61987C0377

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE MISCHO DEL 26 MAGGIO 1988. - PARLAMENTO EUROPEO CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA'EUROPEE. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSE 377/87 E 383/87.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 04017


Conclusioni dell avvocato generale


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Signor Presidente,

Signori Giudici,

1 . Sulla base degli artt . 175 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e 148 del trattato che istituisce la Comunità dell' energia atomica ( 1 ), il Parlamento europeo ( causa 377/87 ) e la Commissione delle Comunità europee ( causa 383/87 ) hanno proposto ricorso contro il Consiglio onde far dichiarare l' omessa presentazione da parte di questo' ultimo, in violazione del trattato, del progetto di bilancio per l' esercizio 1988 non oltre il 5 ottobre 1987 .

2 . E pacifico che il Consiglio ha trasmesso detto progetto di bilancio al Parlamento solo il 7 marzo 1988, mentre l' art . 203, n . 4, del trattato dispone che "il progetto di bilancio deve essere sottoposto al Parlamento europeo non oltre il 5 ottobre dell' anno che precede quello dell' esecuzione del bilancio ".

3 . Se dunque, a prima vista, sembra trattarsi di cause molto semplici, un esame più approfondito mostra tuttavia che esse sollevano in realtà varie questioni molto complesse . Alcune sorgono direttamente dalle posizioni adottate dalle parti dinanzi alla Corte, mentre altre discendono dalla concezione che, su un piano più generale, può aversi della natura e dell' oggetto del ricorso per carenza configurato dall' art . 175 del trattato .

4 . Quanto alle prime, occorrerà esaminare innanzitutto l' eccezione d' irricevibilità sollevata dal Consiglio, secondo il quale l' aver omesso di stabilire un progetto di bilancio non costituisce un' astensione dal pronunciarsi ai sensi dell' art . 175 ( punto A in prosieguo ).

5 . Strettamente connessi a detta tesi sono gli argomenti di merito invocati dal Consiglio per sostenere che il termine del 5 ottobre non sarebbe un termine "imperativo", al rispetto del quale esso sarebbe tenuto in qualsiasi circostanza ( punto B in prosieguo ).

6 . Un altro problema si pone in quanto i ricorrenti non si sono limitati a contestare la carenza del Consiglio rispetto al 5 ottobre 1987, ma hanno consacrato gran parte delle loro osservazioni al contenuto che, secondo loro, avrebbe dovuto avere il progetto di bilancio 1988 per conformarsi all' art . 199 del trattato .

7 . Su quest' ultimo punto la trattazione orale ha tuttavia apportato un chiarimento molto utile . Infatti, mentre le osservazioni dei ricorrenti, ed in particolare la conclusione dell' atto introduttivo della Commissione, potevano dar l' impressione che si chiedesse alla Corte di accertare un inadempimento degli obblighi derivanti al Consiglio dall' art . 199, l' agente della Commissione ha dichiarato con assoluta chiarezza che non era questo l' oggetto del ricorso della sua istituzione . Quanto all' agente del Parlamento, egli ha precisato che la sua istituzione intendeva unicamente far dichiarare dalla Corte la carenza del Consiglio in relazione all' omessa presentazione del progetto di bilancio non oltre il 5 ottobre 1987 .

8 . In assenza di queste affermazioni, avrei dovuto proporre di dichiarare che, come si è espresso il Consiglio alla pag . 15 del controricorso, "solo in relazione ad un progetto di bilancio già stabilito è lecito domandarsi se esso contenga le previsioni di tutte le entrate e di tutte le spese e se esse siano in pareggio . Mancando un progetto di bilancio, la questione della violazione dell' art . 199 è priva d' oggetto ".

9 . Se dopo l' udienza questo aspetto delle due cause può dunque considerarsi risolto, non mi sarà tuttavia possibile evitare completamente il problema del contenuto che il bilancio avrebbe dovuto avere, poiché il Consiglio ha giustificato il suo comportamento omissivo soprattutto con la propria impossibilità, ad esso non imputabile, di adottare un progetto di bilancio equilibrato, in quanto le entrate allora effettivamente disponibili erano nettamente inferiori alle spese prevedibili per il 1988 ( punto C in prosieguo ).

10 . Un' altra questione è nata dal fatto che, dopo la presentazione dei ricorsi, il progetto di bilancio è stato adottato e trasmesso al Parlamento europeo . In una situazione del genere può un ricorso per carenza avere ancora un oggetto? Poiché nessuna delle parti nelle due cause ha sollevato tale problema, malgrado la sua importanza, lo esaminerò solo all' ultimo punto ( punto D in prosieguo ).

11 . Prima di affrontare questi diversi aspetti vorrei formulare qualche osservazione sull' art . 175 e sul tipo di carenza, molto particolare, da valutare nelle presenti cause .

12 . A mio avviso, il procedimento per carenza ha lo scopo di impedire che un' istituzione, che abbia illecitamente omesso di adottare un atto o di prendere una determinata misura, possa definitivamente sottrarsi alle sue responsabilità e sfuggire a qualsiasi sanzione giudiziaria rifugiandosi nel silenzio o dando risposte dilatorie, evasive o insufficientemente impegnative alla richiesta di agire rivoltale .

13 . E evidente che, nell' ambito di detto procedimento, il ruolo della Corte di giustizia non è quello di constatare che un' istituzione ha omesso di adottare un atto, poiché ciò costituisce un presupposto della presentazione del ricorso, bensì di accertare che detta omissione è intervenuta in violazione del trattato e, dunque, di obbligare l' istituzione in causa "a prendere i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa" ( art . 176 ).

14 . Nelle presenti cause ci troviamo di fronte ad una situazione particolare, nel senso che non si è mai dubitato dell' esistenza dell' obbligo dell' istituzione competente di adottare il più presto possibile l' atto reclamato . Trattasi difatti di un atto da adottare ogni anno e che è indispensabile al funzionamento della Comunità .

15 . Negli anni precedenti il Consiglio ha sempre sottoposto al Parlamento un progetto di bilancio e, ogni volta, perfino ben prima della data del 5 ottobre .

16 . Per di più, esso ha formalmente riconosciuto il proprio obbligo di adottare l' atto in questione anche per l' anno 1988 ( vedasi lettera del presidente del Consiglio del 6 ottobre 1987, nonché la sua dichiarazione del 13 ottobre 1987, in sede parlamentare ).

17 . Prima che le venissero rivolte le "richieste di agire" del Parlamento e della Commissione, l' istituzione competente aveva già compiuto sforzi in vista dell' adozione di un progetto di bilancio ( vedansi riunioni del Consiglio del 23 luglio, 17 e 18 settembre e 1° ottobre 1987 ).

18 . Il presidente del Consiglio ha dichiarato per iscritto, nonché dinanzi al Parlamento, di voler proseguire i suoi sforzi per giungere il più rapidamente possibile ad un progetto di bilancio nell' ambito di una decisione complessiva su tutti gli aspetti di quelle che, per desiderio di concisione, venivano chiamate "le proposte Delors", e ciò in occasione del Consiglio europeo di Copenaghen del 5 e 6 dicembre 1987 .

19 . Non si può dunque affermare che nel caso di specie ci sia stata una vera e propria inerzia, un silenzio od una risposta evasiva dell' istituzione competente .

20 . La constatazione della Corte, di cui al punto 25 della motivazione della sentenza 22 maggio 1985 ( causa 13/83, Politica comune dei trasporti, Racc . pagg . 1513 e 1590 ), e cioè che il Consiglio non aveva

"né contestato, né ammesso la pretesa carenza, né fatto conoscere in alcun modo l' atteggiamento del Consiglio in merito ai provvedimenti che, secondo il Parlamento, dovevano ancora essere adottati",

non potrebbe essere ripetuta nel contesto delle presenti cause .

21 . Nelle sue conclusioni nella citata causa ( 2 ) l' avvocato generale C.O . Lenz aveva ritenuto che sussisterebbe "una presa di posizione", ai sensi del secondo comma dell' art . 175, quando l' istituzione richiesta di agire abbia indicato "se, quando ed in qual modo" intendesse adempiere il suo obbligo . Nelle presenti cause ci si potrebbe chiedere se il Consiglio non abbia in realtà preso posizione su questi tre punti nel discorso pronunciato dal suo presidente dinanzi al Parlamento, e in presenza della Commissione, il 13 ottobre 1987 .

22 . E ben vero che dopo il fallimento del Consiglio europeo di Copenaghen, e dunque prima della presentazione dei ricorsi, si era creata un' incertezza sul "quando", vale a dire riguardo alla data in cui si sarebbe effettivamente adempiuto l' obbligo di stabilire un progetto di bilancio . Tuttavia, il Consiglio europeo aveva fissato immediatamente un nuovo appuntamento per decidere tutti i problemi pendenti, e cioè l' 11, il 12 e il 13 febbraio 1988 a Bruxelles, nella quale riunione si sarebbe del resto raggiunto un accordo .

23 . Poiché, però, il Consiglio non ha affermato di aver rivolto ai ricorrenti una "presa di posizione" formale, ai sensi dell' art . 175, 2° comma, non è necessario un ulteriore approfondimento di tale questione .

24 . Dalle osservazioni precedenti può trarsi comunque la conclusione che la Corte non è chiamata a pronunziarsi sull' esistenza, "per se", dell' obbligo del Consiglio di presentare un progetto di bilancio, obbligo mai contestato dal convenuto, ma che la controversia è interamente incentrata sull' inosservanza del termine del 5 ottobre .

25 . Passo ora ad esaminare gli argomenti invocati dal Consiglio a sua difesa .

A - Sulla ricevibilità dei due ricorsi

26 . Il Consiglio contesta la ricevibilità dei due ricorsi, in quanto, non l' assenza di un progetto di bilancio, ma solo quella del bilancio stesso per un determinato esercizio potrebbe giustificare, in certe circostanze, l' accertamento di un comportamento omissivo ex art . 175 . Il progetto di bilancio sarebbe solo un atto preparatorio, non soggetto a pubblicazione, e solo la constatazione della sua definitiva adozione, effettuata dal presidente del Parlamento europeo, conformemente all' art . 203, n . 7, conferirebbe "forza obbligatoria al bilancio, nei confronti sia delle istituzioni, che degli Stati membri" ( 3 ).

27 . L' eccezione di irricevibilità deve essere respinta . La Corte ha ricordato nella sentenza 23 aprile 1986 (" I Verdi ") ( 4 ) che

"in base al sistema del trattato, è consentito proporre un ricorso diretto contro 'tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni (...) miranti a produrre effetti giuridici' ".

28 . A mio parere, ciò che vale per il ricorso d' annullamento, ossia il sindacato di legittimità sull' adozione degli atti delle istituzioni, si applica anche al ricorso per carenza, ossia il sindacato di legittimità sulla loro mancata adozione .

29 . La Corte ha difatti esplicitamente riconosciuto che

"il sistema delle impugnazioni (...) implica la stretta connessione tra il ricorso di cui all' art . 173, che consente di giungere all' annullamento di atti illegittimi del Consiglio e della Commissione, e quello fondato sull' art . 175, che può portare alla dichiarazione che il Consiglio o la Commissione, omettendo di emanare determinati atti, hanno violato il trattato" ( 5 ).

30 . Il criterio degli effetti giuridici è dunque quello decisivo . Può quindi costituire un' "astensione dal pronunciarsi", ai sensi dell' art . 175, l' omessa adozione da parte del Consiglio e della Commissione di un atto o di un provvedimento, di qualsiasi natura, forma o qualificazione, idoneo a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi .

31 . Ebbene, il progetto di bilancio che il Consiglio deve stabilire ai sensi dell' art . 203, n . 3, ultimo comma, è un atto di tal natura .

32 . In un primo tempo, esso produce precisi effetti giuridici nei confronti del Parlamento europeo . Quest' ultimo, in mancanza di un progetto di bilancio del Consiglio, non può esercitare le competenze attribuitegli dall' art . 203, nn . da 4 a 8 .

33 . Nella sentenza "bilancio", 3 luglio 1986 ( 6 ), la Corte ha espressamente dichiarato che

"qualora gli atti dell' autorità di bilancio fossero sottratti al controllo della Corte, le istituzioni che compongono detta autorità potrebbero usurpare le competenze degli Stati membri o delle altre istituzioni o eccedere i limiti della propria competenza ".

34 . Essa, quindi, aveva ritenuto di dover sindacare la legittimità di un atto preciso ed isolato adottato nell' ambito della procedura di bilancio da uno solo dei due rami dell' autorità di bilancio, ossia il Parlamento europeo nella persona del suo presidente .

35 . Sulla base del medesimo ragionamento, la Corte era già pervenuta a riconoscere il principio della legittimazione passiva del Parlamento europeo in un ricorso d' annullamento presentato ex art . 173 ( 7 ).

36 . Ebbene, se la Corte deve poter vegliare a che un' istituzione non invada la sfera di competenza delle altre istituzioni, o degli Stati membri, adottando taluni atti, essa dovrebbe avere tale possibilità anche quando è l' inerzia di un' istituzione che può condurre al medesimo risultato ed ostacolare l' esercizio delle competenze delle altre istituzioni o degli Stati membri .

37 . D' altra parte, la procedura di bilancio è strutturata in modo da rendere il progetto di bilancio del Consiglio un bilancio virtuale, come giustamente sottolinea il Parlamento . Difatti, secondo l' art . 203, n . 4, 3° comma, secondo periodo, qualora il Parlamento europeo non abbia emendato il progetto di bilancio ovvero non abbia proposto modificazioni entro quarantacinque giorni, il bilancio si considera definitivamente adottato .

38 . L' omessa adozione del progetto di bilancio da parte del Consiglio costituisce dunque un' astensione dal pronunciarsi impugnabile ex art . 175, primo comma .

39 . Occorre però anche verificare se il Consiglio fosse obbligato a trasmettere il progetto di bilancio non oltre il 5 ottobre 1987, poiché, solo se detto termine è un termine perentorio, l' omissione del Consiglio costituisce una violazione del trattato passibile di una declaratoria della Corte ex art . 175 . Detta questione, che pone il problema della natura del termine di cui all' art . 203, n . 4, è tuttavia una questione di merito ( 8 ) o, perlomeno, vi è strettamente collegata ( 9 ).

B - Sulla natura del termine del 5 ottobre

40 . Di contro al Parlamento europeo e alla Commissione, che considerano il termine del 5 ottobre un termine perentorio, il Consiglio avanza diversi argomenti per dimostrare che il suo solo obbligo consisterebbe nel fare "tutto il possibile per stabilire il progetto di bilancio in tempi sufficientemente brevi da consentire di concludere la procedura prima dell' inizio dell' esercizio di bilancio ".

41 . Al riguardo, va innanzitutto constatato che nel caso di specie il Consiglio non è riuscito ad adempiere detto obbligo secondo le modalità che esso stesso si era proposto : all' inizio dell' esercizio 1988 il progetto di bilancio non era stato ancora stabilito e il Parlamento ha votato il bilancio in seconda lettura solo il 18 maggio 1988 .

42 . D' altra parte, l' argomento che il calendario previsto per l' adozione di un progetto di bilancio sarebbe solo indicativo, in quanto il suo costante rispetto sarebbe irrealistico, contrasta con la formulazione precisa e imperativa dell' art . 203 . Del resto, da quando il trattato del 22 luglio 1975 che modifica talune disposizioni finanziarie ha istituito la nuova procedura, questo calendario è stato sempre rispettato, tranne nel 1987 . L' esperienza ha perfino mostrato la necessità di anticipare la presentazione del progetto di bilancio, onde lasciare ai due rami dell' autorità di bilancio un più ampio margine di tempo per adempiere il loro compito . Dal 1976 essi si sono difatti accordati, informalmente, su un "calendario pragmatico", volto a consentire che le fasi iniziali della procedura di bilancio si realizzino in anticipo rispetto alle date previste dall' art . 203 . Questo calendario anticipato, secondo il quale il Consiglio trasmette il progetto di bilancio al Parlamento prima delle vacanze estive, ha potuto essere rispettato per la maggior parte degli esercizi a partire dal 1976 . Dalla risposta del Consiglio, ad un quesito della Corte a tale riguardo, risulta che lo stesso Consiglio aveva previsto le date del 23 e 24 luglio 1987 per l' adozione del progetto di bilancio 1988 .

43 . Infine, il fatto che lo stesso trattato, istituendo all' art . 204 il sistema dei "dodicesimi provvisori", riconosca la possibilità che il bilancio non sia sempre definitivamente adottato all' inizio di un esercizio finanziario non può mai dispensare le istituzioni che cooperano alla sua elaborazione dagli obblighi di cui sono titolari nelle fasi iniziali della procedura di bilancio, e in particolare il Consiglio, dal suo obbligo di stabilire un progetto di bilancio non oltre il 5 ottobre .

44 . Del pari, la circostanza che ex art . 203, n . 8, il Parlamento europeo possa rigettare il progetto di bilancio e chiedere che gli venga presentato un nuovo progetto non esonera il Consiglio dall' obbligo di stabilire un progetto entro i termini previsti . D' altronde, il dettato di questa norma e la sua collocazione sistematica nell' ambito della complessiva procedura di bilancio fanno sì che il Parlamento europeo possa esercitare detto potere solo in presenza di particolari quorum e per importanti motivi, in special modo attinenti alla sorte riservata ai suoi emendamenti e alle sue proposte di modifica, nell' ambito del dialogo che, in conformità dell' art . 203, nn . 4, 5 e 6, si sviluppa fra i due rami dell' autorità di bilancio proprio sulla base del progetto di bilancio stabilito dal Consiglio .

45 . Infine, se è vero che vi è un' espressa previsione delle conseguenze giuridiche del superamento dei termini fissati da queste ultime disposizioni - poiché "il bilancio si considera definitivamente adottato" se uno dei due rami dell' autorità di bilancio omette di pronunciarsi, entro i termini indicati, sulla posizione adottata dall' altro nella precedente fase della procedura - diversamente che per i termini prescritti dall' art . 203, nn . 2, 3 e 4, 1° comma, per le diverse fasi della procedura che debbono condurre all' adozione del progetto di bilancio, ciò tuttavia non implica la facoltà di non rispettarli . Al contrario, malgrado la loro brevità, i termini vigenti nelle trattative fra il Consiglio e il Parlamento europeo sono tali che, salvo rigetto puro e semplice da parte del Parlamento, il bilancio potrà essere adottato prima dell' inizio del relativo esercizio finanziario solo quando è effettivamente rispettata la data del 5 ottobre per stabilire il progetto di bilancio . Le "sanzioni automatiche" sono disposte proprio allo scopo di assicurare che ciò avvenga anche qualora uno dei due rami dell' autorità di bilancio non osservi un termine .

46 . Il rispetto della data del 5 ottobre costituisce dunque una condizione indispensabile per il raggiungimento di detto obiettivo .

47 . D' altra parte, è difficile immaginare quale potrebbe essere la "sanzione automatica" in caso d' inosservanza di detto termine . Ad ogni modo, prevedere che il progetto preliminare di bilancio, che la Commissione deve sottoporre al Consiglio anteriormente al 1° settembre ( art . 203, n . 3 ), sia considerato un progetto di bilancio quando il Consiglio non rispetti il termine del 5 ottobre, inciderebbe direttamente sulla ripartizione delle competenze di bilancio istituita dal trattato, secondo il quale la coppia formata dal Consiglio e dal Parlamento europeo costituisce l' autorità di bilancio incaricata di adottare il bilancio, mentre la Commissione ne cura l' esecuzione ( art . 205 ).

48 . Vanno dunque disattesi tutti gli argomenti avanzati dal Consiglio per far valere l' inesistenza di un suo obbligo di stabilire e trasmettere il progetto di bilancio non oltre il 5 ottobre .

49 . Resta da appurare se il Consiglio possa validamente invocare una causa giustificatrice che, nel 1987, l' avrebbe esonerato dal suo obbligo di rispettare la data in questione .

C - Se il Consiglio possa invocare una causa giustificatrice

dell' inosservanza del termine

50 . Il Consiglio sostiene che esso si trovava nell' oggettiva impossibilità di presentare per la data fatidica del 5 ottobre 1987 un progetto di bilancio che coprisse tutte le spese prevedibili durante l' esercizio 1988 e con entrate e spese in pareggio, come disposto dall' art . 199 .

51 . Le parti convengono sul punto che le risorse proprie disponibili secondo la decisione del Consiglio 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità ( 10 ), che limita all' 1,4% il tasso massimo delle entrate provenienti dall' IVA, non erano effettivamente sufficienti per coprire la totalità delle spese "prevedibili" per il 1988, anche accogliendo l' interpretazione più restrittiva data dal Consiglio a detta nozione .

52 . Nell' introduzione generale che accompagna il progetto preliminare di bilancio ( PPB ), trasmesso al Consiglio il 15 giugno 1987, la Commissione aveva indicato che "il PPB postulava un tasso di IVA dell' 1,7% se doveva essere finanziato con le risorse proprie come attualmente costituite ". Essa aveva quindi stabilito il progetto preliminare conformemente alle proposte di finanziamento della Comunità per il periodo 1988-1992 esposte nei documenti COM(87 ) 100 def . ( 11 ) e 101 def . ( 12 ), che implicavano in particolare la revisione della decisione del 1985 in materia di risorse proprie . Tuttavia, essa aveva avuto cura di precisare che, qualora gli Stati membri non avessero adottato tempestivamente le sue proposte, per "colmare la falla" sarebbe stato necessario un accordo intergovernativo avente ad oggetto 5,75 milioni di ecu .

53 . Solo il 4 agosto 1987, la Commissione giungeva infine a presentare la sua proposta formale d' aumento delle risorse proprie ( 13 ).

54 . Detta proposta era fondata sull' art . 201 del trattato, che prevede la sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri ( art . 200 ) con risorse proprie . Per l' adozione di una decisione sulle risorse proprie si deve seguire una procedura speciale . L' art . 201, 3° comma, dispone infatti che

"il Consiglio, deliberando all' unanimità, dopo aver consultato il Parlamento europeo in merito a tali proposte, potrà stabilire le disposizioni di cui raccomanderà l' adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme costituzionali ".

55 . Considerata la data di presentazione della proposta della Commissione, a prima vista era escluso che la decisione sulle nuove risorse proprie potesse essere ratificata dagli Stati membri, secondo le proprie norme costituzionali, prima del 5 ottobre 1987, anche se il Consiglio avesse potuto adottarla prima di tale data .

56 . Ebbene, lo stesso Parlamento ha espresso il suo parere su detta proposta solo il 18 novembre 1987 ( 14 ) e il Comitato economico e sociale ( CES ) si è espresso solo il 27 gennaio 1988 ( 15 ). E ben vero che l' art . 201 non contempla la consultazione del CES, ma vista l' importanza delle decisioni da prendere il Consiglio ha tenuto a procedervi . Si doveva dunque attendere il parere del Comitato prima di adottare la decisione .

57 . In queste condizioni il Consiglio poteva legittimamente far valere che la voce "entrate" del progetto preliminare della Commissione, sulla base del quale esso doveva stabilire il progetto di bilancio per il 1988 ( 16 ), "non si fondava su alcuna base legale ".

58 . Ciò non è stato realmente contestato dai ricorrenti, i quali, tuttavia, fanno valere che, in mancanza di nuove risorse proprie regolarmente istituite, il Consiglio disponeva di altre entrate con cui avrebbe potuto stabilire un progetto di bilancio completo ed equilibrato .

59 . Secondo il Parlamento, il Consiglio avrebbe dovuto ricorrere ai "contributi nazionali" in forza dell' art . 200 del trattato oppure applicare l' art . 235 oppure, ancora, chiedere agli Stati membri di versare "anticipi" alla Comunità, come era avvenuto nel 1984 e 1985 .

60 . Dal canto suo la Commissione si limita a contestare al Consiglio di non avere adottato quest' ultima soluzione che, come si è visto, essa stessa aveva suggerito nella presentazione generale che accompagnava il suo progetto preliminare di bilancio .

61 . Va quindi ora esaminato se, effettivamente, il Consiglio avrebbe potuto equilibrare il progetto di bilancio con l' ausilio di uno di questi tipi di entrate .

a ) I "contributi finanziari degli Stati membri" secondo l' art . 200

62 . Com' è noto, prima dell' entrata in vigore della prima decisione sulle risorse proprie del 21 aprile 1970 ( 17 ), i bilanci CEE e CEEA erano essenzialmente alimentati dai "contributi finanziari degli Stati membri", secondo i criteri di ripartizione di cui all' art . 200 del trattato CEE e 172 del trattato CEEA . Dato che questi articoli non sono mai stati abrogati formalmente, il Parlamento sostiene che sono tuttora in vigore e a disposizione del Consiglio per equilibrare il bilancio quando le risorse proprie si rivelino insufficienti . Secondo il Parlamento, basta a tal fine che il Consiglio introduca delle percentuali per i sei Stati membri non fondatori, modificando quelli previsti per gli Stati membri fondatori . Esso potrebbe farlo sulla base dell' art . 200, n . 3, secondo il quale "i criteri di ripartizione possono essere modificati dal Consiglio, che delibera all' unanimità ".

63 . Ebbene, pur nell' ipotesi che l' art . 200 sia tuttora in vigore, l' introduzione di percentuali per i nuovi Stati membri potrebbe avvenire solo con una revisione del trattato secondo la procedura di cui all' art . 236, ovvero mediante il suo adattamento nell' ambito di un accordo di adesione, conformemente all' art . 237 . Così non è stato .

64 . Condivido tuttavia la tesi del Consiglio secondo la quale i "contributi finanziari" sono stati sostituiti dalle "risorse proprie ".

65 . Innanzitutto, lo stesso art . 201 dà mandato alla Commissione di studiare "a quali condizioni i contributi finanziari degli Stati membri di cui all' art . 200 potrebbero essere sostituiti con risorse proprie ".

66 . In secondo luogo, nel preambolo del trattato del 22 aprile 1970 che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, leggo quanto segue :

"considerando che le Comunità disporranno di risorse proprie destinate ad essere impiegate per coprire la totalità delle loro spese; considerando che la sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità richiede un aumento dei poteri attribuiti al Parlamento europeo in materia di bilancio ".

67 . Inoltre, è vero che la prima decisione 21 aprile 1970 in materia di risorse proprie prevedeva ancora, all' art . 3, n . 2, la coesistenza di queste due fonti di finanziamento "per assicurare l' equilibrio del bilancio delle Comunità" ma solo per il periodo 1° gennaio 1971 - 31 dicembre 1974 . L' art . 4, n . 1, di detta decisione stipula espressamente che "a decorrere dal 1° gennaio 1971 le entrate provenienti dai prelievi agricoli sono integralmente inscritte nel bilancio delle Comunità ".

68 . Detta norma va confrontata con lo stesso art . 200, il cui n . 1 è così formulato :

"Le entrate del bilancio comprendono, a prescindere da altre entrate, i contributi finanziari degli Stati membri (...)".

Non si può dunque sostenere che dal 1970 i contributi finanziari siano passati alla voce "altre entrate ".

69 . La decisione del 1985, che ha abrogato quella del 1970, ha confermato, all' art . 1, 2° comma, il principio secondo il quale il bilancio è integralmente finanziato con risorse proprie, dopo aver precisato, al 1° comma, che le risorse proprie sono attribuite alle Comunità per assicurare l' equilibrio del loro bilancio .

70 . D' altra parte, la presenza nelle decisioni sulle risorse proprie di talune disposizioni che contemplavano ( artt . 3, n . 4, e 4, n . 6 della decisione 1970 ) o contemplano ( art . 4, n . 2, della decisione 1985, come modificato dall' art . 29 dell' Atto unico europeo ( 18 )) l' eventuale ricorso a contributi finanziari degli Stati membri dimostra invece che detti contributi non sono più disponibili in quanto fonti normali di finanziamento del bilancio . Queste disposizioni non si riferiscono del resto ai criteri di ripartizione fissati dall' art . 200 e tuttora concernenti solo i sei Stati membri fondatori, ma esigono al riguardo una specifica decisione del Consiglio . Detto carattere specifico è sottolineato anche dal fatto che, dopo la modifica apportata dall' Atto unico alla decisione del 1985, la procedura di adozione dei criteri di ripartizione è diversa da quella contenuta nell' art . 200, n . 3, del trattato .

71 . Infine, il Parlamento fa ancora valere che la caducità di una norma del trattato non si presume . Non contesto tale principio, ma ritengo che una norma del trattato possa considerarsi abrogata quando, in applicazione di altra norma del medesimo trattato e nel rispetto delle norme costituzionali degli Stati membri, intervengano in data posteriore altre norme recanti, in modo univoco, una diversa disciplina della medesima materia . E questo il caso nella fattispecie in esame . Il Consiglio non poteva dunque ricorrere ai "contributi nazionali" per equilibrare il progetto di bilancio per l' esercizio 1988 .

b ) Il ricorso all' art . 235

72 . Quanto all' art . 235, basterà osservare che, contemplando l' art . 201 una procedura di istituzione di nuove risorse proprie, non v' è lacuna nel trattato e non è dunque possibile un ricorso parallelo all' art . 235 . D' altronde, il Consiglio avrebbe potuto agire su tale base solo su proposta della Commissione, la quale non ne ha presentato alcuna .

c ) Anticipi degli Stati membri

73 . Una terza soluzione per coprire lo scarto fra le risorse proprie, disponibili in forza della decisione 1985, e le spese "prevedibili" sarebbe consistita nella concessione da parte degli Stati membri di anticipi non rimborsabili, da far gravare sulle prestazioni dovute dopo l' entrata in vigore della decisione sull' istituzione delle risorse proprie complementari . A mio parere, il Consiglio ha ragione nel sottolineare che ciò sarebbe stato possibile solo con un accordo intergovernativo in forma semplificata, dunque con uno strumento che esulava dalle competenze del Consiglio .

74 . E ben vero che in passato gli Stati, in due occasioni, hanno deciso in una riunione del Consiglio di concedere tali anticipi alla Comunità . Tuttavia, in tutti questi casi i loro rappresentanti hanno agito nella veste di plenipotenziari dei rispettivi Stati e non come membri del Consiglio .

75 . Certo, a mio parere, l' art . 5 del trattato fa obbligo agli Stati membri di concedere anticipi alla Comunità ogni volta che ciò si riveli necessario per una tempestiva adozione del progetto di bilancio e senza attendere che la futura sorte delle finanze comunitarie sia stabilita con una decisione di lunga portata . Nondimeno, ove uno o più Stati membri rifiutino di piegarsi a detta esigenza, spetterebbe alla Commissione proporre contro di essi un ricorso per inadempimento, ex art . 169 del trattato . Il Consiglio non può essere considerato responsabile né essere condannato dalla Corte per non aver assicurato, in quanto istituzione, un bilancio in pareggio per mezzo di anticipi provenienti dai bilanci nazionali .

76 . E una conclusione che discende necessariamente dalla natura del Consiglio : non conferenza intergovernativa ( anche se talvolta si comporta come se lo fosse ), ma istituzione della Comunità .

77 . E vero che la soluzione degli anticipi è quella che, in definitiva, ha reso possibile l' adozione del progetto di bilancio per il 1988 . La motivazione di detto progetto conferma tuttavia che per l' appunto è stato concluso un accordo intergovernativo, poiché una nota in calce alla pag . 10 indica che la validità dell' impegno dei rappresentanti dei Governi riuniti in seno al Consiglio è subordinata all' espletamento delle procedure interne .

78 . L' opposizione alla concessione di anticipi, da parte degli Stati membri che ne avevano fatto un mezzo di pressione per ottenere una soluzione dei problemi pendenti conforme alle loro aspirazioni, è venuta meno solo quando si è potuto raggiungere un accordo di principio sul pacchetto delle "proposte Delors" in seno al Consiglio europeo di Bruxelles, del 13 febbraio 1988 .

79 . Dalle precedenti osservazioni (( sub a ), b ) e c ) )), discende che, almeno fino al Consiglio europeo del febbraio 1988, il Consiglio, in quanto istituzione, si trovava nell' impossibilità di assolvere il suo obbligo di presentare un progetto di bilancio in pareggio e a copertura di tutte le spese che il Consiglio stesso riteneva necessario prevedere .

80 . Ci si può ancora chiedere, tuttavia, se il preciso obbligo, imposto dal trattato al Consiglio, di presentare entro il 5 ottobre di ogni anno un progetto di bilancio con entrate e spese in pareggio non avrebbe dovuto condurlo a presentare, prima di tale data, almeno un progetto di bilancio con la voce spese entro i limiti delle entrate in quel momento disponibili .

81 . E quanto ora occorre esaminare .

d ) Se il Consiglio avrebbe dovuto stabilire un progetto di bilancio con le spese limitate all' importo delle entrate

82 . Si è constatato l' obbligo del Consiglio di rispettare la data del 5 ottobre . L' art . 199, 2° comma, impone, anch' esso in modo assolutamente categorico, che il bilancio deve comportare entrate e spese in pareggio .

83 . Il trattato impone all' autorità di bilancio, in modo parimenti assoluto, di iscrivere in bilancio tutte le spese di cui si può ragionevolmente prevedere la necessità, ovvero le consente o perfino le impone, quando questo sia il solo mezzo di rispettare la data del 5 ottobre, di limitare il livello delle spese a quello delle entrate disponibili, nell' ipotesi eccezionale in cui si sia toccato il tetto delle risorse proprie?

84 . Vediamo quale insegnamento può trarsi al riguardo dalla normativa in materia .

85 . L' art . 199, 1° comma, del trattato dispone quanto segue :

"Tutte le entrate e le spese della Comunità, ivi comprese quelle relative al Fondo sociale europeo, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio ".

86 . D' altra parte, dall' art . 1 del regolamento finanziario ( GU L 356 del 31.12.1977, pag . 1 ) risulta che

"il bilancio delle Comunità europee (...) è l' atto che prevede e autorizza preventivamente, ogni anno, le entrate e le spese prevedibili delle Comunità ".

87 . E certo che la nozione di spese "prevedibili" comporta un certo margine di valutazione discrezionale e che vi sono spese che, secondo il Parlamento e la Commissione, dovrebbero figurare sul bilancio di un dato anno, mentre secondo il Consiglio non sono giustificate o possono essere rinviate ad un esercizio successivo .

88 . Si potrebbe anche affermare che il termine "prevedibile" si riferisce nel contempo alle entrate e alle spese e che, stante l' obbligo di pareggio del bilancio, le spese debbono essere adeguate alle entrate .

89 . D' altro canto, si è visto che l' art . 199 afferma espressamente che tutte le entrate e le spese debbono costituire oggetto di previsioni ed essere iscritte "nel bilancio", vale a dire in un unico bilancio .

90 . Ne risulta chiaramente, come ha affermato l' avvocato generale Mancini nelle sue conclusioni nella causa 34/86, "che non esistono spese 'prevedibili' di cui l' autorità di bilancio possa non tener conto" ( 19 ). L' autorità di bilancio non può dunque ignorare a priori delle spese "prevedibili", qualunque sia l' esatto significato da dare a tale nozione .

91 . E ben vero che, quando, prima dell' inizio dell' esercizio di bilancio, si presentino nel corso dell' anno spese non prevedibili, si dovrebbe adottare un bilancio suppletivo o rettificativo . Ma secondo l' art . 1, n . 5, del regolamento finanziario ciò è possibile solo in "circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste" che insorgano durante l' esercizio finanziario per il quale è già stato adottato un bilancio . Inoltre, il titolare del potere di iniziativa in materia è la Commissione, la quale, come per il bilancio generale, deve presentare un progetto preliminare di bilancio suppletivo o rettificativo .

92 . Va inoltre osservato che, qualora il Consiglio presentasse un progetto di bilancio con un livello di entrate adottato con la clausola "ne varietur" e con le uscite corrispondenti alle entrate, il Parlamento europeo non potrebbe esercitare il diritto di aumentare le spese non obbligatorie attribuitogli dall' art . 203 .

93 . Decidere, infine, che la data di presentazione del progetto di bilancio è più importante della sua "veridicità" o "sincerità" condurrebbe a privilegiare la forma rispetto al merito, un elemento procedurale rispetto alla sostanza . Non riesco a convincermi che sia stata questa l' intenzione degli autori del trattato nel fissare una data obbligatoria per la presentazione del progetto di bilancio .

94 . Del resto, non è privo d' interesse osservare che, per il 1988, lo scarto fra le risorse proprie disponibili e le spese in fin dei conti giudicate necessarie dal Consiglio, nel quadro del suo progetto di bilancio del 7 marzo 1988, è veramente enorme e nettamente superiore al deficit calcolato dalla Commissione nel giugno 1987 . Gli anticipi da versare dagli Stati membri ammontano in effetti ad un totale di 7,6 miliardi di ecu, mentre l' importo totale del progetto di bilancio è di 43,3 miliardi di ecu ( stanziamenti di pagamento ). E un deficit che supera di gran lunga la somma degli stanziamenti previsti per il Fondo sociale e regionale ( 5,9 milioni ). Esso equivale quasi al quarto della dotazione del FEAOG-garanzia . Se quindi il Consiglio avesse voluto adeguare le spese alle entrate disponibili avrebbe dovuto operare compressioni estremamente severe ed assumersi rischi notevoli per quel che concerne il finanziamento delle attività della Comunità nell' ultimo trimestre del 1988 .

95 . E quindi del tutto comprensibile che il Parlamento europeo e la Commissione diano la massima importanza al carattere di completezza e veridicità del bilancio . Ricordo in particolare la risoluzione del Parlamento 13 dicembre 1984 nella quale quest' ultimo ha dichiarato che è inaccettabile un bilancio che non copra dodici mesi per quanto riguarda le entrate e le spese e che nel bilancio annuale devono figurare le incidenze finanziarie della normativa vigente e delle decisioni adottate ( GU C 12 del 14.1.1985, pag . 90 ). Per questi motivi il Parlamento ha respinto il progetto di bilancio per il 1985 .

96 . In una risoluzione votata l' 8 luglio 1987 ( GU C 246 del 14.9.1987, pag . 40 ) il Parlamento ha del resto chiaramente affermato "che qualsivoglia decisione di bilancio che non copra completamente le effettive necessità finanziarie per l' esercizio 1987 e 1988 non potrà essere accettata dal Parlamento europeo ".

97 . Non v' è del resto il minimo dubbio che se il Consiglio avesse presentato entro il 5 ottobre 1987 un progetto di bilancio ove non figurassero tutte le spese necessarie per l' esercizio 1988, almeno secondo questa istituzione, il Parlamento l' avrebbe respinto . Anche in tal caso la procedura preliminare all' entrata in vigore del bilancio si sarebbe protratta ben oltre il 1° gennaio 1988 .

98 . Ritengo dunque che l' obbligo di sottoporre un progetto di bilancio completo prevalga sull' obbligo di presentarlo entro il 5 ottobre, nelle situazioni estreme in cui questi due obblighi siano inconciliabili .

99 . A mio parere, non si può dunque concludere che il Consiglio abbia violato il trattato omettendo di presentare entro il 5 ottobre 1987 un progetto di bilancio ove la voce delle spese fosse adeguata alla voce delle entrate disponibili .

100 . Penso che il Consiglio abbia ragione nel sostenere di essersi trovato dinanzi ad obblighi conflittuali, poiché non era in grado di presentare un progetto di bilancio rispettando, nel contempo, le tre condizioni seguenti :

- presentazione prima del 5 ottobre 1987,

- copertura di tutte le spese prevedibili nel 1988,

- entrate e uscite in pareggio .

Se il Consiglio avesse voluto rispettare una di queste condizioni, automaticamente avrebbe violato almeno una delle altre due .

101 . Il Parlamento e la Commissione ritengono tuttavia che la Corte non debba esaminare le ragioni del comportamento del Consiglio, ma semplicemente accertare che l' inosservanza della data del 5 ottobre costituisce una violazione del trattato . Le due istituzioni si fondano sul punto 48 della motivazione della sentenza "politica comune dei trasporti", 22 maggio 1985 ( 20 ), ove la Corte ha dichiarato che

"l' art . 175 non prende in considerazione il grado di difficoltà dell' adempimento dell' obbligo imposto all' istituzione ".

102 . Nella fattispecie, il Consiglio aveva invocato difficoltà oggettive d' ordine geografico, economico e sociale che impedivano progressi più rapidi nell' instaurazione della politica comune dei trasporti . La Corte aveva giudicato che "queste difficoltà obiettive" erano inconferenti nella controversia in questione .

103 . A mio parere, il passaggio citato si riferisce a difficoltà che il Consiglio può incontrare, in ragione della complessità della materia, per raggiungere la maggioranza qualificata ovvero l' unanimità necessaria ad una decisione . Esso non esclude l' eventualità di poter prendere in considerazione una difficoltà di ordine giuridico, esterna al suo processo decisionale .

104 . Supponiamo, ad esempio, che il Consiglio debba adottare un atto entro un termine preciso e che il parere obbligatorio del Parlamento non gli pervenga entro tale termine . Poiché il parere del Parlamento costituisce una condizione ed una forma sostanziale la cui inosservanza comporta la nullità dell' atto, non si configurerebbe un comportamento omissivo del Consiglio . E quanto ritengo si possa dedurre dalle sentenze 29 ottobre 1980 nelle cause 138/79, Roquette Frères / Consiglio ( Racc . pagg . 3333 e 3360 ), e 139/79, Maizena / Consiglio ( Racc . pagg . 3393 e 3424 ), ove la Corte ha annullato un regolamento del Consiglio adottato per ragioni d' urgenza senza il previo parere del Parlamento .

105 . Del pari, il Consiglio non può essere dichiarato in carenza per non aver fissato entro il 1° aprile i prezzi di una nuova campagna di commercializzazione del latte, se non gli erano pervenuti prima di tale data le proposte della Commissione senza le quali non può decidere .

106 . Nelle sentenze 15 gennaio 1986 ( causa 52/84, Commissione / Belgio, Racc . pag . 89 ) e 2 febbraio 1988 ( causa 213/85, Commissione / Paesi Bassi, Racc . pag . 0000 ), la Corte ha riconosciuto che l' assoluta impossibilità di eseguire correttamente una decisione ( causa 52/84, punto 14 della motivazione ), ovvero l' assoluta impossibilità di eseguire una decisione entro il termine impartito ( causa 213/85, punto 22 della motivazione ), è un mezzo difensivo che può essere invocato da uno Stato membro nell' ambito di un ricorso per inadempimento ex art . 93, n . 2, 2° comma del trattato .

107 . Ebbene, penso di aver dimostrato che nella fattispecie il Consiglio poteva rispettare la data del 5 ottobre solo trasgredendo, vuoi l' obbligo concomitante di presentare un progetto di bilancio completo e veridico, vuoi quello di presentare un progetto di bilancio in pareggio . La responsabilità di tale situazione non gravava sul Consiglio bensì su quegli Stati membri allora non disposti ad accordare "anticipi" alla Comunità .

108 . A mio parere, il Consiglio era dunque nell' assoluta impossibilità di rispettare l' obbligo relativo al termine di presentazione del bilancio . Tenuto conto della situazione di obblighi conflittuali in cui si trovava, era legittimo che esso desse priorità al rispetto degli obblighi di natura sostanziale piuttosto che al rispetto di un obbligo di natura procedurale .

109 . Ribadisco che nell' ambito dei presenti ricorsi, proposti contro il Consiglio in quanto istituzione della Comunità, la mia presa di posizione si riferisce esclusivamente agli obblighi di questa istituzione . Non si deve stabilire se uno, diversi o tutti gli Stati membri abbiano violato gli obblighi imposti dall' art . 5 del trattato per non aver messo a disposizione della Comunità degli "anticipi" prima del 5 ottobre 1987 .

110 . Dopo che nel Consiglio europeo, tenuto a Bruxelles dall' 11 al 13 febbraio 1988, tutti gli Stati membri si sono dichiarati d' accordo per versare tali "anticipi", il Consiglio ha adottato il progetto di bilancio per il 1988 entro un termine che può considerarsi ragionevole ( 7 marzo 1988 ) e l' ha trasmesso al Parlamento .

111 . In considerazione di quanto precede, concludo in via principale nel senso che il Consiglio si trovava nell' assoluta impossibilità di rispettare l' obbligo di presentare il progetto di bilancio al più tardi il 5 ottobre 1987 e che nel comportamento omissivo non può dunque ravvisarsi una violazione del trattato .

112 . Poiché i due ricorsi riguardano espressamente l' inosservanza del termine del 5 ottobre 1987, debbo proporre di respingerli in quanto infondati .

113 . Ove il mio ragionamento non sia condiviso dalla Corte, evidentemente i ricorsi andrebbero accolti, a meno che non si concluda per il non luogo a provvedere in quanto l' atto richiesto è stato nel frattempo adottato . Mi resta dunque da esaminare questo punto .

D - Se vi sia ancora luogo a provvedere

114 . La risposta a detta questione dipende in gran parte da come si concepisce l' oggetto del ricorso per carenza .

115 . Mira, detto ricorso, a far constatare che l' inerzia, pur se cessata dopo la presentazione del ricorso, costituiva una violazione del trattato, censurando così l' istituzione competente, oppure esso tende unicamente a far cessare l' inerzia dell' istituzione, essendo la dichiarazione dell' illegittimità del comportamento omissivo soltanto, per così dire, un mezzo di pressione?

116 . Taluni passi dell' art . 175 potrebbero essere invocati a favore della prima tesi . Nel 1° comma della norma figura l' espressione : "far constatare" che l' astensione dal pronunciarsi è avvenuta "in violazione del presente trattato"; e l' art . 176, 1° comma, contempla l' ipotesi in cui "l' astensione sia stata dichiarata contraria al presente trattato ".

117 . Ma se questa tesi fosse esatta, la Corte dovrebbe sempre constatare l' illegittimità dell' astensione, soprattutto per dare atto al ricorrente che l' istituzione ha infine adottato l' atto richiesto, prima della sentenza della Corte, in forza di un obbligo e non a titolo di benevolenza o in virtù di un potere discrezionale .

118 . Ebbene, la giurisprudenza della Corte non si esprime in tal senso .

119 . Nelle tre cause ( 21 ) in cui l' atto richiesto era stato adottato dopo la presentazione del ricorso, senza rinunzia agli atti da parte del ricorrente, la Corte ha dichiarato che i ricorsi erano divenuti "privi di oggetto" e ne aveva concluso che "non v' era motivo di statuire ". E vero che in questi tre casi la Corte ha espressamente rilevato che le parti erano d' accordo nel riconoscere che l' atto dell' istituzione convenuta poteva essere considerato come "positivo sbocco del ricorso" o che la ricorrente aveva ottenuto soddisfazione, oppure ancora che i ricorrenti avevano dichiarato di aver raggiunto lo scopo per cui avevano proposto il ricorso . Ebbene, se effettivamente il ricorso per carenza fosse destinato a far constatare violazioni oggettive del diritto comunitario, non avrebbe dovuto, la Corte, statuire ugualmente?

120 . D' altra parte, quando il procedimento del ricorso per carenza è avviato in relazione al superamento di un termine, la sentenza della Corte non può comunque comportare il rispetto retroattivo del termine ultimo rimasto inosservato . In realtà, l' inosservanza del termine costituisce una condizione preliminare dell' avvio di tutto il procedimento .

121 . Del resto, la struttura del procedimento è tale che ben può avvenire che una violazione del diritto comunitario, rappresentata dall' inosservanza di un termine, non sia constatata . Difatti, se l' atto richiesto è adottato entro due mesi dalla "richiesta di agire", il ricorso per carenza non può essere proposto ( art . 175, 2° comma ).

122 . Ricordo ancora che, nell' ambito del ricorso per inadempimento ex art . 169, lo Stato membro dispone perfino di un duplice termine per eliminare l' infrazione ( lettera di diffida e parere motivato ).

123 . E d' altronde costume della Commissione il rinunziare agli atti quando l' inadempimento sia eliminato prima della trattazione orale . Ciò è molto frequente specialmente nel caso di ricorsi volti a far dichiarare che una direttiva non è stata attuata entro i termini .

124 . Si può dunque affermare che il diritto comunitario non mira tanto a "condannare" ad ogni costo gli Stati o le istituzioni che hanno trasgredito una delle sue norme quanto, piuttosto, ad ottenere che essi pongano fine al loro comportamento irregolare .

125 . Si potrebbe certo obiettare che, nell' ambito del procedimento ex art . 169, la Corte ha tenuto tuttavia a dichiarare l' inadempimento quando quest' ultimo è stato eliminato solo posteriormente al termine assegnato nel parere motivato e quando non vi è stata rinunzia agli atti da parte del ricorrente . Ma in simili ipotesi essa ha sempre sentito il bisogno di sottolineare che

"vi è interesse alla prosecuzione del giudizio" e detto interesse "può in particolare consistere nello stabilire il fondamento di una responsabilità eventualmente incombente allo Stato membro nei confronti di coloro che facciano valere detti diritti in conseguenza di detto inadempimento" ( 22 ).

126 . Ebbene, nel caso di specie, mi sembra difficile ipotizzare che il Parlamento, la Commissione o un privato possano chiedere al Consiglio il risarcimento del danno per la tardiva presentazione del progetto di bilancio relativo al 1988 .

127 . Ma più che a stabilire un parallelismo fra il ricorso per carenza e il ricorso per inadempimento, la Corte tende a vedere una "parentela" fra il ricorso per carenza e il ricorso per annullamento . Nella sentenza "politica comune dei trasporti", 22 maggio 1985, la Corte ha rilevato una "stretta connessione" fra questi due tipi di ricorso . Essa ne ha concluso che

"in entrambi i casi gli atti che costituiscono oggetto della controversia devono essere sufficientemente determinati, per consentire alla Corte di valutare rispettivamente la legittimità della loro adozione o della loro mancata adozione" ( Racc . 1985, pag . 1513, in particolare pag . 1592, punto 36 della motivazione ).

128 . Nella sentenza 18 novembre 1970, Chevalley / Commissione, causa 15/70 ( Racc . pag . 975, punto 6 della motivazione ), essa ha giudicato che gli artt . 173 e 175 sono l' espressione di uno stesso rimedio giuridico . Mi sembra possibile dedurre da queste affermazioni l' esistenza di un' analogia fra l' adozione dell' atto richiesto, nell' ambito del ricorso per carenza, ed il ritiro dell' atto impugnato, nell' ambito del ricorso d' annullamento .

129 . Nel caso di ricorso d' annullamento la Corte ha sempre ritenuto che quando l' atto impugnato è stato ritirato nel corso del procedimento, in virtù di ciò "le decisioni impugnate sono divenute inapplicabili" ( 23 ), e che "il ricorso riguarda dunque una decisione che non può più avere effetti pregiudizievoli per la società ricorrente" ( 24 ). Essa ne ha concluso che i ricorsi erano così divenuti privi di oggetto, per cui non vi era luogo a provvedere . In altre cause essa ha pronunciato il non luogo a provvedere in quanto la ricorrente era pervenuta al risultato voluto oppure aveva ottenuto completa soddisfazione ( 25 ).

130 . Analogamente, si potrebbe dunque considerare che l' oggetto di un ricorso per carenza venga meno dal momento in cui l' atto richiesto è stato adottato e la parte attrice ha così ricevuto soddisfazione .

131 . In ogni caso non si può dedurre dalla giurisprudenza della Corte una regola generale secondo la quale la carenza di un' istituzione, esistente all' atto dell' introduzione di un ricorso, debba essere obbligatoriamente sanzionata, anche se l' atto richiesto è stato adottato prima della fase orale del procedimento .

132 . Nella fattispecie in esame, la Corte, ove condivida la mia opinione, dovrà comunque sottolineare in motivazione la natura imperativa del termine del 5 ottobre; in avvenire, la situazione risulterà così chiarita .

133 . In tali condizioni, non vedo ragioni decisive che possano condurre la Corte a discostarsi nel caso di specie dal generale orientamento della sua giurisprudenza che si è prima rilevato .

134 . D' altronde, anche la dottrina di gran lunga maggioritaria è del parere che, se l' istituzione accoglie le pretese del ricorrente adottando l' atto richiesto, anche dopo il deposito dell' atto introduttivo del ricorso, questo divenga privo di oggetto ( 26 ).

135 . Poiché è quanto si è verificato nella fattispecie, propongo alla Corte, in via subordinata, vale a dire ove essa ritenga vi sia stata carenza ex art . 175, di dichiarare che non vi è più luogo a provvedere .

136 . Sulla base di quanto precede, propongo dunque quanto segue :

- respingere l' eccezione d' irricevibilità sollevata dal Consiglio;

- in via principale, dichiarare che, essendo il Consiglio nell' assoluta impossibilità di rispettare l' obbligo relativo al termine di presentazione del progetto di bilancio senza violare nel contempo uno, o più, degli altri suoi obblighi, l' omessa trasmissione al Parlamento europeo del progetto di bilancio 1988, al più tardi entro il 5 ottobre 1987, non costituisce una violazione del trattato e, dunque, respingere i ricorsi;

- in subordine, dichiarare che non vi è luogo a provvedere .

137 . Poiché a mio parere il Consiglio è rimasto soccombente in due dei mezzi da esso dedotti ( eccezione d' irricevibiità e natura non imperativa del termine del 5 ottobre ), propongo la compensazione delle spese . Ritengo che ciò possa valere in entrambe le ipotesi .