art . 328 del Codice penale italiano, che le pubbliche autorità avrebbero commesso non vietando il consumo umano di acque non rispondenti ai requisiti stabiliti dal soprammenzionato DPCM . Secondo il pretore di Torino, la responsabilità penale delle pubbliche autorità sarebbe tuttavia esclusa qualora le deroghe al DPCM disposte dalle predette ordinanze fossero conformi alle deroghe consentite dalla direttiva 80/778 . Per risolvere tale problema, il pretore ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte la questione "se la direttiva 80/778/CEE e, in particolare l' art . 10, paragrafo 1, di tale direttiva, debba essere inteso nel senso che autorizzi gli Stati membri a introdurre deroghe nei modi e nelle circostanze di cui alle richiamate ordinanze del Ministero della sanità e della regione Piemonte ".

5 Per una più ampia esposizione degli antefatti della causa principale, delle pertinenti norme nazionali e comunitarie, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si rinvia alla relazione d' udienza . Detti elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo se necessario al ragionamento della Corte .

6 Considerato il testo della questione sollevata dal pretore di Torino, si deve ricordare che la Corte, secondo la sua costante giurisprudenza, non è competente, nell' ambito dell' applicazione dell' art . 177 del trattato CEE, a statuire sulla compatibilità di una disposizione nazionale con il diritto comunitario ( vedasi, da ultimo, sentenza 11 giugno 1987, causa 14/86, pretore di Salò, Racc . 1987, pag . 2545 ).

7 Tuttavia, la Corte può ricavare dal testo delle questioni formulate dal giudice a quo, tenuto conto dei dati da questi forniti, gli elementi relativi all' interpretazione del diritto comunitario al fine di consentire a detto giudice di risolvere il problema giuridico sottopostogli .

8 Dal testo dell' ordinanza di rinvio emerge che in sostanza il giudice a quo interroga la Corte sull' interpretazione dell' art . 10, n . 1, della direttiva e, in particolare, sulle condizioni alle quali detta disposizione subordina l' autorizzazione del superamento delle concentrazioni massime consentite stabilite nell' allegato I .

9 Occorre innanzitutto rilevare che la direttiva 80/778 impone agli Stati membri obblighi precisi per quanto riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano . Infatti, dette acque debbono essere almeno conformi ai valori indicati per i parametri che figurano nell' allegato I ( art . 7, n . 6 ) entro il termine di cinque anni dalla notifica della direttiva ( art . 19 ). Per garantire il rispetto di detto obbligo, gli Stati membri debbono effettuare controlli regolari in conformità all' allegato II, adottando i metodi di analisi menzionati nell' allegato III ( art . 12 ).

10 Sono consentite deroghe alla direttiva solo alle condizioni contemplate dagli artt . 9, 10 e 20 della stessa . Dette disposizioni debbono essere interpretate in senso restrittivo .

11 Le deroghe contemplate dagli artt . 9 e 20 non riguardano la fattispecie di cui al procedimento principale . Innanzitutto le ordinanze non sono basate sulla natura e sulla struttura dei terreni dell' area di cui è tributaria la risorsa idrica considerata, la loro adozione non è dovuta a circostanze metereologiche eccezionali e, contrariamente a quanto disposto dall' art . 9, n . 3, le deroghe riguardano sostanze tossiche (( allegato I, sub D ) )). Inoltre, la Repubblica italiana non si è avvalsa della procedura contemplata dall' art . 20, che consente, sotto il controllo della Commissione e del Consiglio, di far fronte a difficoltà causate dalla trasposizione della direttiva entro il termine prescritto dall' art . 18 .

12 L' art . 10, n . 1, della direttiva 80/778 recita :

"In caso di circostanze accidentali gravi, le competenti autorità nazionali possono autorizzare, per un periodo di tempo limitato e fino al raggiungimento di un valore massimo che esse stabiliscono, un superamento delle concentrazioni massime ammissibili di cui all' allegato I, nella misura in cui tale superamento non presenti assolutamente un rischio inaccettabile per la salute pubblica e l' approvvigionamento d' acqua destinata al consumo umano non possa essere assicurato in nessun altro modo ".

13 Si deve rilevare che detta disposizione è più elastica dell' art . 5, n . 2, della proposta di direttiva della Commissione ( GU C 214, pag . 2 ), la quale non consentiva deroghe per quanto riguarda taluni fattori tossici e, in particolare, i pesticidi e i prodotti affini . Ciononostante, nel consentire deroghe in materia di fattori pericolosi per la salute umana, la direttiva le ha subordinate a condizioni tassative .

14 In primo luogo, dalle varie versioni linguistiche del sopraccitato art . 10, n . 1, emerge che la nozione "circostanze accidentali gravi" dev' essere interpretata come una situazione di urgenza nella quale le autorità responsabili debbono fare repentinamente fronte a difficoltà di approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano .

15 In secondo luogo, il superamento delle concentrazioni massime ammissibili è autorizzato soltanto per un periodo limitato, corrispondente al tempo normalmente necessario per ripristinare la qualità delle acque interessate .

16 In terzo luogo è necessario che detto superamento non comporti rischi inaccettabili per la salute pubblica . Compete agli Stati membri giudicare, in base ai dati scientifici conosciuti, se sussistano simili rischi .

17 Infine, occorre che l' approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano non possa essere garantito in nessun altro modo . Questa impossibilità dev' essere valutata tenendo conto dei mezzi di cui dispongono i pubblici poteri .

18 Si deve poi rilevare che a tenore dell' art . 16 della direttiva gli Stati membri possono adottare per le acque destinate al consumo umano disposizioni più severe di quelle contemplate dalla direttiva stessa, ad eccezione dei provvedimenti che costituiscano un ostacolo alla libera circolazione di prodotti alimentari per i quali l' acqua utilizzata è conforme alla direttiva . L' art . 10, n . 1, non impedisce dunque al legislatore nazionale di subordinare l' autorizzazione del superamento delle concentrazioni massime a condizioni più rigorose o addirittura di vietare detto superamento .

19 Spetta al giudice nazionale accertare se la normativa interna contenga o no disposizioni che limitano le possibilità di deroga contemplate dalla direttiva .

20 La questione pregiudiziale sollevata dal pretore di Torino deve pertanto essere risolta nel senso che

1 ) L' autorizzazione del superamento delle concentrazioni massime ammissibili figuranti nell' allegato I della direttiva 80/778 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, contemplata dall' art . 10, n . 1, della stessa direttiva, dev' essere concessa solo in presenza di una situazione di urgenza in cui le autorità nazionali debbano far fronte repentinamente a difficoltà di approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano .

2 ) Detta autorizzazione dev' essere limitata al tempo normalmente necessario per il ripristino della qualità delle acque interessate, non deve comportare rischi inaccettabili per la salute pubblica, ed è possibile solo se l' approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano non possa essere garantito altrimenti .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

21 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dal governo italiano, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( terza sezione ),

pronunziandosi sulla questione sottopostale dal pretore di Torino, con ordinanza 22 luglio 1987, dichiara :

1 ) L' autorizzazione del superamento delle concentrazioni massime ammissibili figuranti nell' allegato I della direttiva 80/778 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, contemplata dall' art . 10, n . 1, della stessa direttiva, dev' essere concessa solo in presenza di una situazione di urgenza in cui le autorità nazionali debbano far fronte repentinamente a difficoltà di approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano .

2 ) Detta autorizzazione dev' essere limitata al tempo normalmente necessario per il ripristino della qualità delle acque interessate, non deve comportare rischi inaccettabili per la salute pubblica ed è possibile solo se l' approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano non possa essere garantito altrimenti .