61987J0130

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 18 APRILE 1989. - CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES CONTRO FRANCOIS RETTER. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA COUR DE CASSATION DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO. - TRASFERIMENTO DI DIRITTI A PENSIONE DEI DIPENDENTI VERSO IL REGIME COMUNITARIO. - CAUSA 130/87.

raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00865


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Dipendenti - Statuto del personale della CECA - Valore giuridico

2 . Dipendenti - Pensioni - Spettanze di pensione maturate prima dell' assunzione da parte delle Comunità - Trasferimento al regime comunitario - Obblighi degli Stati membri - Adozione di provvedimenti che consentano il trasferimento - Normativa nazionale che escluda tanto il trasferimento quanto la conservazione delle spettanze - Non si applica

( Statuto del personale CECA, allegato VIII, art . 11, n . 2 )

Massima


1 . L' unità delle tre Comunità nel settore statutario verrebbe messa a repentaglio se, a causa delle circostanze in cui è stato adottato nel 1962, fra le quali figura la mancata pubblicazione nella Gazzetta uufficiale, lo statuto del personale della CECA avesse un valore giuridico inferiore a quello degli statuti del personale delle altre Comunità, privando così il personale della CECA dei diritti e delle facoltà attribuite agli altri dipendenti europei . Una siffatta lesione del principio di uguaglianza sarebbe incompatibile coi principi fondamentali del diritto comunitario .

2 . L' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto del personale della CECA obbliga gli Stati membri ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la sua attuazione ed ha escluso, dalla sua entrata in vigore ( 1° gennaio 1962 ), l' applicazione della normativa nazionale in forza della quale il dipendente comunitario già iscritto alla previdenza sociale di questo Stato membro fosse obbligato a rinunziare definitivamente, contro versamento di un' indennità di riscatto limitata ai contributi versati, alle spettanze di pensione già maturate sotto il regime nazionale, senza avere la possibilità di far trasferire le spettanze stesse al regime comunitario .

Parti


Nel procedimento 130/87,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla cour de cassation del Granducato di Lussemburgo nella causa dinanzi ad essa pendente tra

François Retter, dipendente della Commissione, residente in Bruxelles,

e

Caisse de pension des employés privés, Lussemburgo,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto del personale delle Comunità europee,

LA CORTE ( sesta sezione ),

composta dai signori T . Koopmans, presidente di sezione, G.F . Mancini, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler e M . Diez de Velasco, giudici,

avvocato generale : M . Darmon

cancelliere : D . Louterman, amministratore e H.A . Ruehl, amministratore principale, al momento della riapertura della fase orale,

viste le osservazioni presentate :

- per il sig . F . Retter, dall' avv . G . Margue,

- per la Caisse de pension des employés privés, dall' avv . F . Entringer,

- per il governo lussemburghese, dal sig . G . Schroeder, in qualità di agente,

- per il governo britannico, dalla sig.ra S.J . Hay, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . H . Etienne, in qualità d' agente,

vista la relazione d' udienza integrata in seguito alle udienze del 3 maggio e del 15 dicembre 1988,

sentite le conclusioni presentate dall' avvocato generale all' udienza del 5 luglio 1988 e, dopo la riapertura della fase orale, all' udienza del 24 gennaio 1989,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 9 aprile 1987, pervenuta in cancelleria il 21 aprile successivo, la cour de cassation del Granducato di Lussemburgo ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto del personale delle Comunità europee .

2 Detta questione è sorta nell' ambito di una controversia tra il sig . François Retter, dipendente della Commissione, ricorrente nella causa principale, e la Caisse de pension des employés privés di Lussemburgo, resistente nella causa principale ( in prosieguo : la "CPEP ").

3 Prima di essere nominato, il 5 febbraio 1962, dipendente di ruolo dell' Alta Autorità della CECA, il sig . Retter aveva lavorato presso un' impresa privata in Lussemburgo ed aveva maturato spettanze di pensione nei confronti della CPEP, in virtù di un periodo di affiliazione di 61 mesi . Il 1° aprile 1964 egli chiedeva alla CPEP di rimborsargli la metà del totale dei contributi versati a suo favore, che in quel momento ammontavano a 58 538 LFR . In esito a questa richiesta, gli è stato corrisposto l' importo di 29 269 LFR .

4 La legislazione vigente in Lussemburgo nel 1964 non contemplava la possibilità di trasferire al fondo pensionistico comunitario le spettanze di pensione maturate nel sistema nazionale . Le sue norme non prevedevano altro che la concessione di un' indennità di riscatto agli assicurati che, dopo aver versato contributi per un periodo minimo di 30 mesi, lasciassero definitivamente il sistema previdenziale lussemburghese senza fruire di una pensione . In base alla stessa legislazione, la domanda per la concessione dell' indennità di riscatto doveva venire presentata, per evitare la decadenza, nel termine di 2 anni dalla cessazione dell' affiliazione alla previdenza sociale lussemburghese e l' assicurato che percepiva detta indennità perdeva qualsiasi diritto alle prestazioni della CPEP .

5 In seguito all' adozione della legge 14 marzo 1979, che adeguava la normativa lussemburghese per consentire alle persone passate al servizio della Comunità di far trasferire le loro spettanze di pensione, conformemente allo statuto del personale, il 4 febbraio 1983 il ricorrente chiedeva alla CPEP di annullare l' operazione effettuata nel 1964 e di ripristinare i suoi diritti a pensione, accettando la restituzione di quanto gli era stato rimborsato nel 1964, e dei relativi interessi . Questa domanda veniva respinta dalla CPEP il 15 marzo 1983, in quanto, in base all' art . 65 della legge del 1979, si presumeva che quanti avevano ottenuto l' indennità di riscatto contemplata dalla legge del 1964 avessero perso qualsiasi diritto a prestazioni da parte della CPEP e se ne deduceva che non potevano fruire del nuovo regime così istituito .

6 La controversia seguiva il rituale iter contenzioso, al termine del quale la cour de cassation decideva di sospendere il procedimento finché la Corte non si fosse pronunciata in via pregiudiziale sulla seguente questione :

"Se l' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto del personale delle Comunità europee debba essere interpretato nel senso che esso ha creato, con effetto diretto, già alla sua entrata in vigore, il 1° gennaio 1962, il diritto al trasferimento delle spettanze di pensione dei dipendenti CECA dal regime di pensione nazionale al regime di pensione comunitario alle condizioni stabilite al predetto art . 11, n . 2 e se, di conseguenza, questa disposizione comunitaria possa considerarsi, dal 1° gennaio 1962, integrata, per quanto riguarda il principio del diritto al trasferimento ivi sancito, nella normativa nazionale sui regimi di pensione, in particolare nella correlativa disciplina riguardante il coordinamento dei vari regimi pensionistici ".

7 Per una più ampia esposizione degli antefatti della causa principale, delle norme nazionali e comunitarie in questione, nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate dalla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nei limiti necessari per la comprensione del ragionamento della Corte .

8 E' d' uopo sottolineare anzitutto che la controversia principale trae origine da una transazione di riscatto delle spettanze di pensione operata tra il sig . Retter e la CPEP nel 1964 . A quel tempo il ricorrente, in quanto dipendente dell' Alta Autorità della CECA, era soggetto alle norme del regolamento che fissa lo statuto del personale e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità, adottato dalla Commissione dei presidenti della CECA ed entrato in vigore il 1° gennaio 1962 . L' interpretazione richiesta dal giudice nazionale si riferisce quindi allo statuto del personale della CECA .

9 L' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII di questo statuto del 1962 corrisponde all' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto del personale e del regime applicabile agli altri agenti, dipendenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell' energia atomica, fissati dai regolamenti n . 31 ( CEE ) e n . 11 ( CEEA ) dei Consigli del 18 dicembre 1961 ( GU 1962, n . 45, pag . 1385 ), entrati in vigore del pari il 1° gennaio 1962 . Tutte queste disposizioni sono state riprodotte negli stessi termini nell' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII del regolamento ( CEE, Euratom, CECA ) del Consiglio 29 febbraio 1968, n . 259, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione ( GU L 56, pag . 1 ).

10 Lo statuto del personale della CECA, già ricordato, a differenza degli statuti del personale della CEE e della CEEA, summenzionati, non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale . Le eventuali conseguenze che potrebbero scaturire da questa circostanza hanno costituito oggetto delle osservazioni delle parti al momento della riapertura della fase orale disposta dalla Corte ( sesta sezione ), sentito l' avvocato generale, il 4 ottobre 1988 .

11 Per stabilire se l' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto del personale della CECA abbia conferito, dal momento della sua entrata in vigore il 1° gennaio 1962, ai dipendenti di questa Comunità un diritto al trasferimento delle spettanze di pensione acquisite in un sistema nazionale al regime comunitario corrispondente, è necessario esaminare se questa disposizione abbia effetto tale da renderla opponibile ad una disciplina nazionale che, al momento dei fatti ora in esame, escludeva non solo il trasferimento delle spettanze di pensione, ma anche la conservazione di questi diritti nel sistema nazionale . Allo scopo di fornire una soluzione utile al giudice a quo, occorre considerare successivamente il contesto giuridico nel quale lo statuto del personale della CECA del 1962 è stato adottato e la portata degli atti emanati, nel settore del pubblico impiego comunitario, dalla commissione dei presidenti .

12 Quanto al contesto nel quale è stato adottato lo statuto del personale della CECA, si deve ricordare che, in forza dell' art . 78, n . 3, del trattato CECA, e del n . 7, terzo comma, della convenzione relativa alle disposizioni transitorie previste dall' art . 85 dello stesso trattato, la facoltà di emanare questo statuto è stata conferita alla commissione di cui facevano parte, sotto la presidenza del presidente della Corte di giustizia, i presidenti dell' Alta Autorità, dell' Assembla comune e del Consiglio speciale dei ministri .A differenza dell' art . 15, terzo comma, del trattato CECA, questa disposizione non subordina alla pubblicazione l' effetto dei provvedimenti che saranno adottati da tale commissione .

13 Nell' ambito del trattato CECA, l' attribuzione di competenze normative alla commissione dei presidenti implicava la facoltà di conferire diritti soggettivi ai singoli . L' esistenza di siffatti diritti, concepiti per il buon funzionamento e per l' indipendenza dell' amministrazione comunitaria, è stata sottolineata dalla Corte nella sentenza 16 dicembre 1960, Humblet / Belgio ( causa 6/60, Racc . 1960, pag . 1129 ). Emerge da questa sentenza, con la quale la Corte ha precisato gli obblighi che scaturiscono per gli Stati membri dal protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità, allegato al trattato CECA, che l' ordinamento giuridico comunitario può conferire, in materia statutaria ai dipendenti, diritti soggettivi che possono essere fatti valere nei confronti delle autorità degli Stati membri .

14 A questo proposito, si deve constatare che la disciplina statutaria elaborata dalla commissione dei presidenti comporta, oltre le norme che disciplinano i rapporti di servizio, disposizioni relative ai rapporti tra i dipendenti e gli enti previdenziali nazionali ai quali i dipendenti stessi erano in precedenza affiliati .

15 Per quanto concerne la natura giuridica delle norme di detto statuto, si deve ricordare che, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 20 ottobre 1981, Commissione / Belgio ( causa 137/80, Racc . 1981, pag . 2393 ), la facoltà di operare il trasferimento delle spettanze di pensione è idonea a produrre effetti giuridici nei confronti degli Stati membri . Infatti, l' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto mira a garantire che i diritti maturati dal dipendente delle Comunità in uno Stato membro, nonostante il loro carattere eventualmente limitato, o addirittura condizionato o futuro, oppure la loro insufficienza per consentire l' immediato godimento della pensione, possano essere conservati a vantaggio del dipendente ed essere presi in considerazione dal regime pensionistico cui l' interessato è sottoposto alla fine della sua attività lavorativa, nella fattispecie dal regime comunitario .

16 I lavori preparatori dei Consigli della CEE e della CEEA, nonché della commissione dei presidenti della CECA nel 1961, relativi all' elaborazione dei nuovi regimi statutari per il personale dell' amministrazione comunitaria, avevano lo scopo di istituire una disciplina uniforme . Infatti, i processi verbali delle riunioni della commissione dei presidenti mettono in evidenza una collaborazione stretta di questo organo con i Consigli . Nell' ambito di queste consultazioni, lo statuto del personale della CECA serviva di modello per i Consigli della CEE e della CEEA .

17 Dato questo contesto legislativo, è opportuno osservare che l' unità delle tre Comunità nel settore statutario, constatata nella sentenza del 15 luglio 1960, Campolongo / Alta Autorità della CECA ( cause riunite 27/59 e 39/59, Racc . 1960, pag . 799 ), verrebbe posta a repentaglio se lo statuto del personale della CECA fosse caratterizzato da un valore giuridico inferiore rispetto agli statuti dei dipendenti della CEE e della CEEA, privando così detto personale dei diritti e delle facoltà concesse agli altri dipendenti europei . Siffatta infrazione al principio della parità di trattamento sarebbe incompatibile coi principi fondamentali del diritto comunitario .

18 Questa unità degli statuti, nonostante la diversità dei procedimenti seguiti dalle varie autorità per la loro adozione e delle norme relative alla loro pubblicazione, è stata consacrata dall' art . 83, n . 3, dei tre statuti del personale, entrati in vigore il 1° gennaio 1962 . Secondo questa disposizione, le modalità relative alla liquidazione delle pensioni del personale della CECA nonché la ripartizione degli oneri scaturenti dalla liquidazione di queste pensioni tra i fondi pensioni CECA e i bilanci della CEE e della CEEA dovevano venire fissate in base ad un regolamento elaborato di comune accordo tra i Consigli e la commissione dei presidenti della CECA . Queste modalità sono state definite, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1962, nei regolamenti nn . 5/63/CEEA e 100/63/CEE del 10 luglio 1963 ( GU 130, pag . 2301 ), che nel preambolo si riferiscono agli statuti del personale delle tre Comunità già ricordati . Nello stesso contesto normativo, i Consigli della CEE e della CEEA nonché la commissione dei presidenti della CECA avevano emanato la decisione del 10 luglio 1963 relativa alla designazione dell' istituzione incaricata di assicurare il versamento delle prestazioni previste dal regime delle pensioni ( GU 130, pag . 2303 ), senza fare distinzione fra i tre statuti del personale .

19 Si deve aggiungere che, dopo l' entrata in vigore dei tre statuti, l' Assemblea europea, discutendo una proposta dei Consigli concernente un regolamento volto a modificare l' art . 109 degli statuti del personale della CEE e della CEEA, aveva invitato, in una risoluzione, la commissione dei presidenti della CECA a modificare in modo analogo lo statuto del personale di questa Comunità ( GU 1962, n . 116, pag . 2673 ). La commissione dei presidenti si è conformata a questa risoluzione modificando la disposizione corrispondente dello statuto del personale della CECA .

20 Bisogna altresì rilevare che l' esistenza di una disciplina statutaria relativa al personale della CECA appariva ribadita dal regolamento di procedura della Corte per le controversie contemplate all' art . 58 dello statuto del personale CECA del 21 febbraio 1957 ( GU 8, pag . 110 ), nonché dal regolamento generale di organizzazione dei servizi dell' Alta Autorità del 20 aprile 1960 ( GU 30, pag . 747 ), che si richiama, nel suo art . 6, secondo comma, allo statuto del personale CECA .

21 Emerge dalle considerazioni che precedono che le circostanze nelle quali lo statuto del personale della CECA è stato adottato, nel 1962, non possono indurre a privare le disposizioni di detto statuto degli effetti giuridici indicati in precedenza, identici a quelli degli statuti del personale delle altre Comunità .

22 Così stando le cose e viste le norme della legge nazionale su cui verte la causa principale, occorre constatare, come ha sottolineato la Corte nella sentenza 20 ottobre 1981 già ricordata, che l' articolo 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto obbliga gli Stati membri ad adottare tutti i provvedimenti necessari alla sua messa in opera e osta quindi all' applicazione di qualsiasi normativa nazionale che escluda la facoltà di trasferire le spettanze di pensione e si risolva nel privare il dipendente di un diritto che gli è conferito dallo statuto .

23 Si deve quindi risolvere la questione sottoposta dalla cour de cassation del Granducato di Lussemburgo dichiarando che l' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto del personale della CECA va interpretato nel senso che ha escluso, fin dalla sua entrata in vigore il 1° gennaio 1962, l' applicazione di una normativa interna d' uno Stato membro in virtù della quale un dipendente comunitario, già affiliato alla previdenza sociale di questo Stato membro, era obbligato a rinunciare definitivamente, se optava per un' indennità di riscatto limitata ai contributi che egli stesso aveva versato, alle spettanze di pensione maturate in precedenza nel sistema nazionale, senza aver la possibilità di mantenere queste spettanze di pensione o di farle trasferire al regime comunitario .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

24 Le spese sostenute dal governo del Granducato di Lussemburgo, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice di merito cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( sesta sezione ),

pronunciandosi sulla questione ad essa sottoposta dalla corte di cassazione del Granducato di Lussemburgo, con sentenza 9 aprile 1987, dichiara :

L' articolo 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto del personale della CECA va interpretato nel senso che ha escluso, fin dalla sua entrata in vigore il 1° gennaio 1962, l' applicazione di una normativa di uno Stato membro in virtù della quale un dipendente comunitario, già affiliato alla previdenza sociale di questo Stato membro, era obbligato a rinunciare definitivamente, se optava per un' indennità di riscatto limitata ai contributi che egli stesso aveva versato, alle spettanze di pensione maturate in precedenza nel sistema nazionale, senza avere la possibilità di mantenere queste spettanze di pensione o di farle trasferire al regime comunitario .