Conclusioni dell'avvocato generale Darmon dell'11 gennaio 1989. - UNIVERSITAET STUTTGART CONTRO HAUPTZOLLAMT STUTTGART-OST. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL FINANZGERICHT BADEN-WUERTTEMBERG. - TARIFFA DOGANALE COMUNE - FRANCHIGIE PER APPARECCHI SCIENTIFICI - VALORE SCIENTIFICO EQUIVALENTE. - CAUSA 303/87.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00705
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg vi ha posto una questione sulla validità della decisione della Commissione 1° marzo 1985, pubblicata in estratto nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ( 1 ), con la quale si rifiuta la franchigia doganale per l' importazione di uno spettrometro simultaneo detto "Jarrel-Ash-Plasma-Atomcomp Direct Reading Spectrometer System ( Model 1125 A )" ordinato negli Stati Uniti dall' università di Stoccarda, data l' esistenza nella Comunità di apparecchi equivalenti ed in particolare del "PV 8210/PV 8490" fabbricato dalla Philips ( Belgio ), nonché del "JY 48" e del "JY 70 P" fabbricati dalla Jobin Yvon ( Francia ).
2 . L' attrice nella causa principale ha dedotto dinanzi al giudice a quo due mezzi : il primo verte sull' insufficiente motivazione della decisione, il secondo contesta l' equivalenza degli apparecchi comunitari con lo spettrometro importato .
3 . Per quanto riguarda l' esame del secondo mezzo, ricordiamo anzitutto che a questo proposito disponete di
"un limitato potere di sindacato, poiché, 'data la natura tecnica di questo esame, la Corte può censurare il contenuto delle decisioni adottate dalla Commissione in conformità al parere del comitato soltanto in caso di errore manifesto di fatto o di diritto o di sviamento di potere' " ( 2 ).
Orbene, nella fattispecie, emerge dal fascicolo che la decisione della Commissione è conforme al parere del comitato per le franchigie doganali .
4 . Faccio rilevare come il giudice a quo dichiari nel suo provvedimento che il perito da lui designato è giunto alla conclusione che gli apparecchi comunitari sono equivalenti all' apparecchio importato, salvo due riserve :
- gli apparecchi comunitari non potrebbero evidenziare il potassio sulla banda 766,4 nm,
- l' apparecchio francese non potrebbe evidenziare il litio e il sodio .
5 . Osserverò, per quanto riguarda la ricerca del potassio, che la domanda di franchigia non fa espressamente riferimento alla necessità di rivelare questo elemento . La Commissione ha riconosciuto tuttavia in udienza che, leggendo la descrizione del progetto di ricerca, un esperto avrebbe probabilmente concluso che era necessario poter misurare la presenza di potassio sulla lunghezza d' onda di 766,4 nm .
6 . Dal canto mio, come d' altra parte ha sottolineato in udienza il governo belga, osservo che il perito ha in realtà formulato riserve solo per quanto riguarda l' apparecchio "JY 70 P", indicando che per risolvere la questione della sua equivalenza con l' apparecchio importato occorrerebbe sapere se un altro reticolo potesse essere fornito all' epoca dell' importazione . La perizia giudiziaria non contiene riserve quanto all' equivalenza dell' apparecchio Philips, poiché vi è indicato ( pag . 5 ) che la risposta del fabbricante "a questo proposito ( vale a dire circa la possibilità di adattare l' apparecchio ) è corretta e chiara ". La Commissione e il governo belga sostengono sotto questo punto di vista che, grazie all' accessorio "PV 8291/00", l' apparecchio Philips può effettuare la misurazione del potassio sulla banda di 766,4 nm . Quanto all' apparecchio francese "JY 70 P", la Commissione, interrogata su questo punto all' udienza, ha sostenuto che, allorché è stato inviato l' ordine al produttore americano, l' apparecchio francese era in grado di effettuare, grazie ad un dispositivo supplementare, le ricerche dei tre elementi potassio, litio e sodio .
7 . Non avendo l' università di Stoccarda presentato osservazioni ( scritte od orali ), avete condotto un' indagine approfondita nel corso dell' udienza . A mio parere, non è emerso alcun elemento tale da porre in dubbio le precisazioni fornite dalla Commissione . Comunque sia, non rilevo alcun particolare che possa mettere in evidenza un errore manifesto di valutazione o uno sviamento di potere .
8 . Per amor di completezza, si deve precisare che, come ha ritenuto l' esperto, se l' apparecchio "JY 48 I CP" non potesse essere preso in considerazione per la funzione prevista, ciò non potrebbe comunque costituire motivo di invalidità della decisione dal momento che il giudizio di equivalenza per gli altri due apparecchi basta a giustificare il rifiuto di concedere la franchigia .
9 . Mi pare che anche la censura tratta da un' eventuale motivazione insufficiente vada disattesa dopo un breve esame .
10 . Infatti, la decisione pubblicata in estratto constata ( 3 ) "l' esistenza di produzione comunitaria di apparecchi di valore scientifico equivalente al momento dell' ordine", indicando poi come tali l' apparecchio Philips e gli apparecchi fabbricati dalla Jobin Yvon, e riporta l' indirizzo dei produttori . E la decisione indirizzata alla Repubblica federale di Germania non contiene alcuna indicazione supplementare a questo proposito, anche se è redatta in modo un po' meno sommario .
11 . Indubbiamente, la motivazione fornita dalla Commissione è particolarmente "concisa ". Ma rilevo a questo proposito che nella sentenza Rijksuniversiteit te Groningen ( 4 ), dinanzi ad una motivazione altrettanto laconica, voi avete dichiarato che essa rispondeva ai requisiti minimi posti dall' art . 190 del trattato, in quanto la decisione, indirizzata agli Stati membri che avevano partecipato alle riunioni del gruppo di esperti e che conoscevano a sufficienza la questione per poter valutare la portata della decisione stessa, conteneva "i dati indispensabili affinché l' istituto scientifico interessato possa valutare se la decisione è viziata da errore manifesto o da sviamento di potere ".
12 . Considerazioni di questo genere devono indurre a ritenere che nella fattispecie la motivazione è sufficiente . Occorre soprattutto osservare che la designazione esatta degli apparecchi ritenuti equivalenti pone gli interessati in grado di poter valutare ed eventualmente contestare l' analisi della Commissione .
13 . Osserverò inoltre che, contrariamente agli obblighi che le imponeva l' art . 6, n . 2, lett . j ), del regolamento n . 2784/79 ( 5 ), allora vigente, l' università di Stoccarda non ha indicato nella sua domanda di franchigia i nomi e gli indirizzi delle ditte comunitarie da essa eventualmente interpellate per la fornitura di apparecchi o strumenti equivalenti . Se lo avesse fatto, avrebbe dovuto inoltre, secondo lo stesso articolo, esporre fin dal primo momento i motivi dettagliati per cui, a suo giudizio, non era possibile ritenere che gli apparecchi comunitari fossero equivalenti all' apparecchio importato .
14 . E non posso far a meno di osservare che chi richiede la franchigia conformandosi agli obblighi che gli incombono in forza dell' art . 6, n . 2, lett . j ), dev' essere in grado, grazie alla designazione degli apparecchi considerati equivalenti, ch' egli deve conoscere anche se dal canto suo li ha ritenuti non equivalenti, di valutare il giudizio della Commissione .
15 . Di conseguenza, la forma di motivazione scelta dalla Commissione non mi pare insufficiente, poiché è abbastanza precisa per consentire all' importatore di avvalersi del suo diritto d' impugnazione, in particolare se egli stesso ha compiuto indagini di mercato come dovrebbe fare secondo la disciplina vigente .
15 . Per questo motivo, vi propongo di dichiarare che l' esame della decisione 85/C 57/03 del 1° marzo 1985, non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiarne la validità .
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) GU C 57 del 5 marzo 1985, pag . 3 .
( 2 ) Sentenza 25 ottobre 1984, causa 185/83, Rijksuniversiteit te Groningen, Racc . 1984, pag . 3623, punto 14 della motivazione, che si riferisce alla sentenza 27 settembre 1983, causa 216/82, Universitaet Hamburg, Racc . 1983, pag . 2771, punto 14 della motivazione .
( 3 ) Conformemente alle disposizioni dell' art . 7, n . 6, del regolamento della Commissione 29 luglio 1983, n . 2290 ( GU L 220 dell' 11 agosto 1983, pag . 20 ).
( 4 ) Già ricordata, punto 39 della motivazione; vedasi, inoltre, sentenza 26 giugno 1986, causa 203/85, Nicolet, Racc . 1986, pag . 2049, punto 11 della motivazione .
( 5 ) Regolamento della Commissione del 12 dicembre 1979 ( GU L 318 del 13 dicembre 1979, pag . 32 ), abrogato e sostituito dal regolamento n . 2290/83, citato alla nota 3 .