61987J0161

SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 14 GIUGNO 1988. - GERT MUYSERS E WALTER TUELP CONTRO CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITA'EUROPEE. - DIPENDENTI - RIFIUTO D'AMMISSIONE A CONCORSO. - CAUSA 161/87.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 03037


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Termine - Decadenza - Nuovo termine - Presupposti - Fatto nuovo

( Statuto del personale, artt . 90 e 91 )

Massima


Benché, a norma dell' art . 90, n . 1, dello statuto, qualsiasi dipendente possa chiedere all' autorità che ha il potere di nomina di adottare una decisione nei suoi confronti, questa facoltà non consente al dipendente di eludere i termini contemplati dagli artt . 90 e 91 per la proposizione di un reclamo e di un ricorso, mettendo indirettamente in discussione, mediante una domanda, una precedente decisione che non era stata impugnata entro il termine . Solo l' esistenza di fatti nuovi sostanziali può giustificare la presentazione di una domanda mirante al riesame di una siffatta decisione .

Non si può considerare un fatto nuovo, nei confronti del ricorrente che intenda impugnare dopo la scadenza del termine la decisione con cui la commissione giudicatrice di un concorso gli ha negato l' ammissione agli esami, né la sentenza della Corte che annulli una decisione analoga adottata nei confronti di altri candidati, ma per altri motivi, né la modifica della composizione della commissione giudicatrice dovuta alla sostituzione di membri dimissionari .

Parti


Nella causa 161/87,

Gert Muysers e Walter Tuelp, dipendenti della Corte dei conti delle Comunità europee, con l' avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 18A, rue des Glacis,

ricorrenti,

contro

Corte dei conti delle Comunità Europee, rappresentata dai sigg . Michael Becker e Marc Ekelmans, in qualità di agenti, assistiti dal sig . J.A . Stoll, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della Corte dei conti, 29, rue Aldringen,

convenuta,

causa avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Corte dei conti del 29 aprile 1987 con la quale i ricorrenti non vengono ammessi ad un concorso ( concorso CC/A/8/85 ),

LA CORTE ( seconda sezione ),

composta dai signori : O . Due, presidente di sezione, K . Bahlmann e T.F . O' Higgins, giudici,

avvocato generale : C.O . Lenz

cancelliere : J.A . Pompe, vice-cancelliere

vista la relazione d' udienza ed in esito alla fase orale del 9 febbraio 1988,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza dell' 8 marzo 1988,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 1° giugno 1987, i sigg . Gert Muysers e Walter Tuelp, dipendenti della Corte dei conti delle Comunità europee, hanno proposto un ricorso diretto all' annullamento della decisione della Corte dei conti, in data 29 aprile 1987, che non li ammetteva ad un concorso ( concorso CC/A/8/85 ).

2 I ricorrenti, al pari di altri dodici dipendenti, avevano presentato la loro candidatura al concorso interno bandito dalla Corte dei conti per occupare un posto di amministratore della carriera A7/A6 . Con lettere del 2 agosto 1985 i candidati venivano informati che la commissione giudicatrice aveva ritenuto che nessuno di essi poteva essere ammesso alle prove scritte . Il Muysers veniva informato che la sua esperienza professionale non era in relazione con la natura delle mansioni del posto da occupare e che, quindi, le condizioni poste al n . IV.2 del bando di concorso non erano soddisfatte . Il Tuelp veniva informato che il suo diploma non consentiva di accedere alla categoria A e che quindi non possedeva i requisiti indicati al n . IV.1 a ) del bando di concorso . A tutti i candidati è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni integrative, ma la commissione giudicatrice li informava, con lettera del 28 ottobre 1985, di aver tenuto ferme le decisioni negative del 2 agosto 1985 .

3 Il 30 ottobre 1985 la Corte dei conti informava tutti i candidati che il concorso era sospeso in attesa di eventuali ricorsi . Quattro candidati proponevano ricorsi avverso le decisioni della commissione giudicatrice in data 2 agosto e 28 ottobre 1985 con le quali si rifiutava di ammetterli al concorso . Con sentenze 23 ottobre 1986 ( Schwiering, causa 321/85, Racc . 1986, pag . 3199 e Hoyer e Neumann, cause riun ite 322 e 323/85, Racc . 1986, pag . 3215 ) e 4 febbraio 1987 ( Maurissen, causa 417/85, Racc . 1987, paag . 551 ) , la Corte annullava dette decisioni .

4 Il concorso continuava il suo iter, per decisione dell' APN in data 30 marzo 1987, ma veniva limitato ai quattro candidati che avevano vinto la causa dinanzi alla Corte . Due membri della commissione giudicatrice venivano sostituiti a loro richiesta .

5 Il 31 marzo 1987 i ricorrenti chiedevano al presidente della Corte dei conti che le loro candidature fossero del pari prese in considerazione nel prosieguo del concorso, ma la domanda veniva respinta dal presidente della Corte dei conti il 29 aprile 1987 . Il 15 e, rispettivamente, il 19 maggio 1987, il Tuelp e il Muysers proponevano ciascuno un reclamo . I reclami venivano respinti dalla Corte dei conti il 26 maggio 1987 .

6 Per una più ampia esposizione degli antefatti, del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte .

Sulla ricevibilità

7 La Corte dei conti ha eccepito l' irricevibilità, per tardività dei ricorsi, giacché le decisioni della commissione giudicatrice non potevano più venire impugnate, data la scadenza del termine d' impugnazione stabilito dall' art . 91 dello statuto del personale . L' istituzione sostiene in primo luogo che la domanda 31 marzo 1987 presentata dai ricorrenti al presidente della Corte dei conti non poteva far decorrere un nuovo termine d' impugnazione avverso le decisioni della commissione giudicatrice in data 2 agosto e 28 ottobre 1985 . In secondo luogo, non si potrebbe ritenere che la domanda fosse giustificata dal sopraggiungere di fatti nuovi .

8 All' udienza i ricorrenti hanno svolto diversi argomenti a sostegno della ricevibilità del ricorso . Essi deducono anzitutto che il termine d' impugnazione non ha cominciato a decorrere dal 28 ottobre 1985, perché l' APN, il 30 ottobre 1985, ha sospeso le decisioni della commissione giudicatrice . I ricorrenti contesterebbero soprattutto la decisione dell' APN 30 marzo 1987 relativa alla prosecuzione del concorso, limitatamente ai quattro candidati, e non le decisioni della commissione giudicatrice in data 2 agosto e 28 ottobre 1985 . A questo proposito andrebbe rilevato che i reclami proposti avverso la decisione del 29 aprile 1987, che non ha ammesso al concorso i ricorrenti, hanno dato luogo ad espressa reiezione . In secondo luogo, nelle sentenze 23 ottobre 1986 già ricordate, la Corte avrebbe considerato invalidi tutti gli atti del concorso ivi comprese, di conseguenza, le decisioni adottate dalla commissione giudicatrice . Infine, i ricorrenti invocano il sopraggiungere di fatti nuovi, che li avrebbero legittimati a presentare la domanda 31 marzo 1987, in particolare la pronuncia della sentenza della Corte 4 febbraio 1987 nella causa 417/85, già ricordata, nonché la designazione di una nuova commissione giudicatrice .

9 Quanto all' argomento dei ricorrenti secondo il quale il termine d' impugnazione ha cominciato a decorrere dalla decisione 30 marzo 1987 che disponeva la prosecuzione del concorso, non già dalle decisioni della commissione giudicatrice in data 2 agosto e 28 ottobre 1985, poiché il concorso era stato sospeso con provvedimento del 30 ottobre 1985, va detto che la decisione di sospendere il concorso in quanto tale non ha avuto la conseguenza di inficiare o di sospendere le decisioni della commissione giudicatrice che erano impugnabili . Si deve del pari osservare che la decisione 30 marzo 1987 sulla prosecuzione del concorso non riguarda affatto i ricorrenti e non costituisce una decisione nuova nei confronti della loro situazione giuridica, poiché dà esecuzione alle sentenze della Corte 23 ottobre 1986 e 4 febbraio 1987, relative ai quattro candidati vittoriosi nella causa intentata per far annullare le decisioni adottate nei loro confronti dalla commissione esaminatrice il 2 agosto e il 28 ottobre 1985 . Ne consegue che la decisione del 30 marzo 1987 non attribuisce ai ricorrenti un nuovo diritto d' impugnazione e la reiezione espressa dei loro reclami avverso la decisione del 29 aprile 1987 non è quindi pertinente .

10 Quanto alla tesi dei ricorrenti secondo la quale la Corte, nelle sentenze del 23 ottobre 1986, ha ritenuto invalidi tutti gli atti del concorso, con la conseguenza che le decisioni adottate dalla commissione giudicatrice sono state rese caduche, va rilevato che non si può affatto inferire da dette sentenze, che hanno unicamente statuito sulle decisioni adottate nei confronti dei quattro candidati summenzionati, che la Corte abbia giudicato invalido l' intero concorso .

11 Quanto all' argomento dei ricorrenti relativo al sopraggiungere di fatti nuovi, è opportuno ricordare che, a norma dell' art . 90, n . 1, dello statuto, qualsiasi dipendente può chiedere all' APN di adottare una decisione nei suoi confronti . Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza, tale facoltà non consente al dipendente di eludere i termini contemplati dagli artt . 90 e 91 per la proposizione di un reclamo e di un ricorso, mettendo indirettamente in discussione, mediante una domanda, una precedente decisione che non sia stata impugnata entro il termine; solo l' esistenza di fatti nuovi sostanziali può giustificare la presentazione di una domanda mirante al riesame di una siffatta decisione .

12 L' argomento svolto a questo proposito dai ricorrenti, secondo il quale la sentenza della Corte 4 febbraio 1987, già ricordata, costituirebbe un fatto nuovo, non può essere accolto . In tale causa, la Corte ha annullato le decisioni della commissione giudicatrice di non ammettere i ricorrenti al concorso, in quanto la commissione stessa non aveva preso in considerazione documenti integrativi prodotti dal ricorrente dopo aver depositato la candidatura iniziale . Per contro, poiché nella fattispecie la commissione giudicatrice ha respinto la candidatura del Tuelp in quanto il suo diploma non gli consentiva di accedere alla categoria A e quella del Muysers in quanto la sua esperienza professionale non era in relazione con la natura delle mansioni del posto da occupare, la presente lite verte unicamente sul merito della valutazione dei dati forniti dai ricorrenti, non già sulla produzione di eventuali documenti integrativi . D' altro canto, i ricorrenti nei reclami non hanno formulato alcuna censura circa la produzione di documenti .

13 Si deve infine osservare che la successiva modifica della composizione della commissione giudicatrice non costituisce un fatto nuovo, in quanto si trattava di sostituire, a loro richiesta, alcuni membri della commissione in carica e questa modifica non significa che vi sia stata designazione di una nuova commissione giudicatrice nell' ambito di un nuovo concorso .

14 In considerazione di quanto precede, si deve dichiarare che il presente ricorso è tardivo e va dichiarato irricevibile .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

15 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . Tuttavia, a norma dell' art . 70 dello stesso regolamento, nei ricorsi dei dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalla istituzioni restano a carico di queste .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( seconda sezione )

dichiara e statuisce :

1)Il ricorso è irricevibile .

2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario .