Conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn del 22 giugno 1988. - MAREILE ALDINGER IN TZIOVAS E GABRIELLA VIRGILI IN SCHETTINI CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTI NON DI RUOLO - CAMBIAMENO DELLA SEDE DI SERVIZIO. - CAUSE RIUNITE 23 E 24/87.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 04395
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
Le signore Aldinger e Virgili sono agenti temporanee delle Comunità europee, presso il gruppo del Partito popolare europeo ( il "gruppo PPE ") del Parlamento europeo . Nei loro contratti di lavoro, sottoscritti rispettivamente l' 8 maggio 1981 e il 1° aprile 1981, si specificava che la sede di lavoro era Lussemburgo . Esse lavorano presso talune commissioni del Parlamento che già da molti anni si sono riunite quasi esclusivamente a Bruxelles .
A seguito di una serie di discussioni nel 1984, l' ufficio di presidenza del gruppo PPE ha deciso il trasferimento a Bruxelles di una parte del personale in servizio presso queste commissioni, comprese le ricorrenti . Le signore Aldinger e Virgili non desideravano e non desiderano il trasferimento . Con i presenti ricorsi, proposti alla Corte il 28 gennaio 1987, esse chiedono l' annullamento di varie decisioni generali del gruppo PPE relative all' intenzione di stabilire a Bruxelles la maggior parte delle attività del gruppo; l' annullamento di due decisioni individuali, di cui sono destinatarie, rispettivamente, la sig.ra Aldinger e la sig.ra Virgili, con le quali le si informava di dette decisioni generali e si fissava il 1° luglio 1987 come data del loro trasferimento a Bruxelles; l' annullamento di due decisioni del presidente del gruppo PPE ove, in risposta alla lettera 7 settembre 1986 della sig.ra Aldinger al segretario generale del gruppo e ad analoga lettera 17 settembre 1986 della sig.ra Virgili, veniva confermata la data del trasferimento .
Con ordinanza 22 giugno 1987, la Corte ha sospeso, fino alla decisione delle cause, l' esecuzione delle decisioni impugnate, nella parte in cui dispongono il trasferimento delle ricorrenti a Bruxelles dal 1° luglio 1987 .
Il Parlamento eccepisce l' irricevibilità dei ricorsi . Esso fa valere che le lettere 7 settembre e 17 settembre 1986 sono semplici domande amministrative ai sensi dell' art . 90, n . 1, dello statuto del personale, e non reclami amministrativi ai sensi dell' art . 90, n . 2 ( applicabile per analogia agli agenti temporanei in forza dell' art . 46 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee : "Regime applicabile "). Se così fosse, l' assenza di un reclamo amministrativo prima della presentazione del ricorso alla Corte renderebbe questo irricevibile . Ritengo tuttavia che in tali lettere vi siano tutti gli elementi necessari per considerarle reclami ex art . 90, n . 2, ed il contenuto della decisione, adottata dal presidente del gruppo PPE nella sua risposta 29 ottobre 1986, conferma che le lettere vanno in tal senso interpretate . Non considero i ricorsi irricevibili in toto .
Mi sembra, tuttavia, che, anche senza volerne dare una lettura troppo rigida, dette lettere non contestano il trasferimento in sé, quanto la data di esso . Ciò che si domanda è un rinvio . La sig.ra Aldinger parla del "problema particolarmente grave che comporterebbe la partenza da Lussemburgo per Bruxelles alla data indicata ". La sig.ra Virgili domanda "che la data del trasferimento sia rinviata", spiegando : "il mio ricorso non è diretto contro il trasferimento stesso, ma, piuttosto, ad ottenere un rinvio sufficiente a risolvere taluni problemi familiari ". Nella misura in cui i presenti ricorsi mirano a respingere il trasferimento, il loro oggetto va oltre i motivi invocati nei reclami . Sotto questo profilo, i ricorsi sono irricevibili ( vedasi causa 242/85, Geist / Commissione, sentenza 20 maggio 1987, Racc . 1987, pag . 2181, punto 9 della motivazione ).
Ritengo dunque che siano ricevibili solo i motivi relativi all' illegittimità della data decisa per il trasferimento .
La decisione di trasferire parte del personale, fra cui le ricorrenti, è stata confermata dal presidente del gruppo PPE nella riunione svoltasi il 17 giugno 1986, ma si decise, fra l' altro per ragioni di natura sociale, di rinviarne l' esecuzione fino al luglio 1987 . Il trasferimento fu ancora una volta confermato dal presidente del gruppo PPE il 1° luglio 1986, data in cui si affermò esplicitamente che "onde tener pienamente conto dei problemi sociali delle persone interessate, in particolare problemi scolastici, il trasferimento avrà luogo nel luglio 1987 ".
Era evidentemente equo l' attendersi che il Parlamento avrebbe dato alle persone da trasferire un ragionevole periodo di tempo per sistemare i propri affari e che si sarebbe tenuto conto di situazioni personali, entro i limiti delle esigenze di servizio .
D' altro canto, il rapporto di lavoro degli agenti temporanei è risolubile con un preavviso di tre mesi e, se si fosse dichiarato alle due ricorrenti che al termine del periodo di preavviso il loro contratto sarebbe stato risolto, qualora non intendessero trasferirsi, esse non avrebbero avuto alcuna base giuridica d' impugnazione . Per di più, si discuteva del trasferimento almeno dal 1984 e il personale sapeva che, un giorno, coloro che lavoravano presso le commissioni avrebbero dovuto trasferirsi . Nella specie, costoro hanno avuto un altro anno per prepararvisi, perfino dopo la notificazione finale . In linea generale, mi sembra un periodo di preavviso equo e perfino generoso .
Si è detto, tuttavia, che le due ricorrenti si trovavano in situazioni particolarmente difficili, di cui non si è tenuto conto . La sig.ra Aldinger attendeva un bambino il quale, al momento del trasferimento, avrebbe avuto solo quattro mesi, e il contratto di lavoro del marito a Lussemburgo sarebbe scaduto solo all' inizio del 1989 . Il marito della sig.ra Virgili lavorava come collaboratore esterno presso l' Ufficio delle pubblicazioni, aspirava da quattro anni ad un posto di funzionario e doveva partecipare ad un concorso nel dicembre 1987 . Sono circostanze da tenere in considerazione, ma, tutto sommato, alla luce delle esigenze del servizio, mi sembra che nei casi di specie esse non potessero obbligare il Parlamento a concedere un' ulteriore proroga . Sarebbe prima o poi arrivato il momento in cui ognuno avrebbe dovuto decidere : se marito e moglie sarebbero rimasti a Lussemburgo ( la moglie in cerca di un altro lavoro ) o se ambedue si sarebbero recati ambedue a Bruxelles oppure se uno avrebbe fatto settimanalmente il pendolare da Lussemburgo o da Bruxelles .
Non condivido la tesi secondo la quale non si tenne conto delle loro situazioni individuali . E vero che le risposte ai loro reclami furono espresse dal presidente del gruppo PPE in termini generali, senza specifico riferimento alle loro situazioni personali, ma esse attestano che la pratica era stata riesaminata . I fatti erano già stati posti all' attenzione dei responsabili oralmente e per iscritto . Respingo l' ipotesi che le risposte fossero una semplice formalità e che i casi individuali non siano stati correttamente considerati .
In forza della sospensiva ordinata dalla Corte, le ricorrenti hanno fruito in ogni caso di un altro anno e non vedo motivo di respingere l' affermazione del gruppo del PPE secondo la quale, anche se gli uffici finanziari e di ricerca sono ancora a Lussemburgo, non vi sono posti vacanti per le ricorrenti .
Concludo dunque per il rigetto dei ricorsi e perché ciascuna parte sopporti le proprie spese ai sensi dell' art . 70 del regolamento di procedura della Corte .
Qualora avessi optato per la ricevibilità del motivo di ricorso relativo all' illegittimità dello stesso trasferimento, non avrei accolto la tesi che l' indicazione di Lussemburgo come sede di lavoro negli atti di nomina rende illegittimo un trasferimento altrove . Dev' essere specificata la sede iniziale, ma ex art . 7 dello statuto del personale : "1 . L' autorità che ha il potere di nomina assegna ciascun funzionario mediante nomina o trasferimento, nel solo interesse del servizio (...) ad un impiego corrispondente al suo grado, nella sua categoria o quadro ".
In forza dell' art . 10 del regime applicabile agli altri agenti, questa norma si applica agli agenti temporanei .
Benché forse sarebbe meglio designare fin dall' inizio la sede di lavoro come la sede "X o altra sede o sedi che possano essere imposte dalle esigenze del servizio", non mi sembra che non si possa esigere un trasferimento quando si è specificato una sola sede . Per anni le riunioni delle commissioni si sono svolte a Bruxelles . Nel caso di specie, il trasferimento delle ricorrenti può essere correttamente descritto come "conforme alle esigenze di razionalizzazione e di efficacia dei lavori parlamentari" ( lettera 29 ottobre 1986 inviata dal presidente del gruppo PPE ad ambedue le ricorrenti ) e nell' interesse del servizio . Se il trasferimento era inaccettabile, per il Parlamento o per le ricorrenti l' alternativa era di recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi ( cfr . causa 25/68, Schertzer / Parlamento, Racc . 1977, pag . 1729, punti 25 e da 38 a 40 della motivazione ).
Questa opinione mi sembra pienamente conforme alla sentenza della Corte nella causa 61/76, Geist / Commissione ( Racc . 1977, pag . 1419 ); tutto ciò che si può dire è che nelle presenti cause l' auspicabilità del trasferimento alla luce delle esigenze del servizio è perfino più chiaramente accertato che nella causa Geist .
Di conseguenza, riterrei che, malgrado la clausola del contratto di lavoro che indicava Lussemburgo come sede dell' esercizio delle funzioni, in linea di principio il Parlamento aveva diritto di decidere il trasferimento a Bruxelles delle ricorrenti .
Le ricorrenti fanno poi valere quanto segue :
- la decisione del gruppo del PPE del giugno 1984 è illegittima, in quanto non adottata dall' autorità competente ex art . 10 del regolamento interno del gruppo del PPE;
- la decisione 10 luglio 1985 dell' ufficio di presidenza del gruppo del PPE è illegittima in quanto ( secondo le ricorrenti ) si fondava su una non veridica dichiarazione del presidente del gruppo PPE, secondo la quale le persone interessate avevano dato il loro consenso al trasferimento a Bruxelles, e in quanto il numero dei vicepresidenti dell' ufficio di presidenza superava quello indicato dall' art . 11 del regolamento interno del gruppo PPE;
- le decisioni 17 giugno 1986 e 1° luglio 1986 del presidente del gruppo PPE erano parimenti illegittime, in quanto adottate da un' autorità non regolarmente costituita, ed erano viziate da eccesso di potere poiché il presidente non aveva il potere d' esecuzione delle decisioni dell' ufficio di presidenza;
- la decisione 16 luglio 1986 del segretario generale del gruppo PPE, nella misura in cui sia da considerare più una decisione che una semplice notificazione, è illegittima per eccesso di potere del funzionario interessato;
- la decisione 29 ottobre 1986 con la quale il presidente del gruppo PPE ha respinto i formali reclami delle ricorrenti è illegittima, per incompetenza dell' autore e perché in contrasto con la precedente decisione 16 luglio 1986 .
Convengo col Parlamento che soltanto le decisioni del presidente del gruppo PPE datate 17 giugno 1986 e 1° luglio 1986 costituiscono atti sindacabili dalla Corte . La "decisione 1984" non è niente di più di una dichiarazione d' intenzione o di principio .
La decisione 10 luglio 1985, anch' essa solo una decisione generale, ha dato luogo ad addebiti di falsa informazione quanto al consenso al trasferimento a Bruxelles da parte del personale interessato . Ritengo chiaro, tuttavia, che in questa fase non è stata presa alcuna decisione individuale e che dunque non sussisteva un "atto che arrechi pregiudizio" alle ricorrenti, ai sensi dell' art . 91 dello statuto del personale ( vedasi causa 124/78, List / Commissione, Racc . 1979, pagg . 2499 e 2510, punto 5 della motivazione, e conclusioni dell' avvocato generale Mayras nelle cause riunite 33 e 75/79, Kuhner / Commissione, Racc . 1980, pagg . 1677 e 1702 ). Non occorre dunque decidere su tal punto; lo stesso vale per l' argomento dei "cinque vicepresidenti", in relazione alla composizione dell' ufficio di presidenza, sebbene a mio parere, poiché il numero dei vicepresidenti è stato portato da due a cinque, l' art . 11 vada interpretato nel senso di consentire la partecipazione a tutti i cinque vicepresidenti . La partecipazione di cinque, in luogo di due, vicepresidenti rende di per sé più probabile l' ipotesi di uno o più voti favorevoli alle ricorrenti .
Mi sembra anche chiaro che la lettera 16 luglio 1986 del segretario generale del gruppo PPE è una semplice notificazione di una precedente decisione .
Per quanto riguarda le decisioni 17 giugno 1986 e 1° luglio 1986 del presidente del gruppo PPE, ritengo che l' art . 10 del regolamento interno del gruppo PPE attribuisca all' ufficio di presidenza il necessario potere decisionale e che non siano comprovati gli addebiti di procedura irregolare .
Infine, la decisione 29 ottobre 1986 del presidente del gruppo PPE mi sembra rientrare perfettamente nell' ambito dei poteri conferiti alla presidenza dall' art . 12 del regolamento interno del gruppo PPE .
Le ricorrenti fanno valere che le impugnate decisioni furono prese senza rispettare il principio, menzionato negli stessi documenti del Parlamento, secondo il quale occorre favorire la compatibilità dei doveri familiari e professionali . Il documento citato si riferisce alla gestione quotidiana dei compiti familiari e professionali, senza considerare le esigenze del servizio . Non è possibile ritenere che esso prevalga sulla sentenza della Corte nella causa Geist, causa 61/76, sui trasferimenti da uno Stato membro all' altro nell' interesse del servizio ( vedasi anche causa 69/83, Lux / Corte dei conti ( Racc . 1984, pagg . 2447 e 2463, punti 17 e 20 della motivazione ). Come ho già detto, ritengo che gli interessi familiari debbano essere presi in considerazione, ma non possono essere determinanti .
Le ricorrenti invocano inoltre che le decisioni impugnate furono adottate senza previa consultazione del comitato paritetico . Dai documenti prodotti dinanzi alla Corte, ciò sembra direttamente contraddetto da elementi probatori .
Mentre è evidentemente auspicabile che i trasferimenti avvengano col consenso degli interessati, in ultima istanza sono gli interessi del servizio che debbono prevalere ( vedasi causa 61/76, Geist ) e non ritengo che la dichiarazione dell' amministrazione ove si sottolinea l' auspicabilità di trasferimenti consensuali le vieti di decidere gli attuali trasferimenti .
Asseriscono ancora le ricorrenti che le decisioni di trasferimento furono prese senza previa audizione delle persone interessate, come previsto dall' art . 38 dello statuto del personale . Penso che anche ove detto articolo si applichi per analogia ( e nel caso di specie non sono convinto che sia necessariamente così ), a mio parere le ricorrenti hanno avuto un' equa e ragionevole opportunità di far conoscere il proprio punto di vista .
Da ultimo, le ricorrenti sostengono che le impugnate decisioni non hanno tenuto conto dei criteri di razionalizzazione e di efficacia del servizio nella selezione del personale da trasferire . Alcuni membri di commissione si trovavano a Bruxelles senza assistenti, alcuni assistenti erano rimasti a Lussemburgo senza membri di commissione . Può essersi trattato di un fenomeno temporaneo, nelle more dell' attuazione del trasferimento . Lo scopo generale era quello di trasferire gruppi di personale coerentemente composti . Considero dunque infondato anche questo motivo di ricorso .
Di conseguenza, anche se questi altri mezzi fossero ricevibili, ritengo che i ricorsi andrebbero respinti e che, ai sensi dell' art . 70 del regolamento di procedura della Corte, ciascuna parte dovrebbe sopportare le proprie spese .
(*) Traduzione dall' inglese .