Parole chiave
Massima

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1 . Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Pluralità di centri d' attività nel territorio della Comunità - Attività dipendente in uno Stato membro ed autonoma in un altro

( Trattato CEE, art . 52 )

2 . Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Lavoratori - Normativa nazionale che esenti dai contributi previdenziali l' esercizio di un' attività autonoma che si aggiunga ad un' attività dipendente - Diniego d' esenzione in caso di attività dipendente svolta in un altro Stato membro - Inammissibilità

( Trattato CEE, artt . 48 e 52 )

Massima

1 . La libertà di stabilimento non si limita al diritto di stabilirsi una sola volta nell' ambito della Comunità, ma implica la facoltà di creare e di conservare, salve restando le norme professionali, più di un centro d' attività nel territorio di essa . Ciò vale del pari per il lavoratore subordinato, stabilito in uno Stato membro, che desideri svolgere inoltre un lavoro indipendente in un altro Stato membro .

2 . Gli artt . 48 e 52 del trattato ostano a qualsiasi normativa nazionale che possa sfavorire i cittadini comunitari qualora desiderino estendere la loro attività al di fuori del territorio di un solo Stato membro . Essi devono quindi essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro neghi ai lavoratori autonomi attivi nel suo territorio l' esenzione dai contributi, contemplata dalla normativa nazionale che determina lo status previdenziale dei lavoratori autonomi in caso di cumulo di un' attività autonoma e di un' attività indipendente, per il motivo che l' attività dipendente che può dar diritto all' esenzione viene svolta nel territorio di un altro Stato membro .