Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1 . Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni - Competenze speciali - Pluralità di convenuti - Competenza del giudice del domicilio di uno dei convenuti - Presupposto - Vincolo di connessione ai sensi della convenzione fra le domande

( Convenzione 27 settembre 1968, art . 6, n . 1 )

2 . Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni - Competenze speciali - Compentenza "in materia di delitti o quasi delitti" - Nozione - Interpretazione autonoma - Azione di responsabilità che non rientra nella materia contrattuale - Domanda avente più fondamenti - Esclusione dei punti che si basano su atti o fatti diversi dall' illecito

( Convenzione 27 settembre 1968, art . 5, n . 3 )

Massima

1 . Perché si applichi l' art . 6, punto 1, della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve esistere un nesso fra le varie domande formulate dallo stesso attore nei confronti di più convenuti . Questo nesso, la cui natura va determinata in modo autonomo, dev' essere un nesso di connessione, tale che vi sia interesse a giudicare insieme dette domande, onde evitare pronunzie che potrebbero essere inconciliabili se le cause fossero decise separatamente .

2 . La nozione di "materia di delitti o quasi delitti" ai sensi dell' art . 5, punto 3, della convenzione, dev' essere considerata una nozione autonoma che comprende qualsiasi domanda che miri a far valere la responsabilità del convenuto e che non si ricolleghi alla "materia contrattuale" ai sensi dell' art . 5, punto 1 .

Il giudice competente, a norma dell' art . 5, punto 3, a conoscere del punto di una domanda basato su atti o fatti illeciti non è competente a conoscere degli altri punti della stessa domanda che si basano su atti o fatti diversi dall' illecito .