61987C0030

Conclusioni dell'avvocato generale Vilaça dell'11 febbraio 1988. - CORINNE BODSON CONTRO SA POMPES FUNEBRES DES REGIONS LIBEREES. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA COUR DE CASSATION. - CONCORRENZA - SERVIZIO DI POMPE FUNEBRI - DIRITTI SPECIALI DI ESCLUSIVA. - CAUSA 30/87.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 02479


Conclusioni dell avvocato generale


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Signor Presidente,

signori Giudici,

1 . La Cour de cassation di Parigi chiede alla Corte di pronunziarsi, in via pregiudiziale, sull' interpretazione degli artt . 37, 85, 86 e 90 del trattato CEE, onde poter valutare la compatibilità col diritto comunitario della normativa nazionale riguardante la concessione esclusiva, da parte dei comuni, dei servizi esterni delle imprese di pompe funebri nonché stabilire se il comportamento di un' impresa di pompe funebri che ne deriva possa costituire abuso di posizione dominante .

2 . La normativa francese sulle attività delle imprese di pompe funebri, come pure la situazione sul mercato dei servizi funebri esterni in Francia e gli antefatti della lite sono riassunti nella relazione d' udienza, ragion per cui mi astengo dal riparlarne qui . E' tuttavia opportuno tenerli presenti nell' esaminare le questioni pregiudiziali .

3 . Mi limiterò ad accennare che è irrilevante ai fini della presente causa la circostanza che, posteriormente ai fatti che hanno dato origine alla causa principale, una legge del 1986 ( 9 gennaio 1986, n . 29, art . 31 ) ha liberalizzato in certa misura il regime di esclusiva dei comuni in fatto di servizi esterni, consentendo ai singoli di scegliere fra l' impresa di pompe funebri concessionaria del comune in cui è avvenuto il decesso, l' agenzia della residenza del defunto oppure l' agenzia concessionaria del comune in cui avrà luogo l' inumazione .

4 . Considero del pari riprodotte qui le questioni pregiudiziali formulate dalla sezione commerciale della Cour de cassation, che sono del pari contenute nella relazione d' udienza .

5 . Prima tuttavia di procedere all' esame, comincerò col risolvere i dubbi avanzati, nelle sue osservazioni, da una delle parti nella causa principale, circa la competenza della Corte .

1 - La competenza della Corte di giustizia

6 . a ) L' impresa anonima Pompes funèbres des régions libérées ( PFRL ), appartenente al gruppo Pompes funèbres générales ( PFG ), concessionaria esclusiva del servizio esterno nel comune di Charleville-Mézières e resistente nella causa principale, ha sostenuto che la Corte di giustizia è incompetente a risolvere le questioni sottopostele dalla Cour de cassation, richiamandosi alla sentenza 16 dicembre 1981 ( causa 244/80, Foglia / Novello, Racc . 1981, pag . 3045 ).

7 . Secondo la PFRL, le questioni sottoposte alla Corte sarebbero destinate ad ottenere una soluzione accademica di un problema teorico, irrilevante per la soluzione della lite che il giudice nazionale deve dirimere, lite fra la ricorrente Corinne Bodson, socia di Michel Leclerc, e la PFRL, lite vertente sul fatto che la prima aveva cominciato a fornire i servizi funebri esterni nella zona di concessione della seconda .

8 . Nella sentenza Foglia / Novello, la Corte ha infatti stabilito vari principi relativi al rinvio pregiudiziale .

9 . Dopo aver confermato la giurisprudenza secondo la quale spetta al giudice nazionale valutare, in relazione ai fatti accertati nella causa principale, la necessità di effettuare un rinvio pregiudiziale ( punto 15 della sentenza ), la Corte aggiungeva che detto potere di valutazione rientra nell' esercizio di una competenza "attribuita in comune" al giudice nazionale ed alla Corte di giustizia, allo scopo di garantire l' osservanza del diritto nell' applicazione e nell' interpretazione del trattato ( punto 16 ).

10 . In questo contesto, i problemi che sorgessero in occasione dell' esercizio di tale competenza da parte del giudice nazionale devono essere risolti esclusivamente alla luce del diritto comunitario ( punto 16 ). Orbene, questo non ha attribuito alla Corte di giustizia il compito "di esprimere pareri di carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche", ma di "contribuire all' amministrazione della giustizia negli Stati membri ". Ne consegue che la Corte deve considerarsi incompetente a risolvere "questioni d' interpretazione che le siano proposte nell' ambito di schemi processuali precostituiti dalle parti al fine di indurla a pronunziarsi su taluni problemi di diritto comunitario non rispondenti ad una necessità obiettiva inerente alla definizione di una controversia" ( punto 18 ).

11 . Lo scopo di queste massime è quindi quello di impedire che il procedimento di cui all' art . 177 del trattato CEE venga usato per fini diversi da quelli che gli sono propri ( punto 18 ).

12 . Ne consegue che, come nella causa Foglia / Novello, la Corte si sente obbligata ad esaminare le circostanze particolari della causa principale onde valutare la propria competenza ( punto 21 ).

13 . A mio parere, nella presente causa non ci troviamo di fronte ad un caso di questo genere . La lite che si svolge dinanzi al giudice nazionale non ha alcuna caratteristica di controversia artificiale, architettata dalle parti per ottenere una determinata pronunzia della Corte di giustizia su un problema di diritto comunitario che esula dalle circostanze concrete . Al contrario, secondo quanto si desume dai dati forniti dal giudice proponente, la causa nazionale corrisponde ad un conflitto d' interessi che sussiste realmente nel contesto del diritto nazionale vigente .

14 . Avendo una delle parti invocato determinate disposizioni di diritto comunitario, la Cour de cassation è rimasta entro i limiti dei suoi poteri e delle sue responsabilità a norma di detto diritto rivolgendosi a questa Corte . Ci si deve quindi attenere alla giurisprudenza secondo la quale, in circostanze "normali", spetta al giudice nazionale, "che è l' unico ad avere conoscenza diretta dei fatti di causa nonché degli argomenti dedotti dalle parti e che dovrà assumere la responsabilità della decisione giudiziaria da emettere, valutare, con piena cognizione di causa, la pertinenza delle questioni di diritto sollevate dalla controversia sottopostagli e la necessità di una pronunzia pregiudiziale ai fini della sentenza definitiva ". ( 1 ).

15 . E' quindi fuori discussione, sotto questo profilo, la competenza della Corte a risolvere le questioni sottopostele .

16 . Ciò non toglie che, nell' emananda sentenza, occorrerà, come vedremo meglio in seguito, tener conto della prospettiva di diritto comunitario nella quale la Corte deve collocarsi a norma dell' art . 177 .

17 . b ) L' attrice nella causa principale, onde dimostrare che si tratta di una questione pregiudiziale non necessaria, adduce inoltre il fatto che essa è stata sollevata in occasione di procedimento sommario che non risolve affatto il problema di merito . Ed ha citato in questo senso la sentenza 27 ottobre 1982, cause riunite 35 e 36/82 ( Morson e Jhanjan, Racc . 1982, pag . 3723 ).

18 . Cionondimeno, quello che la Corte ha affermato in detta sentenza è che l' organo giurisdizionale le cui pronunzie non possono essere impugnate a norma del diritto nazionale non è obbligato a sottoporre alla Corte una questione d' interpretazione o di validità, qualora questa sia stata sollevata in un procedimento sommario e la pronunzia che verrà emessa non vincoli l' organo giurisdizionale che esaminerà il merito della causa, purché ciascuna delle parti sia legittimata a provocare tale esame, sia pure di fronte a giudici appartenenti ad un' altra giurisdizione, in modo che qualunque questione di diritto comunitario risolta provvisoriamente nel procedimento sommario possa essere riesaminata e dar luogo al procedimento pregiudiziale di cui all' art . 177 del trattato .

19 . Ne consegue che, se la Cour de cassation, pronunziandosi in un procedimento sommario, ha ritenuto necessario sottoporre delle questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia, pur essendo dispensata dal farlo se sussistevano i presupposti indicati nella sentenza testé menzionata, non spetta alla Corte sostituirsi ad essa nella valutazione della necessità o dell' opportunità del rinvio, per il fatto di esser stato disposto nel contesto di un procedimento sommario .

20 . Questa Corte, del resto, ha già ammesso, senza obiezioni, l' ammissibilità delle questioni sollevate nel contesto di procedimenti del genere ( 2 ).

21 . D' altro canto, non spetta alla Corte accertare la conformità della domanda di pronunzia pregiudiziale alle norme di diritto processuale nazionale, né esaminarla alla luce di qualsivoglia considerazione generale di economia processuale .

22 . Perciò, finché le questioni sottopostele non siano state revocate dal giudice a quo, la Corte deve risolverle in modo adeguato .

23 . c ) Esaminiamo ora le questioni pregiudiziali sollevate dalla Cour de cassation .

2 - Prima questione : l' art . 37 del trattato CEE

24 . Con questa prima questione il giudice proponente desidera sapere se l' art . 37 si applichi ad un complesso di monopoli municipali (" comunali ") concessi alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese, che coprano una certa parte del territorio nazionale e che abbiano ad oggetto la prestazioni di servizi funebri esterni, ivi compresa la prestazione di determinati servizi e la cessione di determinate merci .

25 . L' art . 37, n . 1, comma 1, dispone che i monopoli nazionali di natura commerciale siano gradualmente adeguati "in modo che venga esclusa, alla fine del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all' approvvigionamento e agli sbocchi ".

26 . D' altro canto, il comma 2 della stessa disposizione stabilisce che l' articolo si applica "a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri", includendo nel campo d' applicazione così delimitato i "monopoli di Stato delegati ".

27 . Questa Corte ha già attribuito all' art . 37, n . 1, del trattato efficacia diretta la quale consente che esso sia fatto valere da qualsiasi cittadino della Comunità, a partire dalla fine del periodo transitorio ( 3 ).

28 . Ora, si applicherà detta disposizione alle situazioni di monopolio del genere di quelle cui il giudice proponente si riferisce?

29 . Il governo francese e la PFRL sostengono, nelle loro osservazioni, che i servizi funebri esterni non sono affidati agli Stati bensì ai comuni e che questi sono del tutto liberi di attribuire le concessioni a varie imprese, come di effettuare il servizio direttamente o di astenersi dall' organizzare questo settore . Essi ne concludono che una situazione del genere non può essere considerata un "monopolio nazionale" ai sensi dell' art . 37 .

30 . Ci troviamo quindi di fronte al problema se l' art . 37 si applichi anche ai monopoli regionali o dipendenti da autorità locali, e non solo a quelli statali .

31 . Orbene, a mio parere il campo d' applicazione dell' art . 37 non si deve limitare ai monopoli eserciti o gestiti dall' amministrazione centrale .

32 . Non mi sembra, infatti, che al richiamo ai monopoli "nazionali" o "statali" ( a seconda delle versioni linguistiche del trattato ) convenga dare un senso ristretto . Al contrario, qualora un monopolio dipendente da una pubblica autorità ( tanto se parte dell' amministrazione centrale o dell' amministrazione periferica dello Stato, quanto se si tratta, invece, di un altro ente territoriale, regionale o locale ) produca gli effetti contemplati in detto articolo, deve applicarsi il divieto ivi contenuto . L' interpretazione restrittiva dell' art . 37, date le differenze fra le organizzazioni giuridico-amministrative degli Stati membri, renderebbe facile elude l' art . 37 mediante l' istituzione di un gran numero di monopoli locali, mettendo a repentaglio i principi della libera circolazione delle merci, della concorrenza e di non discriminazione ( 4 ).

33 . Come la Corte ha rilevato nella sua giurisprudenza, "il valersi di disposizioni dell' ordinamento giuridico nazionale per limitare la portata delle disposizioni di diritto comunitario avrebbe l' effetto di sminuire l' uniformità e l' efficacia di questo diritto ed è quindi inammissibile" ( 5 ).

34 . D' altronde, proprio in previsione della difficoltà di determinare quali siano le situazioni cui si riferisce il comma 1 dell' art . 37, n . 1, il comma 2 ha spiegato meglio i principi ivi contenuti, chiarendo in particolare che esso si applica ai "monopoli di Stato delegati ".

35 . Non mi sembra quindi che dal regime dei monopoli "nazionali" - nel senso di monopoli "pubblici" o di Stato, in senso lato - debbano essere necessariamente esclusi quelli di origine municipale o "comunale", giacché in relazione ad essi possono sussistere i motivi che hanno determinato l' adozione di queste norme .

36 . Ciò accade, manifestamente, se il monopolio o il complesso di monopoli sia organizzato in modo tale da consentire alle autorità di uno Stato membro (" de jure o de facto ") di dirigere o di orientare un settore di attività, in modo da provocare perturbazioni nel commercio fra Stati membri .

37 . Ciò avverrebbe, ad esempio, in caso di accordo fra i vari municipi o "comuni" o fra questi e l' amministrazione centrale inteso ad orientare in un determinato senso oppure a coordinare la gestione di un determinato settore dell' economia nazionale . La cosa sarebbe particolarmente evidente se il complesso di monopoli locali facesse attribuire alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese tutte le concessioni o la maggior parte di esse; gli stessi effetti si avrebbero in caso di pluralità di concessionari, se le autorità, d' intesa fra loro, conservassero il controllo sulla loro attività .

38 . Ci troviamo in fondo a trasporre ad una situazione di questo tipo il principio al quale appare informata la sentenza 28 giugno 1983, nella causa 271/81 ( 6 ), vertente sull' applicazione dell' art . 37 al monopolio territoriale esistente in Francia a favore dei centri regionali di inseminazione artficiale .

39 . In quel caso, a quanto pare, l' intero territorio nazionale era coperto dall' esclusiva di centri regionali autorizzati dallo Stato .

40 . Dirò che, nel presente caso, non è stato fornito alcun indizio nel senso che, per quanto riguarda i circa 5 OOO comuni che hanno scelto il regime di concessione dei servizi esterni ad un' impresa privata ( che comprendono il 45% della popolazione francese ) si sia avuto un qualsiasi accordo o intesa per controllare il settore ( nemmeno per quanto riguarda i circa 2 800 comuni che hanno concesso il servizio allo stesso gruppo di imprese, il gruppo PFG ).

41 . Non sembra tuttavia che la situazione sia diversa qualora si tratti di un monopolio limitato ad una parte soltanto del territorio nazionale, giacché l' art . 37 non menziona le dimensioni territoriali fra i presupposti della sua applicazione, i quali si riferiscono invece agli effetti del monopolio per il commercio intracomunitario .

42 . Come la Corte ha chiarito, dalla lettera e dalla struttura dell' art . 37 si desume che "l' obbligo imposto al n . 1, intende garantire il rispetto del principio fondamentale della libera circolazione delle merci in tutto il mercato comune, in particolare mediante l' abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente negli scambi fra gli Stati membri" ( 7 ), come pure conservare condizioni normali di concorrenza fra le economie degli Stati membri ( 8 ).

43 . Orbene, non sembra che un monopolio debba essere trattato in modo diverso a seconda che sia istituito dall' amministrazione centrale ovvero da un ente regionale, o locale . Al limite, il monopolio limitato ad una regione o ad un comune può avere per gli scambi intracomunitari le stesse conseguenze di un monopolio statale . Tanto più che è concepibile l' esistenza di monopoli regionali estremamente potenti, capaci di controllare per intero, nel loro ambito territoriale d' applicazione, le importazioni di determinate merci .

44 . In un caso come quello in esame - nel quale, come vedremo meglio in seguito, ci troviamo essenzialmente di fronte a monopoli territoriali di servizi, atti ad avere solo influenza indiretta sulle importazioni - quello che ci si deve chiedere è, persino, se sia possibile valersi dell' art . 37 per garantire l' esclusione di qualsiasi discriminazione nel commercio intracomunitario, ovvero basti esaminare la situazione alla luce dell' art . 30 del trattato, relativo alle misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative .

45 . Tanto più che, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, devono considerarsi interamente incompatibili col trattato tanto da dover essere "soppressi" e non appena "riordinati", unicamente i monopoli commerciali i quali consistono nell' attribuzione di un diritto esclusivo di importazione di prodotti manifatturati, diritto il quale costituirebbe, di per sé, rispetto agli esportatori comunitari, una discriminazione vietata dall' art . 37, n . 1 ( 9 ).

46 . Orbene, nel presente caso non pare emergere da quanto è stato assodato in causa che il monopolio dei servizi esterni implichi la concessione di diritti esclusivi di importazione ( vuoi di feretri, vuoi di carri funebri o di qualunque altro materiale usato per i funerali ).

47 . Così stando le cose, il conseguimento dello scopo contemplato dall' art . 37 esigerebbe solo l' adeguamento del monopolio onde eliminare gli eventuali elementi di discriminazione fra i cittadini dei vari Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all' approvvigionamento ed agli sbocchi ( 10 ).

48 . Occorre però, perché ciò sia obbligatorio a norma dell' art . 37, che sussistano inoltre i restanti presupposti per la sua applicazione .

49 . Il primo aspetto da considerare riguarda la nozione stessa di monopolio commerciale e l' ambito "ratione materiae" di applicazione di essa .

50 . In proposito, si ricordi che la Corte, nella sentenza Costa / Enel, ha dato una definizione generale di monopoli di natura commerciale, riferendosi ai monopoli nazionali e alle organizzazioni le quali abbiano ad oggetto negozi riguardanti un prodotto commerciale che possa dar luogo a concorrenza ed a scambi commerciali fra gli Stati membri e possano inoltre esercitare un' influenza effettiva sugli scambi stessi ( 11 ). In conformità a questa massima la Corte, in una sentenza successiva, quella della causa Sacchi, è giunta alla conclusione che il monopolio che abbia ad oggetto prestazioni di servizi ( in quel caso, la trasmissione di messaggi televisivi di natura pubblicitaria ) non ricade sotto l' art . 37 ( 12 ).

51 . Si dà tuttavia il caso che - come la Cour de cassation ha indicato nella prima questione e come è stato meglio chiarito dinanzi alla Corte in corso di causa - i servizi funebri esterni riguardino, non solo prestazioni di servizi, ma anche la cessione di determinate merci ( in particolare i feretri coi rispettivi accessori ) nonché il noleggio di altre merci ( carri funebri e decorazioni all' esterno degli obitori ), che possono essere importate da altri Stati membri . Non si tratta quindi di un semplice monopolio di prestazione di servizi e, anche in questo caso, si tratta di servizi che vengono prestati mediante l' uso di beni negoziabili, talvolta di rilevante valore .

52 . In proposito si ricordi che la Corte, nella già ricordata sentenza 28 giugno 1983 per la causa Coopérative du Béarn ( punto 10 ), ha deciso che il monopolio della prestazione di servizi può influire indirettamente sugli scambi di merci fra gli Stati membri e che, monopolizzando la prestazione di determinati servizi, un' impresa o un gruppo di imprese potrebbe trasgredire il principio della libera circolazione delle merci, qualora il monopolio avesse il risultato di discriminare le merci importate rispetto a quelle di origine nazionale .

53 . A parte ciò, si deve ricordare che la Corte ha del pari già chiarito, in una sentenza del 1970 ( 13 ), che l' art . 37 "riguarda non solo le importazioni od esportazioni che costituiscono l' oggetto diretto del monopolio, ma anche qualsiasi azione connessa all' esistenza di questo ed avente un' incidenza sugli scambi, fra Stati membri, di determinati prodotti, di monopolio o meno ".

54 . Non si può quindi escludere, in linea di principio, che l' art . 37 si applichi nel caso di un monopolio come quello dei servizi funebri esterni .

55 . Ciò potrebbe avvenire in relazione a disposizioni o misure riguardanti la cessione delle merci comprese nell' oggetto del monopolio .

56 . Non trattandosi tuttavia di un monopolio, propriamente detto, delle importazioni di merci, bensì di un monopolio di servizi che comprende lo smercio di determinate merci nel mercato interno, l' eventuale influenza sul commercio fra Stati membri sarebbe solo indiretta .

57 . Non mi sembra tuttavia che dai dati che ci sono stati forniti emerga che il regime abbia, in realtà, come conseguenza, una qualsiasi discriminazione vietata dall' art . 37 .

58 . Quanto alle prestazioni non comprese nel servizio esterno ( fiori, partecipazioni, pietre tombali ), non sembra che l' art . 37 possa applicarsi, dato che esse vengono effettuate in un regime libero, poiché le famiglie hanno la possibilità di scegliere il fornitore . Eventuali restrizioni per il commercio fra Stati membri, in questo campo, potranno dipendere dal comportamento delle imprese, non già dal modo in cui il monopolio è organizzato .

59 . Secondo la lettera del comma 2 dell' art . 37, n . 1, perché si possa applicare quanto stabilito nel comma 1 occorrerebbe tuttavia, inoltre, che l' influenza del monopolio sugli scambi intracomunitari di merci fosse "sensibile ". Pare che il divieto sia inoperante qualora si tratti di monopoli che influiscono solo in misura irrilevante, trascurabile o semplicemente marginale sul commercio fra Stati membri .

60 . Questa è tuttavia una valutazione che spetta al giudice nazionale, in relazione alle circostanze concrete . Senza ledere questa competenza, si aggiunga che quanto è emerso in corso di causa non pare porti a concludere in questo senso : il regime di concessione esclusiva riguarda solo un gruppo di comuni che comprende il 45% della popolazione . Il gruppo PFG provvede solo a una parte di questo servizio; l' influenza sugli scambi è puramente indiretta . Le considerazioni svolte dal patrono di Corinne Bodson - tanto per iscritto, quanto all' udienza - sull' importanza del gruppo PFG e sulla sua estensione in Francia servono solo a sollevare ulteriori questioni circa l' influenza che potrebbe effettivamente derivarne per il commercio intracomunitario .

61 . Propongo quindi di risolvere la prima questione nel senso che l' art . 37 del trattato si applica ai monopoli di prestazioni di servizi funebri, compresa la cessione di determinate merci, organizzati dai comuni o da altri enti territoriali periferici, solo qualora il monopolio influisca in misura rilevante sul commercio fra Stati membri, discriminando le merci importate a favore di quelle di origine nazionale .

3 - La seconda questione : l' art . 90 del trattato

62 . Il giudice nazionale ci chiede se l' art . 90 del trattato CEE si applichi ad un' impresa o ad un gruppo d' imprese che fruiscano della concessione del monopolio comunale relativo ai servizi funebri esterni .

63 . a ) Il n . 1 di detto art . 90 stabilisce che "gli Stati membri non emanano, né mantengono nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate agli artt.7 e da 85 a 94 incluso ".

64 . Si rilevi anzitutto che, benché sia collocato in una sezione del trattato intitolata : "Regole di concorrenza applicabili alle imprese", dalla lettera stessa dell' art . 90, n . 1, si desume che esso si rivolge, in primo luogo, agli Stati membri anziché alle imprese .

65 . Il suo scopo è quello di evitare che i pubblici poteri si valgano dello speciale rapporto di subordinazione in cui si trovano determinati tipi di imprese per imporre loro comportamenti vietati dal trattato o per attribuire loro vantaggi incompatibili col mercato comune .

66 . Come la Corte ha affermato ( 14 ), "il motivo per il quale l' art . 90 è stato inserito nel trattato è appunto l' influenza che i poteri pubblici possono esercitare sulle decisioni commerciali" di dette imprese .

67 . Perciò l' art . 90 "riguarda soltanto le imprese in ordine al comportamento delle quali gli Stati, essendo in grado di esercitare un' influenza sullo stesso, debbono assumere responsabilità particolari" ( 15 ).

68 . Si tratta essenzialmente di garantire che l' intervento dello Stato ( nel senso di "pubbliche autorità", come la Corte ha inteso questa espressione ) presso dette imprese non abbia lo scopo o il risultato di restringere o alterare la concorrenza ovvero causare distorsioni nei rapporti fra queste imprese e quelle private .

69 . Ora, come si desume dal richiamo all' art . 7 ( divieto di discriminazione a causa della cittadinanza ) e dall' uso dell' avverbio "specialmente", la disposizione di cui trattasi ha portata generale, riferendosi a qualsiasi provvedimento in contrasto col trattato .

70 . Per il giudice proponente, l' interesse ad ottenere l' interpretazione dell' art . 90, n . 1, deriva in primo luogo dalla necessità di stabilire se le imprese titolari delle concessioni comunali in fatto di servizi funebri esterni possano essere considerate imprese che fruiscono di diritti "speciali o esclusivi ".

71 . Orbene, mi pare del tutto manifesto che le imprese alle quali le pubbliche autorità, nel presente caso quelle comunali, concedono, a norma di legge, il diritto speciale di fornire, in regime di esclusiva, i servizi funebri esterni nella rispettiva zona, ricadono sotto l' art . 90, n . 1 .

72 . Per il fatto di riferirsi agli Stati membri, detta disposizione non esclude i diritti speciali o esclusivi concessi dai comuni, cioè da organi periferici dello Stato che agiscono valendosi di poteri di diritto pubblico . Del pari, l' articolo di cui trattasi riguarda i rapporti fra detti enti territoriali e le imprese concessionarie .

73 . D' altro canto, nulla nel trattato osta a che, per motivi d' interesse pubblico, di natura non economica, uno Stato membro sottragga una parte dei servizi funebri al gioco della concorrenza, attribuendo il diritto esclusivo di esercizio ad una o più imprese concessionarie ( 16 ).

74 . "Tuttavia, nell' adempimento dei loro compiti, questi enti restano soggetti al divieto di effettuare discriminazioni e ad essi si applicano - in quanto tale adempimento implichi attività di natura economica - le disposizioni richiamate dall' art . 90" ( 17 ).

75 . Al giudice nazionale spetterà dunque accertare se le "attività di natura economica" cui danno luogo i servizi funebri esterni ( prestazioni di servizi, vendita di feretri o noleggio di altre merci ) siano organizzate ed effettuate osservando le afferenti norme del trattato, in particolare gli artt . 52, 59, 85 e 86 .

76 . Quanto a questi due ultimi articoli, essi costituiscono oggetto della terza questione e ne parleremo in seguito .

77 . Quanto agli artt . 52 e 59, nominati dalla Commissione nelle sue osservazioni, non emerge dal fascicolo che il problema sia stato sollevato nella causa principale . Nemmeno il giudice proponente ne parla espressamente; orbene, ad esso spettava in primo luogo accertare se la situazione di fatto, alla luce della normativa nazionale, fosse tale da ledere la libertà di stabilimento o la libera prestazione di servizi .

78 . Ciò non è stato tuttavia sostenuto ( e lo stesso governo francese si è adoperato a dimostrare che l' afferente normativa non era discriminatoria ), ragion per cui non vi è motivo di affrontare specificamente la questione nella soluzione da darsi, tanto più che quella su cui vertono le cause nazionali pare essere una situazione puramente interna, in cui non vi è lesione del diritto di stabilimento né della libertà di prestazione di servizi di una qualsiasi impresa di un altro Stato membro .

79 . b ) Passiamo ora al problema dell' applicazione dell' art . 90, n . 2 . Questo stabilisce che :

" Le imprese incaricate della gestione di servizi d' interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale, sono sottoposte alle norme del presente trattato, in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l' applicazione di tali norme non osti all' adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata . Lo sviluppo degli scambi non dev' essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità ".

80 . Ci si potrà dunque chiedere se le imprese titolari delle concessioni comunali in fatto di servizi funebri esterni possano essere considerate "imprese incaricate della gestione di servizi d' interesse economico generale ".

81 . La natura da attribuire ai servizi prestati dalle imprese spetta, in primo luogo, al giudice nazionale, alla luce delle norme in vigore ( 18 ).

82 . Emerge cionondimeno dal fascicolo della causa principale che il legislatore francese considera i servizi funebri esterni dei servizi d' interesse generale, e li ha per questo motivo affidati, in via esclusiva, ai comuni, alcuni dei quali li effettuano direttamente, mentre altri li concedono ad imprese private .

83 . Nell' ipotesi di concessione, i dati di cui disponiamo indicano che si tratta di servizi e di merci forniti contro corrispettivo ( tassa o prezzo ), nel contesto di un' attività di natura economica, ed inoltre che tale attività è considerata di servizio pubblico, per motivi di igiene, di sanità e di decoro pubblici, in quanto implicano, per le imprese che la svolgono, vari obblighi ed oneri derivanti da tale caratteristica e le sottopongono al controllo delle autorità municipali, ed altresì a sanzioni in caso di inadempimento ( vedasi il contratto di concessione della PFRL, allegato alle osservazioni della stessa ).

84 . Detti oneri e controlli sono connessi all "specifica missione (...) affidata" a tali imprese con atto delle pubbliche autorità, ragion per cui paiono ricorrere i presupposti che la Corte ha ritenuto necessari perché l' art . 90, n . 2, si applichi ad un' impresa privata ( 19 ).

85 . Diviene in tal modo evidente che queste imprese sono soggette alle norme del trattato ( 20 ) e che solo qualora queste norme possano costituire un ostacolo per l' adempimento del compito particolare loro affidato si può ritenere sussista una situazione eccezionale e ciò sempreché il commercio intracomunitario non sia leso in modo incompatibile con gli interessi della Comunità .

86 . Qualsiasi eccezione, anche se giustificata, deve quindi essere interpretata restrittivamente ( 21 ) e, come la Commissione giustamente rileva nelle sue osservazioni, dev' essere ammessa solo nel caso in cui le imprese non dispongano di alcun altro mezzo tecnicamente possibile ed economicamente realizzabile per svolgere il loro compito .

87 . Non vi è alcun indizio che ci si trovi, nel presente caso, di fronte ad una situazione di natura eccezionale che giustifichi una deroga alle norme sulla concorrenza .

88 . E' del resto difficile pensare ad eccezioni se si tiene presente che un gran numero di comuni mantiene il servizio esterno in regime di concorrenza del tutto libera .

89 . Propongo quindi di risolvere la seconda questione nel senso che :

"a ) L' art . 90, n . 1, istituisce degli obblighi dei quali sono destinatari gli Stati membri nelle loro relazioni con le imprese pubbliche o con le imprese alle quali attribuiscono diritti speciali o esclusivi, ivi comprese le imprese alle quali i comuni concedono, a norma di legge, la prestazione di servizi funebri esterni;

b ) il n . 2 dello stesso articolo si applica alle imprese concessionarie di detti servizi funebri esterni qualora le loro attività siano organizzate dagli Stati membri in modo tale che consenta di considerarle imprese incaricate della gestione di servizi d' interesse economico generale, mentre l' eccezione ivi contemplata vale unicamente nei casi in cui dette imprese non dispongono di alcun altro mezzo tecnicamente possibile ed economicamente realizzabile per svolgere il loro compito ".

4 - Terza questione : gli artt . 85 e 86 del trattato

90 . La terza questione del giudice nazionale è stata sollevata unicamente per il caso in cui l' art . 90 non si applichi all' impresa o al gruppo di imprese di cui trattasi .

91 . Avendo concluso per l' applicazione dell' art . 90, a rigore, la questione non andrebbe risolta : è evidente che, come si desume dall' esame fatto a proposito della seconda questione, l' osservanza degli artt . 85 e 86 incombe, vuoi allo Stato nelle sue relazioni con le imprese alle quali ha concesso i diritti speciali o esclusivi, vuoi alle stesse imprese titolari di detti diritti ( 22 ).

92 . Farò tuttavia qualche altra considerazione per rispondere a taluni specifici interrogativi formulati dal giudice proponente .

93 . Si chiede in particolare se l' art . 85 si applichi ai contratti di concessione stipulati, in questo campo, dai comuni con le imprese .

94 . Sotto questo profilo è opportuno precisare che, nonostante si debba applicare l' art . 90, non per questo detti contratti ricadono, come tali, sotto l' art . 85 : si tratta di contratti stipulati con una pubblica autorità, come tale, mentre l' art . 85 si riferisce solo agli accordi fra imprese . I divieti di cui all' art . 85 non riguardano infatti i contratti di concessione di pubblici servizi .

95 . Per converso, detta disposizione si applicherebbe naturalmente agli eventuali accordi restrittivi della concorrenza e atti a pregiudicare il commercio fra Stati membri che la PFG e le imprese ad essa affiliate stipulassero con altre imprese, come pure a qualsiasi altra pratica che avesse gli stessi scopi o risultati .

96 . Il massimo che si può dire è che ricadrebbero sotto l' art . 90 i contratti di concessione contenenti disposizioni che imponessero o favorissero comportamenti delle imprese concessionarie in contrasto con l' art . 85 ( 23 ). Non sembra tuttavia essere questo il caso del contratto di concessione della PFRL .

97 . Quanto all' art . 86, esso vieta "lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante da parte di una o più imprese, anche se l' abuso risulta favorito da una norma di legge nazionale" ( 24 ).

98 . Secondo la lettera della disposizione, il divieto dipende dal sussistere di vari presupposti : esistenza di una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune, abuso di tale posizione da parte dell' impresa o delle imprese di cui trattasi e pregiudizio per il commercio tra Stati membri .

99 . Secondo la giurisprudenza della Corte ( 25 ), "la posizione dominante contemplata da detto articolo corrisponde ad una posizione di potenza economica grazie alla quale l' impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione ed ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori ".

100 . Tuttavia, come la Corte ha del pari rilevato ( 26 ), la posizione dominante, "a differenza di una situazione di monopolio o di quasi monopolio, non esclude l' esistenza di una certa concorrenza, ma pone la ditta che la detiene in grado, se non di decidere, almeno di influire notevolmente sul modo in cui si svolgerà detta concorrenza e, comunque, di comportarsi sovente senza doverne tener conto e senza che, per questo, simile condotta le arrechi pregiudizio ".

101 . Orbene, sappiamo che, nell' ambito di ciascun comune, l' impresa concessionaria possiede l' esclusiva per quanto riguarda la prestazione dei servizi esterni e che, nel complesso dei comuni che si valgono del sistema della concessione, il gruppo PFG è presente in circa due terzi . Nei restanti comuni o si ha l' esercizio diretto da parte di questi, o il servizio è stato concesso ad altre imprese, oppure esiste una situazione di libera concorrenza .

102 . Una situazione del genere fa sorgere naturalmente il problema di quale sia il mercato da prendere in considerazione onde stabilire se esista una posizione dominante .

103 . Come la Corte ha affermato ( 27 ) "l' applicazione dell' art . 86 ad un' impresa in posizione dominante presuppone (...) che sia chiaramente delimitata la parte sostanziale del mercato comune in cui l' impresa possa eventualmente attuare pratiche abusive che ostacolino la concorrenza effettiva, zona nella quale le condizioni obiettive di concorrenza, relativamente al prodotto in questione, devono essere le stesse per tutti gli operatori economici ".

104 . In proposito, ci si può riferire vuoi al territorio di ciascun comune isolatamente considerato, vuoi alla posizione del gruppo PFG rispetto a tutti i comuni o semplicemente al complesso dei comuni che si valgono del sistema della concessione . Resta inoltre da stabilire se si debba tener conto solo del "servizio esterno" oppure anche del complesso di prestazioni comprese nel regime libero .

105 . In ogni caso, l' esame presuppone la conoscenza perfetta di una situazione di fatto complessa che, nel presente caso, solo il giudice nazionale può avere .

106 . Come la Corte ha rilevato ( 28 ), l' esistenza di una posizione dominante si desume, in generale, dal sussistere di vari fattori i quali, separatamente considerati, non sarebbero necessariamente decisivi .

107 . Tanto la struttura interna dell' impresa, quanto la sua posizione concorrenziale sul mercato sono importanti sotto questo profilo .

108 . In particolare, il detenere una parte di mercato rilevante è un indizio importante dell' esistenza di una posizione dominante ( 29 ) ma non è, necessariamente, un fattore decisivo, né immutabile, né della stessa importanza sui vari mercati ( 30 ).

109 . La Corte ha già deciso, in particolare, che una quota di mercato del 40-45% non consente di concludere, inevitabilmente, per il controllo automatico del mercato, e che è opportuno valutarla rispetto alla forza e al numero dei concorrenti ( 31 ).

110 . A parte ciò, si dovrà tener conto della relazione fra le quote di mercato detenute dall' impresa e quelle detenute dai suoi concorrenti, dell' eventuale vantaggio tecnico della prima rispetto alle seconde, dell' esistenza di una rete commerciale efficiente, dell' assenza di concorrenza potenziale ( 32 ).

111 . In ogni caso, è necessario che la posizione dominante si eserciti su una parte sostanziale del mercato comune . A questo proposito la Commissione non ha mancato di chiedersi se il mercato sul quale la PFG con le sue affiliate sono concessionarie esclusive costituisca una parte sostanziale del mercato comune : si tratterebbe solo del 9% di tutte le concessioni attribuite dai comuni che hanno adottato questo sistema, ossia del 14% dei comuni francesi . La Commissione dubita che il 9 o il 14% dei comuni possa comunque costituire "una parte sostanziale del mercato comune ".

112 . Quest' opinione è naturalmente contrastata dal patrono della Bodson, il quale sostiene che il gruppo PFG dispone di circa il 50% del mercato complessivo francese e detiene nel contempo l' 85% dei contratti di concessione esclusiva nelle città che superano i 2 000 abitanti .

113 . Si tratta manifestamente di questioni di fatto la cui valutazione spetta al giudice nazionale .

114 . Dal canto mio, mi limiterò a ricordare la giurisprudenza della Corte, secondo la quale, per stabilire "se una determinata zona presenti caratteristiche tali da poter essere considerata una 'parte sostanziale del mercato comune' ai sensi dell' art . 86 del trattato, è necessario prendere in considerazione, fra l' altro, la struttura e il volume della produzione e del consumo della merce in questione, come pure le abitudini e le capacità economiche dei venditori e degli acquirenti" ( 33 ), circostanze che naturalmente la Corte di giustizia non è in grado di valutare nel contesto del procedimento di cui all' art . 177 del trattato .

115 . Qualora ritenga necessario ottenere ulteriori elementi d' interpretazione del diritto comunitario per potersi pronunziare, il giudice nazionale potrà eventualmente rinviare di nuovo alla Corte di giustizia ( 34 ).

116 . Quanto al presupposto dell' abuso di posizione dominante, la Commissione si rifà a vari reclami che le erano pervenuti contro le imprese del gruppo PFG . Secondo questi reclami, il gruppo praticherebbe prezzi troppo elevati e tenterebbe di rafforzare la propria posizione mediante numerosi acquisti di partecipazioni in imprese concorrenti .

117 . Nel caso che ha dato origine al presente rinvio pregiudiziale, le tariffe praticate dall' affiliata della PFG sarebbero cionondimeno state fissate nello stesso capitolato d' oneri . Se i prezzi quindi non fossero proporzionati al valore economico della prestazione fornita ( 35 ), sarebbe difficile imputare unicamente alla PFG la responsabilità di ciò ( 36 ). Sarebbe tuttavia possibile, in questo caso, che vi fosse una trasgressione dell' art . 90 da parte dello Stato membro di cui trattasi .

118 . Per converso, si deve rilevare che non tutte le prese di partecipazione consentono di concludere per l' esistenza di un abuso di posizione dominante o di "un comportamento restrittivo della concorrenza" ( 37 ).

119 . Detto questo, non mi resta che ricordare la giurisprudenza della Corte relativa alla nozione generale di sfruttamento abusivo di posizione dominante . Si tratta, secondo la Corte, di "una nozione oggettiva, che riguarda il comportamento dell' impresa in posizione dominante atto ad influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera detta impresa, il grado di concorrenza è già sminuito e che ha come effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza normale tra prodotti o servizi, fondata sulle prestazioni degli operatori economici, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza" ( 38 ).

120 . Anche qui spetta al giudice nazionale accertare l' esistenza dell' abuso e alla Commissione farla cessare valendosi dei suoi poteri ( Sacchi, punto 18 ).

121 . Infine, per quanto riguarda il pregiudizio per il commercio fra Stati membri, terzo presupposto per l' applicazione dell' art . 86, ricordo ancora che, secondo la giurisprudenza della Corte ( 39 ) "per valutare se il commercio fra Stati membri possa essere pregiudicato da un abuso di posizione dominante sul mercato interessato, ai sensi dell' art . 86 del trattato, vanno presi in considerazione gli effetti che esso può avere sul mantenimento di un' effettiva concorrenza nell' ambito del mercato comune ". E, per quanto riguarda i servizi, la stessa sentenza rileva che il commercio intracomunitario potrà essere leso se le attività dell' impresa di cui trattasi sono "organizzate in modo tale da avere l' effetto di frazionare il mercato comune e di ostacolare così la libera prestazione dei servizi, che è uno degli obiettivi del trattato" ( 40 ).

122 . Nel caso dei monopoli comunali di servizi funebri, spetterà al giudice nazionale accertare detti effetti, ma si deve tuttavia ammettere che non è facile, a prima vista, immaginare che servizi del genere possano avere influenza rilevante sul commercio intracomunitario .

123 . Penso quindi che potreste risolvere la questione nel senso che l' art . 85 del trattato non si applica ai contratti di concessione conclusi dai comuni con le imprese concessionarie del servizio funebre esterno, ma che l' art . 90 osta a che detti contratti contengano clausole le quali impongano o favoriscano comportamenti delle stesse imprese in contrasto con l' art . 85 . D' altro canto, ritengo che potreste inoltre indicare che spetta al giudice nazionale accertare l' eventuale esistenza di un abuso di posizione dominante ai sensi dell' art . 86 .

5 - Quarta questione

124 . Con l' ultima questione il giudice nazionale vuol sapere se le soluzioni delle questioni precedenti siano diverse per quanto riguarda il comportamento delle imprese di cui trattasi nel contesto della prestazione di servizi e della cessione di merci che facciano parte del servizio libero delle imprese di pompe funebri .

125 . Orbene, come abbiamo visto, emerge dal fascicolo che, in queste situazioni, il concessionario dei servizi esterni può effettuare le prestazioni e le cessioni in concorrenza con altre imprese . Ne possiamo inferire che, in questo campo, non si applicano gli artt . 37 e 90 .

126 . Per quanto riguarda il primo di questi articoli, la Corte ha del resto rilevato ( 41 ) che le norme ivi contenute riguardano solo le attività intrinsecamente connesse all' esercizio della funzione specifica del monopolio - cioè al diritto esclusivo di esso - ma non hanno nulla a che vedere con le disposizioni nazionali estranee all' esercizio di tale funzione specifica e che valgono in generale per la produzione o lo smercio di determinati prodotti, di monopolio o no .

127 . Per quanto riguarda poi gli artt . 85 e 86, la loro applicazione dipenderà da valutazioni di fatto, per le quali è competente il giudice nazionale ( 42 ).

6 - Conclusioni finali

128 . Alla luce di quanto precede, vi propongo di risolvere come segue le questioni sottopostevi dalla Cour de cassation di Parigi :

"1 ) L' art . 37 del trattato di applica ai monopoli di prestazione di servizi funebri, ivi compresa la cessione di determinate merci, organizzati dai comuni o da altri enti territoriali periferici, solo nel caso in cui detti monopoli influiscano in misura rilevante sul commercio fra Stati membri, discriminando le merci importate a favore di quelle di origine nazionale .

2 ) a ) L' art . 90, n . 1, istituisce obblighi dei quali sono destinatari gli Stati membri nei loro rapporti con le imprese pubbliche o con le imprese alle quali attribuiscono diritti speciali o esclusivi, ivi comprese le imprese alle quali i comuni concedono, a norma di legge, l' esercizio di servizi funebri esterni;

b ) il n . 2 di detto articolo si applica alle imprese concessionarie di tali servizi funebri esterni, qualora le loro attività siano organizzate dagli Stati membri in modo tale che consenta di considerarle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, mentre la deroga ivi contemplata vale solo nei casi in cui tali imprese non dispongono di un altro mezzo tecnicamente possibile o economicamente realizzabile per svolgere il loro compito .

3 ) a ) L' art . 85 del trattato non si applica ai contratti di concessione stipulati dai comuni con le imprese concessionarie di servizi funebri esterni, ma l' art . 90 osta a che tali contratti contengano clausole che impongano o favoriscano comportamenti di tali imprese in contrasto con l' art . 85;

b ) spetta al giudice nazionale accertare l' eventuale esistenza di un abuso di posizione dominante da parte di dette imprese, ai sensi dell' art . 86 .

4 ) Fuori dal settore cui si riferisce la concessione esclusiva dei servizi funebri esterni, le imprese concessionarie sono soggette alle norme del trattato, in particolare agli artt . 85 e 86, e le soluzioni date alle questioni precedenti non cambiano per il fatto che dette imprese effettuino del pari la prestazione di servizi e la cessione di beni non soggetti al monopolio ".

(*) Traduzione dal portoghese .

( 1 ) Sentenza 14 febbraio 1980, causa 53/79, ONPTS / Damiani, Racc . 1980, pag . 273, punto 5 . Vedasi del pari la sentenza 26 settembre 1985, causa 166/84, Thomasdoenger / Oberfinanzdirektion, Racc . 1985, pagg . 3001-3009, punto 11 .

( 2 ) Sentenza 12 novembre 1969 nella causa 29/69, Stauder, Racc . 1969, pag . 419; sentenza 8 giugno 1971 nella causa 78/70, Deutsche Grammophon, Racc . 1971, pag . 487 .

( 3 ) Sentenza 17 febbraio 1976, causa 45/75, Rewe, Racc . 1976, pagg.181, 198, punto 24 .

( 4 ) Nello stesso senso, vedansi le conclusioni dell' avvocato generale Karl Roemer per la causa 82/71, Sail, Racc . 1972, pagg . 119, 141 .

( 5 ) Sentenza 16 giugno 1987, causa 118/85, Commissione / Italia, Racc . pag . 2599, punto 11 .

( 6 ) Société coopérative d' amélioration de l' élevage du Béarn, Racc . 1983, pagg . 2057, 2072, punti 6, 7 e 9 .

( 7 ) Sentenza 3 febbraio 1976, causa 59/75, Manghera, Racc . 1976, pagg . 91, 100, punto 9 .

( 8 ) Sentenza 13 marzo 1979, causa 91/78, Hansen, Racc . 1979, pagg . 935, 956, punto 19 .

( 9 ) Sentenza Manghera, cit, punto 12 .

( 10 ) Sentenza 7 giugno 1983, causa 78/82, Commissione / Italia, Racc . 1983, pagg . 1955, 1967, punto 11 .

( 11 ) Sentenza 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa c / Enel, Racc . 1964, pag . 1165 .

( 12 ) Sentenza 30 aprile 1974, causa 155/73, Sacchi, Racc . 1974, pag . 427, punto 10 .

( 13 ) Sentenza 16 dicembre 1970, causa 13/70, Cinzano, Racc . 1970, pagg . 1089, 1096, punto 5 .

( 14 ) Sentenza 6 luglio 1982, cause riunite 188-190/80, Francia, Italia e Regno Unito / Commissione, Racc . 1982, pagg . 2545, 2579, punto 26 .

( 15 ) Sentenza citata, punto 12 .

( 16 ) Sacchi, punto 14, pag . 430 .

( 17 ) Idem .

( 18 ) Sentenza 21 marzo 1974, causa 127/73, BRT / Sabam e Fonior, Racc . 1974, pagg . 313, 318, punto 22 .

( 19 ) Sentenza BRT, sopra menzionata, pag . 318, punti 20, 21 e 23; sentenza 14 luglio 1981, causa 172/80, Zoechner, Racc . 1981, pagg . 2021, 2030, punto 7; sentenza 2 marzo 1983, causa 7/82, GVL / Commissione, Racc . 1983, pagg . 483, 504, punti 31 e 32 .

( 20 ) Sentenza 6 luglio 1982, Francia, Italia e Regno Unito / Commissione, punto 12 .

( 21 ) Vedasi sentenza BRT, punto 19 .

( 22 ) Sentenza 3 ottobre 1985, causa 311/84, CBCM / CLT e IPB, Racc . 1985, pagg . 3261, 3275, punto 17 .

( 23 ) In proposito, si noti il parallelismo con la sentenza 30 aprile 1986, cause riunite 209-213/84, Tariffe aeree, Racc . pag . 1425, punti 70 e 71 .

( 24 ) Sentenza 16 novembre 1977, causa 13/77, Inno / ATAB, Racc . 1977, pagg . 2115, 2145; sentenza 20 marzo 1985, causa 41/83, Italia / Commissione, Racc . 1985, pagg . 873, 880 .

( 25 ) Sentenza 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands, Racc . 1978, pagg . 207, 281, punto 65; sentenza 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche, Racc . 1979, pagg . 461, 520, punto 38; sentenza 11 dicembre 1980, causa 31/80, L' Oréal / De nieuwe AMCK, Racc . 1980, pagg . 3775, 3793; sentenza 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin, Racc . 1983, pag . 3461; sentenza CBEM, pag . 3275, punto 16 .

( 26 ) Hoffmann-La Roche, precitata, pag . 520, punto 39 .

( 27 ) Sentenza United Brands, già citata, pag . 278, punto 44 .

( 28 ) Sentenza United Brands, già citata, pag . 281, punto 66; sentenza Hoffmann-La Roche, già citata, pag . 520, punto 39 .

( 29 ) Hoffmann-La Roche, già citata, punto 41, pag . 521 .

( 30 ) Hoffmann-La Roche, già citata, punto 40, pag . 520 .

( 31 ) United Brands, già citata, punti 109 e 110, pagg . 286, 287 .

( 32 ) Hoffmann-La Roche, già citata, punto 48, pag . 524 .

( 33 ) Sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite 40-48, 50, 54-56, 111, 113 e 114/73, Suiker-Unie e altri, Racc . 1975, pagg . 1663, 1978, punto 371 .

( 34 ) Sentenza CBEM, già citata, pag . 3274, punto 10 .

( 35 ) Vedasi sentenza United Brands, già citata, pag . 306, punto 250 .

( 36 ) Vedasi sentenza 13 novembre 1975, causa 26/75, General Motors / Commissione, Racc . 1975, pag . 1367, punti 8 e 9, da cui si desume che non si deve ritenere esista una posizione dominante qualora l' esclusiva legale sia accompagnata da disposizioni intese a determinare o limitare i diritti riscossi come contropartita della prestazione fornita .

( 37 ) Sentenza 13 novembre 1987, cause riunite 142 e 156/87, British American Tobacco, Racc . pag . 4487, punto 37 .

( 38 ) Sentenza Hoffmann-La Roche, già citata, pag . 541, punto 91 .

( 39 ) Sentenza GVL, già citata, pag . 505, punto 37; vedasi anche sentenza 25 ottobre 1979, causa 22/79, Greenwich Film Production, Racc . 1979, pagg . 3275, 3288; del pari, per l' ipotesi di presa di partecipazione, la sentenza 6 marzo 1974, cause riunite 6 e 7/73, Commercial Solvents, Racc . 1974, pag . 223, punto 33 .

( 40 ) Nel campo dell' art . 85 del trattato, vedasi del pari sentenza 12 dicembre 1967, causa 23/67, Brasserie de Haecht, Racc . 1967, pagg . 525, 537 .

( 41 ) Sentenza 13 marzo 1979, causa 119/78, Peureux, Racc . 1979, pag . 975, punto 8; vedasi del pari sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe, Racc . 1979, pag . 649, 662, punto 7 .

( 42 ) Mi limiterò a ricordare, in proposito, la sentenza CBEM, pagg . 3276-3278, per quanto riguarda l' abuso di posizione dominante in relazione ad attività ausiliarie che possono essere svolte da un' impresa terza .