Parole chiave
Massima

Parole chiave

++++

Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Società - Direttiva 68/151 - Regime delle nullità - Campo d' applicazione - Società a responsabilità limitata la cui esistenza non risulti dal pubblico registro per mancato espletamento delle formalità di costituzione prescritte dal diritto nazionale - Esclusione

( Direttiva del Consiglio 68/151 )

Massima

La prima direttiva del Consiglio 68/151, intesa a coordinare le garanzie che sono prescritte per le società onde tutelare gli interessi tanto dei soci quanto dei terzi, contempla nella sezione I l' espletamento di formalità di pubblicità destinate ad informare previamente i terzi delle caratteristiche delle società ivi indicate . Di conseguenza, i terzi possono legittimamente basarsi sulle informazioni relative a dette società, unicamente però se le informazioni stesse hanno costituito oggetto della prescritta pubblicità . Ne deriva che il regime delle nullità delle società stabilito dalla sezione III della direttiva si applica solo quando i terzi siano stati indotti, dalle informazioni pubblicate a norma della sezione I, a ritenere che esista una società ai sensi della direttiva . Ciò non avviene qualora degli atti siano stati compiuti in nome di una società a responsabilità limitata la cui esistenza non risulta dal pubblico registro a causa del mancato espletamento delle formalità di costituzione prescritte dal diritto nazionale .

Cionondimeno, se gli atti compiuti in nome di una società a responsabilità limitata non costituita vanno considerati, secondo il diritto nazionale da applicarsi, compiuti in nome di una società in formazione ai sensi dell' art . 7 della direttiva, spetta al diritto nazionale di cui trattasi determinare, in conformità a questa disposizione, la responsabilità solidale e illimitata di coloro che li hanno compiuti .