SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 28 FEBBRAIO 1989. - ROSA BASCH ED ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - DIPENDENTI - PROCEDURA DI CONCORSO - MANCATA AMMISSIONE ALLE PROVE. - CAUSE RIUNITE 100/87, 146/87 E 153/87.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00447
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli ed esami - Rifiuto di ammissione alle prove - Motivazione - Obbligo - Portata
( Statuto del personale, allegato III, art . 5 )
2 . Dipendenti - Assunzione - Concorso - Valutazione dei meriti dei candidati - Riesame delle candidature in esecuzione di una sentenza della Corte - Obblighi della commissione giudicatrice
( Statuto del personale, allegato III, art . 5 )
1 . Per tener conto delle difficoltà pratiche di fronte alle quali si trovano le commissioni giudicatrici di concorsi con molti partecipanti, la commissione giudicatrice può, in un primo momento, comunicare ai candidati solo i criteri ed il risultato della selezione, salvo fornire in seguito chiarimenti individuali ai candidati che lo chiedano espressamente .
Questa esigenza di motivazione non è soddisfatta quando, nella lettera inviata al candidato non ammesso alle prove, in risposta alla sua domanda di chiarimenti, la commissione giudicatrice non precisa gli elementi del fascicolo individuale che giustificano il rifiuto di ammetterlo alle prove .
2 . La commissione giudicatrice di un concorso, quando procede al riesame delle candidature in esecuzione di una sentenza della Corte, deve svolgere questo compito con la necessaria diligenza e con particolare cura .
Il valersi di appunti e di ricordi personali dei membri della commissione, che possono essere lacunosi ed inesatti, per ricostruire, in mancanza di documenti, i pareri espressi parecchi anni prima dai superiori gerarchici circa un gran numero di candidati costituisce un vizio grave tale da giustificare l' annullamento delle decisioni con cui la commissione giudicatrice ha rifiutato di ammettere alle prove determinati candidati .
Nelle cause riunite 100, 146 e 153/87,
Rosa Basch e altri, dipendenti di ruolo e agenti temporanei della Commissione delle Comunità europee, con l' avv . Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sig.ra Catherine Wolter, vedova Brandenbourger, 4, rue Lemire,
e
Giuseppe D' Elicio, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l' avv . domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 18 A, rue des Glacis,
e
Hélène Goyens de Heusch, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l' avv . Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Yvette Hamilius, 11, boulevard Royal,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig . Dimitrios Gouloussis, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
cause aventi ad oggetto le domande intese all' annullamento delle decisioni con cui la commissione giudicatrice del concorso COM2/82 si è rifiutata di ammettere i ricorrenti alle prove di detto concorso, nonché, nella causa 100/87, all' interpretazione delle sentenze della Corte 11 marzo 1986, pronunciate nelle cause 293 e 294/84 ( Racc . pagg . 967 e 977 ),
LA CORTE ( quarta sezione ),
composta dai signori T . Koopmans, presidente di sezione, C.N . Kakouris e M . Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale : F.G . Jacobs
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 1° dicembre 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 20 gennaio 1989,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
1 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria della Corte il 3 aprile, l' 8 maggio e il 14 maggio 1987, la sig . Rosa Basch e altri 27 dipendenti di categoria C, in servizio presso la Commissione delle Comunità europee, hanno proposto dei ricorsi miranti all' annullamento delle decisioni che sono state comunicate loro il 12 febbraio 1987 e con le quali la commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami COM2/82, indetto per la costituzione di una riserva di assistenti aggiunti, di assistenti di segreteria aggiunti e di assistenti tecnici aggiunti, non li ha ammessi alle prove di detto concorso . I ricorrenti nella causa 100/87 chiedono inoltre la somma di 200 000 BFR a persona, come risarcimento dei danni sia morali che materiali da loro subiti a causa della suddetta decisione .
2 All' atto dell' esame delle candidature la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi aveva dei colloqui con i superiori gerarchici dei candidati, senza però consentire ai dipendenti interessati di commentare i pareri espressi su di loro nell' ambito di detti colloqui . Con due sentenze 11 marzo 1986 ( causa 293/84, Sorani e a . / Commissione, Racc . 1986, pag . 967 e causa 294/84, Adams e a . / Commissione, Racc . 1986, pag . 977 ), la Corte annullava le decisioni con le quali la commissione giudicatrice si era rifiutata di ammettere alle prove i ricorrenti nelle suddette cause, in quanto essi non avevano avuto la possibilità di prendere posizione sui pareri espressi dai loro superiori gerarchici .
3 Tenuto conto di queste due sentenze la commissione giudicatrice convocava i candidati interessati, nel giugno 1986, affinché potessero rispondere alle stesse domande poste in precedenza ai loro superiori gerarchici . Con lettera 11 luglio 1986 i candidati venivano successivamente informati che la decisione del giugno 1984 di non ammetterli alle prove era stata confermata .
4 In seguito ai reclami presentati da taluni candidati avverso la decisione del luglio 1986 la commissione giudicatrice convocava detti candidati una seconda volta, per dar loro la possibilità di pronunziarsi sulle risposte date dai superiori gerarchici alle domande della commissione giudicatrice . Con lettera 12 febbraio 1987 i dipendenti interessati venivano informati del fatto che la commissione giudicatrice riteneva di non dover modificare la decisione adottata nei loro confronti e comunicata loro l' 11 luglio 1986 .
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulle domande d' annullamento
6 A sostegno dei ricorsi i ricorrenti deducono i seguenti mezzi :
- mancanza o insufficienza della motivazione;
- errata esecuzione delle sentenze nelle cause 293 e 294/84 poiché, innanzitutto, i ricorrenti avrebbero dovuto essere considerati ammessi alle prove del concorso e inoltre il contenuto dei pareri presentati ai candidati non era né verificabile né esatto;
- illegittimità del procedimento adottato dalla commissione giudicatrice, in quanto quest' ultima ha consultato gli assistenti dei vari direttori generali e non il superiore gerarchico diretto di ciascun candidato;
- inosservanza dei requisiti d' ammissione al concorso, in quanto la commissione giudicatrice ha considerato elemento essenziale l' esercizio effettivo, da parte dei candidati, delle mansioni di livello B .
7 Nell' ambito del primo mezzo i ricorrenti deducono che nella decisione della commissione giudicatrice notificata il 12 febbraio 1987 non sono specificati i motivi per i quali la commissione giudicatrice ha ritenuto di non dover modificare la propria decisione, comunicata ai ricorrenti l' 11 luglio 1986 . I ricorrenti ignorerebbero quindi ancora oggi quali elementi dei loro fascicoli personali hanno costituito il motivo del rifiuto di ammetterli alle prove .
8 La Commissione ribatte che la decisione di cui trattasi costituisce soltanto la conferma di una decisione precedente e che, pertanto, il solo elemento nuovo che la commissione giudicatrice doveva prendere in considerazione era la presa di posizione del candidato sul parere espresso dal suo superiore gerarchico . Secondo la Commissione la decisione controversa è sufficientemente motivata poiché vi si dichiara espressamente che la commissione giudicatrice ha esaminato detta presa di posizione e, tenuto conto di tutti gli elementi in suo possesso, ha ritenuto di non dover modificare la decisione precedente .
9 Dal fascicolo emerge che in una prima lettera del giugno 1984, con la quale si comunicava ai ricorrenti che non erano stati iscritti nell' elenco dei candidati ammessi alle prove, la commissione giudicatrice ha indicato i criteri generali da essa adottati . Con lettera stereotipa 7 settembre 1984, inviata a tutti i candidati che, come i ricorrenti, hanno chiesto un riesame della loro candidatura, la commissione giudicatrice ha confermato la decisione del giugno 1984, senza fornire alcuna precisazione per quanto riguarda l' applicazione dei detti criteri a ciascuna candidatura . Dopo il primo colloquio organizzato a seguito delle summenzionate sentenze della Corte, i ricorrenti hanno ricevuto, l' 11 luglio 1986, una nuova lettera stereotipa con la quale la commissione giudicatrice ha comunicato che essi non avevano fornito informazioni tali da modificare la decisione del giugno 1984 . Infine con lettera stereotipa 12 febbraio 1987 è stata confermata la decisione comunicata ai ricorrenti l' 11 luglio 1986, senza spiegazioni riguardanti specificamente ciascuno di essi .
10 Secondo la giurisprudenza della Corte ( vedasi, da ultimo, la sentenza 16 dicembre 1987, causa 206/85, Beiten / Commissione, Racc . 1987, pag . 5301 ), per tener conto delle difficoltà pratiche di fronte alle quali si trovano le commissioni giudicatrici di concorsi ai quali partecipi un gran numero di candidati, si può ammettere che esse inviino inizialmente agli interessati solo informazioni sui criteri e sul risultato della selezione, e soltanto successivamente forniscano chiarimenti individuali ai candidati che lo chiedano espressamente .
11 Orbene, nel caso di specie i ricorrenti non hanno mai ottenuto chiarimenti individuali . Al contrario, benché abbiano chiesto di conoscere le ragioni che hanno motivato il rifiuto caso per caso, hanno ricevuto soltanto lettere stereotipe che non contengono alcuna informazione specifica sui motivi del rigetto delle singole candidature . Ne consegue che non può essere considerata sufficientemente motivata la decisione notificata con lettera 12 febbraio 1987, ultima della serie delle lettere stereotipe ricevute dai ricorrenti . Pertanto il primo mezzo dev' essere accolto .
12 Il secondo mezzo si articola in due parti . Col primo argomento, presentato nella causa 100/87 come domanda d' interpretazione delle summenzionate sentenze emesse nelle cause 293 e 294/84, si addebita alla Commissione di non aver eseguito correttamente dette sentenze, che avrebbero implicato l' ammissione automatica dei ricorrenti alle prove . Il secondo argomento riguarda l' irregolarità del procedimento seguito dalla commissione giudicatrice per consentire ai ricorrenti di commentare i pareri dei superiori gerarchici . In mancanza di documenti scritti la commissione giudicatrice avrebbe ricostruito detti pareri in base ad appunti personali e ai ricordi dei suoi membri; sarebbe stata quindi assai dubbia l' autenticità dei pareri presentati ai ricorrenti .
13 La Commissione controdeduce che la commissione giudicatrice ha eseguito correttamente le sentenze della Corte, riprendendo il procedimento del concorso nella fase in cui è stato viziato da un' irregolarità . La Commissione sostiene inoltre che il procedimento seguito per la ricostruzione dei pareri è stato legittimo .
14 Nelle cause 293 e 294/84 la Commissione aveva detto alla Corte che non erano stati iscritti nei verbali i pareri espressi dai superiori gerarchici sui candidati durante i colloqui svoltisi nel 1983 . Soltanto dopo le sentenze pronunciate dalla Corte in queste cause la commissione giudicatrice ha ricostruito detti pareri, in base agli appunti personali e ai ricordi dei suoi membri .
15 Si deve osservare innanzitutto che l' annullamento delle decisioni della commissione giudicatrice nelle cause 293 e 294/84 ha ricollocato i ricorrenti nella situazione in cui si trovavano prima delle decisioni di cui trattasi . Di conseguenza i loro casi dovevano essere riesaminati tenendo conto delle sentenze della Corte, allo scopo di stabilire se ciascun ricorrente potesse essere ammesso alle prove .
16 Tuttavia una commissione giudicatrice, quando procede a tale riesame delle candidature, in particolare allo scopo di sanare un' irregolarità grave, è tenuta a svolgere tale compito con la necessaria diligenza e con particolare cura . Orbene, nella fattispecie la commissione giudicatrice si è avvalsa degli appunti e dei ricordi personali dei suoi membri, che potevano essere lacunosi e inesatti, per ricostruire pareri espressi circa tre anni prima su un grandissimo numero di candidati . Del resto dal fascicolo emerge che vari pareri così ricostruiti contraddicono direttamente altri documenti, fra i quali, ad esempio, i rapporti informativi, relativi al modo con cui taluni ricorrenti avrebbero svolto le loro funzioni . Procedendo in tal modo la commissione giudicatrice ha commesso un' irregolarità grave che comporta l' annullamento delle decisioni controverse .
17 Da quanto precede emerge che la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM2/82 di non ammettere i ricorrenti alle prove del concorso dev' essere annullata per insufficienza di motivazione e per irregolarità del procedimento seguito dalla commissione giudicatrice . Pertanto, è superfluo l' esame degli altri mezzi e argomenti dei ricorrenti .
Sulle domande di risarcimento dei danni
18 L' annullamento della decisione controversa costituisce di per sé un adeguato risarcimento di qualsiasi danno morale che i ricorrenti possono aver subito nella fattispecie . Poiché i ricorrenti non hanno affatto provato l' esistenza di un danno materiale distinto, la domanda di risarcimento dei danni è priva di oggetto . Non si deve pertanto statuire su questo punto .
Sulle spese
19 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . La Commissione, essendo rimasta soccombente, dev' essere condannata alle spese .
Per questi motivi,
LA CORTE ( quarta sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) E' annullata la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM2/82 di non ammettere i ricorrenti alle prove del concorso, risultante dalla lettera stereotipa inviata a tutti i ricorrenti il 12 febbraio 1987 .
2 ) La Commissione è condannata alle spese .