61986J0298

SENTENZA DELLA CORTE DEL 14 LUGLIO 1988. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REGNO DEL BELGIO. - REGIME DEI PREZZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DEL TABACCO MANIFATTURATO. - CAUSA 298/86.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 04343


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Ricorso per inadempimento - Oggetto della lite - Determinazione nella fase precontenziosa - Fissazione definitiva nella domanda giudiziale - Successivo ampliamento - Inammissibilità

( Trattato CEE, art . 169 )

2 . Ricorso per inadempimento - Fase precontenziosa - Parere motivato - Termine impartito allo Stato membro - Impegno di eliminare l' inadempimento - Impegno non osservato entro il termine impartito - Onere della prova a carico della Commissione

( Trattato CEE, art . 169 )

Massima


1 . L' oggetto del ricorso proposto a norma dell' art . 169 del trattato è circoscritto dalla fase precontenziosa contemplata da detta disposizione . Di conseguenza, la lettera di diffida e il parere motivato della Commissione, da un lato, e il ricorso, dall' altro, devono essere basati sugli stessi motivi e mezzi . Nella parte in cui verte su censure non sollevate nella fase precontenziosa il ricorso è irricevibile, nello stesso modo in cui è inammissibile la censura svolta dinanzi alla Corte senza essere stata formulata nella domanda giudiziale .

2 . A norma dell' art . 169, 2° comma, del trattato, il ricorso per inadempimento può essere proposto alla Corte unicamente se lo Stato membro non si è conformato al parere motivato entro il termine stabilito dalla Commissione . Qualora, nel rispondere, lo Stato destinatario del parere motivato si sia impegnato ad eliminare l' inadempimento, spetta alla Commissione provare che, malgrado gli impegni assunti, l' inadempimento è continuato dopo la scadenza di detto termine . In mancanza di questa prova, il ricorso è infondato .

Parti


Nella causa 298/86,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Daniel Jacob e dal sig . Johannes Foens Buhl, membri del suo ufficio legale, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georges Kremlis, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato dal sig . Robert Hoebaer, direttore presso il Ministero degli affari esteri, del commercio estero e della cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, assistito dal sig . Paul Bastin, consigliere presso il Ministero delle finanze, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' Ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,

convenuto,

causa mirante a far constatare che, fissando il prezzo di vendita al minuto di talune categorie di tabacco manifatturato ad un livello diverso da quello fissato liberamente dai produttori ed importatori, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del trattato CEE ed in particolare dell' art . 30 nonché alle disposizioni dell' art . 5, n . 1, della direttiva 72/464 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativa alle imposte diverse dall' imposta sulla cifra d' affari che gravano sul commercio dei tabacchi manifatturati,

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G . Bosco, O . Due e G.C . Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T . Koopmans, T.F . O' Higgins e F . Schockweiler, giudici,

avvocato generale : J.L . da Cruz Vilaça

cancelliere : D . Louterman, amministratore

vista la relazione d' udienza ed in esito alla fase orale del 1° marzo 1988,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 19 maggio 1988,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 28 novembre 1986, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art . 169 del trattato CEE, un ricorso che mira a far dichiarare che, fissando i prezzi di vendita al minuto di talune categorie di tabacchi manifatturati ad un livello diverso da quello fissato liberamente dai fabbricanti ed importatori, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del trattato, in particolare dell' art . 30, nonché delle disposizioni dell' art . 5, n . 1, della direttiva 72/464 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativa alle imposte diverse dall' imposta sulla cifra d' affari che gravano sul commercio dei tabacchi manifatturati ( GU L 303, pag . 1 ).

2 Nel Belgio i tabacchi manifatturati sono soggetti ad un regime d' accise caratterizzato dall' applicazione di un diritto d' accisa "ad valorem" calcolato sul prezzo di vendita al minuto, al lordo dell' imposta sul valore aggiunto . L' importo complessivo di queste due imposte viene versato dal fabbricante o dall' importatore al momento dell' acquisto, presso l' amministrazione nazionale, di fascette fiscali che vengono apposte sui vari prodotti di tabacco fabbricati o importati e che indicano il prezzo di vendita al minuto . Quando sono muniti della fascetta, i prodotti devono obbligatoriamente essere venduti al consumatore a un prezzo non superiore a quello indicato sulla fascetta stessa .

3 Il presente ricorso scaturisce dalla constatazione, da parte della Commissione, che questa normativa viene interpretata dall' amministrazione belga nel senso che essa le attribuisce il diritto di fissare un prezzo unico di vendita al minuto per prodotto di tabacco manifatturato della stessa categoria e della stessa marca . Questo prezzo unico, base di calcolo dell' IVA e del diritto d' accisa, sarebbe il prezzo più alto tra quelli proposti, al fine dell' acquisto delle fascette, dal produttore o dagli importatori del prodotto . Di conseguenza, gli operatori economici che avessero deciso di fissare un prezzo di vendita inferiore a quello dei loro concorrenti, dovrebbero versare i due tributi in questione su un prezzo che essi non avrebbero fissato liberamente .

4 Il 18 aprile 1984 la Commissione, a norma del primo comma dell' art . 169 del trattato, inviava al governo belga una lettera di diffida . Essa rilevava che il regime di prezzi praticato dall' amministrazione belga era incompatibile con l' art . 5, n . 1, della direttiva 72/464 ai sensi del quale "i fabbricanti e gli importatori determinano liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti ". Inoltre la Commissione dichiarava che l' art . 58 della legge belga sull' IVA, che disciplina la riscossione di questa imposta per quel che riguarda i tabacchi manifatturati, sarebbe incompatibile con l' art . 30 del trattato, dato che tra l' altro avrebbe l' effetto di impedire agli importatori paralleli di fissare prezzi inferiori a quelli praticati dal produttore e aumentare così la loro penetrazione sul mercato belga . Dato che la lettera di diffida non aveva ricevuto risposta, il 5 dicembre 1984 la Commissione emetteva un parere motivato, nel quale ribadiva il suo punto di vista e invitava il governo belga ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro il termine di un mese .

5 Il governo belga rispondeva al parere motivato con lettera 13 dicembre 1984 . In particolare comunicava alla Commissione di essere disposto a consentire che l' importatore determini un prezzo di vendita al minuto inferiore a quello del concorrente e ad accettare così l' esistenza di prezzi massimi diversi per prodotti identici . Quanto alla compatibilità dell' art . 58 della legge sull' IVA con l' art . 30 del trattato, il governo belga sosteneva che il regime fiscale belga non faceva alcuna distinzione tra i vari importatori . Ritenendo che la risposta del governo belga al parere motivato non fosse soddisfacente, la Commissione ha proposto il presente ricorso .

6 Per una più ampia esposizione della normativa nazionale, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte .

7 A richiesta della Corte, la Commissione ha precisato l' oggetto del ricorso, specificando che considerava inosservanze del diritto comunitario :

1 ) Il fatto che le autorità belghe non abbiano consentito ai produttori ed importatori di tabacchi manifatturati di determinare liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti .

Questo addebito riguarderebbe il rifiuto delle autorità belghe :

a ) di consegnare agli importatori paralleli fascette fiscali corrispondenti a prezzi di vendita al minuto inferiori a quello fissato dall' importatore esclusivo;

b ) di consegnare fascette fiscali corrispondenti a prezzi di vendita al minuto superiori a quello fissato al momento della prima messa sul mercato, allorché l' importatore o il produttore intende aumentare il prezzo dei propri prodotti;

c ) di consegnare fascette fiscali corrispondenti a prezzi di vendita al minuto inferiori a quelli contemplati nella "Tabella delle fascette fiscali per tabacchi ".

2 ) Il fatto che la legislazione nazionale che determina il regime dei prezzi di vendita al minuto dei tabacchi manifatturati non informi i soggetti di diritto interessati che la direttiva 72/464 ed in particolare l' art . 5, n . 1, della stessa, conferisce ai produttori nazionali ed agli importatori il diritto di fissare i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti di tabacco manifatturato . A questo proposito, la normativa in questione dovrebbe essere adeguata .

8 Si deve anzitutto constatare che la censura secondo la quale la normativa nazionale dovrebbe essere modificata in modo da informare gli operatori economici interessati dei loro diritti ( addebito n . 2 ) non può essere presa in considerazione; infatti non è compresa nella domanda della Commissione, come è formulata nell' atto introduttivo . Questo riguarda solo una prassi delle autorità belghe in fatto di fissazione dei prezzi, senza alcun accenno alla necessità di modificare la normativa nazionale .

9 Quanto al rifiuto delle autorità belghe di consegnare fascette fiscali corrispondenti a prezzi di vendita al minuto inferiori a quelli contemplati nella "Tabella delle fascette fiscali per tabacchi" (( censura n . 1, lett . c ) )), il governo belga sostiene che questa censura non ha costituito oggetto del procedimento precontenzioso; l' estensione del listino delle fascette fiscali non sarebbe stata contestata né nella lettera di diffida, né nel parere motivato .

10 Questo argomento del governo belga va accolto . Infatti nessun addebito relativo all' estensione del listino è stato mosso, né nella lettera di diffida, né nel parere motivato . Orbene, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l' oggetto del ricorso proposto a norma dell' art . 169 del trattato è circoscritto dal procedimento precontenzioso contemplato da questa norma; di conseguenza, il parere motivato della Commissione e il ricorso devono basarsi sugli stessi motivi e mezzi .

11 Quindi il ricorso è irricevibile nella parte in cui verte sull' estensione del listino delle fascette fiscali .

12 Ne consegue che i soli punti da esaminare riguardano la possibilità di ottenere fascette fiscali corrispondenti a un prezzo di vendita al minuto inferiore a quello fissato dal produttore o dall' importatore principale e quella di cambiare il prezzo di un prodotto dopo la prima messa sul mercato (( censure nn . 1, lett . a ) e b ) )).

13 Su questi due punti la Commissione sostiene che il regime di prezzi praticato dalle autorità belghe non consente ai produttori ed importatori di fissare liberamente i loro prezzi . All' udienza la Commissione ha sostenuto che le prassi in questione implicano in particolare la conseguenza che i grandi magazzini, che possono essere nel contempo dettaglianti ed importatori, si trovano nell' impossibilità pratica di fare campagne promozionali fondate sul prezzo; siffatte campagne potrebbero effettuarsi solo mediante vendita a prezzo inferiore a quello indicato sulla fascetta fiscale e mediante pagamento del diritto d' accisa e dell' IVA in base a quest' ultimo prezzo, più alto .

14 Secondo il governo belga, queste censure sono divenute prive d' oggetto . Nella risposta al parere motivato esso avrebbe dichiarato di essere disposto a consentire che l' importatore parallelo fissi per il suo prodotto un prezzo di vendita al minuto inferiore a quello del concorrente e ad accettare quindi l' esistenza sul mercato belga di prezzi diversi per prodotti identici . Quanto alla possibilità di modificare i prezzi dopo la prima messa sul mercato, esso avrebbe comunicato alla Commissione, fin dal maggio del 1979, che il prezzo di vendita al minuto dei prodotti poteva essere modificato tanto in diminuzione, quanto in aumento .

15 Si deve osservare che la difesa del governo belga si risolve nel contestare che le prassi litigiose siano state conservate dopo la scadenza del termine fissato dal parere motivato . Orbene, a norma dell' art . 169, 2° comma, del trattato, la Corte può essere adita con un ricorso per inadempimento solo se lo Stato membro non si è conformato al parere motivato nel termine fissato dalla Commissione . Così stando le cose, spettava alla Commissione dimostrare che, nonostante gli impegni assunti dal governo belga, le prassi amministrative in questione sono continuate dopo la scadenza di detto termine . Non si può fare a meno di constatare che la Commissione non ha fornito questa prova .

16 Per quanto riguarda la possibilità di modificare il prezzo di vendita al minuto di un prodotto dopo la prima messa sul mercato, essa non ha fornito alcun elemento che possa dimostrare l' esistenza di una prassi amministrativa che si opponga a siffatte modifiche . La stessa constatazione va fatta per quanto riguarda il rifiuto delle autorità nazionali di consegnare fascette fiscali corrispondenti ad un prezzo di vendita al minuto inferiore a quello fissato dal produttore o dall' importatore principale . Pur sostenendo, in via generale, che in diverse occasioni degli operatori economici, ed in particolare dei grandi magazzini, non sarebbero stati in grado di procurarsi dette fascette, assunto contestato dal governo belga, la Commissione non ha corroborato questa censura con alcun elemento di prova concreto che possa essere controllato dalla Corte .

17 Così stando le cose, si deve respingere il ricorso nella parte in cui verte su queste due censure .

18 Da quanto precede risulta che il ricorso va respinto nel suo complesso .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

19 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . La Commissione è rimasta soccombente e quindi va condannata alle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce :

1 ) Il ricorso è respinto .

2 ) La Commissione è condannata alle spese .