ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEL 24 SETTEMBRE 1986. - MONTEDIPE SPA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO CHE AVEVA INFLITTO UN'AMMENDA. - CAUSA 213/86 R.
raccolta della giurisprudenza 1986 pagina 02623
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Dispositivo
PROCEDIMENTO SOMMARIO - SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE - SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE DI UNA DECISIONE CHE ABBIA INFLITTO UN ' AMMENDA - PRESUPPOSTI - COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE - INSUSSISTENZA DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI - PRESUPPOSTO VALIDO
( TRATTATO CEE , ART . 185 ; REGOLAMENTO DI PROCEDURA , ARTT . 83 , PAR 2 , E 86 , PAR 2 )
NEL PROCEDIMENTO 213/86 R ,
MONTEDIPE SPA , SOCIETA DI DIRITTO ITALIANO CON SEDE SOCIALE IN MILANO , CON GLI AVV.TI G . CELONA , P . M . FERRARI , G . AGHINA , CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO , PRESSO L ' AVV . GEORGES MARGUE , 20 , RUE PHILIPPE-II ,
RICHIEDENTE ,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . G . MARENCO , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO , PRESSO IL SIG . G . KREMLIS , MEMBRO DEL SUO SERVIZIO GIURIDICO , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
RESISTENTE ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 23 APRILE 1986 , RELATIVA AD UNA PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELL ' ART . 85 DEL TRATTATO CEE ( IV 31.149 : POLIPROPILENE ), NELLA PARTE IN CUI RIGUARDA LA RICHIEDENTE ,
1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 6 AGOSTO 1986 , LA SOCIETA MONTEDIPE SPA , IN PROSIEGUO MONTEDIPE , HA PROPOSTO , A NORMA DELL ' ART . 173 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CEE , UN RICORSO DIRETTO ALL ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 23 APRILE 1986 , N . 86/398 , RELATIVA AD UNA PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELL ' ART . 85 DEL TRATTATO CEE ( GU L 230 , PAG . 1 ).
2 CON TALE DECISIONE , LA COMMISSIONE HA INFLITTO , IN PARTICOLARE , UN ' AMMMENDA DI 11 MILIONI DI ECU ALLA RICHIEDENTE , RITENENDO CHE QUEST ' ULTIMA AVESSE VIOLATO L ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO CEE PARTECIPANDO , DALLA META DEL 1977 FINO AL NOVEMBRE 1983 , AD UN ACCORDO E AD UNA PRATICA CONCORDATA CHE COINVOLGEVANO I PRINCIPALI PRODUTTORI DI POLIPROPILENE OPERANTI COME FORNITORI SUL TERRITORIO DEL MERCATO COMUNE E CHE AVEVANO LO SCOPO ESSENZIALE DI FISSARE DEI PREZZI ' OBIETTIVO ' O MINIMI PER LA VENDITA DI TALE PRODOTTO IN CIASCUNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITA E DI PERVENIRE AD UNA RIPARTIZIONE DEL MERCATO ATTRIBUENDO A CIASCUN PRODUTTORE UN OBIETTIVO O QUOTA ANNUA DI VENDITA . LA COMMISSIONE HA ALTRESI INGIUNTO ALLA RICHIEDENTE DI PORRE FINE IMMEDIATAMENTE ALLE PRECITATE INFRAZIONI ASTENENDOSI PER IL FUTURO , NEL SETTORE DEL POLIPROPILENE , DA OGNI ACCORDO O PRATICA CONCORDATA CHE POSSANO AVERE UN OGGETTO O UN EFFETTO IDENTICO O SIMILARE .
3 GLI ARTT . 4 E 5 DI TALE DECISIONE STABILISCONO RISPETTIVAMENTE CHE TALE AMMENDA VA PAGATA NEL TERMINE DI TRE MESI A FAR DATA DALLA NOTIFICA DELLA DECISIONE STESSA E CHE QUEST ' ULTIMA COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO IN CONFORMITA ALL ' ART . 192 DEL TRATTATO CEE .
4 NELLA LETTERA IN DATA 22 MAGGIO 1986 CON CUI ESSA NOTIFICAVA , IL 30 MAGGIO 1986 , LA SUA PRECITATA DECISIONE DEL 23 APRILE , LA COMMISSIONE RENDEVA NOTO ALLA RICHIEDENTE CHE , NELL ' IPOTESI IN CUI QUEST ' ULTIMA INTENTASSE UN RICORSO CONTRO LA DECISIONE STESSA DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA , LA COMMISSIONE NON AVREBBE PROCEDUTO AD ALCUN ATTO DI RISCOSSIONE IN PENDENZA DELLA CAUSA DINANZI ALLA CORTE , ALLA DUPLICE CONDIZIONE CHE ESSA ACCETTASSE LA DECORRENZA DEGLI INTERESSI SUL SUO DEBITO DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI PAGAMENTO E CHE ESSA COSTITUISSE , ENTRO LA STESSA DATA , UNA CAUZIONE BANCARIA A GARANZIA DEL PAGAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA SIA A TITOLO DI CAPITALE CHE DI INTERESSI O MAGGIORAZIONI .
5 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE LO STESSO GIORNO , LA RICHIEDENTE HA PROPOSTO , A NORMA DELL ' ART . 185 DEL TRATTATO CEE E DEGLI ARTT . 36 DELLO STATUTO DELLA CORTE E 83 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , UN ' ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE DELLA PRECITATA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 23 APRILE 1986 , N . 86/398 , NELLA PARTE IN CUI ESSA LA RIGUARDA .
6 CON TELEX RISPETTIVAMENTE IN DATA 25 E 26 AGOSTO 1986 , LA CORTE HA RIVOLTO QUESITI ALLA RICHIEDENTE E ALLA COMMISSIONE . LA PRIMA E STATA INVITATA A PRESENTARE LE SUE RISPOSTE PER ISCRITTO ENTRO IL 26 AGOSTO 1986 , LA SECONDA ENTRO IL 27 AGOSTO 1986 .
7 LA RESISTENTE HA PRESENTATO LE SUE OSSERVAZIONI SCRITTE IL 25 AGOSTO 1986 . LE PARTI HANNO SVOLTO LE LORO DIFESE ORALI IL 22 SETTEMBRE 1986 .
8 PRIMA DI ESAMINARE LA FONDATEZZA DELLA PRESENTE DOMANDA DI PROVVEDIMENTI URGENTI , APPARE UTILE RICAPITOLARE SUCCINTAMENTE LE TAPPE CHE HANNO PRECEDUTO L ' ADOZIONE , DA PARTE DELLA COMMISSIONE , DELLA SUMMENZIONATA DECISIONE 23 APRILE 1986 .
9 NELL ' OTTOBRE 1983 , LA COMMISSIONE , AGENDO SULLA BASE DELL ' ART . 14 , N . 3 , DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 6 FEBBRAIO 1962 , N . 17 RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEGLI ARTT . 85 E 86 DEL TRATTATO CEE ( GU L 13 , PAG . 204 ), PROCEDEVA A VERIFICHE PRESSO LA MAGGIOR PARTE DEI PRODUTTORI DI POLIPROPILENE TERMOPLASTICO GREZZO OPERANTI COME FORNITORI SUL MERCATO COMUNE E , IN PARTICOLARE , PRESSO LA SOCIETA MONTEDIPE . NEL CORSO DI TALI VERIFICHE , LA COMMISSIONE SEQUESTRAVA DOCUMENTI CHE PROVEREBBERO , A SUO PARERE , CHE I PRINCIPALI PRODUTTORI DI POLIPROPILENE STABILITI NELLA CEE , FRA CUI LA RICHIEDENTE , SI SONO RESI RESPONSABILI DELLE INFRAZIONI DESCRITTE AL PUNTO 2 DELLA PRESENTE ORDINANZA . ESSA DECIDEVA PERTANTO , CON DECISIONE 30 APRILE 1984 , DI AVVIARE LA PROCEDURA D ' UFFICIO . TALE PROCEDURA VENIVA CONCLUSA CON L ' ADOZIONE DELLA PRECITATA DECISIONE N . 86/398 , RELATIVAMENTE ALLA QUALE LA RICHIEDENTE CHIEDE LA SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE NEI LIMITI ESPOSTI AL PUNTO 5 DELLA PRESENTE ORDINANZA .
10 AI SENSI DELL ' ART . 185 DEL TRATTATO CEE , I RICORSI PROPOSTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA NON HANNO EFFETTO SOSPENSIVO . LA CORTE PUO TUTTAVIA , QUANDO REPUTI CHE LE CIRCOSTANZE LO RICHIEDANO , ORDINARE LA SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE DELL ' ATTO IMPUGNATO .
11 PERCHE POSSA ESSERE EMANATO UN PROVVEDIMENTO COME QUELLO SOLLECITATO , L ' ART . 83 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA PRESCRIVE CHE LE DOMANDE DI PROVVEDIMENTI PROVVISORI DEBBONO PRECISARE GLI ARGOMENTI DI FATTO E DI DIRITTO CHE GIUSTIFICANO , PRIMA FACIE , L ' ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO PROVVISORIO RICHIESTO NONCHE I MOTIVI DI URGENZA .
12 RISULTA DA UNA GIURISPRUDENZA COSTANTE DELLA CORTE CHE IL CARATTERE URGENTE DI UNA DOMANDA DI PROVVEDIMENTI PROVVISORI SANCITO DALL ' ART . 83 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEVE VALUTARSI IN RELAZIONE ALLA NECESSITA ESISTENTE DI STATUIRE PROVVISORIAMENTE ONDE EVITARE CHE LA PARTE CHE SOLLECITA IL PROVVEDIMENTO PROVVISORIO SUBISCA UN DANNO GRAVE E IRREPARABILE .
13 A QUESTO PROPOSITO , LA RICHIEDENTE FA INNANZITUTTO VALERE CHE IL PAGAMENTO IMMEDIATO DI UN ' AMMENDA IL CUI IMPORTO CORRISPONDE A PIU DEL 60% DELLE SUE SPESE DI RICERCA AGGRAVEREBBE IN MANIERA INSOSTENIBILE IL SUO PASSIVO , OBBLIGANDOLA A RICORRERE A FINANZIAMENTI ONEROSI . ESSA METTE POI IN RILIEVO IL FATTO CHE SOLO LA SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE POTREBBE FAR SCOMPARIRE L ' OMBRA CHE LA NOTIZIA DI UN ' AMMENDA ALQUANTO ELEVATA HA GETTATO SULL ' IMMAGINE DELLA SOCIETA NELL ' OPINIONE PUBBLICA DANDO A QUEST ' ULTIMA L ' IMPRESSIONE CHE LA QUESTIONE RIMANGA APERTA E NON SIA ANCORA RISOLTA .
14 ESSA SOTTOLINEA INFINE CHE PERSINO LA CONCESSIONE DI UNA SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE SUBORDINATA ALL ' ADEMPIMENTO DELLE CONDIZIONI IMPOSTE DALLA COMMISSIONE NELLA SUA LETTERA DI NOTIFICA IN DATA 22 MAGGIO 1986 POTREBBE CAUSARLE UN DANNO GRAVE E IRREPARABILE . ESSA FA NOTARE AL RIGUARDO CHE LA SEMPLICE COSTITUZIONE , PER LA DURATA DI TRE ANNI , DI UNA CAUZIONE BANCARIA DI IMPORTO CORRISPONDENTE A QUELLO DELL ' AMMENDA IRROGATA PORTEREBBE AD INFLIGGERLE IN MANIERA DISSIMULATA UN ' AMMENDA DI IMPORTO NON TRASCURABILE IN QUANTO , SECONDO I SUOI CALCOLI , L ' ONERE CHE ESSA DOVREBBE SOPPORTARE PER OTTENERE TALE CAUZIONE SAREBBE DELL ' ORDINE DI 240 MILIONI DI LIT . IN UDIENZA , ESSA HA PRECISATO CHE TALE ONERE SI RIFERISCE AD UN ANNO ED AL SOLO DEBITO DI CAPITALE , SENZA TENER CONTO DEGLI INTERESSI . A SUO AVVISO , L ' ONERE COMPLESSIVO DI TALE CAUZIONE SAREBBE , NELLA PROBABILE IPOTESI CHE LA CORTE EMETTA LA SENTENZA NEL 1988 , DELL ' ORDINE DI UN MILIARDO DI LIT .
15 LA COSTITUZIONE DI UNA SIFFATTA CAUZIONE BANCARIA SAREBBE DEL RESTO INUTILE , DATO CHE LE DIMENSIONI DEL GRUPPO A CUI APPARTIENE LA RICHIEDENTE GARANTIREBBERO ALLA COMMISSIONE IL RECUPERO TOTALE DELL ' AMMENDA CHE LA CORTE RITENESSE DOVUTA . AL RIGUARDO , IN UDIENZA , ESSA HA DEPOSITATO - CON L ' AUTORIZZAZIONE DELLA CORTE - UN DOCUMENTO COL QUALE LA MONTEDISON SPA , SOCIETA HOLDING DEL GRUPPO CUI APPARTIENE LA MONTEDIPE SPA , S ' IMPEGNA A GARANTIRE NEI CONFRONTI DELLA COMMISSIONE IL PAGAMENTO DI QUALSIASI IMPORTO AL QUALE LA MONTEDIPE SPA VENGA CONDANNATA CON L ' EMANANDA SENTENZA DELLA CORTE NELLA CAUSA 213/86 . ESSA CONSIDERA CHE TALE GARANZIA E PIU AMPIA DI QUELLA BANCARIA RICHIESTA DALLA COMMISSIONE , POICHE VIENE PRESTATA DA UNA SOCIETA CHE , IN ITALIA , E LA PIU IMPORTANTE DOPO LA FIAT .
16 ESSA SOTTOLINEA , D ' ALTRO CANTO , CHE SAREBBE ALTRESI SUPERFLUO UN SUO IMPEGNO A CORRISPONDERE GLI INTERESSI MATURATI SULLA SOMMA DOVUTA A DECORRERE DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELL ' AMMENDA , POICHE LA CORTE , NELLA SENTENZA 25 OTTOBRE 1983 ( CAUSA 107/82 , AEG-TELEFUNKEN , RACC . PAG . 3151 ), HA SANCITO IL PRINCIPIO SECONDO CUI GLI INTERESSI SONO DOVUTI DI DIRITTO SULL ' IMPORTO DELL ' AMMENDA DALLA DATA DELLA SUA ESIGIBILITA FINO A QUELLA DELL ' EFFETTIVO PAGAMENTO .
17 DA PARTE SUA , LA COMMISSIONE RITIENE CHE LA RICHIEDENTE NON SIA RIUSCITA A DIMOSTRARE CHE L ' ESECUZIONE DELLA PRECITATA DECISIONE N . 86/398 RISCHI DI FARLE SUBIRE UN DANNO GRAVE E IRREPARABILE . ESSA RICORDA A QUESTO PROPOSITO CHE , IN CONFORMITA ALLA SUA PRASSI GENERALE , LA COMMISSIONE HA RESO NOTO ALLA RICHIEDENTE CHE NON AVREBBE PROCEDUTO ALLA RISCOSSIONE IMMEDIATA DELL ' AMMENDA IN CASO DI RICORSO DINANZI ALLA CORTE , A CONDIZIONE CHE L ' IMPRESA INTERESSATA COSTITUISSE , ENTRO LA SCADENZA DEL TERMINE DI PAGAMENTO , UNA CAUZIONE BANCARIA A GARANZIA DELL ' EVENTUALE PAGAMENTO DELL ' AMMENDA , MAGGIORATA , SE DEL CASO , DEGLI INTERESSI DI MORA . ESSA CONSIDERA QUINDI PRIVA DI OGGETTO L ' ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE , IN QUANTO LA COMMISSIONE HA GIA OFFERTO ALLA RICHIEDENTE CIO CHE QUEST ' ULTIMA DOMANDA ALLA CORTE . ESSA RITIENE DEL RESTO CHE IL PRINCIPIO ENUNCIATO DAL PRESIDENTE DELLA CORTE NELLA SUA ORDINANZA 11 NOVEMBRE 1982 ( CAUSA 263/82 R , KLOCKNER-WERKE/COMMISSIONE , RACC . 1982 , PAG . 3995 ), E SECONDO CUI LE CONCLUSIONI SFAVOREVOLI CHE CONTROPARTI COMMERCIALI O FINANZIATORI POTREBBERO TRARRE DALLA COSTITUZIONE DI UNA CAUZIONE CIRCA LE PROSPETTIVE DEL RICORSO NON PUO IN ALCUN CASO CAUSARE UN PREGIUDIZIO GRAVE E IRREPARABILE ALL ' IMPRESA CHE COSTITUISCE TALE CAUZIONE , DOVREBBE APPLICARSI A FORTIORI AI GIUDIZI DELL ' OPINIONE PUBBLICA .
18 QUANTO ALLA DOMANDA DELLA RICHIEDENTE DIRETTA AD OTTENERE CHE QUESTA SIA ANCHE ESONERATA DALL ' OBBLIGO DI FORNIRE UNA CAUZIONE BANCARIA , LA COMMISSIONE METTE IN RILIEVO CHE , EVIDENTEMENTE , IL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI 240 MILIONI DI LIT NON PUO COMUNQUE CREARE UN PREGIUDIZIO GRAVE E IRREPARABILE PER UNA SOCIETA DELLE DIMENSIONI DELLA RICHIEDENTE . INOLTRE , L ' ARGOMENTO SECONDO CUI LE DIMENSIONI DEL GRUPPO DI CUI FA PARTE LA RICHIEDENTE DOVREBBERO BASTARE A GARANTIRE ALLA COMMISSIONE LA RISCOSSIONE TOTALE DELL ' AMMENDA CHE LA CORTE RITERRA DOVUTA SAREBBE DA CONSIDERARE ANCH ' ESSO PRIVO DI OGNI FONDAMENTO ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA COSTANTE ELABORATA DALLA CORTE DOPO LA PRECITATA ORDINANZA DEL PRESIDENTE 11 NOVEMBRE 1982 NELLA CAUSA KLOCKNER-WERKE/COMMISSIONE . TALE CARATTERISTICA NON PUO IN OGNI CASO ESSERE CONSIDERATA COME UNA CIRCOSTANZA PARTICOLARE CHE CONSENTA DI DEROGARE ALLA CONDIZIONE DELLA COSTITUZIONE DI UNA CAUZIONE BANCARIA IN BASE AI CRITERI ESPRESSI DALLA CORTE NELLE SUE ORDINANZE 15 MARZO 1983 ( CAUSA 234/82 R , FERRIERE DI ROE VOLCIANO SPA/COMMISSIONE , RACC . 1983 , PAG . 725 ) E 7 MARZO 1986 ( CAUSA 392/85 R , FINSIDER , RACC . 1986 , PAG . 959 ). LA COMMISSIONE AFFERMA ALTRESI CHE DALLA PRECITATA SENTENZA AEG-TELEFUNKEN/COMMISSIONE PUO DESUMERSI UNICAMENTE IL PRINCIPIO SECONDO CUI LA COMMISSIONE PUO ESIGERE , COME CONDIZIONE PER LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELL ' AMMENDA , UN IMPEGNO DELL ' IMPRESA A PAGARE GLI INTERESSI , E NON QUELLO SECONDO CUI GLI INTERESSI SONO DOVUTI DI DIRITTO .
19 DA UN QUESITO SCRITTO RIVOLTO ALLA RICHIEDENTE RISULTA CHE LA DOMANDA DI PROVVEDIMENTI URGENTI , MALGRADO LA GENERALITA DELLA SUA FORMULAZIONE , MIRA IN REALTA UNICAMENTE AD OTTENERE LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELL ' AMMENDA SENZA DOVER SODDISFARE LE CONDIZIONI ALLE QUALI LA COMMISSIONE SUBORDINA LA SUA CONCESSIONE . INVECE , TALE DOMANDA NON E IN NESSUN CASO DIRETTA AD OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE DELL ' ART . 2 DELLA PRECITATA DECISIONE N . 86/398 . LA RICHIEDENTE HA DEL RESTO PRECISATO DI NON AVER PRESTATO , FINORA , ALCUNA CAUZIONE BANCARIA PER IL PAGAMENTO DELL ' AMMENDA E DI NON AVER INTENZIONE DI COSTITUIRNE UNA , PRIMA CHE LA CORTE SI SIA PRONUNZIATA SULLA SUA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE .
20 IN RISPOSTA AD UN QUESITO SCRITTO RIVOLTOLE , LA COMMISSIONE HA RESO NOTO ALLA CORTE DI NON AVERE INTENZIONE , NELL ' IPOTESI IN CUI NON RICEVESSE TALE CAUZIONE BANCARIA PRIMA DEL 30 AGOSTO 1986 , DI MUOVERE I PASSI NECESSARI ONDE OTTENERE L ' ESECUZIONE FORZATA AI SENSI DELL ' ART . 192 DEL TRATTATO CEE , PRIMA DELLA DATA DI PRONUNZIA DELL ' ORDINANZA CHE CONCLUDERA IL PRESENTE PROCEDIMENTO SOMMARIO .
21 DALLE OSSERVAZIONI SCRITTE DELLA COMMISSIONE RISULTA CHE QUESTA , PUR CHIEDENDO IL RIGETTO DELL ' ISTANZA , NON SI OPPONE ALLA CONCESSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE RICHIESTO , PURCHE LA RICHIEDENTE AMMETTA CHE LA SOMMA DOVUTA E PRODUTTIVA D ' INTERESSI A DECORRERE DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI PAGAMENTO , E COSTITUISCA UNA CAUZIONE BANCARIA A GARANZIA DELL ' EVENTUALE PAGAMENTO DELL ' AMMENDA , MAGGIORATA , SE DEL CASO , DEGLI INTERESSI DI MORA .
22 LA RICHIESTA DELLA COSTITUZIONE DI UNA CAUZIONE BANCARIA A GARANZIA DELL ' EVENTUALE PAGAMENTO DELL ' AMMENDA , MAGGIORATA , SE DEL CASO , DEGLI INTERESSI DI MORA , E CONFORME AD UNA LINEA DI CONDOTTA GENERALE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE NEL 1981 E RICONOSCIUTA LEGITTIMA , SALVO CIRCOSTANZE ECCEZIONALI , SIA NELL ' AMBITO DEL TRATTATO CECA IN MATERIA DI ACCIAIO , SIA IN QUELLO DEL TRATTATO CEE PER IL DIRITTO DELLA CONCORRENZA , DAL PRESIDENTE DELLA CORTE , IN PARTICOLARE NELLE SUE ORDINANZE 6 E 7 MAGGIO 1982 ( CAUSA 107/82 R , AEG-TELEFUNKEN/COMMISSIONE , RACC . 1982 , PAG . 1549 , E CAUSA 86/82 R , HASSELBLAD LTD/COMMISSIONE , RACC . 1982 , PAG . 1557 ), 11 NOVEMBRE 1982 ( CAUSA 263/82 R , KLOCKNER-WERKE/COMMISSIONE , RACC . 1982 , PAG . 3995 ) E 7 MARZO 1986 ( CAUSA 392/85 R , FINSIDER/COMMISSIONE , RACC . 1986 , PAG . 959 ).
23 NELLA FATTISPECIE , SI DEVE CONSTATARE CHE NESSUNO DEGLI ARGOMENTI ADDOTTI DALLA RICHIEDENTE E TALE DA PROVARE L ' ESISTENZA DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI AI SENSI DELL ' ORDINANZA DEL PRESIDENTE NELLA SUDDETTA CAUSA AEG-TELEFUNKEN , CHE GIUSTIFICHINO UNA DEROGA ALLE CONDIZIONI CUI LA COMMISSIONE DESIDERA VEDER SUBORDINATA LA SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE DI UNA DECISIONE CHE INFLIGGE UN ' AMMENDA . I CRITERI PER LA CONFIGURAZIONE DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI PRESI IN CONSIDERAZIONE NELL ' ORDINANZA 15 MARZO 1983 ( CAUSA 234/82 R , FERRIERE DI ROE VOLCIANO SPA/COMMISSIONE , RACC . 1983 , PAG . 725 ), E PRECISATI NELL ' ORDINANZA 7 MARZO 1986 EMESSA NELLA SUMMENZIONATA CAUSA FINSIDER , NON SONO APPLICABILI NEL CASO ORA IN ESAME . LA RICHIEDENTE NON E , INFATTI , UN ' IMPRESA DI PICCOLE DIMENSIONI , CHE LAVORI PER CONTO TERZI E CHE ABBIA DIFFICOLTA AD OTTENERE UNA GARANZIA BANCARIA . D ' ALTRA PARTE , ESSA NON E RIUSCITA A PROVARE IN QUAL MODO L ' ONERE DI TALE GARANZIA BANCARIA , E CIOE UN MILIARDO DI LIT SU TRE ANNI , POTREBBE COMPROMETTERE LE SUE ATTIVITA E IL SUO SVILUPPO A TAL PUNTO CH ' ESSO RISCHIEREBBE DI FARLE SUBIRE UN DANNO GRAVE ED IRREPARABILE . NON VI E QUINDI ALCUN MOTIVO DI ACCETTARE LA SOSTITUZIONE DELLA GARANZIA BANCARIA TRADIZIONALMENTE RICHIESTA ALLE IMPRESE CHE SI TROVINO IN SITUAZIONE ANALOGA A QUELLA DELLA RICHIEDENTE CON UNA GARANZIA FORNITA DALLA HOLDING MONTEDISON SPA .
24 RISULTA QUINDI CHE LA RICHIESTA DI COSTITUIRE UNA CAUZIONE BANCARIA A GARANZIA DELL ' EVENTUALE PAGAMENTO DELL ' AMMENDA , MAGGIORATA , SE DEL CASO , DEGLI INTERESSI DI MORA , E GIUSTIFICATA . TALE COSTITUZIONE , PER LE SPESE CHE ESSA COMPORTA O PER LE CONSEGUENZE DA ESSA DERIVANTI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA RICHIEDENTE , NON E IN NESSUN CASO TALE DA CAUSARE A QUEST ' ULTIMA UN DANNO GRAVE ED IRREPARABILE .
PER QUESTI MOTIVI ,
IL PRESIDENTE ,
PRONUNZIANDOSI IN VIA PROVVISORIA ,
COSI PROVVEDE :
1 ) L ' ESECUZIONE DELL ' ART . 4 DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 23 APRILE 1986 , 86/398 , SARA SOSPESA NEI CONFRONTI DELLA RICHIEDENTE , A CONDIZIONE CHE QUESTA COSTITUISCA UNA CAUZIONE BANCARIA ACCETTATA DALLA COMMISSIONE A GARANZIA DEL PAGAMENTO DELL ' AMMENDA INFLITTA CON L ' ART . 3 DELLA DECISIONE IMPUGNATA E DEGLI EVENTUALI INTERESSI DI MORA .
2 ) ALLA RICHIEDENTE E IMPARTITO UN TERMINE MASSIMO DI 15 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA PRESENTE ORDINANZA PER FORNIRE ALLA COMMISSIONE LA SUDDETTA CAUZIONE . DURANTE TALE LASSO DI TEMPO , LA COMMISSIONE SI ASTERRA DA QUALSIASI ATTO INTESO AD OTTENERE L ' ESECUZIONE FORZATA AI SENSI DELL ' ART . 192 DEL TRATTATO CEE .
3 ) LE SPESE SONO RISERVATE .