SENTENZA DELLA CORTE DEL 22 FEBBRAIO 1989. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FRANCESE E REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD. - MANCATO RECUPERO D'IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI NEL QUADRO D'UN TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO TRIANGOLARE. - CAUSE RIUNITE 92 E 93/87.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00405
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Libera circolazione delle merci - Scambi coi paesi terzi - Regime di perfezionamento attivo - Operazioni triangolari autorizzate dalle autorità nazionali sentita la Commissione - Mancata riscossione d' importi compensativi monetari intracomunitari - Impugnazione in un secondo momento da parte della Commissione per il motivo che gli operatori economici ne avrebbero tratto un vantaggio ingiusto - Inammissibilità
( Direttiva della Commissione 75/349, art . 4 )
2 . Diritto comunitario - Principi - Certezza del diritto - Normativa che imponga degli oneri - Esigenza di chiarezza e di precisione
1 . Nel determinare, a richiesta delle autorità nazionali cui degli operatori economici avevano chiesto di fruire del regime di perfezionamento attivo per operazioni triangolari, il procedimento da seguire per l' applicazione a dette operazioni della direttiva 75/349, la Commissione ha dovuto ritenere che, nel contesto di detto procedimento, tali operazioni potessero essere autorizzate e ciò senza implicare un trasferimento fittizio di merci fra Stati membri che desse luogo alla riscossione di importi compensativi monetari intracomunitari . Di conseguenza la Commissione non può in un secondo tempo far carico a detti Stati membri di non aver previsto l' eventuale riscossione di importi compensativi e di non aver considerato che il regime di perfezionamento attivo doveva essere negato a causa dell' ingiusto vantaggio, ai sensi dell' art . 4 della direttiva sopra menzionata, recato agli operatori economici dal loro mancato pagamento .
2 . Il principio della certezza del diritto esige che la normativa che impone degli oneri al contribuente sia chiara e precisa, affinché esso possa conoscere con certezza i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza .
Nelle cause riunite 92 e 93/87,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg . J . Forman e J . Sack, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il sig . G . Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, Centro Wagner, Kirchberg, Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, ( causa 92/87 ), rappresentata dai sigg . E . Belliard, vicedirettore del settore diritto economico presso il Ministero degli affari esteri, e C . Chavance, addetto principale all' amministrazione centrale presso lo stesso ministero, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso la sede dell' ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince Henri, Lussemburgo,
e
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ( causa 93/87 ), rappresentato dalla sig.ra S.J . Hay, in qualità di agente, assistita dal sig . D . Wyatt, Barrister, con domicilio eletto presso la sede dell' ambasciata britannica, 14, boulevard Roosevelt, Lussemburgo,
convenuti,
cause aventi ad oggetto le domande dirette a far constatare che la Repubblica francese e il Regno Unito, non avendo proceduto al recupero o alla messa a disposizione della Commissione, in qualità di risorse proprie, di importi compensativi monetari nell' ambito di un regime particolare di perfezionamento attivo, sono venuti meno agli obblighi ad essi imposti dal trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, R . Joliet, T.F . O' Higgins, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, G.F . Mancini, F.A . Schockweiler, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Zuleeg, giudici,
avvocato generale : W . Van Gerven
cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 13 ottobre 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 6 dicembre 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
1 Con atti depositati nella cancelleria della Corte il 25 marzo 1987, la Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell' art . 169 del trattato CEE, ha presentato due ricorsi diretti a far constatare che la Repubblica francese ( causa 92/87 ) e il Regno Unito ( causa 93/87 ) sono venuti meno agli obblighi ad essi imposti dal trattato CEE in quanto non hanno recuperato, né messo a disposizione della Commissione in qualità di risorse proprie, importi compensativi monetari ( nel prosieguo : "ICM "), il cui mancato pagamento nell' ambito di un' operazione di perfezionamento attivo triangolare avrebbe dato luogo a un vantaggio non giustificato, per gli operatori economici interessati, in relazione all' esenzione da imposizioni comunitarie .
2 Il vantaggio non giustificato sarebbe risultato dall' azione congiunta intrapresa dalla Compagnie française commerciale e financière ( in prosieguo : "CFCF "), con sede a Parigi, e dalla società britannica Rank Hovis, per avvalersi, nel 1981, delle norme comunitarie all' epoca applicabili al regime di perfezionamento attivo, al fine di essere autorizzate dalle autorità nazionali ad importare in Gran Bretagna, con esenzione dai prelievi all' importazione, grano tenero proveniente dal Canada e di esportare dalla Francia in paesi terzi il quantitativo corrispondente di farina, senza il beneficio di restituzioni all' esportazione .
3 La direttiva 69/73/CEE del Consiglio del 4 marzo 1969, relativa all' armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo ( GU L 58, pag . 1 ), consente alle autorità competenti degli Stati membri di autorizzare l' importazione nella Comunità di merci provenienti da Stati terzi, con esenzione da dazi doganali, tasse di effetto equivalente e prelievi agricoli, a condizione che tali merci siano destinate ad essere riesportate sotto forma di prodotti compensatori dopo esser state trasformate nella Comunità .
4 L' art . 24 della stessa direttiva stabilisce un sistema di compensazione per equivalenza secondo cui, quando le circostanze lo giustificano, le autorità competenti possono considerare quali prodotti compensatori delle merci importate prodotti provenienti dal trattamento di merci di specie, qualità e caratteristiche tecniche identiche a quelle delle merci importate .
5 All' art . 25, la citata direttiva prevede inoltre che, quando sia autorizzata la compensazione per equivalenza, i prodotti considerati quali prodotti compensatori possono essere esportati prima dell' importazione delle merci che beneficiano del regime di perfezionamento attivo . Tuttavia, l' art . 11 della direttiva 75/349 della Commissione del 26 maggio 1975, relativa alle modalità della compensazione per equivalenza e dell' esportazione anticipata nel quadro del regime del perfezionamento attivo ( GU L 156, pag . 25 ), dispone che, in caso di esportazione anticipata, "l' importazione delle merci d' importazione deve essere realizzata dal titolare dell' autorizzazione d' esportazione anticipata o per suo conto ".
6 Infine, l' art . 4 della citata direttiva 75/349 stabilisce quanto segue :
"Quando dal ricorso alla compensazione per equivalenza o all' esportazione anticipata possa derivare un vantaggio non giustificato sul piano dell' esenzione dai dazi doganali, tasse di effetto equivalente, prelievi agricoli ed altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune oppure in quello del regime specifico applicabile, ai sensi dell' art . 235 del trattato, a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, le autorità competenti ne rifiutano il beneficio ".
7 L' operazione di perfezionamento attivo progettata dalla CFCF e dalla Rank Hovis presentava la particolarità di essere di natura triangolare, in quanto l' esportazione e l' importazione dovevano essere effettuate in due diversi Stati membri da due imprese diverse . Si poneva pertanto la questione di come fosse possibile rispettare l' art . 11 della citata direttiva 75/349 . In queste circostanze, le autorità competenti francesi e britanniche hanno consultato la Commissione sulla procedura da seguire .
8 La procedura applicabile all' esportazione anticipata di prodotti compensatori nell' ambito del regime del perfezionamento attivo a partire da uno Stato membro ed all' importazione delle merci d' importazione in un altro Stato membro è stata definita dalla Commissione nel corso di una riunione tenuta a Bruxelles con le autorità nazionali il 12 giugno 1981 e confermata ulteriormente con il documento SUD/833/81 trasmesso alle autorità francesi e britanniche . In riferimento al citato art . 11, il documento precisava :
"Questa disposizione persegue lo scopo di istituire una connessione tra importatore e esportatore/operatore . Se l' operatore e l' importatore sono due persone diverse, vuoi con sede nello stesso Stato membro, vuoi con sede in Stati membri diversi, questa connessione potrebbe realizzarsi trattando la costituzione di una associazione temporanea ( società di diritto civile ) che diverrebbe quindi titolare dell' autorizzazione del regime di perfezionamento attivo .
La procedura da seguire in siffatti casi potrebbe essere quella proposta in allegato .
Questi principi potrebbero essere integrati in una modifica della direttiva 75/349/CEE ".
Il documento definiva quindi altre norme di procedura da osservare .
9 Conseguentemente, la CFCF e la Rank Hovis hanno costituito il Groupement d' intérêt économique ( GIE ) Minoran di diritto francese che il 21 ottobre 1981 le autorità francesi hanno autorizzato, con il consenso delle autorità britanniche, ad effettuare l' operazione progettata . A nome della Minoran, la Rank Hovis ha importato nel Regno Unito il grano tenero canadese con esenzione dai prelievi e la CFCF ha esportato la farina dalla Francia verso stati terzi senza il beneficio delle restituzioni .
10 Una seconda autorizzazione della stessa natura concessa alla Minoran il 9 agosto 1982 è stata annullata dalle autorità francesi il 30 settembre 1982, in quanto la Commissione, con telex del 22 settembre 1982, aveva obiettato che da tali autorizzazioni conseguiva un vantaggio non giustificato ai sensi dell' art . 4 della citata direttiva 75/349, in quanto le operazioni triangolari si trovavano esenti dagli ICM .
11 Sulla base dell' art . 2, n . 1, del regolamento del Consiglio 24 luglio 1979, n . 1697/79, relativo al recupero "a posteriori" dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuare il pagamento ( GU L 197, pag . 1 ), la Commissione ha successivamente domandato a ciascuno dei convenuti di procedere, nei confronti dell' impresa rientrante nella sua giurisdizione, al recupero degli ICM che, secondo quest' istituzione, avrebbero dovuto essere corrisposti nell' ambito dell' operazione che era stata conclusa . In quanto i convenuti avevano contestato la nascita di un debito doganale e l' obbligo di recuperarlo, la Commissione ha introdotto nei confronti di ciascuno di essi un procedimento ai sensi dell' art . 169 del trattato .
12 Per una più ampia esposizione della normativa pertinente, degli antefatti della controversia e dello svolgimento della procedura, nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono nel prosieguo richiamati solo nella misura necessaria alle deduzioni della Corte .
13 A sostegno dei due ricorsi, la Commissione fa valere in sostanza che l' autorizzazione all' operazione triangolare ha condotto ad un vantaggio non giustificato ai sensi dell' art . 4 della direttiva 75/349, in quanto esso non derivava dall' applicazione normale del regime di perfezionamento attivo . Questa operazione avrebbe infatti consentito agli operatori di eludere il pagamento degli ICM negativi francesi ( causa 92/87 ) e degli ICM positivi britannici ( causa 93/87 ) per il trasferimento del grano dalla Francia al Regno Unito che avrebbe avuto luogo in assenza dell' operazione triangolare . Pertanto, l' autorizzazione a compiere questa operazione sarebbe stata invalida .
14 La Commissione riconosce che il vantaggio non giustificato non può in quanto tale costituire l' oggetto di un recupero poiché non è avvenuta alcuna transazione commerciale tra i due Stati membri . Tuttavia, dall' invalidità dell' autorizzazione deriverebbe l' obbligo di recuperare le imposizioni normalmente previste per l' importazione e l' esportazione dei prodotti agricoli, ivi compresi quindi gli ICM extracomunitari imposti all' esportazione della farina francese verso i paesi terzi ( causa 92/87 ) e all' importazione del grano canadese nel Regno Unito ( causa 93/87 ). Per motivi di equità, la Commissione esigerebbe tuttavia solo il recupero a posteriori degli ICM extracomunitari .
15 Infine, la Commissione nega la possibilità di rifarsi all' art . 5, n . 2, del citato regolamento n . 1697/79, che autorizza le autorità competenti a non procedere al recupero a posteriori nei confronti di un debitore in buona fede, in quanto le due società interessate avrebbero potuto ragionevolmente rilevare l' errore delle autorità competenti .
16 I convenuti obiettano in particolare che la valutazione del concetto di vantaggio non giustificato è tanto più delicata in quanto appartiene alla natura stessa del regime di perfezionamento attivo procurare vantaggi agli operatori attraverso il gioco delle differenze d' importo tra i prelievi e le restituzioni . Inoltre, l' argomento della Commissione condurrebbe al prelievo di imposizioni senza base giuridica chiara e precisa, dato che la normativa all' epoca applicabile, contrariamente alle disposizioni successivamente adottate, non avrebbe fissato le modalità di applicazione degli ICM nell' ambito delle operazioni triangolari . Infine, la circostanza che, dopo essere stata consultata, la Commissione non abbia precisato che siffatte operazioni non potevano essere autorizzate in caso di applicazione di IC, contraddirebbe l' argomento secondo cui l' errore di diritto inerente all' approvazione dell' operazione triangolare avrebbe dovuto essere rilevato dagli operatori .
17 Perché possano essere accolti i ricorsi, la ricorrente deve dimostrare che, alla data dell' autorizzazione all' operazione triangolare, i convenuti avrebbero dovuto accertare che quest' operazione implicava un trasferimento fittizio di grano dalla Francia al Regno Unito, che dava luogo alla percezione di ICM intracomunitari il cui mancato pagamento costituiva vantaggio non giustificato ai sensi dell' art . 4 della citata direttiva 75/349, in quanto non derivava dall' applicazione normale del regime di perfezionamento attivo .
18 Bisogna ricordare che la domanda congiunta presentata dalla CFCF e dalla Rank Hovis tendeva ad ottenere il beneficio del regime di perfezionamento attivo cui conseguiva l' esenzione dai dazi all' importazione e all' esportazione nel caso in cui una delle due imprese avrebbe proceduto all' esportazione anticipata dei prodotti compensatori a partire da uno Stato membro mentre l' altra avrebbe effettuato l' importazione della merce d' importazione in un altro Stato membro .
19 Avendo definito nel citato documento SUD/833/81, a richiesta delle autorità francesi e britanniche, la procedura da seguire per l' applicazione della direttiva 75/349 a tali operazioni triangolari, la Commissione ha dovuto ritenere che, nell' ambito di siffatta procedura, queste operazioni potevano essere autorizzate .
20 Tuttavia, la Commissione non avrebbe potuto adottare questa posizione se le operazioni triangolari, come essa sostiene attualmente, avessero dovuto essere considerate implicanti un trasferimento fittizio di merci tra gli Stati membri interessati che dava luogo alla percezione di ICM intracomunitari, il cui mancato pagamento costituisce un vantaggio non giustificato e non risulta dall' applicazione normale del regime di perfezionamento attivo .
21 Ne consegue che, in quanto la Commissione, alla data in cui è stata consultata dalle autorità nazionali, non ha previsto l' eventualità di un' applicazione di ICM, non può contestare ai convenuti di non aver previsto siffatta possibilità .
22 Va inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte ( cfr . sentenza 9 luglio 1981, causa 169/80, Gondrand, Racc . pag . 1931 ), il principio di certezza del diritto richiede che una normativa la quale impone carichi al contribuente sia chiara e precisa, affinché questi possa riconoscere senza ambiguità i suoi diritti o doveri e prendere disposizioni in conseguenza .
23 All' epoca in cui la Commissione è stata consultata dalle autorità francesi e britanniche, ed in seguito nel momento in cui è stata rilasciata la contestata autorizzazione al perfezionamento attivo, queste autorità non disponevano di regole chiare e precise per esigere il pagamento degli ICM intracomunitari per il trasferimento fittizio di grano indotto dall' operazione triangolare di cui trattasi tra i due Stati membri interessati .
24 Infatti, solo ad una data sensibilmente posteriore alla contestata autorizzazione, l' art . 37 del regolamento del Consiglio 24 novembre 1986, n . 3677, che fissa talune disposizioni d' applicazione del regolamento n . 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo ( GU L 351, pag . 1 ), ha espressamente previsto che, nel caso di traffico di perfezionamento attivo triangolare, gli ICM sono applicati come se le merci di importazione fossero state spedite dall' esportatore dei prodotti compensatori dello Stato membro d' esportazione verso lo Stato membro d' importazione .
25 In queste condizioni, la Commissione non ha dimostrato che i convenuti avrebbero dovuto constatare all' epoca che l' operazione triangolare proposta implicava un trasferimento fittizio di grano dalla Francia al Regno Unito e, a tal titolo, la percezione di ICM intracomunitari e che avrebbero dovuto prevedere che l' autorizzazione sollecitata doveva essere rifiutata in quanto, evitando il pagamento di questi ICM, gli operatori economici interessati avrebbero fruito di un vantaggio non giustificato .
26 Di conseguenza, il fatto di non aver recuperato né messo a disposizione della Commissione ICM, in quanto risorse proprie, non costituiva da parte dei convenuti un' inottemperanza ai loro obblighi .
27 Risulta da quanto precede che non è necessario esaminare se i convenuti possano nella fattispecie rifarsi all' art . 5, n . 2, del citato regolamento n . 1697/79, che autorizza le autorità competenti a non procedere al recupero a posteriori nei confronti di debitori in buona fede .
28 I ricorsi della Commissione vanno quindi respinti .
Sulle spese
29 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda .
30 In quanto la ricorrente è rimasta soccombente, essa va condannata alle spese .
31 In quanto solo il Regno Unito, e non la Repubblica francese, ha presentato conclusioni a tal fine, ai sensi della norma citata, questa condanna deve limitarsi alle spese sostenute dal Regno Unito .
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) I ricorsi sono respinti .
2 ) La Commissione è condannata a sostenere le spese del Regno Unito .
3 ) La Repubblica francese sosterrà le proprie spese .