Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 14 dicembre 1988. - LEFEBVRE FRERE ET SOEUR CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - RICORSO PER ANNULLAMENTO DI UNA DECISIONE AI SENSI DELL'ART. 115 DEL TRATTATO CEE - INTERESSI DIRETTI E INDIVIDUALI DELL'IMPRESA RICORRENTE. - CAUSA 206/87.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00275
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . La causa su cui oggi esprimo il mio parere verte sulla ricevibilità di un ricorso proposto da un operatore economico avverso una decisione della Commissione con cui si autorizzava uno Stato membro ad adottare misure di protezione commerciale . E' opportuno ricordare preliminarmente quanto segue .
A - Antefatti
2 . Il mercato delle banane in Francia - come abbiamo sentito - viene prevalentemente rifornito grazie alla produzione dei dipartimenti d' oltremare Guadalupa e Martinica e dei tre Stati ACP Camerun, Costa d' Avorio e Madagascar, con cui la Francia intrattiene tradizionalmente rapporti commerciali . Pertanto la Francia applica restrizioni quantitative all' importazione di banane originarie della cosiddetta zona del dollaro, a norma del regolamento del Consiglio n . 288/82 "relativo al regime comune applicabile alle importazioni" ( 1 ).
3 . Dati gli incrementi della produzione, a seguito di maggiori investimenti, registrati negli anni 1984-1986 nei dipartimenti d' oltremare ed a fronte della situazione che andava delineandosi per l' anno 1987 ( le importazioni attese dai dipartimenti d' oltremare e dagli Stati ACP superavano leggermente il fabbisogno francese ), il governo francese paventava difficoltà per la produzione nazionale ed una perturbazione del mercato qualora fossero state importate in Francia banane in libera pratica in altri Stati membri ( per i quali vigono diverse misure di politica commerciale ). Con riferimento all' importanza della produzione di banane nei dipartimenti francesi d' oltremare, all' art . 227 del trattato CEE ed al protocollo n . 4 della terza convenzione ACP-CEE dell' 8 dicembre 1984 ( 2 ), il governo francese, ai sensi dell' art . 3 della decisione della Commissione 20 dicembre 1979, n . 47 ( 3 ), chiedeva il 30 aprile 1987 l' autorizzazione ad adottare misure di protezione a norma dell' art . 115 del trattato CEE ed in particolare ad escludere dal trattamento comunitario le banane originarie di paesi terzi ( eccezion fatta per il Camerun, la Costa d' Avorio ed il Madagascar ) e messe in libera pratica negli altri Stati membri .
4 . La richiesta veniva accolta con decisione 8 maggio 1987 ( 4 ), pur se, contrariamente alla domanda del governo francese, limitatamente alle banane originarie della zona del dollaro ( quanto alla produzione negli altri Stati ACP la Commissione non rilevava alcun pericolo per il mercato francese, essendo le possibilità di esportazione di detti Stati limitate ) e stabilendo una durata di un solo anno per il provvedimento ( sino al 30 aprile 1988 ), con riserva inoltre di eventuale revisione qualora le importazioni dalla zona del dollaro dovessero risultare superiori a 15 000 tonnellate .
5 . La ricorrente nella causa odierna, un' importatrice di banane che ha invano ripetutamente tentato nel passato di importare in Francia banane, in particolare, dal mercato belga, sostiene l' invalidità della decisione suddetta e ha quindi proposto un ricorso per annullamento .
6 . La Commissione ed il governo francese, intervenuto a sostegno, ritengono scorretta tale impostazione . Essi sostengono che la decisione censurata non possa essere impugnata dinanzi alla Corte da un' impresa come la ricorrente .
7 . Essi hanno chiesto che il ricorso sia dichiarato irricevibile . La trattazione orale del 30 novembre si è concentrata pertanto su tale punto . Devo dunque esprimere il mio parere oggi unicamente sulla questione se il ricorso proposto dalla Lefebvre sia ricevibile o meno .
B - Parere
8 . La questione - diciamolo pure subito - va risolta negativamente .
9 . Non occorre qui valutare in profondità se la decisione censurata riguardi direttamente la ricorrente . In proposito basta osservare che la decisione conferiva indubbiamente al governo francese un potere discrezionale, da esercitarsi in futuro, consentendo ad esso, ma certo non obbligandolo a ciò, di escludere talune banane dal mercato francese ( evidentemente si verificavano - come abbiamo sentito - importazioni, in vero rilevanti a causa dello sviluppo dei mercati, dalla zona del dollaro le quali conducevano poi, nell' autunno del 1987, all' adozione di una nuova decisione da parte della Commissione comportante un notevole alleggerimento della disciplina ).
10 . Non può condividersi la tesi della ricorrente per cui la decisione si sarebbe limitata a convalidare una disciplina già esistente . A prescindere dalla situazione preesistente, la decisione censurata spiegava effetti solo per il futuro, vale a dire per il periodo dopo l' 8 maggio 1987 ed al più tardi sino al 30 aprile 1988 ( art . 3 della decisione ), qualora non fosse stata precedentemente modificata ( art . 2 della decisione ). Inoltre il testo della decisione non lascia adito a dubbi quanto al fatto che la convenuta non intendesse adottare personalmente un provvedimento ma solo autorizzare a tal fine l' interveniente . Ciò si evince dal titolo, dalla motivazione e dal tenore della decisione censurata . La disciplina francese aveva infine diversa portata rispetto alla decisione con le sue ricordate limitazioni .
11 . Pertanto è senz' altro errato il richiamo, da parte della ricorrente, della sentenza nelle cause riunite 106 e 107/63 ( 5 ) che effettivamente vertevano solo su di una decisione della Commissione riguardo ad una misura di protezione già adottata da uno Stato membro, che veniva dichiarata valida successivamente .
12 . Nessun dubbio sorge comunque quanto al fatto che la ricorrente non è stata colpita individualmente ai sensi della nostra costante giurisprudenza . A tale riguardo basta rilevare che la decisione consentiva di respingere, alle frontiere con altri Stati membri e per la durata di un anno, le importazioni dalla cosiddetta zona del dollaro di banane messe in libera pratica in un altro Stato membro . Essa aveva dunque una portata indiscutibilmente generale e riguardava chiunque volesse effettuare importazioni del genere, e cioè, oltre alla ricorrente, altri commercianti di banane ( circa 130 importatori in Francia commerciano con la zona del dollaro ), francesi e di altri Stati membri, vale a dire una categoria intera e astrattamente determinata di operatori economici . Nel caso della decisione qui censurata vale quindi senz' altro quanto affermato dalla Corte nella sentenza in causa 231/82 ( 6 ) su di una decisione a norma dell' art . 115 del trattato CEE relativa comunque ad importazioni future ed al loro impedimento, e cioè che la ricorrente viene colpita in modo analogo ad ogni altro operatore .
13 . Le circostanze poi evidenziate dalla ricorrente, da cui si evincerebbe una sua individuazione, non hanno certamente un tale significato; intendo qui il riferimento alle domande di licenze precedentemente presentate ed ai tentativi di effettuare importazioni nonché il riferimento alla circostanza che la ricorrente ha intentato azioni dinanzi ai giudici francesi quanto agli avvenimenti suddetti e ne ha informato la Commissione con un reclamo .
14 . In risposta abbiamo sentito che la ricorrente in tale contesto si riferisce alle domande di licenze presentate negli anni dal 1978 al 1980 e, l' ultima volta, nell' ottobre 1986, ed al blocco in frontiera di autocarri, avvenuto nell' autunno del 1986 e nel marzo 1987 .
15 . In effetti, quanto alle citate domande di licenze, occorre considerare che esse, al momento dell' adozione della decisione censurata, non erano più pendenti bensì già esaurite per la normativa francese . Ciò può evincersi da una sentenza del 19 giugno 1985 del tribunal di Lilla, a noi prodotta, in base alla quale una domanda di licenze deve ritenersi implicitamente respinta trascorsi quattro mesi . Non può pertanto farsi riferimento alla sentenza nella causa 62/70 ( 7 ) ( in cui era questione se una decisione di autorizzazione debba spiegare effetti quanto a domande di licenze pendenti ) e sarebbe pure errato il riferimento alla sentenza nella causa 100/74 ( 8 ) in cui fu accertato l' interesse individuale giacché trattavasi di misure riguardanti operatori economici identificati sulla base del comportamento individuale che essi avevano tenuto durante un periodo di tempo determinato .
16 . Quanto al blocco effettivo delle importazioni alla frontiera francese nei periodi citati, basta rilevare che la decisione controversa non spiegava effetti retroattivi . Nella valutazione di essa, quindi, nell' ottica della ricevibilità non possono certo venire in considerazione gli eventi descritti, i quali si sono verificati prima che la decisione entrasse in vigore .
C - Conclusioni
17 . Si può pertanto ritenere unicamente che il ricorso - come giustamente sostiene la Commissione - sia irricevibile . Come da richiesta anche le spese del procedimento vanno poste a carico della ricorrente, ad eccezione però delle spese sostenute dall' interveniente, che non ne ha fatto richiesta .
(*) Lingua originale : il tedesco .
( 1 ) GU L 35 del 9 febbraio 1982, pag . 1 .
( 2 ) GU L 86 del 31 marzo 1986, pag . 160 .
( 3 ) GU L 16 del 22 gennaio 1980, pag . 14 .
( 4 ) G.U . n . C 127 del 13 maggio 1987, pag . 4 .
( 5 ) Sentenza 1° luglio 1965 nelle cause riunite 106 e 107/63, Alfred Toepfer KG e Getreideimportgesellschaft mbH / Commissione, Racc . 1965, pag . 547 .
( 6 ) Sentenza 14 luglio 1983 nella causa 231/82, Spijker Kwasten BV / Commissione, Racc . 1983, pag . 2559 .
( 7 ) Sentenza 23 novembre 1971 nella causa 62/70, Werner A . Bock / Commissione, Racc . 1971, pag . 897 .
( 8 ) Sentenza 18 novembre 1975 nella causa 100/74, CAM SA / Commissione, Racc . 1975, pag . 1393 .