61986O0201(01)

ORDINANZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 6 FEBBRAIO 1990. - SOCIETE SPIE-BATIGNOLLES CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CANCELLAZIONE DAL RUOLO. - CAUSA 201/86.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00197


Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parti


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Nella causa C-201/86,

Società SPIE-Batignolles, con sede in Puteaux ( Francia ), rappresentata dall' avv . Jean-Louis Delvolvé, e, per la fase scritta del procedimento, dall' avv . Christophe Deveau, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Jacques Loesch, 8, rue Zithe,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig.ra Marie-José Jonczy, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, Centro Wagner, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto la domanda diretta a far dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Commissione, ai sensi degli articoli 178 e 215, 2° comma, del trattato di Roma, a causa di un comportamento illecito dei suoi servizi incaricati di eseguire i progetti FES n . 4.100.043.43.14 e FES n . 4.100.041.94.26 relativi a due appalti di lavori per la costruzione di due strade dirette da Kigali a Butare e da Butare alla frontiera del Ruanda e del Burundi, appalti stipulati fra la Repubblica del Ruanda e l' impresa SPIE-Batignolles,

LA CORTE ( sesta sezione ),

composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, T . Koopmans, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins e M . Diez de Velasco, giudici,

avvocato generale : W . Van Gerven

cancelliere : J.-G . Giraud

sentito l' avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


1 Con lettera pervenuta in cancelleria il 22 gennaio 1990 la ricorrente ha comunicato alla Corte, conformemente all' art . 78 del regolamento di procedura, la sua rinuncia agli atti .

2 Con lettera pervenuta in cancelleria il 31 gennaio 1990 la Commissione delle Comunità europee ha preso atto della rinuncia e ha chiesto, conformemente all' art . 69, § 4, del regolamento di procedura della Corte, di condannare la ricorrente alle spese .

3 Ai termini dell' art . 69, § 4, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese . La ricorrente ha rinunciato agli atti e deve essere quindi condannata alle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( sesta sezione )

così provvede :

1 ) La causa C-201/86 è cancellata dal ruolo della Corte .

2 ) La ricorrente sopporterà le spese .

Lussemburgo, 6 febbraio 1990 .