61987J0094

SENTENZA DELLA CORTE DEL 2 FEBBRAIO 1989. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA. - AIUTI DI STATO - PRODUTTORE D'ALLUMINIO DI PRIMA FUSIONE - RESTITUZIONE. - CAUSA 94/87.

raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00175


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Ricorso per inadempimento - Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato - Decisione non impugnata mediante ricorso d' annullamento - Eccezioni del convenuto - Impossibilità assoluta di esecuzione - Ricevibilità

( Trattato CEE, art . 93, n . 2, 1° e 2° comma )

2 . Aiuti attribuiti dagli Stati - Decisione della Commissione che accerti l' incompatibilità di un aiuto col mercato comune - Difficoltà d' esecuzione - Obbligo della Commissione e dello Stato membro di collaborare nella ricerca di una soluzione conforme al Trattato

( Trattato CEE, artt . 5 e 93, n . 2, 1° comma )

3 . Aiuti attribuiti dagli Stati - Ripetizione di un aiuto illegittimo - Applicazione del diritto nazionale - Presupposti e limiti - Presa in considerazione dell' interesse della Comunità

( Trattato CEE, art . 93, n . 2, 1° comma )

Massima


1 . Quando il ricorso per inadempimento è proposto contro uno Stato membro destinatario di una decisione adottata a norma dell' art . 93, n . 2, 1° comma, del trattato, non impugnata mediante ricorso d' annullamento, che gli ordini di ripetere un aiuto illegittimo, la sola eccezione che possa essere sollevata contro il ricorso è quella d' impossibilità assoluta di eseguire correttamente la decisione .

2 . Lo Stato membro il quale, al momento dell' esecuzione di una decisione che accerti l' incompatibilità di un aiuto col mercato comune e ne ordini la ripetizione, si trovi di fronte a difficoltà impreviste ed imprevedibili ovvero si renda conto di conseguenze non considerate dalla Commissione, può sottoporre tali problemi alla valutazione della stessa, proponendo opportune modifiche della decisione stessa . In questo caso, la Commissione e lo Stato membro, in ossequio alla norma che impone agli Stati membri ed alle istituzioni comunitarie doveri reciproci di leale collaborazione, norma che informa in particolare l' art . 5 del trattato, devono collaborare in buona fede per sormontare le difficoltà attenendosi rigorosamente alle disposizioni del trattato e in particolare a quelle relative agli aiuti .

3 . Qualora la ripetizione di un aiuto illegittimo presupponga l' applicazione di disposizioni di diritto nazionale, queste devono essere attuate in modo da non rendere praticamente impossibile la ripetizione prescritta dal diritto comunitario . Se si deve applicare una disposizione che subordini la revoca dell' atto amministrativo viziato alla valutazione dei vari interessi coinvolti, quello della Comunità dev' essere tenuto ben presente .

Parti


Nella causa 94/87,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Bernhard Jansen, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig . Martin Seidel, Ministerialrat presso il Ministero federale dell' economia, e dal prof . Albert Bleckmann, ordinario di diritto pubblico e di diritto internazionale pubblico presso l' università di Muenster, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue E . Reuter,

convenuta,

nella quale si chiede la declaratoria che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato CEE, non essendosi conformata alla decisione 86/60 della Commissione del 14 dicembre 1985, relativa all' aiuto concesso dal Land Renania-Palatinato ad un produttore di alluminio primario di Ludwigshafen ( GU 1986, L 72, pag . 30 ),

LA CORTE,

composta dai signori O . Due, presidente, R . Joliet e T.F . O' Higgins, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, G.F . Mancini, F.A . Schockweiler, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Zuleeg, giudici,

avvocato generale : M . Darmon

cancelliere : D . Louterman, amministratore

vista la relazione d' udienza ed in esito alla fase orale del 25 ottobre 1988,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 29 novembre 1988,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 1° aprile 1987 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art . 93, n . 2, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso mirante ad ottenere la declaratoria che la Repubblica federale di Germania, non essendosi conformata alla decisione 86/60 della Commissione del 14 dicembre 1985, relativa all' aiuto concesso dal Land Renania-Palatinato ad un produttori di alluminio primario di Ludwigshafen ( GU 1986, L 72, pag . 30 ), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato CEE .

2 A norma dell' art . 1 di detta decisione :

"L' aiuto, dell' ammontare di 8 milioni di DM, concesso nel 1983 e nel 1984 sotto forma di sovvenzioni dal Land Renania-Palatinato ad un produttore di alluminio primario di Ludwigshafen è illegale, in quanto concesso in violazione delle disposizioni dell' art . 93, n . 3, del trattato CEE . Inoltre, esso è incompatibile col mercato comune ai sensi dell' art . 92 del trattato . L' aiuto dev' essere pertanto revocato e rimborsato ".

3 Per quel che riguarda gli antefatti della lite, lo svolgimento della procedura e i mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono ripresi in prosieguo solo nei limiti necessari per il ragionamento della Corte .

4 E' pacifico che né il governo della Repubblica federale di Germania né l' impresa che ha fruito dell' aiuto hanno proposto ricorso per l' annullamento della decisione in questione a norma dell' art . 173 del trattato .

5 E' del pari pacifico che nessun provvedimento è stato adottato dalla Repubblica federale di Germania onde ottenere la restituzione dell' aiuto .

6 Il governo convenuto sostiene però che la possibilità di recuperare l' aiuto sarebbe in contrasto col principio del legittimo affidamento che è sancito in particolare dall' art . 48 del Verwaltungsverfahrensgesetz ( legge sul procedimento amministrativo ) del Land Renania-Palatinato, che si applica nella fattispecie . Esso deduce che la natura definitiva e vincolante della decisione della Commissione non si estende all' obbligo di ripetere l' importo dell' aiuto . A questo proposito, l' art . 1 della decisione dovrebbe interpretarsi nel senso di semplice richiamo del principio secondo il quale gli aiuti illegittimi vanno ripetuti salvi restando i principi del diritto nazionale, che è quello che deve applicarsi alla ripetizione . Nel caso in cui la decisione dovesse interpretarsi nel senso che essa prescrive la ripetizione, il governo convenuto sostiene che l' esecuzione di quest' obbligo è giuridicamente impossibile, tenuto conto del principio del legittimo affidamento sopramenzionato .

7 Si deve respingere senz' altro l' interpretazione dell' art . 1 della decisione caldeggiata dal governo convenuto . Infatti, l' obbligo di ripetere l' aiuto è posto in modo tassativo in termini non equivoci non solo nella disposizione summenzionata, ma anche nella motivazione della decisione .

8 Di conseguenza, l' obbligo di ripetere l' aiuto imposto dalla decisione ha natura definitiva . Emerge dalla giurisprudenza della Corte ed in particolare dalla sentenza 15 gennaio 1986 ( Commissione / Belgio, causa 52/84, Racc . pag . 89 ) che, così stando le cose, l' unica eccezione che può essere opposta al ricorso per inadempimento è quella dell' impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione .

9 A questo proposito è opportuno ricordare che, nella sopramenzionata sentenza 15 gennaio 1986, la Corte ha sottolineato che il fatto che lo Stato membro destinatario non possa opporre ad un ricorso come quello della fattispecie altre eccezioni che l' assoluta impossibilità d' esecuzione non toglie che uno Stato membro, il quale, al momento dell' esecuzione di siffatta decisione, incontri difficoltà impreviste ed imprevedibili o si renda conto di conseguenze non considerate dalla Commissione, sottoponga questi problemi alla valutazione della stessa, proponendo opportune modifiche della decisione . In questo caso la Commissione e lo Stato membro, in ossequio alla norma che prescrive agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie obblighi reciproci di leale collaborazione, norma che informa in particolare l' art . 5 del trattato, devono collaborare in buona fede onde superare le difficoltà osservando scrupolosamente le disposizioni del trattato, in particolare quelle relative agli aiuti .

10 Nella fattispecie, il governo convenuto si è limitato a comunicare alla Commissione le difficoltà politiche e giuridiche causate dall' esecuzione della decisione, senza compiere alcun passo presso l' impresa onde ripetere l' aiuto e senza proporre alla Commissione modalità di esecuzione della decisione che consentissero di sormontare le difficoltà di cui sopra .

11 Stando così le cose, senza dover esaminare gli argomenti tratti dalla convenuta dall' applicazione delle norme di procedura nazionali alla ripetizione degli aiuti, è giocoforza constatare che il governo convenuto non può addurre l' impossibilità assoluta di dare esecuzione alla decisione della Commissione .

12 E' d' uopo aggiungere che, nei limiti in cui il procedimento contemplato dal diritto nazionale vale per la ripetizione di un aiuto illegittimo, le disposizioni del diritto interno devono essere applicate in modo da non rendere praticamente impossibile la ripetizione prescritta dal diritto comunitario e tenendo ben presente l' interesse della Comunità quando si tratta di applicare una disposizione che, come quella invocata dal governo convenuto, subordina la revoca di un atto amministrativo viziato alla valutazione dei vari interessi coinvolti ( vedasi, in proposito, sentenza 21 settembre 1983, Deutsche Milchkontor, cause riunite da 205 a 215/82, Racc . pag . 2633 ).

13 Da quanto precede si desume che è d' uopo constatare l' inadempimento quale è stato formulato nelle conclusioni della Commissione .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

14 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . La convenuta è rimasta soccombente e quindi va condannata alle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce :

1 ) Non essendosi conformata alla decisione 86/60 della Commissione del 14 dicembre 1985, relativa all' aiuto concesso dal Land Renania-Palatinato ad un produttore di alluminio primario di Ludwigshafen ( GU 1986, L 72, pag . 30 ), la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato CEE .

2 ) Le spese sono poste a carico della Repubblica federale di Germania .