SENTENZA DELLA CORTE DEL 18 GENNAIO 1990. - HENRI MAURISSEN E UNION SYNDICALE CONTRO CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - ORGANIZZAZIONE SINDACALE - DIRITTO SINDACALE. - CAUSE RIUNITE 193/87 E 194/87.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00095
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Dipendenti - Diritti ed obblighi - Diritti sindacali - Portata
( Statuto del personale, art . 24 bis )
2 . Dipendenti - Diritti ed obblighi - Diritti sindacali - Limiti - Obbligo dell' amministrazione di curare la distribuzione dei bollettini sindacali - Insussistenza
( Statuto del personale, art . 24 bis )
3 . Dipendenti - Dovere di sollecitudine dell' amministrazione - Portata - Rapporti collettivi di lavoro - Esclusione
4 . Dipendenti - Parità di trattamento - Agevolazioni concesse da talune istituzioni per la distribuzione di bollettini sindacali - Insussistenza di obbligo giuridico - Impossibilità di invocare il principio della parità di trattamento nei confronti delle altre istituzioni
5 . Dipendenti - Diritti ed obblighi - Diritti sindacali - Portata - Partecipazione dei rappresentanti sindacali alle riunioni preparatorie della commissione di concertazione - Obbligo dell' amministrazione di concedere permessi
( Statuto del personale, art . 24 bis )
1 . Le istituzioni comunitarie e gli organi ad esse equiparati per l' applicazione dello statuto del personale in forza dell' art . 1 di detto statuto devono astenersi da ogni comportamento che possa ostacolare l' esercizio della libertà sindacale riconosciuta dall' art . 24 bis .
La libertà sindacale così riconosciuta implica, secondo i principi generali del diritto del lavoro, non solo la facoltà dei dipendenti di costituire liberamente associazioni di loro scelta, ma altresì la facoltà, per dette associazioni, di svolgere, nei limiti del lecito, qualsiasi attività che si renda necessaria per la tutela degli interessi professionali dei loro membri .
Ne consegue, in primo luogo, che le istituzioni e gli organi comunitari non possono vietare ai propri dipendenti di aderire ad una associazione sindacale o professionale e di partecipare alle attività sindacali né penalizzarli in alcun modo a causa di detta adesione o di dette attività .
In secondo luogo ne discende che le istituzioni e gli organi comunitari devono accettare, senza operare ingiustificate discriminazioni fra le associazioni sindacali e professionali, che queste svolgano la funzione loro propria, in particolare mediante azioni per informare i dipendenti e gli agenti, che è quella di rappresentare il personale presso dette istituzioni ed organi e di partecipare alla concertazione con essi in ordine a tutte le materie di interesse per il personale .
2 . Se la libertà sindacale rappresenta un principio generale del diritto del lavoro, il suo contenuto non può però essere ampliato sino ad includervi l' obbligo, per le istituzioni e gli organi comunitari, di porre i propri uffici interni di distribuzione a disposizione delle associazioni sindacali per la diffusione tra il personale delle comunicazioni provenienti da dette associazioni .
L' art . 24 bis dello statuto, che sancisce il riconoscimento della libertà sindacale nell' ambito del pubblico impiego comunitario, nulla stabilisce quanto alla concessione di simili agevolazioni .
Nessun obbligo incombe dunque, a questo riguardo, a un' istituzione o ad un organo comunitario, in mancanza di disposizioni generali d' attuazione o di un accordo stipulato con un' organizzazione sindacale o professionale per completare, sotto questo aspetto, il citato art . 24 bis .
3 . Il dovere di sollecitudine rientra nell' ambito dei rapporti individuali tra l' autorità che ha il potere di nomina ed il personale di detta autorità; esso non può essere invocato per la soluzione di problemi che riguardano i rapporti collettivi fra le istituzioni e gli organi comunitari e le associazioni sindacali o professionali .
4 . Pur se alcune istituzioni ed organi comunitari, seguendo modalità peraltro diverse, garantiscono, in materia di diffusione dei bollettini sindacali, talune agevolazioni alle organizzazioni sindacali o professionali ed ai loro rappresentanti, trattasi tuttavia, in mancanza di obblighi giuridici che discendano dallo statuto, di liberalità concesse in base ai poteri d' organizzazione degli uffici ovvero di agevolazioni in forza di specifici accordi tra l' istituzione o l' organo e i rappresentanti del suo personale .
Siffatte misure ad iniziativa delle istituzioni o degli organi non possono essere invocate a sostegno del mezzo relativo all' infrazione del principio della parità di trattamento, fatto valere nei confronti delle istituzioni o degli organi che neghino ai rappresentanti sindacali le stesse agevolazioni .
5 . Le istituzioni e gli organi comunitari sono tenuti al rispetto delle attività sindacali che risultino necessarie per garantire un' efficace partecipazione all' iter di concertazione, nel quale si inserisce la procedura prevista dalla decisione del Consiglio 23 giugno 1981 allo scopo di permettergli di adottare con piena cognizione di causa le proprie decisioni relative al personale . Infatti la libertà sindacale implica appunto la possibilità per i sindacati di partecipare ad una simile concertazione ed essere così associati al processo decisionale .
Pertanto, se la Commissione decide di convocare i rappresentanti delle associazioni sindacali o professionali per la preparazione delle proposte da presentare al Consiglio in materia di modifiche statutarie o di adattamento degli stipendi e delle pensioni, a detti rappresentanti devono essere concesse le agevolazioni necessarie per consentire loro di partecipare alle riunioni .
I rappresentanti sindacali devono quindi fruire di permessi a tale fine, secondo modalità che le autorità di ogni istituzione ed organo comunitari devono determinare unilateralmente o in via convenzionale .
Nelle cause riunite C-193/87 e C-194/87,
Henri Maurissen, dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, con l' avv . Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Yvette Hamilius, patrocinante in corte d' appello, 11, boulevard Royal,
ricorrente,
e
Union syndicale, service public européen, con sede in Lussemburgo, in persona del segretario generale Adam Buick, con l' avv . Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Yvette Hamilius, patrocinante in corte d' appello, 11, boulevard Royal,
ricorrente,
sostenuta da
Internationale des services publics, con sede in Ferney-Voltaire ( Francia ), con gli avv.ti Michel Deruyver e Véronique Leclercq, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Yvette Hamilius, patrocinante in corte d' appello, 11, boulevard Royal,
interveniente,
contro
Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dai sigg . Michaël Becker e Marc Ekelmans, in qualità di agenti, dall' avv . Lucette Defalque, del foro di Bruxelles, e dal sig . Jean-Aimé Stoll, in qualità di consulente, con domicilio eletto presso la sede della Corte dei conti,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento di due decisioni del presidente della Corte dei conti :
- l' una, in data 17 marzo 1987, che ordina agli uffici interni di distribuzione della Corte di astenersi provvisoriamente dal collaborare alla diffusione degli stampati sindacali;
- l' altra, in data 31 marzo 1987, che nega la concessione ai rappresentanti della Union syndicale di permessi sindacali per partecipare agli incontri fra i sindacati e la Commissione delle Comunità europee riguardanti le questioni generali del personale,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler e M . Zuleeg, presidenti di sezione, T . Koopmans, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias e F . Grévisse, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : J.-G . Giraud
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 17 ottobre 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 5 dicembre 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo pervenuto alla Corte il 22 giugno 1987 e registrato col n . 193/87, il sig . Maurissen, dipendente della Corte dei conti, ha chiesto, in forza dell' art . 91 dello statuto del personale, l' annullamento di due decisioni del presidente della Corte dei conti, in data 17 e 31 marzo 1987, riguardanti l' esercizio di attività sindacali nella Corte dei conti .
2 Con atto introduttivo pervenuto alla Corte il 22 giugno 1987 e registrato col n . 194/87, l' Union syndicale, service public européen, Lussemburgo, ha chiesto, in forza dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, l' annullamento delle stesse decisioni .
3 Dal fascicolo risulta che, in un volantino 26 febbraio 1987 relativo alle intenzioni della Corte dei conti circa il bilancio di previsione per l' esercizio 1988, il comitato esecutivo dell' Union syndicale del Lussemburgo denunciava il progettato aumento del numero di agenti temporanei . Secondo il volantino l' aumento avrebbe non solo svalutato il pubblico impiego europeo, ma anche pregiudicato l' indipendenza della Corte compromettendone il ruolo di "coscienza finanziaria dell' Europa ".
4 Il 17 marzo 1987 il presidente della Corte dei conti inviava al Maurissen, l' unico dipendente della Corte dei conti fra i membri del comitato esecutivo dell' Union syndicale indicati in margine al volantino, una lettera in cui, dopo aver criticato la forma ed il contenuto di detto volantino, gli comunicava di aver deciso di vietare provvisoriamente al competente ufficio interno la distribuzione degli stampati sindacali . In questa lettera egli invitava il Maurissen ad indirizzare in futuro detti stampati al comitato del personale che avrebbe potuto fruire della collaborazione degli uffici interni di distribuzione per la loro diffusione e precisava che ogni altra forma di distribuzione sarebbe avvenuta unicamente ad iniziativa del Maurissen .
5 D' altra parte l' 11 marzo 1987 il segretario generale dell' Union syndicale del Lussemburgo aveva informato il presidente della Corte dei conti dell' istituzione di una rappresentanza sindacale alla Corte chiedendogli di autorizzare la concessione di permessi per i membri della rappresentanza delegati a partecipare a riunioni con la Commissione delle Comunità europee circa le questioni del personale .
6 Il 31 marzo 1987 pur prendendo atto dell' istituzione di una rappresentanza sindacale, il presidente della Corte dei conti rispondeva al segretario generale dell' Union syndicale di non poter accogliere la sua domanda di permessi .
7 I ricorsi odierni sono diretti avverso dette decisioni 17 e 31 marzo 1987 .
8 Poiché la Corte dei conti ha contestato la ricevibilità dei ricorsi, la Corte ha deciso di statuire preventivamente, con pronuncia separata, sulle relative eccezioni .
9 Con sentenza 11 maggio 1989, la Corte ha dichiarato ricevibile il ricorso del Maurissen . Essa ha inoltre dichiarato ricevibili le conclusioni del ricorso dell' Union syndicale avverso la decisione 31 marzo 1987 e irricevibili quelle dirette avverso la decisione 17 marzo 1987 .
10 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
11 Onde valutare la fondatezza dei ricorsi si deve previamente ricordare che, a termini dell' art . 24 bis dello statuto del personale, "i funzionari fruiscono del diritto di associazione e in particolare del diritto di associarsi in organizzazioni sindacali o professionali dei funzionari europei ".
12 Le istituzioni comunitarie e gli organi ad esse equiparati per l' applicazione dello statuto del personale in forza dell' art . 1 di detto statuto devono astenersi da ogni comportamento che possa ostacolare l' esercizio della libertà sindacale riconosciuta dal menzionato art . 24 bis .
13 Dalla giurisprudenza della Corte ( sentenze 8 ottobre 1974, causa 175/73, Union syndicale, Racc . pag . 917, e causa 18/74, Syndicat général du personnel, Racc . pag . 933 ), discende che la libertà sindacale così riconosciuta implica, secondo i principi generali del diritto del lavoro, non solo la facoltà dei dipendenti di costituire liberamente associazioni di loro scelta, ma altresì la facoltà, per dette associazioni, di compiere, nei limiti del lecito, qualsiasi attività che si renda necessaria per la tutela degli interessi professionali dei loro membri .
14 Pertanto, in primo luogo, le istituzioni e gli organi comunitari non possono vietare ai propri dipendenti di aderire ad un' associazione sindacale o professionale e di partecipare alle attività sindacali né penalizzarli in alcun modo a causa di detta adesione o di dette attività .
15 In secondo luogo ne discende che le istituzioni e gli organi comunitari devono accettare, senza operare ingiustificate discriminazioni fra le associazioni sindacali e professionali, che queste svolgano la funzione loro propria, in particolare mediante azioni per informare i dipendenti e gli agenti, che è quella di rappresentare il personale presso dette istituzioni ed organi e di partecipare alla concertazione con essi in ordine a tutte le materie di interesse per il personale .
16 La legittimità delle decisioni controverse dev' essere valutata tenendo conto delle considerazioni appena svolte .
Sulle conclusioni del ricorso del Maurissen dirette avverso la decisione 17 marzo 1987
17 A sostegno di dette conclusioni il Maurissen deduce due mezzi : il primo fa riferimento alla violazione dell' art . 24 bis dello statuto del personale, il secondo all' infrazione del principio della parità di trattamento fra i dipendenti .
Sul primo mezzo
18 Si deve rilevare che la decisione 17 marzo 1987 fa venir meno la possibilità di servirsi dell' ufficio interno di distribuzione per la diffusione degli stampati sindacali . Essa non vieta la loro distribuzione all' interno della Corte dei conti; in particolare, come risulta dalla sua stessa lettera, la decisione non osta a che, di loro "iniziativa", i responsabili delle associazioni sindacali ricorrano a "qualunque altra forma di distribuzione ".
19 La decisione si limita quindi a negare una facilitazione la cui concessione avrebbe sì consentito di agevolare l' azione del Maurissen, in quanto responsabile sindacale, ma la cui mancanza non determina un ostacolo all' esercizio delle sue attività sindacali .
20 Una decisione del genere potrebbe essere criticata solo se il diritto d' ottenere la facilitazione da essa negata potesse essere rinvenuto, come sostiene il Maurissen, in un principio generale del diritto del lavoro applicabile nell' ordinamento giuridico comunitario ovvero nelle disposizioni dello statuto o negli atti, unilaterali o convenzionali, adottati per la loro attuazione, ovvero ancora nell' esistenza del dovere di sollecitudine .
21 A tal proposito si deve innanzitutto osservare che, se la libertà sindacale rappresenta un principio generale del diritto del lavoro, il suo contenuto non può però essere ampliato sino ad includervi l' obbligo, per le istituzioni e gli organi comunitari, di porre i propri uffici interni di distribuzione a disposizione delle associazioni sindacali per la diffusione tra il personale delle comunicazioni provenienti da dette associazioni .
22 L' art . 24 bis dello statuto, che sancisce il riconoscimento della libertà sindacale nell' ambito del pubblico impiego comunitario, nulla stabilisce quanto alla concessione di simili agevolazioni . D' altra parte questa norma non è stata integrata al riguardo né da una disposizione generale d' attuazione della Corte dei conti né da un accordo stipulato fra questa ed una qualche associazione sindacale o professionale .
23 Infine si deve rilevare, per quanto riguarda il dovere di sollecitudine, che questo rientra nell' ambito dei rapporti individuali tra l' autorità che ha il potere di nomina ed i dipendenti e agenti di detta autorità; esso non può essere invocato per la soluzione di problemi che riguardano i rapporti collettivi fra le istituzioni e gli organi comunitari e le associazioni sindacali o professionali .
24 Il primo mezzo va pertanto disatteso .
Sul secondo mezzo
25 Questo mezzo si riferisce alla circostanza che il presidente della Corte dei conti avrebbe infranto il principio della parità di trattamento fra i dipendenti negando ai responsabili dei sindacati un trattamento tanto favorevole quanto quello concesso dalle altre istituzioni ed organi comunitari in materia di distribuzione di stampati sindacali .
26 Si deve rilevare che, pur se talune istituzioni ed organi comunitari, seguendo modalità peraltro diverse, garantiscono in materia talune agevolazioni alle associazioni sindacali o professionali ed ai loro rappresentanti, trattasi tuttavia, in mancanza di obblighi giuridici che discendano dallo statuto, di liberalità concesse in base ai poteri d' organizzazione degli uffici ovvero di agevolazioni in forza di specifici accordi tra l' istituzione o l' organo ed i rappresentanti del suo personale .
27 Siffatte misure ad iniziativa delle istituzioni o degli organi non possono essere invocate a sostegno del mezzo relativo all' infrazione del principio della parità di trattamento .
28 Pertanto il secondo mezzo va disatteso .
29 Si devono quindi respingere le conclusioni del ricorso del Maurissen in quanto dirette avverso la decisione 17 marzo 1987 .
Sulle conclusioni dei ricorsi dirette avverso la decisione 31 marzo 1987
30 Si deve innanzitutto esaminare il mezzo che fa riferimento alla libertà sindacale garantita dall' art . 24 bis dello statuto .
31 Pur riconoscendo il principio della libertà sindacale, la Corte dei conti ha fatto rinvio alla decisione del Consiglio 23 giugno 1981 che istituisce una procedura di concertazione . Essa ha sostenuto che, se in forza di detta decisione essa deve concedere permessi sindacali ai rappresentanti del personale delegati dalle associazioni sindacali o professionali a partecipare alle riunioni della "commissione di concertazione" istituita dalla decisione, detto obbligo non può essere esteso alle riunioni preparatorie organizzate dalla Commissione .
32 A tal proposito si deve innanzitutto osservare che la procedura di concertazione di cui alla decisione del Consiglio 23 giugno 1981 si applica alle "proposte presentate dalla Commissione al Consiglio relative alla modifica dello statuto del personale delle Comunità o del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità ovvero relative all' applicazione delle disposizioni dello statuto di detto regime che riguardano le retribuzioni o le pensioni ".
33 Detta procedura è messa in atto nell' ambito di una commissione detta "commissione di concertazione", composta da rappresentanti degli Stati membri e delle autorità amministrative delle istituzioni ed organi comunitari, ma anche da rappresentanti del personale delegati delle associazioni sindacali e professionali .
34 Si deve poi rilevare che, pur spettando al Consiglio, in materia di modifiche dello statuto e di andamento delle retribuzioni e delle pensioni, adottare le necessarie decisioni, esso può però agire solo su proposta della Commissione ed in stretta collaborazione con quest' ultima . I lavori della "commissione di concertazione" istituita dalla decisione 23 giugno 1981 fanno quindi parte di un iter le cui prime tappe hanno luogo in seno alla Commissione e durante incontri tra la Commissione ed i rappresentanti dei sindacati .
35 Da ciò discende che le istituzioni ed organi comunitari sono tenuti al rispetto delle attività sindacali che risultino necessarie per garantire un' efficace partecipazione all' iter di concertazione . Infatti la libertà sindacale implica appunto la possibilità, per i sindacati, di partecipare ad una simile concertazione ed essere così associati al processo decisionale .
36 Pertanto, se la Commissione decide di convocare i rappresentanti delle associazioni sindacali o professionali per la preparazione delle proposte da presentare al Consiglio, a detti rappresentanti devono essere concesse le necessarie agevolazioni per consentire loro di partecipare alle riunioni .
37 I rappresentanti sindacali devono quindi fruire di permessi a tal fine, secondo modalità che le autorità di ogni istituzione ed organo comunitari devono determinare unilateralmente od in via convenzionale .
38 La decisione 31 marzo 1987 va quindi annullata in quanto, data la genericità della sua lettera e la sua natura di principio, essa nega ogni permesso sindacale ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali o professionali per consentire loro di partecipare alle riunioni organizzate dalla Commissione . Così stando le cose, non occorre più valutare il secondo mezzo dedotto dai ricorrenti .
39 Da quanto precede discende che si devono accogliere le conclusioni dei ricorsi dirette avverso la decisione del presidente della Corte dei conti 31 marzo 1987 e che le conclusioni del ricorso del Maurissen vanno per il resto disattese .
Sulle spese
40 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda . Tuttavia, ai sensi dell' art . 70 di detto regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nei ricorsi proposti dai dipendenti delle Comunità restano a carico delle stesse .
41 Nella causa 193/87 la Corte dei conti deve sopportare le proprie spese . Si deve inoltre porre a suo carico la metà delle spese sostenute dal Maurissen che ha ottenuto l' annullamento di una delle decisioni da lui impugnate .
42 Nella causa 194/87, essendo stato il ricorso dell' Union syndicale in parte accolto e in parte disatteso, ciascuna delle parti, ivi compresa l' Internationale des services publics, intervenuta a sostegno dell' Union syndicale, sopporterà le proprie spese .
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) La decisione del presidente della Corte dei conti in data 31 marzo 1987 è annullata .
2 ) Per il resto, il ricorso del sig . Maurissen è respinto .
3 ) Nella causa 193/87 la Corte dei conti sopporterà le proprie spese e la metà delle spese del sig . Maurissen, ivi comprese le spese del procedimento sommario .
4 . Nella causa 194/87 ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .