61987J0195

SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DELL'11 LUGLIO 1989. - CEHAVE NV CONTRO HOOFDPRODUKTSCHAP VOOR AKKERBOUWPRODUKTEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN - PAESI BASSI. - AGRICOLTURA - PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA NEL SETTORE DEI CEREALI. - CAUSA 195/87.

raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 02199


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Cereali - Prelievo di corresponsabilità - Trasformazione di cereali provenienti da un altro Stato membro - Calcolo del prelievo - Tasso di cambio "verde" da applicare - Tasso in vigore nello Stato membro in cui si svolge la prima trasformazione

( Regolamento della Commissione n . 2040/86, art . 2, n . 1 )

2 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Cereali - Prelievo di corresponsabilità - Pagamento da parte delle imprese che effettuano la prima trasformazione - Ripercussione integrale sui loro fornitori

( Regolamento del Consiglio n . 2727/75, art . 4, n . 6, modificato dal regolamento n . 1579/86; regolamento della Commissione n . 204O/86, art . 5, n . 1 )

3 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Cereali - Prelievo di corresponsabilità - Variazioni del livello del prelievo secondo lo Stato membro in cui si svolge la prima trasformazione - Variazioni inerenti al sistema dei tassi di cambio "verdi" - Violazione del divieto di frapporre ostacoli alla libera circolazione delle merci - Assenza - Discriminazione fra produttori - Assenza

( Trattato CEE, artt . 12, 16, 34 e 40, n . 3; regolamento del Consiglio n . 1676/85, art . 2, n . 1 )

Massima


1 . L' art . 2, n . 1, del regolamento n . 2040/86 va interpretato nel senso che il prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali dev' essere calcolato in base al tasso di conversione agricolo da applicare nello Stato membro sul cui territorio viene effettuata la prima trasformazione dei cereali, dato che, qualunque sia l' origine dei cereali, il suddetto prelievo è dovuto dal trasformatore dei cereali all' organismo competente di tale Stato .

2 . Il combinato disposto dell' art . 4, n . 6, del regolamento n . 2727/75, come modificato dal regolamento n . 1579/86, e dell' art . 5, n . 1, del regolamento n . 2040/86 dev' essere interpretato nel senso che gli operatori che effettuano la prima trasformazione dei cereali devono trasferire a posteriori sui loro fornitori l' eventuale differenza positiva o negativa tra il prelievo di corresponsabilità da essi dovuto e la riduzione loro concessa dai fornitori per tale prelievo nell' ambito della prassi adottata dagli operatori per facilitare il controllo amministrativo e contabile delle operazioni di cui trattasi .

3 . Nell' ambito del regime di corresponsabilità instaurato nel settore dei cereali, le variazioni dell' ammontare del prelievo nei diversi Stati membri sono la diretta conseguenza del divario esistente tra i tassi di conversione agricoli, che si applicano nell' ambito della politica agricola comune in forza dell' art . 2, n . 1, del regolamento n . 1676/85, ed i tassi di mercato delle monete interessate . Ora, l' introduzione di tassi di conversione agricoli distinti dai tassi di mercato è giustificata, per quel che riguarda gli scambi tra Stati membri, dalla necessità di correggere gli effetti delle fluttuazioni dei tassi di cambio instabili, i quali, in un sistema di organizzazioni di mercato dei prodotti agricoli basato su prezzi comuni, potrebbero provocare perturbazioni negli scambi dei prodotti . Tale misura è diretta pertanto a garantire il mantenimento di normali correnti di scambio malgrado l' incidenza di politiche monetarie divergenti . Essa non può pertanto rientrare nell' ambito di applicazione del divieto di cui agli artt . 12, 16 o 34 del trattato .

Le variazioni, secondo lo Stato membro in cui si effettua la prima trasformazione, dell' entità dell' onere gravante sui produttori di cereali derivano dal trasferimento integrale su tali produttori del prelievo calcolato in base al tasso di conversione agricolo da applicare nello Stato membro della prima trasformazione dei cereali . Tale trasferimento risponde all' obiettivo di neutralità del prelievo nei confronti dei trasformatori di cereali e di loro eventuali fornitori intermediari, allo scopo di porre l' onere economico del prelievo a carico dei soli produttori di cereali i quali, per il fatto stesso della loro produzione, contribuiscono alla creazione di eccedenze strutturali sul mercato cerealicolo . La diversità di trattamento tra i produttori della Comunità che ne deriva è pertanto obiettivamente giustificata e non può di conseguenza essere considerata discriminatoria ai sensi dell' art . 40, n . 3, del trattato .

Parti


Nel procedimento 195/87,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Cehave NV, con sede in Veghel

e

Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten,

domanda vertente sull' interpretazione e sulla validità della normativa in materia di prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali,

LA CORTE ( quinta sezione ),

composta dai signori R . Joliet, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Zuleeg, giudici,

avvocato generale : G . Tesauro

cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni presentate :

- per la società Cehave NV, dall' avv . B.H . ter Kuile,

- per lo Hoofdproduktschap, dal suo segretario A.W.F . Helmstrijd,

- per il governo italiano, dal sig . Ivo M . Braguglia, avvocato dello Stato, in qualità di agente,

- per il Consiglio delle Comunità europee, dal sig . A . Brautigam, in qualità di agente,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . R.C . Fischer, consigliere giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 1° marzo 1989,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 20 aprile 1989,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 19 giugno 1987, pervenuta alla Corte il 22 giugno successivo, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, cinque questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione e sulla validità della normativa comunitaria in materia di prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali .

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la società Cehave NV ( in prosieguo : "Cehave "), impresa di trasformazione di cereali, e lo Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten . La Cehave ha trasformato determinati quantitativi di cereali prodotti nei vari Stati membri della Comunità . Di conseguenza essa ha dovuto versare un importo di 542 644 HFL come prelievo di corresponsabilità . Tale somma risulta dalla conversione in moneta olandese del prelievo espresso in ecu, in base al tasso di conversione agricolo in vigore per i Paesi Bassi .

3 Con il suo ricorso, proposto dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven, la Cehave contesta il metodo di calcolo dell' importo stabilito . Essa fa valere che, in un primo momento, il prelievo espresso in ecu avrebbe dovuto essere convertito nella moneta nazionale dello Stato membro nel quale i cereali sono stati prodotti, applicando il tasso verde di questo Stato membro e che, in un secondo momento, l' importo così ottenuto avrebbe dovuto essere convertito in moneta olandese, in base al tasso di cambio effettivo delle due monete .

4 Per poter valutare quest' argomento il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sospeso il giudizio ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :

"1 ) La disciplina comunitaria del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali si basa sui seguenti regolamenti :

- regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727, in particolare art . 4;

- regolamento ( CEE ) della Commissione 30 giugno 1986, n . 2040;

- regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 maggio 1986, n . 1584;

- regolamento ( CEE ) del Consiglio 11 giugno 1985, n . 1676, in particolare art . 2 .

Se detta normativa debba essere interpretata nel senso che il prelievo di corresponsabilità da essa contemplato, da pagarsi dall' impresa in cui è avvenuta la prima trasformazione e da imporsi alla stessa, debba essere convertito nella moneta nazionale dello Stato membro della prima trasformazione con applicazione del tasso di conversione agricolo vigente per detto Stato membro .

2 ) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se la normativa menzionata al punto 1 debba essere interpretata nel senso che l' impresa che ha pagato il prelievo di corresponsabilità sia autorizzata e tenuta a trasferire successivamente ai suoi fornitori la differenza negativa o positiva fra il prelievo da essa versato ( pari all' importo del prelievo in ecu, convertito nella moneta nazionale dello Stato membro della prima trasformazione con applicazione del tasso di conversione agricolo dello stesso Stato membro ) e la riduzione concessa dal fornitore ( pari all' importo del prelievo in ecu, convertito nella moneta nazionale dello Stato membro produttore con applicazione del tasso di conversione agricolo dello stesso Stato membro e successivamente convertito nella moneta dello Stato membro della prima trasformazione con applicazione degli effettivi tassi di cambio di mercato ).

3 ) In caso di soluzione affermativa della seconda questione, se l' applicazione della normativa menzionata al punto 1 porti, in talune circostanze, al risultato che sul produttore dei cereali grava in definitiva un prelievo il cui ammontare dipende da quale sia lo Stato membro in cui i cereali hanno subito la prima trasformazione .

Se ciò comporti che la normativa anzidetta è invalida in quanto in contrasto con il trattato CEE, in particolare con gli artt . 12, 16, 34 e/o 40, n . 3, oppure con un principio basilare dello stesso trattato .

4 ) In caso di soluzione negativa della seconda questione, se l' applicazione della normativa menzionata al punto 1 porti, in talune circostanze, al risultato che sul primo trasformatore dei cereali grava in definitiva un prelievo ( pari alla differenza fra il prelievo a lui imposto e la riduzione, inferiore, da lui ricevuta ) o che egli beneficia di un importo ( pari alla differenza fra la riduzione da lui ricevuta e il prelievo, inferiore, a lui imposto ) la cui misura varia e dipende da quale sia lo Stato membro in cui i cereali sono stati prodotti .

Se ciò comporti che la normativa anzidetta è invalida in quanto in contrasto con il trattato CEE, in particolare con gli artt . 12, 16, 34 e/o 40, n . 3, oppure con un principio fondamentale dello stesso trattato .

5 ) In caso di soluzione affermativa della terza e/o quarta questione, se la Corte di giustizia ritenga necessario disciplinare le conseguenze della sua sentenza per quanto riguarda il periodo precedente alla data della sentenza ".

5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia nella causa principale, delle norme comunitarie di cui è causa nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

Sulla prima questione

6 La prima questione consiste in sostanza nel sapere se l' art . 2, n . 1, del regolamento della Commissione 30 giugno 1986, n . 2040, che stabilisce le modalità d' applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali ( GU L 173, pag . 65 ), vada interpretato nel senso che il prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali dev' essere calcolato in base al tasso di conversione agricolo da applicare nello Stato membro sul cui territorio viene effettuata la prima trasformazione dei cereali, oppure in base al tasso di conversione agricolo da applicare nello Stato membro di origine dei cereali .

7 Giova ricordare, al riguardo, che ai sensi dell' art . 2, n . 1, del regolamento n . 2040/86 "il prelievo è pagato dagli operatori che procedono ad una trasformazione (...). Il prelievo è pagato all' organismo competente, all' uopo designato da ciascuno Stato membro ". Pertanto, poiché il prelievo di corresponsabilità è dovuto dal trasformatore dei cereali all' organismo competente dello Stato membro in cui ha luogo l' operazione di trasformazione, qualunque sia l' origine dei cereali, ne consegue, come la Corte ha già dichiarato nella sentenza 19 aprile 1988 ( causa 64/87, Versele-Laga, Racc . pag . 1961 ), che l' importo da versare dev' essere convertito nella moneta di questo Stato membro in base al tasso verde di tale moneta .

8 Di conseguenza, la soluzione da dare alla prima questione è che l' art . 2, n . 1, del regolamento della Commissione 30 giugno 1986, n . 2040, va interpretato nel senso che il prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali dev' essere calcolato in base al tasso di conversione agricolo da applicare nello Stato membro sul cui territorio viene effettuata la prima trasformazione dei cereali .

Sulla seconda e sulla quarta questione

9 La seconda questione consiste in sostanza nel sapere se il combinato disposto dell' art . 4, n . 6, del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727 ( GU L 281, pag . 1 ), come modificato dal regolamento del Consiglio 23 maggio 1986, n . 1579 ( GU L 139, pag . 29 ), e dell' art . 5, n . 1, del precitato regolamento della Commissione 30 giugno 1986, n . 2040, vada interpretato nel senso che gli operatori che effettuano la prima trasformazione dei cereali devono trasferire a posteriori sui loro fornitori l' eventuale differenza positiva o negativa tra il prelievo di corresponsabilità da essi dovuto e la riduzione loro concessa dai fornitori per tale prelievo .

10 Occorre ricordare, al riguardo, che ai sensi dell' art . 4, n . 6, del regolamento n . 2727/75, come modificato, "il prelievo dev' essere trasferito sul produttore ". L' art . 5, n . 1, del regolamento n . 2040/86 precisa che "gli operatori che effettuano le operazioni (...) trasferiscono l' onere del prelievo di corresponsabilità sul loro fornitore . Un trasferimento dell' onere è operato anche all' atto di ogni transazione anteriore sino alla fornitura effettuata dal produttore ".

11 Sia dal tenore letterale che dalle finalità di tali disposizioni, tendenti a garantire la neutralità del prelievo per i trasformatori di cereali e di eventuali fornitori intermediari, risulta che esse vanno interpretate nel senso che il prelievo dev' essere trasferito integralmente sui produttori di cereali, se del caso nell' ambito di loro operazioni con eventuali fornitori intermediari . L' importo da trasferire sul produttore è perciò pari a quello dovuto dal trasformatore dei cereali, calcolato conformemente ai criteri indicati nella soluzione data alla prima questione .

12 Tale valutazione non è modificata dal fatto che nella pratica il trasferimento viene effettuato in modo tale che, dalla vendita dei cereali dal produttore al primo fornitore, l' importo che sarà dovuto all' atto della prima trasformazione sia detratto dal prezzo di vendita richiesto dal produttore e che l' importo così detratto sia calcolato in base al tasso verde da applicare nello Stato membro di produzione dei cereali . Infatti, una siffatta prassi, che presenta il vantaggio di facilitare il controllo amministrativo e contabile delle operazioni di cui trattasi, non può essere fatta valere allo scopo di eludere l' obbligo imposto ai trasformatori dei cereali e ai loro eventuali fornitori intermediari di trasferire l' intero importo del prelievo sui produttori dei cereali, utilizzando all' uopo il tasso di conversione agricolo da applicare nello Stato membro sul cui territorio è effettuata la prima trasformazione dei cereali .

13 Di conseguenza, nei limiti in cui, a causa dell' esportazione dei cereali di cui trattasi verso un altro Stato membro in cui essi vengono assoggettati alla prima trasformazione, l' importo detratto dal prezzo di vendita, calcolato in base al tasso di conversione agricolo da applicare nello Stato membro di produzione dei cereali, differisca da quello dovuto dal trasformatore dei cereali, vale a dire dall' importo calcolato in base al tasso di conversione agricolo da applicare nello Stato membro della prima trasformazione, il principio del trasferimento integrale impone che la differenza sia addebitata a posteriori al produttore o a questi restituita, se del caso nell' ambito delle operazioni concluse con eventuali fornitori intermediari .

14 Contro tale interpretazione si è sostenuto che il trasferimento a posteriori della differenza tra l' importo dovuto dal trasformatore dei cereali e l' importo detratto dal prezzo di vendita non era sempre realizzabile per motivi di ordine pratico . Difatti, sarebbe in molti casi impossibile per il trasformatore, o per i suoi fornitori intermediari, risalire al produttore dei cereali, dal momento che spesso ai fini dell' immagazzinamento vengono mescolati in uno stesso silo cereali provenienti da produttori diversi .

15 Occorre sottolineare che simili difficoltà, ammesso che esistano, non costituiscono un ostacolo insormontabile all' applicazione del principio del trasferimento integrale, nei limiti in cui per eliminarle sarebbe sufficiente imporre agli operatori interessati una contabilità obbligatoria che permetta di ricostruire la catena di commercializzazione dei vari quantitativi di cereali di cui trattasi . Più in particolare, quanto all' impossibilità di distinguere cereali mescolati in un unico e medesimo impianto di immagazzinamento, è da aggiungere che né la lettera né lo spirito della normativa ostano a che, in un caso del genere, i trasformatori di cereali e i loro eventuali fornitori intermediari procedano al trasferimento ripartendo l' intero onere dovuto per i cereali mescolati sui vari produttori di cui trattasi, in proporzione al quantitativo di cereali fornito da ciascuno di essi .

16 Spetta agli Stati membri, incaricati di attuare sul piano amministrativo il regime del prelievo di corresponsabilità, adottare gli opportuni provvedimenti affinché il prelievo dovuto dai trasformatori possa in ogni caso essere trasferito integralmente sui produttori di cereali .

17 Pertanto, la soluzione da dare alla seconda questione è che il combinato disposto dell' art . 4, n . 6, del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727, come modificato dal regolamento del Consiglio 23 maggio 1986, n . 1579, e dell' art . 5, n . 1, del regolamento della Commissione 30 giugno 1986, n . 2040, dev' essere interpretato nel senso che gli operatori che effettuano la prima trasformazione dei cereali devono trasferire a posteriori sui loro fornitori l' eventuale differenza negativa o positiva tra il prelievo di corresponsabilità da essi dovuto e la riduzione loro concessa dai fornitori per tale prelievo .

18 Tenuto conto della soluzione data alla seconda questione, non occorre pronunciarsi sulla quarta questione .

Sulla terza e sulla quinta questione

19 La terza questione attiene alla validità della normativa di cui è causa, tenendo conto dell' interpretazione formulata nella soluzione data alla seconda questione .

20 In proposito, la Cehave fa valere che poiché l' importo del prelievo di corresponsabilità varia in funzione del tasso di conversione da applicare nello Stato membro sul cui territorio è effettuata la prima trasformazione dei cereali, detto prelievo ha l' effetto di ostacolare l' esportazione dei cereali verso altri Stati membri e costituisce di conseguenza una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all' esportazione, vietata dall' art . 34 del trattato, e una tassa d' effetto equivalente a un dazio doganale all' esportazione, vietata dagli artt . 12 e 16 del trattato . La Cehave sostiene inoltre che nei limiti in cui sui produttori di cereali grava, a causa del trasferimento del prelievo, un onere che varia in funzione del tasso di conversione da applicare nello Stato membro della prima trasformazione, la disciplina del prelievo di corresponsabilità crea una discriminazione tra produttori della Comunità, vietata dall' art . 40, n . 3, del trattato .

21 Per quanto riguarda, innanzitutto, la censura fondata su una violazione degli artt . 12, 16 e 34 del trattato, giova rilevare che le variazioni dell' ammontare del prelievo, lamentate dalla ricorrente nella causa principale, sono la diretta conseguenza del divario esistente tra i tassi di conversione agricoli che si applicano nell' ambito della politica agricola comune in forza dell' art . 2, n . 1, del regolamento del Consiglio 11 giugno 1985, n . 1676, relativo al valore dell' unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell' ambito della politica agricola comune ( GU L 164, pag . 1 ), e i tassi di mercato delle monete interessate . Ora, l' introduzione di tassi di conversione agricoli distinti dai tassi di mercato è giustificata, per quel che riguarda gli scambi tra Stati membri, dalla necessità di correggere gli effetti delle fluttuazioni dei tassi di cambio instabili, i quali, in un sistema di organizzazione di mercato dei prodotti agricoli basato su prezzi comuni, potrebbero provocare perturbazioni negli scambi dei prodotti . Tale misura è diretta pertanto a garantire il mantenimento di normali correnti di scambio malgrado l' incidenza di politiche monetarie divergenti . Essa non può pertanto rientrare nell' ambito di applicazione del divieto di cui agli artt . 12, 16 o 34 del trattato .

22 Per quanto riguarda poi la censura fondata sulla violazione del principio di parità di trattamento, occorre rilevare che le variazioni dell' entità dell' onere gravante sui produttori di cereali derivano dal trasferimento integrale su tali produttori del prelievo calcolato in base al tasso di conversione agricolo da applicare nello Stato membro della prima trasformazione dei cereali . Come si è rilevato nella soluzione della seconda questione, tale trasferimento risponde all' obiettivo di neutralità del prelievo nei confronti dei trasformatori di cereali e di loro eventuali fornitori intermediari, allo scopo di porre l' onere economico del prelievo a carico dei soli produttori di cereali i quali, per il fatto stesso della loro produzione, contribuiscono alla creazione di eccedenze strutturali sul mercato cerealicolo . La diversità di trattamento tra i produttori della Comunità che ne deriva è pertanto obiettivamente giustificata e non può di conseguenza essere considerata discriminatoria ai sensi dell' art . 40, n . 3, del trattato .

23 Per questi motivi, la terza questione va risolta nel senso che dall' esame della normativa in causa non sono emersi elementi tali da inficiarne la validità .

24 Tenuto conto della soluzione data alla terza questione, non occorre risolvere la quinta questione .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

25 Le spese sostenute dal governo italiano, dal Consiglio delle Comunità europee e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( quinta sezione ),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, con sentenza 19 giugno 1987, dichiara :

1 ) L' art . 2, n . 1, del regolamento della Commissione 30 giugno 1986, n . 2040, va interpretato nel senso che il prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali dev' essere calcolato in base al tasso di conversione agricolo da applicare nello Stato membro sul cui territorio viene effettuata la prima trasformazione dei cereali .

2 ) Il combinato disposto dell' art . 4, n . 6, del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727, come modificato dal regolamento del Consiglio 23 maggio 1986, n . 1579, e dell' art . 5, n . 1, del regolamento della Commissione 30 giugno 1986, n . 2040, dev' essere interpretato nel senso che gli operatori che effettuano la prima trasformazione dei cereali devono trasferire a posteriori sui loro fornitori l' eventuale differenza negativa o positiva tra il prelievo di corresponsabilità da essi dovuto e la riduzione loro concessa dai fornitori per tale prelievo .

3 ) Dall' esame della normativa in causa non sono emersi elementi tali da inficiarne la validità .